Sentenza 27 ottobre 2023
Massime • 3
In tema di falsità documentale, integrano il delitto di falso ideologico in atto pubblico fidefacente le attestazioni non corrispondenti al vero contenute in una sentenza in ordine alla data della decisione, alla provenienza dall'organo decidente in una determinata composizione ed a tutto ciò che il giudicante indica come avvenuto in sua presenza. (Fattispecie relativa a sentenza emessa da Commissione tributaria regionale, che si accertava essere stata redatta dal presidente del collegio - e non da colui che si era sottoscritto quale giudice estensore - in senso difforme rispetto a quanto deciso in camera di consiglio).
In tema di confisca allargata, non assume rilievo, ai fini del giudizio di proporzione tra i redditi dichiarati ai fini delle imposte e le accertate disponibilità patrimoniali, l'adesione a forme di ravvedimento operoso atte a sanare esposizioni debitorie con l'amministrazione finanziaria dello Stato sorte a seguito di evasione fiscale, posto che tali misure non elidono l'illiceità originaria del comportamento con cui il soggetto inciso si è procurato le risorse impiegate per l'acquisto dei beni oggetto di ablazione.
In tema di falsità documentale, il dispositivo redatto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, cod. proc. civ., pur non avendo rilevanza giuridica esterna, ma solo valore interno, è atto pubblico fidefacente, in quanto destinato a provare, fino a querela di falso, che la decisione riportata corrisponde a quella adottata in esito alla discussione in camera di consiglio, svoltasi in una determinata data tra i componenti di un determinato collegio giudicante. (Fattispecie relativa a soppressione del dispositivo di sentenza emesso da una Commissione tributaria regionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2023, n. 47542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47542 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca e inammissibile nel resto il ricorso TA;
inammissibilità del ricorso CA;
annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per morte di NO EL;
rigetto del ricorso OV NO e figli srl udito il difensore L'avvocato D'ALUISO SALVATORE espone i motivi di gravame ed insiste Penale Sent. Sez. 5 Num. 47542 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 27/10/2023 nell'accoglimento del ricorso L'avvocato DI COMITE ANDREA si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento del ricorso e chiede l'annullamento senza rinvio per morte dell'imputato NO EL L'avvocato GIGANTE MICHELE GAETANO si associa alle richieste formulate dal difensore che l'ha preceduto 2 RITENUTO IN FATTO 1. E' proposto ricorso per cassazione nell'interesse di ZO TA, LE CA, EL NO e della 'NO OV & Figli' Srl. avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 22 ottobre 2021, che così ha deciso: - quanto all'imputato ZO TA, in riforma della sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata in data 22 marzo 2019 dal Tribunale di Bari, ha dichiarato non doversi procedere per i delitti di cui ai capi 1), 2), 9), sub a) e b), 15), 17), 22), 35), 39) perché estinti per intervenuta prescrizione, esclusa l'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen. con riguardo ai delitti di falso ideologico di cui ai capi 2), 17), 39); ha, invece, confermato la medesima sentenza: in riferimento alla condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 479 e 476, comma 2, cod. pen. di cui al capo 37), in relazione al quale ha rideterminato la pena in anni due e giorni quindici di reclusione;
in riferimento alla confisca di tutti i suoi beni, eccetto l'immobile sito in Bari alla Via Dalmazia n. 179, fatta applicazione della norma di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen.; in riferimento alle statuizioni civili;
- quanto all'imputato LE CA ne ha confermato il proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., dichiarato nella sentenza di primo grado, per essere il reato ascrittogli, di cui al capo 31) sub 1), estinto per intervenuta prescrizione;
- quanto all'imputato EL NO, in riforma della sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata, ha dichiarato non doversi procedere per il delitto di cui al capo 15) perché estinto per intervenuta prescrizione;
ha confermato, invece, la medesima sentenza in riferimento alle statuizioni civili;
- quanto alla 'NO OV & Figli' Srl., società chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo di cui al capo D) dell'imputazione, ne ha in relazione ad esso confermato la condanna. 2. I motivi a sostegno dei ricorsi sono i seguenti (e saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. L'impugnativa nell'interesse di ZO TA consta di sei motivi. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 521 cod. proc. pen., 476, commi 1 e 2, 490 cod. pen., 133 e 276 cod. proc. civ., 34, 35, 36 e 37 d.lgs. n. 546 del 1992 e 238-bis cod. proc. pen. in relazione alla conferma della condanna inflitta all'imputato per i delitti di falso ideologico e di soppressione di atto pubblico di cui al capo 37) dell'imputazione, per avere, in concorso con il Presidente della Seconda Sezione della Commissione Tributaria Regionale Puglia - Sezione di Bari -, LD D'Innella, nel contenzioso IO IU delle Entrate, soppresso il dispositivo, emesso in data 2 dicembre 2008 in esito alla camera di consiglio, riportante decisione favorevole all'Agenzia delle Entrate - che veniva sostituito con altro, riportante una decisione emessa nella stessa data ma di contenuto sfavorevole all'Agenzia delle Entrate - e formava una sentenza (n. 95/02/2008) di contenuto non corrispondente al deliberato della camera di consiglio, materialmente redatta dal Presidente D'Innella e da lui sottoscritta in qualità di estensore. E' dedotta: I.) l'assenza di una valida contestazione dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen., suscettibile di incidere sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato, non potendosi ritenere tale, alla stregua del diritto vivente, quella effettuata con il mero riferimento alla disposizione citata;
II) l'insussistenza dei presupposti in fatto richiesti per l'integrazione dei delitti contestati, posto che, secondo la normativa extra-penale evocata, la sentenza, sia essa civile o tributaria, acquista esistenza, efficacia e valore all'esterno, non quando viene scelto il dispositivo nel segreto della camera di consiglio, ma quando è resa pubblica mediante il deposito nella cancelleria o nella segreteria del giudice, di modo che rimangono irrilevanti l'estensore della minuta di decisione, la data dell'adozione della stessa e il relativo dispositivo redatto in esito alla camera di consiglio;
III) il difetto di prova in ordine all'ignoranza da parte del terzo membro del collegio giudicante del sovvertimento della decisione adottata in esito alla camera di consiglio;
IV) l'inconciliabilità del giudicato di assoluzione dai delitti rubricati, formatosi con riguardo ad LD d'Innella, nei cui confronti si è proceduto separatamente, con la condanna pronunciata nei confronti di TA. - Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 578-bis cod. proc. pen., in relazione all'art. 111 Cost., in riferimento al mancato adempimento dell'obbligo di motivazione a sostegno della disposta confisca dei beni del ricorrente. 2 E dedotto: I.) che l'assenza, nella sentenza di primo grado, di motivazione in ordine all'applicazione della detta misura ablatoria, non sarebbe stata sanabile dal giudice di appello con propria autonoma motivazione, tanto non essendogli consentito neppure ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen., norma questa non applicabile retroattivamente in ragione della natura sostanzialmente sanzionatoria della confisca allargata;
II.) che il giudizio di sproporzione delle disponibilità patrimoniali dell'imputato rispetto ai redditi da lui dichiarati ai fini delle imposte, sarebbe stato erroneamente formulato, perché non si sarebbe tenuto conto: a) delle somme già pagate dal TA in esecuzione del ravvedimento operoso, posto che la stessa norma di cui all'art. 240-bis cod. pen. prescrive che il condannato può giustificare la legittima provenienza dei beni acquistati con il provento dell'evasione fiscale nel caso in cui «l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge»; b) della minor somma dovuta all'IO a titolo di imposta evasa, atteso che secondo la stessa dizione normativa il denaro utilizzato per acquistare i beni oggetto di confisca deve essere solo quello «provento o reimpiego dell'evasione fiscale»; c) delle somme mutuate al ricorrente dalla convivente more-uxorio, in adempimento di un dovere di solidarietà reciproca e la cui restituzione costituiva oggetto solo di un'obbligazione naturale, e delle somme ricevute a titolo ereditario. - Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. e dell'art. 323-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, posto che la Corte territoriale avrebbe rideterminato la relativa pena, concedendo, si, le attenuanti generiche ma senza applicare l'ulteriore riduzione derivante dall'applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 323-bis cod. pen., riconosciuta dal Tribunale. - Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 319-ter cod. pen., in relazione ai delitti di cui ai capi 9), sub a) e b), 15), 22) e 35), pur dichiarati estinti per prescrizione, perché la corruzione in atti giudiziari non è applicabile al processo tributario, pena l'inosservanza dei principi di legalità e tassatività. - Il quinto e il sesto motivo contestano la conferma delle statuizioni civili e della declaratoria di falsità delle sentenze meglio indicate in dispositivo. 2.2. L'impugnativa nell'interesse di LE CA consta di un solo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 357 e 319 cod. pen. e il vizio di motivazione, in relazione alla conferma del proscioglimento dell'imputato dal delitto di corruzione, di cui al capo 31) n. 1, pronunciato dal Tribunale per estinzione del reato per prescrizione. 3 E' dedotta la manifesta insussistenza del delitto di corruzione - integrato, secondo la contestazione, dall'avere l'Avvocato CA, da difensore dei contribuenti ricorrenti GA OM ed altri, promesso e, in parte, consegnato ad ZO TA somme di denaro affinché questi «influisse» (così, testualmente, pag. 1 del ricorso) sul collegio competente della Commissione Tributaria Provinciale di Bari o, comunque, <
ne consegue che è, a tal fine, irrilevante l'adesione al condono tributario tombale di cui all'art. 9, comma 10, legge 27 dicembre 2002, n. 289, in quanto, pur configurandosi quale causa di non punibilità di alcuni reati tributari, lo stesso non incide sull'illiceità originaria della condotta (Sez. 6, n. 10765 del 06/02/2018, Rv. 272719). In proposito, va ricordato come la giurisprudenza di questa Corte abbia già espressamente sancito, in materia di confisca di beni di soggetto sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali, l'assenza di valenza giustificativa della misura premiale prevista dalla legge 30 dicembre 1991 n. 413, affermando che è legittimo il provvedimento di confisca di beni del prevenuto che ne giustifichi il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi dell'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, senza che assuma rilievo, in proposito, la circostanza che a seguito del perfezionamento dell' "iter" amministrativo previsto dalla legge 30 dicembre 1991 n. 413 (cd. condono "tombale") le somme di cui all'evasione fiscale siano entrate a far parte legittimamente del patrimonio del prevenuto medesimo, dal momento che l'illiceità originaria del comportamento con cui se le è procurate continua a dispiegare i suoi effetti ai fini della confisca (Sez. 2, n. 2181 del 06/05/1999, Rv. 213853). Deve, dunque, affermarsi che:«In materia di confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., non assume alcuna rilevanza, ai fini del giudizio di proporzione tra le disponibilità patrimoniali dell'imputato e i redditi da lui dichiarati ai fini delle imposte, l'adesione a forme di ravvedimento operoso atte a sanare esposizioni 17 debitorie con l'Amministrazione finanziaria dello Stato, posto che tali misure premiali non elidono l'illiceità originaria del comportamento con cui il soggetto inciso si è procurato le risorse impiegate per l'acquisto dei beni oggetto di ablazione». 2.2.2.IV. Tutti gli ulteriori rilievi per i quali, ai fini della formulazione del giudizio di sproporzione tra i beni nella disponibilità dell'imputato, il giudice avrebbe dovuto tener conto della minor somma dovuta all'IO a titolo di imposta evasa, atteso che secondo la stessa dizione normativa il denaro utilizzato per acquistare i beni oggetto di confisca deve essere solo quello «provento o reimpiego dell'evasione fiscale», nonché delle somme mutuate al ricorrente dalla convivente more-uxorio, in adempimento di un dovere di solidarietà reciproca e la cui restituzione costituiva solo oggetto di un'obbligazione naturale, e delle somme ricevute a titolo ereditario, sono inammissibili, perché generici e interamente versati in fatto. Questa Corte ha, infatti, affermato che non sono deducibili in cassazione i vizi attinenti alla verifica in concreto dei presupposti di fatto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-sexies dl. n. 306 del 1992, conv. in I. n. 356 del 1992, con conseguente inammissibilità del ricorso (Sez. 3, n. 20432 del 04/03/2009, Rv. 244074): principio, questo, certamente valevole nel caso di specie, a fronte di una motivazione completa e congrua rassegnata dal giudice censurato, che ha dato conto di essersi specificamene confrontato con tutte le allegazioni difensive, disattese con argomentazioni che non esibiscono alcun profilo di manifesta illogicità e che, comunque, non sono state censurate in questa sede mediante la deduzione di decisivi ed inopinabili elementi di fatto atti a scardinarne la tenuta. In ogni buon conto, ferma restando l'astratta posssibilità di giustificare la proporzione tra acquisti e disponibilità economiche con redditi ulteriori rispetto a quelli regolarmente dichiarati (ad es. lasciti ereditari, vincite di gioco, redditi derivanti da attività lecita prima della scadenza del termine di dichiarazione), sempre che non costituiscano provento di evasione tributaria tout court, il ricorrente non si sarebbe dovuto limitare ad allegarne l'esistenza, ma avrebbe, invece, dovuto dimostrare specificamente che l'acquisto dei due beni immobili confiscati era avvenuto con impiego di provviste lecite e tracciabili, ossia provenienti dall'eredità paterna ovvero dal mutuo erogatogli dalla convivente more - uxorio (Sez. 6, n. 10765 del 06/02/2018, Rv. 272719; Sez. 2, n. 49498 del 11/11/2014, Rv. 261046). 18 2.3. Generico è il terzo motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. e dell'art. 323-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, perché la Corte territoriale avrebbe rideterminato la pena irrogata ad ZO TA, concedendogli, si, le attenuanti generiche, ma senza tener conto dell'ulteriore riduzione di pena derivante dall'applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 323-bis cod. pen., pur riconosciuta dal Tribunale. I rilievi al riguardo articolati sono, invero, privi di confronto con il tenore della motivazione rassegnata sul punto nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 190- 192), nella quale si è ben spiegato come dell'attenuante speciale di cui all'art. 323- bis cod. pen. non si potesse tener conto perché i delitti di cui all'art. 319-ter cod. pen. [di cui ai capi 9), sub a) e b), 15), 22) e 35)], in relazione ai quali soltanto, è prevista la speciale attenuazione di pena (come testualmente stabilito dal comma secondo della norma evocata), erano stati dichiarati estinti per prescrizione. 2.4. Il quarto motivo, che denuncia la violazione dell'art. 319-ter cod. pen., in relazione ai delitti di cui ai capi 9), sub a) e b), 15), 22) e 35), pur dichiarati estinti per prescrizione, perché i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere la corruzione in atti giudiziari applicabile al processo tributario, è articolato in assenza del necessario interesse concreto all'impugnazione ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen.. Al riguardo, giova richiamare quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 182 del 30 luglio 2021: ossia, che il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria in presenza di un reato estinto per prescrizione (art. 578 cod. proc. pen.), «non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato;
egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)», seguendo «il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria», principio questo recepito nella successiva giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 37193 del 15/09/2022, Rv. 283739; Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Rv. 283377). 19 Donde, nessun rilievo assume, ai fini della confermata responsabilità civile - né del resto il ricorrente ha specificamente dedotto il profilo d'interesse -, la qualificazione giudica dei fatti di cui ai capi richiamati, produttivi di danno, alla stregua della corruzione semplice ovvero della corruzione in atti giudiziari. Per completezza, va, comunque, rimarcato che la giurisprudenza di questa Corte si è già pronunciata sulla questione dedotta, affermando che è configurabile il delitto di corruzione in atti giudiziari nel caso in cui la condotta corruttiva sia posta in essere per favorire una delle parti in un processo tributario in quanto, attraverso il riferimento al processo civile, penale o amministrativo, l'art. 319-ter cod. pen. include ogni tipo di processo, anche quello contabile o tributario, che, per la corrispondenza delle posizioni giuridiche tutelate, è riconducibile all'ambito della giurisdizione civile o amministrativa (Sez. 6, n. 17973 del 22/01/2019, Rv. 275935). 2.5 - Il quinto e il sesto motivo, che contestano la conferma delle statuizioni civili e della declaratoria di falsità delle sentenze meglio indicate in dispositivo, sono inammissibili, perché solo enunciati e non specificamente argomentati in ossequio al principio di specificità dell'impugnazione di cui all'art. 581 cod. proc. pen.. 3. Il ricorso nell'interesse di LE CA è inammissibile. L'unico motivo, cui lo stesso è affidato, che denuncia la violazione degli artt. 357 e 319 cod. pen. e il vizio di motivazione, in relazione alla conferma del proscioglimento del ricorrente dal delitto di corruzione, di cui al capo 31) n. 1, pronunciato dal Tribunale per estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato. Va premesso che il proscioglimento dell'imputato LE CA, pronunciato all'esito del giudizio di primo grado, per estinzione del reato ascrittogli per intervenuta prescrizione, ha impedito l'adozione di ogni genere di statuizioni nei suoi confronti, quindi sia di quelle agli effetti penali che di quelle agli effetti civili: ciò, a causa della mancanza di accertamento della sua responsabilità. Il diritto vivente e il giudice delle leggi hanno, infatti, affermato che imprescindibile condizione perché il giudice (anche quello dell'impugnazione) possa decidere sugli interessi civili è l'emissione di una valida condanna dell'imputato (Corte cost., sentenza n. 182 del 30 luglio 2021; Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, Di Paola, Rv. 283670; Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, Rv. 211191). 20 Il rilievo qui formulato impone di fare applicazione del principio di diritto secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. perì. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocu/i", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Non rientra, infatti, nel concetto di constatazione, nei termini illustrati dal diritto vivente, l'apprezzamento che si è demandato a questa Corte con il motivo di ricorso in disamina: ossia, verificare se sia o meno corretta la motivazione con la quale i giudici di merito hanno ritenuto integrato il delitto di corruzione, quale reato proprio realizzabile solo dal pubblico agente nella cui sfera di competenza o di influenza rientri il compimento dell'atto oggetto di mercimonio, per avere TA, quale giudice incardinato nella Commissione Tributaria Regionale di Bari, accettato la promessa dell'Avvocato LE CA di consegnargli la somma di Euro 15.000,00 per influire, anche tramite un'assegnazione 'pilotata' sulla decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, investita del ricorso proposto da GA OM ed altri c/Agenzia delle Entrate. 3. Il ricorso nell'interesse dell'ente 'OV NO & Figli Srl.' è inammissibile. 3.1. I primi due motivi, che denunciano vizio di motivazione in punto di sussistenza del reato presupposto all'illecito amministrativo contestato all'ente ricorrente - ossia, quello di cui al capo D) della rubrica, perché, per effetto del reato di cui al capo 15) della rubrica, commesso da EL NO, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante, la 'OV NO e Figli Srl.' conseguiva l'indebito profitto di Euro 2.498.769,80, derivante dal mancato pagamento della pretesa erariale come determinata sulla base delle contestazioni fiscali;
illecito perpetrato anche per non avere, prima della commissione del fatto ascritto a EL NO, adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi, così traendo dalla condotta delittuosa dell"apicale' EL NO, 21 che non aveva agito nell'interesse proprio o di terzi, un profitto di rilevante entità - sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. 3.1.1. In particolare, il primo motivo, che denuncia vizio di motivazione in ragione del contrasto tra l'affermazione di responsabilità di EL NO per il fatto di corruzione di cui al capo 15), ossia, per avere questi remunerato ZO TA, giudice della Commissione Tributaria Regionale di Bari, con l'intermediazione di RG EG, per il compimento di atti contrari al proprio ufficio, posti in essere per favorire la OV NO & Figli Srl. (di cui EL NO era legale rappresentante) in un contenzioso tributario, provvedendo al pagamento del soggiorno del giudice e di altre due persone per la durata di nove giorni presso l'Hotel Kalidria di Castellaneta Marina, e l'assoluzione di RG EG dall'accusa di concorso nel medesimo fatto corruttivo, coperta da giudicato, è generico. Ribadito quanto già in precedenza affermato, vale a dire che l'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice, che, fermo il principio del "ne bis in idem", può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare (Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 278389; Sez. 2, n. 9693 del 17/02/2016, Rv. 266656; Sez. 4, n. 19267 del 02/04/2014, Rv. 259371), deve evidenziarsi che quanto dedotto a sostegno del motivo non si confronta neppure con la motivazione della sentenza della Corte di appello di Bari del 1 dicembre 2017 (allegata al ricorso), che ha confermato l'assoluzione pronunciata in esito a giudizio abbreviato di RG EG dal delitto di corruzione ascrittogli al capo 15) della rubrica, non solo perché le chiamate in correità, effettuate da ZO TA, non erano state ritenute credibili, attendibili e riscontrate, come, invece, richiesto per riconoscere loro valore di prova ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ma anche perché non risultava provato l'elemento soggettivo del delitto di corruzione, ossia perché «EG non aveva mai partecipato, anche secondo le indicazioni di TA, ad alcuna trattativa ovvero ad un accordo corruttivo tra il TA e il NO, avente ad oggetto la soluzione favorevole di un contenzioso tributario» (così pag. 101, primo capoverso, della sentenza della Corte di appello di Bari del 1 dicembre 2017). E' evidente, allora, che nessun contrasto vi è tra la condanna (ai soli effetti civili) pronunciata nei confronti di AL NO per il delitto di corruzione di cui al capo 15) della rubrica e l'assoluzione dallo stesso reato pronunciata nei 22 confronti di RG EG: infatti, non solo la valutazione della chiamata in correità di EL NO da parte di ZO TA, in riferimento al delitto di corruzione di cui al capo 15), è stata effettuata sulla base di un differente e ben più ampio corredo probatorio, se non altro perché acquisito nel giudizio dibattimentale (diversamente da quanto accaduto nel giudizio celebrato a carico di EG, che aveva optato per il giudizio abbreviato), ma nei riguardi del coimputato EG si era, comunque, ritenuta non raggiunta la prova di un suo consapevole e volontario coinvolgimento nell'accordo corruttivo, eventualmente intercorso tra TA e NO. Priva di pregio è, infine, la doglianza di omessa confutazione da parte della Corte territoriale delle singole argomentazioni spiegate, a sostegno del tema dell'inconciliabilità tra la condanna di TA e l'assoluzione di EG, con i motivi di gravame. Riconosciuta la non manifesta illogicità della motivazione rassegnata nella sentenza impugnata per suffragare la tesi, già fatta propria dal Tribunale, del riscontro individualizzante offerto alle propalazioni di ZO TA dalle evidenze documentali in atti - comprovanti che EL NO, per conto della 'OV NO Srl.' in data 2 marzo 2009, aveva effettivamente pagato il soggiorno di ZO TA, giudice del collegio tributario che aveva emesso una sentenza favorevole all'ente da lui rappresentato, presso I"Hotel Kalidria', senza che fosse stato allegata dalla difesa dell'appellante alcuna giustificazione alternativa di tale comportamento -, si deve dare atto che il giudice di appello non aveva alcun obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze proposte con i motivi di gravame: va, infatti, ribadito che l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976, dep. 1977, Rv. 135181). D'altro canto, il diritto vivente ha stabilito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu ocu/i", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione 23 adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794). 3.1.11. Quanto al secondo motivo, la censura che eccepisce la mancata valutazione delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie di ZO TA alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. è articolata senza alcun effettivo confronto con le ragioni argomentate nella sentenza impugnata al riguardo. Premesso che la sentenza impugnata non si espone a nessun rilievo d'inosservanza del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145), va rilevato come a riscontro delle dichiarazioni di ZO TA non sia stata richiamata solo la sentenza favorevole oggetto di mercimonio, dal momento che sono state valorizzate ulteriori, decisive evidenze documentali: ossia, la fatturazione, in data 8 settembre 2008, delle spese di soggiorno per la durata di dieci giorni del giudice TA e di suoi accompagnatori presso I"Hotel Kalidria' alla 'OV NO Srl.' e il pagamento della detta fattura da parte di EL NO, quale legale rappresentante della società indicata in data 2 marzo 2009, <