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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/05/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 15.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14190/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MARAGGIA UMBERTO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. – assegno ordinario di invalidità
***
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni raggiunte dal CP_1 consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo.
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 2 L. 224/84 si considera inabile l'assicurato o il titolare di invalidità il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, invece, si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno,
l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti le sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Tanto premesso, nel caso di specie il CTU ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che non determina una riduzione della capacità lavorativa nella misura di un terzo richiesta per il riconoscimento del diritto all'assegno. Si riportano di seguito le risposte del CTU ai quesiti:
“Sulla scorta dei dati obiettivi, dell'esame della documentazione sanitaria e dell'obiettività rilevata in sede di visita peritale, ritengo di poter formulare la seguente diagnosi: Diabete mellito tipo
II;Asma bronchiale ipereosinofila in soggetto con rino-sinusute iperplastico polipoide;
Poliartrosi;
Ipertensione arteriosa. Pertanto, tenuto conto della documentazione sanitaria;
dei dati anamnestici;
dell'esame obiettivo;
dell'età e del titolo di studio del ricorrente;
dei rilievi tecnici con i quali parte ricorrente ha censurato
l'elaborato di consulenza tecnica nell'ATP; dell'impegno funzionale connesso alle patologie riportate in diagnosi;
Si ritiene il ricorrente, 58enne, affetto da infermità che NON riducono permanentemente la capacità lavorativa di collaboratore familiare o di altre occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo. Non sussistono le condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per il riconoscimento dell'Assegno Ordinario di Invalidità”.
Non vi sono motivi per non aderire a tali conclusioni, non contraddette da sufficienti deduzioni di segno contrario. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato in quanto non sussiste il requisito sanitario previsto dall'art. 1 L. 222/84 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 19.12.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 15.05.2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo