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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/03/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Franco Pastorelli Giudice dott. Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII di Parte_1
(P.I./ C.F. C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.2.2025, la debitrice a chiesto l'apertura Parte_1
della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare la relazione dell'OCC Rag. sulla completezza ed Persona_1
attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza della ricorrente persona fisica.
3. La ricorrente non svolge e non ha mai svolto attività di impresa e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. insolvenza.
L'esposizione debitoria, peraltro, deriva da problemi finanziari che hanno avuto origine dal divorzio nell'anno 2011; ciò ha comportato per la ricorrente un gravoso impegno economico poiché la stessa ha dovuto sostenere sia le spese legali sia quelle relative al mantenimento dei figli. Alla luce di ciò, la SI.ra icorre a vari prestiti bancari al fine di garantire un dignitoso tenore di vita ai propri Pt_1
figli. Tuttavia, durante il periodo della pandemia, la debitrice viene posta in cassa integrazione e non riesce più a far fronte agli impegni finanziari assunti.
4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare, - la ricorrente (persona fisica) ha una esposizione debitoria complessiva di circa 69.000,00 euro, svolge attività di lavoro dipendente presso una Cooperativa Sociale con un contratto a tempo indeterminato ed ha una retribuzione mensile, al netto delle imposte, di euro 1.600,00 circa.
La ricorrente non possiede beni immobili, abita in un appartamento di proprietà del padre concesso alla stessa in comodato d'uso dietro la corresponsione di euro 500,00 annui per rimborso spese IMU.
La SI.ra proprietaria di una vettura FIAT 600 targata DE971RD e immatricolata in data Pt_1
14 dicembre 2006 ed il nucleo familiare è composto anche dalla figlia.
Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi della ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo, ovvero che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
L'OCC ha anche attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di
O.C.C. Rag. Persona_1
7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268
c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Non può, quindi, escludersi dalla liquidazione, come richiesto dalla ricorrente, la vettura FIAT 600 targata DE971RD; resta comunque salva la facoltà per
Con il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al a rinunciare alla liquidazione del bene ove essa risulti antieconomica. Quanto al veicolo sopra indicato, la prospettata necessità di avvalersene per l'esercizio della propria attività lavorativa, oltre che, presumibilmente, per l'espletamento delle ordinarie esigenze di mobilità, giustifica, in luogo della mancata cessione alla massa dei creditori, la non immediata consegna del bene ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII.
7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).
8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 e pertanto il CP_2 liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.
9. Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di c.f. Parte_1
C.F._1
a) nomina giudice delegato il dott. Gianmarco Marinai;
b) nomina liquidatore il Rag. che farà pervenire la propria accettazione entro due Persona_1
giorni dalla comunicazione;
c) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
Invita il liquidatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscano) utilizzando, per la formulazione della istanza, il format presente sulla piattaforma.
d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni le dichiarazioni dei redditi, nonché l'elenco dei creditori e) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione della vettura FIAT 600 targata DE971RD, la cui consegna avverrà solo al momento della vendita;
g) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito
Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale) ;
h) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
i) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Livorno il 10/03/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Franco Pastorelli Giudice dott. Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII di Parte_1
(P.I./ C.F. C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.2.2025, la debitrice a chiesto l'apertura Parte_1
della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare la relazione dell'OCC Rag. sulla completezza ed Persona_1
attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza della ricorrente persona fisica.
3. La ricorrente non svolge e non ha mai svolto attività di impresa e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. insolvenza.
L'esposizione debitoria, peraltro, deriva da problemi finanziari che hanno avuto origine dal divorzio nell'anno 2011; ciò ha comportato per la ricorrente un gravoso impegno economico poiché la stessa ha dovuto sostenere sia le spese legali sia quelle relative al mantenimento dei figli. Alla luce di ciò, la SI.ra icorre a vari prestiti bancari al fine di garantire un dignitoso tenore di vita ai propri Pt_1
figli. Tuttavia, durante il periodo della pandemia, la debitrice viene posta in cassa integrazione e non riesce più a far fronte agli impegni finanziari assunti.
4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare, - la ricorrente (persona fisica) ha una esposizione debitoria complessiva di circa 69.000,00 euro, svolge attività di lavoro dipendente presso una Cooperativa Sociale con un contratto a tempo indeterminato ed ha una retribuzione mensile, al netto delle imposte, di euro 1.600,00 circa.
La ricorrente non possiede beni immobili, abita in un appartamento di proprietà del padre concesso alla stessa in comodato d'uso dietro la corresponsione di euro 500,00 annui per rimborso spese IMU.
La SI.ra proprietaria di una vettura FIAT 600 targata DE971RD e immatricolata in data Pt_1
14 dicembre 2006 ed il nucleo familiare è composto anche dalla figlia.
Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi della ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo, ovvero che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
L'OCC ha anche attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di
O.C.C. Rag. Persona_1
7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268
c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Non può, quindi, escludersi dalla liquidazione, come richiesto dalla ricorrente, la vettura FIAT 600 targata DE971RD; resta comunque salva la facoltà per
Con il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al a rinunciare alla liquidazione del bene ove essa risulti antieconomica. Quanto al veicolo sopra indicato, la prospettata necessità di avvalersene per l'esercizio della propria attività lavorativa, oltre che, presumibilmente, per l'espletamento delle ordinarie esigenze di mobilità, giustifica, in luogo della mancata cessione alla massa dei creditori, la non immediata consegna del bene ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII.
7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).
8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 e pertanto il CP_2 liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.
9. Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di c.f. Parte_1
C.F._1
a) nomina giudice delegato il dott. Gianmarco Marinai;
b) nomina liquidatore il Rag. che farà pervenire la propria accettazione entro due Persona_1
giorni dalla comunicazione;
c) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
Invita il liquidatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscano) utilizzando, per la formulazione della istanza, il format presente sulla piattaforma.
d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni le dichiarazioni dei redditi, nonché l'elenco dei creditori e) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione della vettura FIAT 600 targata DE971RD, la cui consegna avverrà solo al momento della vendita;
g) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito
Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale) ;
h) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
i) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Livorno il 10/03/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott. Gianmarco Marinai