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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/09/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 510/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 510/2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Borelli ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso la persona e lo studio del predetto difensore, in Modena, Corso Canalgrande n. 16, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
DEBITORE ESECUTATO - ATTORE - OPPONENTE
contro
(c.f./p.iva ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_1 P.IVA_1 essa, (c.f./p.iva , qui rappresentata da Controparte_2 P.IVA_2 [...]
in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Controparte_3
Arnaldi ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del predetto difensore, in Milano, via Pietro Cossa n. 4, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CREDITRICE PROCEDENTE – CONVENUTA - OPPOSTA
e
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non in Controparte_4 P.IVA_3 proprio, ma nella sua qualità di mandataria di (c.f./p.iva ), in Controparte_5 P.IVA_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Carteni e Rossella Fusco ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio dei predetti difensori, in Milano via Bigli n. 19, con indirizzi di posta elettronica certificata: - Email_3
Email_4
INTERVENUTA – CONVENUTA- OPPOSTA
[...]
pagina 1 di 7 Avente ad oggetto: opposizione ex art. 616 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 189, co. 1, n. 1), c.p.c. dell'8.5.2025. Per parte convenuta opposta, come da comparsa di costituzione e risposta. Controparte_1
Per parte convenuta opposta, come da note scritte di precisazione delle Controparte_5 conclusioni ex art. 189, co. 1, n. 1), c.p.c. del 9.5.2025.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
1.1 – Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio ai sensi e Parte_1 per gli effetti di cui all'art. 616 c.p.c., le società rispettivamente, Controparte_6 creditrice procedente e creditrice intervenuta nell'ambito della procedura esecutiva n. r.g.e. 308/2021, promossa innanzi all'intestato Tribunale in forza di atto di pignoramento immobiliare, notificato in data 15.7.2021, avente ad oggetto, tra gli altri, la quota di ½ del diritto di piena proprietà dei beni siti nel Comune del Vignola, via per Spilamberto, n. 1746, censiti al Catasto Fabbricati e al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 2, Mappale 137, sub. 1 Piano T, BCNC area cortiliva comune a tutti i sub del mapp. 137; Mappale 137, sub. 2, Piano S1-T-1-2, cat. A/7, cl. 4, vani 12,5 Rendita € 1.581,65; Mappale 137, sub. 3 Piano T, cat. F/4; Mappale 607, sub. 1 Piano T cat. C/6, cl. 4, cons. 45 mq. Rendita € 148,74; Mappale 365 di Ha 0.07.13 RD € 9,39 RA € 5,89; Mappale 606 (ex 543) di Ha 0.12.63 RD € 16,63 RA € 10,44; Mappale 366 di Ha 0.02.13 RD € 2,81 RA €1,76. A fondamento della promossa opposizione, parte attrice reiterava le medesime contestazioni, già sollevate innanzi al Giudice dell'Esecuzione e, da questi, ritenute non verosimilmente fondate nel rigettare l'istanza di sospensione avanzata in sede esecutiva. Segnatamente, la stessa, deduceva l'impignorabilità di buona parte dei beni assoggettati ad esecuzione forzata, come sopra identificati, per essere, gli stessi, destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia in forza di atto costitutivo di fondo patrimoniale, a ministero Notaio, dott.ssa del Distretto Notarile di Modena, dell'8.8.2014, registrato a Modena in pari Persona_1 data al n. 10591 serie 1T, trascritto nei pubblici registri immobiliari in data 11.8.2014, ai nn. 19175 Reg. Gen. e 14195 Reg. Part. e, parimenti, annotato a margine dell'atto di matrimonio. Esponeva, altresì, che il predetto atto era stato oggetto di domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. da parte di altri soggetti, diversi dai creditori convenuti e che il predetto giudizio era tuttora pendente innanzi alla Corte di Cassazione in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite. Pertanto, non avendo, i creditori convenuti, ottenuto, preventivamente, sentenza dichiarativa di inefficacia del vincolo d'indisponibilità summenzionato, gli stessi avrebbero dovuto promuovere l'azione pagina 2 di 7 esecutiva entro il termine di un anno dalla data di trascrizione dell'atto in conformità a quanto prescritto dall'art. 2929 bis c.c.. Stanti le suesposte premesse, l'odierno opponente insisteva, dunque, per l'accoglimento della spiegata opposizione, con ogni consequenziale provvedimento in punto di invalidità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento immobiliare notificato, con vittoria di spese e compensi difensivi del presente giudizio.
1.2 – Con comparse di costituzione e risposta depositate, rispettivamente, in data 19.3.2024 e in data 19.4.2024, si costituivano, nell'intestato giudizio, le creditrici, e a Controparte_1 Controparte_5 mezzo delle rispettive mandatarie, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito in quanto destituito di fondamento, in fatto e in diritto, per le ragioni già compiutamente illustrate dal Giudice dell'Esecuzione nella precedente fase sommaria, insistendo, conseguentemente, per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e onorari di causa.
1.3 – La causa, istruita a livello documentale all'esito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione, dallo scrivente Giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del procedimento, al termine dell'udienza del 10.7.2025, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
Preliminarmente, non pare condivisibile l'eccezione della convenuta, in punto di Controparte_1 inopponibilità del vincolo di indisponibilità discendente dal fondo patrimoniale costituito dall'attore per non aver, quest'ultimo, dato prova della sua annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Infatti, l'avvenuto adempimento di tale formalità è adeguatamente comprovato dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio prodotto in atti dall'opponente (doc. 2), il quale reca espressamente l'annotazione del vincolo. Tanto basta, dunque, per disattendere la suesposta eccezione.
2.1 – Ciò posto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale. Nel caso dell'opposizione proposta dal debitore avverso l'esecuzione avente ad oggetto tali beni, al fine di contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente ex art. 615 c.p.c., l'onere della prova grava, dunque, sul debitore opponente;
questi non deve provare soltanto la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, ma anche che il debito per cui si procede è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia (cfr. Cass. n. 5684/06; Cass. n. 12730/2007). Trattasi di prova che, alla stregua dei principi generali, ben può essere fornita anche avvalendosi di presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., gravando comunque sull'opponente l'onere di allegare e dimostrare i fatti noti, da cui desumere, in via presuntiva, i fatti oggetto di prova. In proposito, si è affermato - e va, qui, ribadito - che l'indagine del giudice deve essere rivolta specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa (cfr. Cass. n. pagina 3 di 7 11230/2003, nonchè, da ultimo, Cass. n. 41363/2021). In questi termini, pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori qualora lo scopo perseguito nell'obbligarsi sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari. Infatti, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti in fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti e i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni predetti e sui relativi frutti può avere luogo solo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta con il contesto familiare (Cass. n. 12998/2006). Orbene, in ipotesi di opposizione all'esecuzione fondata sull'impignorabilità dei beni immobili costituiti in fondo patrimoniale, spetta al debitore opponente allegare, prima, e, quindi, provare quali siano i titoli dai quali le singole obbligazioni siano originate e il contesto nell'ambito del quale le stesse vennero contratte, al fine di consentire al giudice di giungere all'esclusione, anche in via presuntiva, della loro riconducibilità ai bisogni della famiglia, nel senso che (possa anche presumersi che) vennero contratte per scopi a questi del tutto estranei;
e fatta sempre salva la necessità che ricorra l'ulteriore elemento della consapevolezza, da parte del creditore, di siffatta estraneità.
2.1.1 – In sintesi, secondo i consolidati indirizzi della giurisprudenza di legittimità (ai quali, questo Tribunale, intende dare continuità, non offrendo, parte attrice, argomenti idonei a indurre una loro rivisitazione):
- il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura dell'obbligazione, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia (ex multis: Cass., sez. I, sent. n. 8991 del 5.6.2003; Sez. 3, sentenza n. 12998 del 31.5.2006; Sez. 5, sent. n. 15862 del 7.7.2009; Sez. 3, sent. n. 4011 del 19.2.2013; Sez. 6- 5, ord. n. 3738 del 24.2.2015; sez. 3, sent. n. 21800 del 28.10.2016; Sez. 6 - 3, ord. n. 16176 del 19.6.2018; Sez. 6 - 3, ord. n. 18110 del 31.8.2020; Sez. 3, ord. n. 24836 del 18.8.2023);
- nella nozione di bisogni della famiglia vanno incluse anche le esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia ovvero al potenziamento della capacità lavorativa di uno dei coniugi, e vanno invece escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (cd. nozione estesa o "ampia" dei bisogni della famiglia;
ex multis: Cass., Sez. 3, sentenza n. 134 del 7.1.1984; Sez. 5, sentenza n. 15862 del 7.7.2009; Sez. 3, sentenza n. 4011 del 19.2.2013; Sez. 6 - 5, ord. n. 3738 del 24.2.2015; Sez. 3, sent. n. 21800 del 28.10.2016; Sez. 3, ord. n. 2904 dell'8.2.2021; Sez. 1, ord. n. 29983 del 25.10.2021);
- il debitore che contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il medesimo creditore era consapevole, al momento del perfezionamento dell'atto dal quale deriva l'obbligazione, che questa era contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia (ex multis: Cass., Sez. 3, sent. n. 5684 del 15.3.2006; Sez. 3, sent. n. 12730 del 30.5.2007; Sez. 3, sent. n. 2970 del 7.2.2013; Sez. 3, sent. n. 4011 del 19.2.2013; Sez. 3, sent. n. 21800 del 28.10.2016; Sez. 5, Sentenza n. 22761 del 9.11.2016; Sez. 3, sentenza n. 20998 del 23.8.2018; Sez. 5, ord. n. 10166 del 28.05.2020).
pagina 4 di 7 2.1.2 - Come detto, il criterio identificativo dei crediti che possono essere soddisfatti, esecutivamente, sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia. Va, pertanto, accertato in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia;
con la precisazione che, se è vero (cfr. Cass. n. 12998/2006) che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare detti bisogni. In quest'ottica non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell'obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio testè descritto (analogamente si veda anche Cass., 19.2.2013, n. 4011). Pertanto l'estraneità dell'obbligazione ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, onde anche in tal caso spetta al debitore l'onere di dimostrare che siffatte obbligazioni non siano state contratte per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma per esigenze meramente "voluttuarie" o "speculative" (in tale senso, si veda Cass., Sez. 1, ord., n. 29983 del 25.10.2021, in cui - richiamando i numerosi precedenti - si ribadisce che «la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto - la fideiussione prestata in favore di una società - in sé e per sé considerata;
nella specie la S.C. ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui, in presenza di una fideiussione a favore di una società, ricorrono "in re ipsa" entrambi i presupposti: sia quello dell'estraneità ai bisogni della famiglia sia, automaticamente, quello della conoscenza di questa in capo al creditore, senza bisogno di provare Da altro che l'esistenza della fideiussione medesima, cosicché la prova dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia andrebbe considerata assolta per definizione»; in senso conforme, si veda, di recente, Cass., Sez. 3, ord. n. 31575 del 13.11.2023, in cui si afferma che «in tema di esecuzione forzata per espropriazione, l'azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia e se il creditore non ne conosceva l'estraneità rispetto a tali bisogni, spettando al debitore esecutato che invochi l'impignorabilità dei beni stessi l'onere di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze, che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, ed occorrendo procedere ad una valutazione caso per caso, mediante prudente apprezzamento degli elementi istruttori»).
2.2 - Fermi tali generali principi di diritto, si rileva, nella specie, che non può dirsi compiutamente assolto l'onere della prova sotto il profilo dell'estraneità dei debiti, per cui è causa, ai bisogni della famiglia. Infatti, secondo parte opponente, tale profilo sarebbe ricavabile, automaticamente, dall'essere l'esposizione debitoria, qui, in esame, direttamente riferibile alle società di capitali, Tecnocast S.r.l. e Lami Costruzioni S.r.l., effettive beneficiarie dei finanziamenti erogati, di cui il sig. ra mero fideiussore. Pt_1
Alla luce degli arresti giurisprudenziali poc'anzi richiamati, tale circostanza non pare di per sé dirimente, non essendo stati allegati ulteriori elementi. Invero, l'assunto di parte attrice secondo cui il sig. on avrebbe percepito utili/dividendi ancorché Pt_1 titolare di partecipazioni sociali, non coglie nel segno, considerato che è fatto incontestato, oltre che documentalmente provato (doc. 16-30 attore) che dal 2011 al 2014 il bilancio della società Tecnocast S.r.l. - pagina 5 di 7 di cui il sig. era socio di maggioranza (51%) - si chiuse sempre in perdita e che nel 2015 venne Pt_1 avanzata istanza di fallimento in proprio ex art. 6, L. Fall. Analoghe considerazioni vengono in rilievo anche con riguardo all'ulteriore società Lami Costruzioni S.r.l., ora in liquidazione giudiziale – ove il sig. igurava quale socio unico e amministratore unico - Pt_1 ammessa alla procedura di concordato preventivo nel dicembre 2014. Infatti, le documentate rinunce ai crediti, dal medesimo, maturati a titolo di finanziamento soci e di compenso per la carica di amministratore, si inseriscono, pur sempre, nell'ambito di quella strategia aziendale preordinata a risollevare le sorti della società in evidente stato di dissesto economico. Per converso, le cariche sociali rivestite dal sig. in entrambe le società, rende evidente come lo Pt_1 stesso traesse il sostentamento, suo e della sua famiglia, proprio da tali attività imprenditoriali, non essendo state documentate altre fonti di reddito. In questi termini, dunque, la fideiussione concessa da parte attrice a garanzia dell'adempimento dei mutui chirografari erogati, alle società Tecnocast S.r.l. e Lami Costruzioni S.r.l., rispettivamente, nel 2011, da Banco Popolare Soc. Coop. (doc. 4 – e, nel 2014, da Banca Interprovinciale S.p.A. (doc. 3 – CP_1
), non appare essere stata rilasciata per finalità estranee ai bisogni della famiglia, posto che, a CP_5 prescindere dalla redditività di dette partecipazioni, è innegabile che tale garanzia fosse preordinata a consentire il buon esito delle operazioni finanziarie intraprese, con ogni consequenziale effetto in punto di riduzione delle perdite d'esercizio e di incremento degli utili distribuibili;
utili che, secondo l'id quod plerumque accidit, sarebbero stati destinati al soddisfacimento di bisogni familiari dell'odierno attore, nel senso ampio di cui alla consolidata giurisprudenza testé citata. In altre parole, non è dato comprendere quale sia la giustificazione causale della concessione della garanzia se non quella di consentire alle società, partecipate dall'opponente, la ripresa delle proprie attività e, quindi, la distribuzione di utili, in tale essendo irrilevante che tale circostanza non si sia, poi, concretamente verificata. Peraltro, il fatto incontestato che il fondo patrimoniale sia stato costituito nell'agosto 2014 quando nel luglio 2014 la Lami Costruzioni S.r.l. – cliente importante di Tecnocast S.r.l. - aveva ricevuto una interdittiva prefettizia - poi revocata nel settembre 2014 - che aveva determinato una tensione enorme con gli istituti di credito, con richieste immediate di rientro della Tecnocast dagli affidamenti e dalle moratorie concessi (v. pag. 2 dell'istanza ex art. 6 L. Fall. – doc. 21 attrice), comprova il tentativo dell'odierno attore di sottrarre buona parte dei suoi beni dall'aggressione futura dei creditori. In quest'ottica, deve dirsi condivisibile l'assunto di parte convenuta, secondo cui la Controparte_6 costituzione del fondo è da considerarsi quale atto in volontaria violazione dei diritti di credito preesistenti, simulato o comunque inefficace ex art. 2901 c.c., come peraltro confermato dalle pronunce rese sotto tale profilo dal Tribunale di Modena (doc. 1 – sentenza Trib. Modena n. 216/2018) e dalla Corte di Appello di Bologna (doc. 2 – sentenza Corte d'Appello 2045/2018).
2.3 - Le considerazioni che precedono rendono già di per sé superflua ogni ulteriore riflessione, posto che la carenza di prova, nei termini poc'anzi illustrati, del vincolo di impignorabilità relativa contemplato dall'art. 170 c.c., rende automaticamente aggredibili i beni ricompresi nel fondo. Infatti, come già osservato dal giudice dell'esecuzione, il c.d. pignoramento revocatorio disciplinato dall'art. 2929 bis c.c. si pone come rimedio alternativo all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., semplificando l'onere probatorio a carico del creditore, pregiudicato dall'atto dispositivo del debitore. Esso, dunque, non riduce ma amplia la tutela del credito, velocizzando la risposta della giustizia nei casi più conclamati di dispersione del patrimonio in frode ai creditori. pagina 6 di 7 Tuttavia, la norma in esame – al pari di quella contemplata dall'art. 2901 c.c. – non pregiudica la possibilità per il creditore di aggredire direttamente i beni ricompresi all'interno del fondo allorquando sia provato, come nel caso di specie, la non estraneità dei debiti contratti ai bisogni familiari. Infatti, il pignoramento immobiliare su beni oggetto di fondo patrimoniale può essere validamente compiuto sempre che il credito, per il quale si procede, sia, direttamente o indirettamente, riportabile ai bisogni della famiglia nelle accezioni poc'anzi elencate (cfr. sul tema: Cass. n. 4011 del 19.2.2013; Cass. n. 21800 del 28.10.2016; Cass. n. 1652 del 29.1.2016; Cass. n. 20998 del 23.8.2018). Se, dunque, il debito è relativo a bisogni familiari, l'effetto protettivo del fondo non si verifica e l'azione esecutiva può essere legittimamente intrapresa dal creditore;
per converso, se il debito è estraneo ai bisogni familiari, l'effetto di segregazione patrimoniale discendente dal fondo proteggerà il bene immobile in esso contenuto e il creditore si vedrà costretto, al fine di superare tale ostacolo, a esperire l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. o a procedere con il pignoramento ex art. 2929 bis c.c. In definitiva, le riflessioni, sin qui svolte, depongono per il rigetto dell'opposizione.
3.
Al rigetto dell'opposizione consegue, in applicazione del criterio della soccombenza, la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti, da liquidarsi, in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con una riduzione del solo compenso spettante per la fase istruttoria in ragione della natura documentale della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione promosso da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 [...] ogni altra istanza, eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone: CP_5
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente al pagamento, in favore di e di Controparte_1 Controparte_5 delle spese del presente giudizio che si liquidano, per ciascuna, in euro 10.500,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Modena, 29 settembre 2025
Il Giudice
Giulia Lucchi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 510/2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Borelli ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso la persona e lo studio del predetto difensore, in Modena, Corso Canalgrande n. 16, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
DEBITORE ESECUTATO - ATTORE - OPPONENTE
contro
(c.f./p.iva ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_1 P.IVA_1 essa, (c.f./p.iva , qui rappresentata da Controparte_2 P.IVA_2 [...]
in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Controparte_3
Arnaldi ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del predetto difensore, in Milano, via Pietro Cossa n. 4, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CREDITRICE PROCEDENTE – CONVENUTA - OPPOSTA
e
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non in Controparte_4 P.IVA_3 proprio, ma nella sua qualità di mandataria di (c.f./p.iva ), in Controparte_5 P.IVA_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Carteni e Rossella Fusco ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio dei predetti difensori, in Milano via Bigli n. 19, con indirizzi di posta elettronica certificata: - Email_3
Email_4
INTERVENUTA – CONVENUTA- OPPOSTA
[...]
pagina 1 di 7 Avente ad oggetto: opposizione ex art. 616 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 189, co. 1, n. 1), c.p.c. dell'8.5.2025. Per parte convenuta opposta, come da comparsa di costituzione e risposta. Controparte_1
Per parte convenuta opposta, come da note scritte di precisazione delle Controparte_5 conclusioni ex art. 189, co. 1, n. 1), c.p.c. del 9.5.2025.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
1.1 – Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio ai sensi e Parte_1 per gli effetti di cui all'art. 616 c.p.c., le società rispettivamente, Controparte_6 creditrice procedente e creditrice intervenuta nell'ambito della procedura esecutiva n. r.g.e. 308/2021, promossa innanzi all'intestato Tribunale in forza di atto di pignoramento immobiliare, notificato in data 15.7.2021, avente ad oggetto, tra gli altri, la quota di ½ del diritto di piena proprietà dei beni siti nel Comune del Vignola, via per Spilamberto, n. 1746, censiti al Catasto Fabbricati e al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 2, Mappale 137, sub. 1 Piano T, BCNC area cortiliva comune a tutti i sub del mapp. 137; Mappale 137, sub. 2, Piano S1-T-1-2, cat. A/7, cl. 4, vani 12,5 Rendita € 1.581,65; Mappale 137, sub. 3 Piano T, cat. F/4; Mappale 607, sub. 1 Piano T cat. C/6, cl. 4, cons. 45 mq. Rendita € 148,74; Mappale 365 di Ha 0.07.13 RD € 9,39 RA € 5,89; Mappale 606 (ex 543) di Ha 0.12.63 RD € 16,63 RA € 10,44; Mappale 366 di Ha 0.02.13 RD € 2,81 RA €1,76. A fondamento della promossa opposizione, parte attrice reiterava le medesime contestazioni, già sollevate innanzi al Giudice dell'Esecuzione e, da questi, ritenute non verosimilmente fondate nel rigettare l'istanza di sospensione avanzata in sede esecutiva. Segnatamente, la stessa, deduceva l'impignorabilità di buona parte dei beni assoggettati ad esecuzione forzata, come sopra identificati, per essere, gli stessi, destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia in forza di atto costitutivo di fondo patrimoniale, a ministero Notaio, dott.ssa del Distretto Notarile di Modena, dell'8.8.2014, registrato a Modena in pari Persona_1 data al n. 10591 serie 1T, trascritto nei pubblici registri immobiliari in data 11.8.2014, ai nn. 19175 Reg. Gen. e 14195 Reg. Part. e, parimenti, annotato a margine dell'atto di matrimonio. Esponeva, altresì, che il predetto atto era stato oggetto di domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. da parte di altri soggetti, diversi dai creditori convenuti e che il predetto giudizio era tuttora pendente innanzi alla Corte di Cassazione in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite. Pertanto, non avendo, i creditori convenuti, ottenuto, preventivamente, sentenza dichiarativa di inefficacia del vincolo d'indisponibilità summenzionato, gli stessi avrebbero dovuto promuovere l'azione pagina 2 di 7 esecutiva entro il termine di un anno dalla data di trascrizione dell'atto in conformità a quanto prescritto dall'art. 2929 bis c.c.. Stanti le suesposte premesse, l'odierno opponente insisteva, dunque, per l'accoglimento della spiegata opposizione, con ogni consequenziale provvedimento in punto di invalidità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento immobiliare notificato, con vittoria di spese e compensi difensivi del presente giudizio.
1.2 – Con comparse di costituzione e risposta depositate, rispettivamente, in data 19.3.2024 e in data 19.4.2024, si costituivano, nell'intestato giudizio, le creditrici, e a Controparte_1 Controparte_5 mezzo delle rispettive mandatarie, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito in quanto destituito di fondamento, in fatto e in diritto, per le ragioni già compiutamente illustrate dal Giudice dell'Esecuzione nella precedente fase sommaria, insistendo, conseguentemente, per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e onorari di causa.
1.3 – La causa, istruita a livello documentale all'esito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione, dallo scrivente Giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del procedimento, al termine dell'udienza del 10.7.2025, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
Preliminarmente, non pare condivisibile l'eccezione della convenuta, in punto di Controparte_1 inopponibilità del vincolo di indisponibilità discendente dal fondo patrimoniale costituito dall'attore per non aver, quest'ultimo, dato prova della sua annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Infatti, l'avvenuto adempimento di tale formalità è adeguatamente comprovato dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio prodotto in atti dall'opponente (doc. 2), il quale reca espressamente l'annotazione del vincolo. Tanto basta, dunque, per disattendere la suesposta eccezione.
2.1 – Ciò posto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale. Nel caso dell'opposizione proposta dal debitore avverso l'esecuzione avente ad oggetto tali beni, al fine di contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente ex art. 615 c.p.c., l'onere della prova grava, dunque, sul debitore opponente;
questi non deve provare soltanto la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, ma anche che il debito per cui si procede è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia (cfr. Cass. n. 5684/06; Cass. n. 12730/2007). Trattasi di prova che, alla stregua dei principi generali, ben può essere fornita anche avvalendosi di presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., gravando comunque sull'opponente l'onere di allegare e dimostrare i fatti noti, da cui desumere, in via presuntiva, i fatti oggetto di prova. In proposito, si è affermato - e va, qui, ribadito - che l'indagine del giudice deve essere rivolta specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa (cfr. Cass. n. pagina 3 di 7 11230/2003, nonchè, da ultimo, Cass. n. 41363/2021). In questi termini, pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori qualora lo scopo perseguito nell'obbligarsi sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari. Infatti, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti in fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti e i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni predetti e sui relativi frutti può avere luogo solo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta con il contesto familiare (Cass. n. 12998/2006). Orbene, in ipotesi di opposizione all'esecuzione fondata sull'impignorabilità dei beni immobili costituiti in fondo patrimoniale, spetta al debitore opponente allegare, prima, e, quindi, provare quali siano i titoli dai quali le singole obbligazioni siano originate e il contesto nell'ambito del quale le stesse vennero contratte, al fine di consentire al giudice di giungere all'esclusione, anche in via presuntiva, della loro riconducibilità ai bisogni della famiglia, nel senso che (possa anche presumersi che) vennero contratte per scopi a questi del tutto estranei;
e fatta sempre salva la necessità che ricorra l'ulteriore elemento della consapevolezza, da parte del creditore, di siffatta estraneità.
2.1.1 – In sintesi, secondo i consolidati indirizzi della giurisprudenza di legittimità (ai quali, questo Tribunale, intende dare continuità, non offrendo, parte attrice, argomenti idonei a indurre una loro rivisitazione):
- il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura dell'obbligazione, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia (ex multis: Cass., sez. I, sent. n. 8991 del 5.6.2003; Sez. 3, sentenza n. 12998 del 31.5.2006; Sez. 5, sent. n. 15862 del 7.7.2009; Sez. 3, sent. n. 4011 del 19.2.2013; Sez. 6- 5, ord. n. 3738 del 24.2.2015; sez. 3, sent. n. 21800 del 28.10.2016; Sez. 6 - 3, ord. n. 16176 del 19.6.2018; Sez. 6 - 3, ord. n. 18110 del 31.8.2020; Sez. 3, ord. n. 24836 del 18.8.2023);
- nella nozione di bisogni della famiglia vanno incluse anche le esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia ovvero al potenziamento della capacità lavorativa di uno dei coniugi, e vanno invece escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (cd. nozione estesa o "ampia" dei bisogni della famiglia;
ex multis: Cass., Sez. 3, sentenza n. 134 del 7.1.1984; Sez. 5, sentenza n. 15862 del 7.7.2009; Sez. 3, sentenza n. 4011 del 19.2.2013; Sez. 6 - 5, ord. n. 3738 del 24.2.2015; Sez. 3, sent. n. 21800 del 28.10.2016; Sez. 3, ord. n. 2904 dell'8.2.2021; Sez. 1, ord. n. 29983 del 25.10.2021);
- il debitore che contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il medesimo creditore era consapevole, al momento del perfezionamento dell'atto dal quale deriva l'obbligazione, che questa era contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia (ex multis: Cass., Sez. 3, sent. n. 5684 del 15.3.2006; Sez. 3, sent. n. 12730 del 30.5.2007; Sez. 3, sent. n. 2970 del 7.2.2013; Sez. 3, sent. n. 4011 del 19.2.2013; Sez. 3, sent. n. 21800 del 28.10.2016; Sez. 5, Sentenza n. 22761 del 9.11.2016; Sez. 3, sentenza n. 20998 del 23.8.2018; Sez. 5, ord. n. 10166 del 28.05.2020).
pagina 4 di 7 2.1.2 - Come detto, il criterio identificativo dei crediti che possono essere soddisfatti, esecutivamente, sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia. Va, pertanto, accertato in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia;
con la precisazione che, se è vero (cfr. Cass. n. 12998/2006) che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare detti bisogni. In quest'ottica non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell'obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio testè descritto (analogamente si veda anche Cass., 19.2.2013, n. 4011). Pertanto l'estraneità dell'obbligazione ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, onde anche in tal caso spetta al debitore l'onere di dimostrare che siffatte obbligazioni non siano state contratte per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma per esigenze meramente "voluttuarie" o "speculative" (in tale senso, si veda Cass., Sez. 1, ord., n. 29983 del 25.10.2021, in cui - richiamando i numerosi precedenti - si ribadisce che «la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto - la fideiussione prestata in favore di una società - in sé e per sé considerata;
nella specie la S.C. ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui, in presenza di una fideiussione a favore di una società, ricorrono "in re ipsa" entrambi i presupposti: sia quello dell'estraneità ai bisogni della famiglia sia, automaticamente, quello della conoscenza di questa in capo al creditore, senza bisogno di provare Da altro che l'esistenza della fideiussione medesima, cosicché la prova dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia andrebbe considerata assolta per definizione»; in senso conforme, si veda, di recente, Cass., Sez. 3, ord. n. 31575 del 13.11.2023, in cui si afferma che «in tema di esecuzione forzata per espropriazione, l'azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia e se il creditore non ne conosceva l'estraneità rispetto a tali bisogni, spettando al debitore esecutato che invochi l'impignorabilità dei beni stessi l'onere di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze, che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, ed occorrendo procedere ad una valutazione caso per caso, mediante prudente apprezzamento degli elementi istruttori»).
2.2 - Fermi tali generali principi di diritto, si rileva, nella specie, che non può dirsi compiutamente assolto l'onere della prova sotto il profilo dell'estraneità dei debiti, per cui è causa, ai bisogni della famiglia. Infatti, secondo parte opponente, tale profilo sarebbe ricavabile, automaticamente, dall'essere l'esposizione debitoria, qui, in esame, direttamente riferibile alle società di capitali, Tecnocast S.r.l. e Lami Costruzioni S.r.l., effettive beneficiarie dei finanziamenti erogati, di cui il sig. ra mero fideiussore. Pt_1
Alla luce degli arresti giurisprudenziali poc'anzi richiamati, tale circostanza non pare di per sé dirimente, non essendo stati allegati ulteriori elementi. Invero, l'assunto di parte attrice secondo cui il sig. on avrebbe percepito utili/dividendi ancorché Pt_1 titolare di partecipazioni sociali, non coglie nel segno, considerato che è fatto incontestato, oltre che documentalmente provato (doc. 16-30 attore) che dal 2011 al 2014 il bilancio della società Tecnocast S.r.l. - pagina 5 di 7 di cui il sig. era socio di maggioranza (51%) - si chiuse sempre in perdita e che nel 2015 venne Pt_1 avanzata istanza di fallimento in proprio ex art. 6, L. Fall. Analoghe considerazioni vengono in rilievo anche con riguardo all'ulteriore società Lami Costruzioni S.r.l., ora in liquidazione giudiziale – ove il sig. igurava quale socio unico e amministratore unico - Pt_1 ammessa alla procedura di concordato preventivo nel dicembre 2014. Infatti, le documentate rinunce ai crediti, dal medesimo, maturati a titolo di finanziamento soci e di compenso per la carica di amministratore, si inseriscono, pur sempre, nell'ambito di quella strategia aziendale preordinata a risollevare le sorti della società in evidente stato di dissesto economico. Per converso, le cariche sociali rivestite dal sig. in entrambe le società, rende evidente come lo Pt_1 stesso traesse il sostentamento, suo e della sua famiglia, proprio da tali attività imprenditoriali, non essendo state documentate altre fonti di reddito. In questi termini, dunque, la fideiussione concessa da parte attrice a garanzia dell'adempimento dei mutui chirografari erogati, alle società Tecnocast S.r.l. e Lami Costruzioni S.r.l., rispettivamente, nel 2011, da Banco Popolare Soc. Coop. (doc. 4 – e, nel 2014, da Banca Interprovinciale S.p.A. (doc. 3 – CP_1
), non appare essere stata rilasciata per finalità estranee ai bisogni della famiglia, posto che, a CP_5 prescindere dalla redditività di dette partecipazioni, è innegabile che tale garanzia fosse preordinata a consentire il buon esito delle operazioni finanziarie intraprese, con ogni consequenziale effetto in punto di riduzione delle perdite d'esercizio e di incremento degli utili distribuibili;
utili che, secondo l'id quod plerumque accidit, sarebbero stati destinati al soddisfacimento di bisogni familiari dell'odierno attore, nel senso ampio di cui alla consolidata giurisprudenza testé citata. In altre parole, non è dato comprendere quale sia la giustificazione causale della concessione della garanzia se non quella di consentire alle società, partecipate dall'opponente, la ripresa delle proprie attività e, quindi, la distribuzione di utili, in tale essendo irrilevante che tale circostanza non si sia, poi, concretamente verificata. Peraltro, il fatto incontestato che il fondo patrimoniale sia stato costituito nell'agosto 2014 quando nel luglio 2014 la Lami Costruzioni S.r.l. – cliente importante di Tecnocast S.r.l. - aveva ricevuto una interdittiva prefettizia - poi revocata nel settembre 2014 - che aveva determinato una tensione enorme con gli istituti di credito, con richieste immediate di rientro della Tecnocast dagli affidamenti e dalle moratorie concessi (v. pag. 2 dell'istanza ex art. 6 L. Fall. – doc. 21 attrice), comprova il tentativo dell'odierno attore di sottrarre buona parte dei suoi beni dall'aggressione futura dei creditori. In quest'ottica, deve dirsi condivisibile l'assunto di parte convenuta, secondo cui la Controparte_6 costituzione del fondo è da considerarsi quale atto in volontaria violazione dei diritti di credito preesistenti, simulato o comunque inefficace ex art. 2901 c.c., come peraltro confermato dalle pronunce rese sotto tale profilo dal Tribunale di Modena (doc. 1 – sentenza Trib. Modena n. 216/2018) e dalla Corte di Appello di Bologna (doc. 2 – sentenza Corte d'Appello 2045/2018).
2.3 - Le considerazioni che precedono rendono già di per sé superflua ogni ulteriore riflessione, posto che la carenza di prova, nei termini poc'anzi illustrati, del vincolo di impignorabilità relativa contemplato dall'art. 170 c.c., rende automaticamente aggredibili i beni ricompresi nel fondo. Infatti, come già osservato dal giudice dell'esecuzione, il c.d. pignoramento revocatorio disciplinato dall'art. 2929 bis c.c. si pone come rimedio alternativo all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., semplificando l'onere probatorio a carico del creditore, pregiudicato dall'atto dispositivo del debitore. Esso, dunque, non riduce ma amplia la tutela del credito, velocizzando la risposta della giustizia nei casi più conclamati di dispersione del patrimonio in frode ai creditori. pagina 6 di 7 Tuttavia, la norma in esame – al pari di quella contemplata dall'art. 2901 c.c. – non pregiudica la possibilità per il creditore di aggredire direttamente i beni ricompresi all'interno del fondo allorquando sia provato, come nel caso di specie, la non estraneità dei debiti contratti ai bisogni familiari. Infatti, il pignoramento immobiliare su beni oggetto di fondo patrimoniale può essere validamente compiuto sempre che il credito, per il quale si procede, sia, direttamente o indirettamente, riportabile ai bisogni della famiglia nelle accezioni poc'anzi elencate (cfr. sul tema: Cass. n. 4011 del 19.2.2013; Cass. n. 21800 del 28.10.2016; Cass. n. 1652 del 29.1.2016; Cass. n. 20998 del 23.8.2018). Se, dunque, il debito è relativo a bisogni familiari, l'effetto protettivo del fondo non si verifica e l'azione esecutiva può essere legittimamente intrapresa dal creditore;
per converso, se il debito è estraneo ai bisogni familiari, l'effetto di segregazione patrimoniale discendente dal fondo proteggerà il bene immobile in esso contenuto e il creditore si vedrà costretto, al fine di superare tale ostacolo, a esperire l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. o a procedere con il pignoramento ex art. 2929 bis c.c. In definitiva, le riflessioni, sin qui svolte, depongono per il rigetto dell'opposizione.
3.
Al rigetto dell'opposizione consegue, in applicazione del criterio della soccombenza, la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti, da liquidarsi, in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con una riduzione del solo compenso spettante per la fase istruttoria in ragione della natura documentale della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione promosso da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 [...] ogni altra istanza, eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone: CP_5
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente al pagamento, in favore di e di Controparte_1 Controparte_5 delle spese del presente giudizio che si liquidano, per ciascuna, in euro 10.500,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Modena, 29 settembre 2025
Il Giudice
Giulia Lucchi
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