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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2361/2022 R.G.L.
promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. PIRRI Parte_1 C.F._1
CARMELA, per procura in atti,
ricorrente,
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. ATZENI OLIVIERO, per procura in atti,
resistente,
Oggetto: MERITO A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 09/11/2022 formulava opposizione avverso l' Parte_1 CP_2 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona con disabilità ex art. 3 comma 3 legge
104/1992, laddove il consulente nominato nella prima fase, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che la ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al 100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento, ma la riconosceva quale soggetto con disabilità in misura grave secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa. La ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva di “Ritenere e dichiarare che la ricorrente, fin dalla data della presentazione dell'istanza in sede amministrativa (il 29/11/2019), versando in uno stato di invalidità totale al 100%, è affetta da patologie che le impediscono di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e che richiedono un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale legittimante la pretesa fatta valere relativa al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (ed alla corresponsione dei corrispettivi ratei come dovuti dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa); con conferma di quanto già riconosciuto dal CTU in sede di ATP con riferimento alla sussistenza in capo alla ricorrente di uno stato di handicap grave, come previsto dall'art. 3, comma 3 della L. n. 104/92 e conseguente diritto di fruire di tutte le agevolazioni ed i benefici fiscali contemplati ex lege. 2) Quindi condannare controparte, in persona del legale rappresentante pro tempore, o chi per legge, al pagamento dei ratei maturati e maturandi della provvidenza per cui è causa (indennità di accompagnamento) e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda in sede amministrativa, ovvero da diversa data che sarà ritenuta di giustizia, con tutte le conseguenti statuizioni anche con riferimento all'accertato stato di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 104/92”.
CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 14.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Preliminarmente occorre esattamente delimitare i confini del presente procedimento.
Secondo la Suprema Corte, in tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla C.T.U. precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito, a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione, è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione (cfr. Cass. n. 5720/2021; Cass. n. 10045/2020; Cass. n.
3377/2019). Ciò posto, in presenza di contestazioni, coltivate col deposito del ricorso, deve quindi seguire un giudizio ordinario in cui la decisione investe per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa originariamente fatta valere.
Tuttavia, bisogna precisare che, a tal fine, il giudicante dovrà comunque assicurare adeguato rilievo, oltre che alla contestazione che ha legittimato e dato ingresso al giudizio in corso, anche ai fatti non contestati dalle parti così come realizzati nel corso dell'intero procedimento. Tra essi i fatti e le condizioni, anche sanitarie, che già abbiano avuto un riscontro peritale e sulle quali le parti non abbiano formulato specifiche contestazioni (in tal senso anche Cass. n. 3377/2019). In tal modo si garantisce l'utilità della fase accertativa svolta con riguardo ai risultati peritali non contestati in una complessiva logica di economia del giudizio in cui al giudice è rimessa valutazione sull'intera materia a lui devoluta con l'utilizzo del materiale processuale acquisito e non contestato (cfr. Cass.
n. 5720/2021).
Ciò posto, avendo parte ricorrente contestato solo la insussistenza del requisito sanitario sotteso alla CP_ indennità di accompagnamento e non avendo l' svolto specifiche contestazioni in merito all'accertata sussistenza delle condizioni sanitarie per poter beneficiare delle prestazioni connesse allo status di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa (come accertato dal c.t.u. nominato nella prima fase), deve prendersi atto -in questa sede- della sussistenza di tale requisito sanitario, che ha già avuto, appunto, riscontro peritale e sul quale le parti non hanno formulato specifiche contestazioni.
3- Fatta questa precisazione, si osserva che Il CTU dott. , nominato Persona_1
nella presente fase, dopo averne accertato il quadro patologico, ha ritenuto che la ricorrente
[...]
è da ritenersi “soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a Pt_1 svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età grave 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento. Alla stessa puo' essere riconosciuto l'art. 3 comma 3 della legge 104, in quanto
l'handicap che consegue alla disabilità complessiva impedisce alla ricorrente di avere le stesse opportunità delle persone di pari età, sesso, esperienza e condizioni sociali (svantaggio socio- relazionale). Tale valutazione a decorrere dal 13-05-2024 (data delle operazioni peritali), sulla scorta dell'esame obiettivo accertato in sede di operazioni peritali.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., entro i limiti sopra precisati, si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico- argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende, conclusivamente che non sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla prestazione della indennità di accompagnamento.
Deve, invece, essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per poter beneficiare delle prestazioni connesse allo status di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa (29.11.19).
4- Le spese di lite di entrambi le fasi, in ragione della soccombenza reciproca delle parti, devono essere per intero compensate. CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico dell' avendo la ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c..
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2361/2022 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa (29.11.19), sussistono, in capo a
, le condizioni sanitarie per poter beneficiare delle prestazioni connesse allo Parte_1
status di persona con disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/1992;
2) rigetta per il resto il ricorso, non sussistendo il requisito sanitario per poter beneficiare della prestazione della indennità di accompagnamento;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
CP_ 4) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 23/01/2025 .
Il Giudice
dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2361/2022 R.G.L.
promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. PIRRI Parte_1 C.F._1
CARMELA, per procura in atti,
ricorrente,
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. ATZENI OLIVIERO, per procura in atti,
resistente,
Oggetto: MERITO A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 09/11/2022 formulava opposizione avverso l' Parte_1 CP_2 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona con disabilità ex art. 3 comma 3 legge
104/1992, laddove il consulente nominato nella prima fase, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che la ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al 100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento, ma la riconosceva quale soggetto con disabilità in misura grave secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa. La ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva di “Ritenere e dichiarare che la ricorrente, fin dalla data della presentazione dell'istanza in sede amministrativa (il 29/11/2019), versando in uno stato di invalidità totale al 100%, è affetta da patologie che le impediscono di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e che richiedono un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale legittimante la pretesa fatta valere relativa al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (ed alla corresponsione dei corrispettivi ratei come dovuti dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa); con conferma di quanto già riconosciuto dal CTU in sede di ATP con riferimento alla sussistenza in capo alla ricorrente di uno stato di handicap grave, come previsto dall'art. 3, comma 3 della L. n. 104/92 e conseguente diritto di fruire di tutte le agevolazioni ed i benefici fiscali contemplati ex lege. 2) Quindi condannare controparte, in persona del legale rappresentante pro tempore, o chi per legge, al pagamento dei ratei maturati e maturandi della provvidenza per cui è causa (indennità di accompagnamento) e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda in sede amministrativa, ovvero da diversa data che sarà ritenuta di giustizia, con tutte le conseguenti statuizioni anche con riferimento all'accertato stato di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 104/92”.
CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 14.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Preliminarmente occorre esattamente delimitare i confini del presente procedimento.
Secondo la Suprema Corte, in tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla C.T.U. precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito, a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione, è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione (cfr. Cass. n. 5720/2021; Cass. n. 10045/2020; Cass. n.
3377/2019). Ciò posto, in presenza di contestazioni, coltivate col deposito del ricorso, deve quindi seguire un giudizio ordinario in cui la decisione investe per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa originariamente fatta valere.
Tuttavia, bisogna precisare che, a tal fine, il giudicante dovrà comunque assicurare adeguato rilievo, oltre che alla contestazione che ha legittimato e dato ingresso al giudizio in corso, anche ai fatti non contestati dalle parti così come realizzati nel corso dell'intero procedimento. Tra essi i fatti e le condizioni, anche sanitarie, che già abbiano avuto un riscontro peritale e sulle quali le parti non abbiano formulato specifiche contestazioni (in tal senso anche Cass. n. 3377/2019). In tal modo si garantisce l'utilità della fase accertativa svolta con riguardo ai risultati peritali non contestati in una complessiva logica di economia del giudizio in cui al giudice è rimessa valutazione sull'intera materia a lui devoluta con l'utilizzo del materiale processuale acquisito e non contestato (cfr. Cass.
n. 5720/2021).
Ciò posto, avendo parte ricorrente contestato solo la insussistenza del requisito sanitario sotteso alla CP_ indennità di accompagnamento e non avendo l' svolto specifiche contestazioni in merito all'accertata sussistenza delle condizioni sanitarie per poter beneficiare delle prestazioni connesse allo status di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa (come accertato dal c.t.u. nominato nella prima fase), deve prendersi atto -in questa sede- della sussistenza di tale requisito sanitario, che ha già avuto, appunto, riscontro peritale e sul quale le parti non hanno formulato specifiche contestazioni.
3- Fatta questa precisazione, si osserva che Il CTU dott. , nominato Persona_1
nella presente fase, dopo averne accertato il quadro patologico, ha ritenuto che la ricorrente
[...]
è da ritenersi “soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a Pt_1 svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età grave 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento. Alla stessa puo' essere riconosciuto l'art. 3 comma 3 della legge 104, in quanto
l'handicap che consegue alla disabilità complessiva impedisce alla ricorrente di avere le stesse opportunità delle persone di pari età, sesso, esperienza e condizioni sociali (svantaggio socio- relazionale). Tale valutazione a decorrere dal 13-05-2024 (data delle operazioni peritali), sulla scorta dell'esame obiettivo accertato in sede di operazioni peritali.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., entro i limiti sopra precisati, si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico- argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende, conclusivamente che non sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla prestazione della indennità di accompagnamento.
Deve, invece, essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per poter beneficiare delle prestazioni connesse allo status di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa (29.11.19).
4- Le spese di lite di entrambi le fasi, in ragione della soccombenza reciproca delle parti, devono essere per intero compensate. CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico dell' avendo la ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c..
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2361/2022 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa (29.11.19), sussistono, in capo a
, le condizioni sanitarie per poter beneficiare delle prestazioni connesse allo Parte_1
status di persona con disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/1992;
2) rigetta per il resto il ricorso, non sussistendo il requisito sanitario per poter beneficiare della prestazione della indennità di accompagnamento;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
CP_ 4) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 23/01/2025 .
Il Giudice
dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano