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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 01/10/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente relatore
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
Dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 141/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 576/2021 resa nel procedimento n. 952/2017 R.G. dal Tribunale civile di Caltanissetta, pubblicata in data 19 ottobre 2021, proposto da:
[...]
C.F. e P.IVA , con sede in Gela (CL) Piazza Gorizia n. 2, in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore C.F.: , Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Domenico Arezzo, del
Foro di Ragusa, C.F.: , pec: C.F._2 Email_1 presso cui dichiara di eleggere domicilio telematico, e-mail: Email_2
FAX:0932247478, e dall'Avv. Ignazia Arezzo del Foro di Ragusa, CF: , C.F._3 pec: con numero di FAX: 0932247478, e-mail: Email_3
e dall'Avv. Maria Arezzo, del Foro di Ragusa C.F.: Email_2
PEC: FAX:0932247478, e-mail: C.F._4 Email_4
tutti con studio in Ragusa via Risorgimento n. 53, come da procura in Email_2 atti, elettivamente domiciliato in Caltanissetta in via De Nicola n. 17, presso lo studio dell'Avv.
Patrizia Ferrara, FAX 0934591353 PEC.: Email_5
- appellante -
Contro
, in persona del pro-tempore (C.F. ), Controparte_2 CP_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. ), P.IVA_3 presso i cui uffici, siti in Caltanissetta, Via Libertà n. 174 è domiciliato, che ha dichiarato di voler
1 ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo PEC Email_6
- appellato -
Oggetto: revoca incentivi imprese;
ripetizione somme.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note per la trattazione scritta dell'udienza del 13.03.2025 depositate in data 11.03.2022 e come da atto di appello depositato in data 21.04.2022: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, preliminarmente sospendere
l'efficacia esecutiva della decisione impugnata e dell'atto di revoca oggetto del giudizio;
in accoglimento dell'appello con quest'atto spiegato annullare la sentenza n. 576/2021 emessa dal
Tribunale di Caltanissetta nel processo n. 952/2017 R.G., pubblicata il 19-10-2021 e non notificata;
conseguentemente, annullare, revocare o comunque con qualsiasi altra statuizione porre nel nulla il decreto di revoca prot. n. 110 del 13/01/2017 del Direttore Generale della Generale per gli incentivi alle imprese – Div. IX – Interventi per lo sviluppo locale del e i Controparte_2 collegati provvedimenti;
ritenere e dichiarare in ogni caso la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme erogate dal MISE, la sua decadenza, nonché la prescrizione delle sanzioni amministrative applicate all'odierna appellante nell'ambito dell'investimento dalla stessa avviato nel Patto Territoriale del Golfo di Niscemi;
in subordine: accertare e dichiarare come il mancato completamento dell'iniziativa non sia imputabile alla e, per l'effetto, mandarla esente da Parte_1 ogni responsabilità tanto extracontrattuale, quanto contrattuale, dichiarando, la risoluzione del contratto in danno del MISE;
ritenere e dichiarare le responsabilità del Controparte_2
per il mancato completamento dell'investimento; in ulteriore subordine, nella non temuta
[...] ipotesi che il Decidente rilevi profili di responsabilità in capo all'odierna attrice, accertare e dichiarare come all'eventuale inadempimento abbia concorso il fatto del convenuto e, per CP_2
l'effetto, gradare la conseguente responsabilità ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile;
in ogni caso, condannare il al risarcimento dei danni materiali, morali Controparte_2
e provvedimentali patiti dall'odierna attrice pari ad € 2.500.000,00 o a quella diversa somma in aumento o in diminuzione che verrà apprezzata in via equitativa dalla Ecc.ma Corte d'Appello. Con le spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
Per l'appellato: come da note per la trattazione scritta dell'udienza del 13.03.2025, depositate in data
10.03.2025: “insiste, come in atti, - In via preliminare nel rito, per l'accoglimento delle eccezioni di nullità preliminari e per l'assunzione, da parte di questo collegio, delle declaratorie di legge;
- Nel merito, per la conferma della sentenza n. 576/2021 emessa dal Tribunale di Caltanissetta, in persona
2 della Dott.ssa Frasca, in data 16-19/10/2021 e, per conseguenza, per l'integrale rigetto delle domande attoree con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la dedotta l'illegittimità del provvedimento Parte_1 di revoca da parte del (di seguito, per brevità, MISE) del Controparte_2 contributo meglio indicato in citazione, chiedeva l'annullamento o la revoca del predetto provvedimento per decorso del termine previsto per la sua adozione e, in subordine, per intervenuta prescrizione del credito vantato dal MISE;
in via ulteriormente subordinata, domandava che venisse accertato che il mancato completamento dell'opera nei termini non era imputabile alla società attrice;
in ulteriore subordine, chiedeva che venisse accertata la corresponsabilità del convenuto;
CP_2 in ogni caso, chiedeva la condanna del MISE al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice, quantificati in € 2.500.000,00.
La società attrice deduceva che con la sottoscrizione del Patto Territoriale del Golfo di Niscemi aveva beneficiato della concessione provvisoria di un contributo finanziato in tre rate, pari a complessivi € 2.263.010,84, a fronte di un investimento totale per € 3.278.468,40, per l'acquisto e il recupero di un immobile da destinare a struttura alberghiera;
che solo le prime due rate erano state erogate;
che nell'anno 2006 la Guardia di Finanza aveva avviato indagini in merito alle iniziative del
Patto Territoriale che avevano coinvolto anche il legale rappresentante della che Pt_1 quest'ultima aveva chiesto la sospensione del programma di investimento fino al termine delle indagini tramite il soggetto responsabile con nota del 21.11.2007; che, non avendo ricevuto riscontro, aveva richiesto una proroga del termine per il completamento dell'iniziativa; che il MISE aveva, invece, avviato un procedimento per la revoca del contributo, disponendo la sospensione del pagamento dell'ultima rata;
che tale procedimento era rimasto di fatto sospeso fino al 2.10.2015, quando il MISE aveva inviato al soggetto responsabile una nota con cui chiedeva informazioni in merito allo stato dell'iniziativa; che il Comune di Niscemi, nella qualità di soggetto responsabile, aveva erroneamente comunicato al MISE che il soggetto beneficiario non aveva depositato la documentazione richiesta ai fini della concessione della proroga e aveva per questo proposto la revoca del finanziamento.
Tanto premesso, la deduceva l'illegittimità del provvedimento di revoca essendo Parte_1 intervenuta dopo il decorso di cinque anni dall'inizio dell'attività di ristrutturazione, almeno con riferimento alla quota di contributo relativa all'acquisto dell'immobile, pari ad € 1.123.293,75; quanto alla somma residua, precisava che la mancata conclusione dell'iniziativa nei termini previsti era
3 dipesa dall'impossibilità di eseguire solo una parte delle opere, già invero realizzate per l'83%, con la conseguenza che la revoca avrebbe in ogni caso dovuto essere limitata alla quota relativa alle opere non realizzate in applicazione dell'art. 9 d.lgs. n. 123/1998, richiamato dall'art. 12 comma III lett. e)
d.m. 320/2000. Deduceva che il mancato completamento dell'iniziativa era dipeso dall'attività illegittima dell'amministrazione che aveva avviato un procedimento di revoca senza mai adottare un provvedimento, così inducendo la a sospendere le attività per non disperdere ulteriori Parte_1 risorse. L'attrice, inoltre, eccepiva la prescrizione del diritto del MISE atteso che dalla data prevista per il completamento dell'opera (31.12.2006) alla comunicazione del decreto di revoca erano trascorsi oltre dieci anni;
con riferimento poi alle somme irrogate a titolo di sanzione amministrativa, così qualificando le somme imputate a titolo di interessi nelle ipotesi di restituzione, la prescrizione applicabile era quella quinquennale. In ogni caso, la contestava l'erronea Parte_1 quantificazione degli interessi, con una differenza di circa € 18.000,00 in favore dell'attrice. In subordine, rilevava che l'avvio del procedimento di revoca nel 2008 aveva senza dubbio determinato la sospensione del termine per la conclusione del procedimento di agevolazione con inevitabile slittamento del termine che aveva iniziato a decorrere nuovamente dalla comunicazione del decreto di revoca avvenuta il 3.2.2017; con la conseguenza che il termine per il completamento dell'iniziativa non era ancora decorso. In ogni caso, sul rilievo dell'illegittimità dell'azione amministrativa del
MISE, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti da Parte_1
Il MISE – ritualmente costituito – preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario;
nel merito contestava l'applicabilità della norma invocata da parte attrice in merito al termine previsto per la revoca, trattandosi di revoca per mancata ultimazione dell'investimento e non per distoglimento dei beni agevolati;
aggiungeva poi che parimenti inapplicabile era l'art. 12 comma III lett. e) del d.m. 320/2000, essendo la revoca parziale prevista solo nell'ipotesi di ultimazione del programma di investimenti nei sei mesi successivi alla scadenza della proroga.
Quanto alla prescrizione eccepita da parte attrice, eccepiva che la data di decorrenza del termine di prescrizione decennale decorreva non dalla data del versamento dei contributi, ma piuttosto dal momento in cui si erano verificate le circostanze di fatto e di diritto da cui derivava il diritto dell'Amministrazione di richiedere la restituzione, ovvero dalla data del provvedimento di revoca, in ossequio alla giurisprudenza di merito, della Suprema Corte e della Corte dei Conti.
Con riferimento alla maggiorazione di cinque punti percentuali applicata sulla sorte capitale, il MISE contestava la qualificazione come sanzione amministrativa essendo prevista da altra e diversa disposizione. Precisava che nessuna sospensione dei termini di conclusione del procedimento poteva farsi discendere dalla comunicazione del preavviso di revoca del 2008 atteso che il provvedimento cautelare avrebbe dovuto non solo prevederla espressamente ma altresì indicarne il termine di durata.
4 Aggiungeva che la revoca era stata giustificata, oltre che dal mancato completamento dell'opera finanziata nei termini, dalla condanna penale irrogata al rappresentante legale della Parte_1
Quanto alla domanda risarcitoria, eccepiva l'insussistenza dei presupposti Controparte_1 richiesti per configurare una responsabilità in capo all'Amministrazione.
Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza non definitiva n. 375/2018 del 13.9.2018, rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione e rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per il prosieguo dell'istruttoria.
La causa, istruita con le sole prove documentali, veniva decisa dal Tribunale di Caltanissetta con la sentenza n. 576/2021, pubblicata in data 19/10/2021, che, definitivamente pronunciando, rigettava la domanda di annullamento del decreto di revoca prot. n. 110 del 13/01/2017; accertava e dichiarava che la somma oggetto di ripetizione era pari a complessivi € 2.902.305,22; compensava le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e condannava in persona del legale rappresentante pro Pt_1 tempore, alla refusione, in favore del , in persona del Ministro Controparte_2 pro tempore, della restante quota che liquidava in complessivi € 21.159,47, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
In estrema sintesi, il giudice di prime cure riteneva legittima la revoca del finanziamento da parte del MISE, in ragione del mancato completamento dell'opera nei termini previsti, nonostante le proroghe;
respingeva l'eccezione di prescrizione in quanto il termine decorreva dalla data del provvedimento di revoca e non dal versamento dei contributi;
quanto alla questione della sospensione dei termini della procedura, essa veniva ritenuta non provata né prevista dalla normativa in materia, ed inoltre la sospensione dei lavori era stata decisa autonomamente dalla escludeva la responsabilità del MISE in ragione del fatto che il mancato Pt_1 completamento dell'opera finanziata non era imputabile all'amministrazione; rigettava la domanda risarcitoria per mancanza di nesso causale e genericità delle allegazioni. Accertava, però, un errore nel calcolo degli interessi e la somma da restituire al MISE veniva quindi rideterminata in €
2.902.305,22.
Avverso la sentenza n. 576/2021 del Tribunale di Caltanissetta ha proposto appello la Parte_1 affidato a quattro motivi.
Col primo motivo di appello, la ha censurato la sentenza denunciando difetto di Parte_1 motivazione e violazione dell'art. 1, comma 862, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, così come sostituito dal comma 35 l. 24.12.2007 n. 244, norma che, per i progetti finanziati e non ancora completati alla data di scadenza delle proroghe concesse, prevede un'ulteriore proroga, a condizione che almeno il 40% degli investimenti sia stato realizzato entro la data di scadenza delle proroghe e che il completamento avvenga entro il termine del 31 dicembre 2008.
5 L'appellante ha sostenuto che, al momento di avvio della prima procedura di revoca, nel 2008, il termine per completare i lavori non era ancora decorso e che i lavori erano già stati realizzati per l'83%. L'avvio del procedimento di revoca - a suo avviso - avrebbe dovuto comportare, automaticamente, la sospensione del termine per il completamento dei lavori, in ragione del mancato pagamento della terza rata del finanziamento ad esso connesso, che l'ha privata dei fondi necessari per portare a termine il progetto.
L'appellante ha dedotto che il Giudice di prime cure ha errato nel non considerare fondate le difese della sulla mancanza delle condizioni giustificative della revoca del finanziamento. Parte_1
L'appellante ha, inoltre, invocato l'applicabilità, al procedimento di revoca, del disposto dell'art. 12 del Decreto Ministeriale 31 luglio 2000, n. 320, in base al quale, se un'iniziativa non viene completata entro quarantotto mesi dalla data di inizio dell'istruttoria (identificata con la data della presentazione della richiesta) può essere concessa una sola proroga di massimo dodici mesi e che, in caso di completamento dell'iniziativa entro i sei mesi successivi alla scadenza della proroga, la revoca dell'agevolazione è parziale (10%), sottolineando l'importanza del citato riferimento normativo ai fini della corretta individuazione, nella fase istruttoria del procedimento di concessione del finanziamento, del dies a quo per la decorrenza dei termini per il completamento dei lavori.
L'appellante ha sostenuto, infine, che, in base al disposto di cui all'art. 9 del d.Lgs. 31 marzo 1998
n. 123, la revoca dell'agevolazione è legittima solo se l'inadempimento è imputabile al beneficiario e che, tenuto conto delle proroghe concesse e della mancanza di ritardo nel completamento dei lavori al momento dell'avvio della procedura di revoca, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto annullare il provvedimento di revoca.
Col secondo motivo di appello, la ha appellato la sentenza nella parte in cui essa ha Parte_1 escluso la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme già erogate dal MISE, per il decorso del termine decennale con riguardo al contributo, e quinquennale con riferimento alla somma irrogata a titolo di sanzione amministrativa.
La ha contestato la sentenza nella parte in cui essa afferma che il diritto alla restituzione Parte_1 delle somme può sorgere unicamente a seguito della emanazione del provvedimento di revoca.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto tener conto della circostanza che l'amministrazione era obbligata ad avviare il procedimento di revoca — e, conseguentemente, a richiedere il recupero delle somme — entro il termine quinquennale decorrente dalla data in cui le opere avrebbero dovuto essere completate.
Secondo l'appellante, il termine iniziale (dies a quo) per il calcolo della prescrizione del diritto a ripetere le somme erogate coinciderebbe, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime
6 cure, con la data in cui l'Amministrazione avrebbe dovuto avviare il procedimento di revoca e non col momento in cui è stata disposta la revoca.
L'appellante ha svolto analogo ragionamento anche con riferimento alla maggiorazione addebitata ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 123/1998, invocando l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data del provvedimento di revoca, nella fattispecie, asseritamente emanato tardivamente, e cioè ben oltre i cinque anni dall'inizio dell'attività di ristrutturazione.
Segnatamente, la ha dedotto che, calcolando detto termine di prescrizione quinquennale Parte_1 dalla data fissata per il completamento del progetto, ovvero il 31.12.2006, il diritto dell'amministrazione alla restituzione delle somme in questione si sarebbe prescritto con termine iniziale 31 dicembre 2011.
Oltre a ciò, ha ribadito che l'Amministrazione appellata avrebbe potuto esercitare il potere di revoca entro il termine di cinque anni dall'inizio dell'attività di ristrutturazione, ai sensi dell'art. 8 D.M.
527/1995.
In subordine, l'appellante ha contestato la revoca totale del contributo concesso, in quanto, a suo avviso, la revoca avrebbe dovuto essere parziale, proporzionale all'inadempimento, tenuto conto che le opere erano state completate per oltre l'83% dell'intero progetto.
Col terzo motivo di appello, la ha censurato la sentenza gravata anche con riferimento Parte_1 al capo che ha rigettato la domanda risarcitoria. Il Tribunale nisseno ha ritenuto non provato il nesso di causalità tra i danni lamentati e l'operato del , pur riconoscendo che le condotte di CP_2 quest'ultimo hanno, effettivamente, creato incertezze sul programma di finanziamento che, potenzialmente, possono aver generato un danno.
L'appellante ha dedotto che il MISE aveva avviato il procedimento di revoca del finanziamento nel
2008, a causa dell'apertura delle indagini da parte della Procura della Repubblica nei confronti dell'amministratore della che il MISE aveva sospeso l'erogazione dell'ultima rata del Parte_1 contributo, ciò che aveva impedito il completamento dell'investimento, nonostante le osservazioni fornite dalla parte beneficiaria, rimaste prive di alcun riscontro;
che lo stesso Parte_2 responsabile del Patto territoriale, aveva sollecitato il MISE ad adottare un provvedimento espresso per definire il procedimento di revoca del finanziamento;
che, nella pendenza del procedimento per la revoca del finanziamento, mai definito con un provvedimento espresso ed avente esito incerto, la sospensione dei lavori costituiva per la la scelta più sensata;
che l'impossibilità per Parte_1 la di completare il progetto “de quo” era esclusivamente da ricondurre al comportamento Parte_1 del MISE, che aveva disatteso i principi di efficienza e di imparzialità dell'azione amministrativa, nonché le norme in tema di buona fede nell'esecuzione del contratto.
7 L'appellante ha rimarcato l'illegittimità della prima procedura di revoca, annullata dopo ben otto anni e senza che il MISE - a suo avviso - abbia mai dato riscontro alle proprie richieste né a quelle dell'Ente responsabile per la realizzazione del Patto territoriale, così provocando il gravissimo danno denunciato, danno che attiene - sempre ad avviso dell'appellante - sia all'affidamento della società, sia alla perdita di chance rispetto alla possibilità di completamento del progetto finanziato, in mancanza della erogazione dell'ultima rata del finanziamento.
Su quest'ultima circostanza la società appellante ha precisato di essersi già esposta ben oltre le sue capacità per la realizzazione di oltre l'83% delle opere, trovandosi, quindi, in una condizione economica di difficoltà, come dimostrato dalla comunicazione di rigetto di un prestito da parte di un istituto bancario prodotta.
L'appellante, in ragione di ciò, ha dedotto l'esistenza del nesso di causalità tra il comportamento del
MISE ed i danni da lei subiti, da cui deriverebbe l'erroneità della decisione del giudice di primo grado di rigettare la domanda risarcitoria.
Col quarto motivo di appello, la società appellante ha contestato la sentenza impugnata anche con riguardo alle statuizioni sulle spese processuali, che il giudice di prime cure ha ritenuto di compensare tra le parti nella misura di 1/3, ritenendo che, di contro, andassero poste integralmente a carico del
. CP_2
Si è costituito nel giudizio di appello il MISE e ha eccepito, in via preliminare, la nullità della citazione, poiché, nella parte dell'atto di appello contenente la vocatio in jus, è stata erroneamente indicata la Corte d'Appello di Catania, nonché per l'omesso invito di cui all'art. 163 n. 7) c.p.c., con riferimento alla indicazione dell'art. 38 c.p.c..
Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza delle difese della società appellante, secondo cui la mera presentazione dell'istanza di proroga avrebbe dovuto determinare l'accettazione automatica della medesima, così provocando una dilazione del termine per la conclusione dei lavori.
Il MISE ha dedotto che la pronuncia della sentenza penale di condanna nei confronti del legale rappresentante della non gli aveva lasciato alcun margine di discrezionalità in merito Parte_1 all'apertura del procedimento di revoca e che la stessa revoca è scaturita dalla scelta della società di interrompere i lavori per evitare ulteriori esposizioni economiche;
che, pertanto, appurata la sospensione delle attività per cui era stato disposto il finanziamento ed accertato il mancato completamento delle opere, l'Amministrazione non ha potuto che procedere a disporre la revoca del contributo, nell'esercizio di un potere vincolato, non discrezionale.
Il MISE ha pure dedotto che l'apertura del procedimento amministrativo di revoca non poteva avere alcun effetto sospensivo sull'onere di completamento delle attività di cui al Patto Territoriale del Golfo.
8 Sul secondo motivo di appello, in merito alla eccezione di prescrizione del diritto dell'amministrazione a richiedere la ripetizione delle somme e sul termine di decorrenza del preteso diritto, il MISE ha contestato l'individuazione del dies a quo nel momento della erogazione del contributo e ha dedotto che il termine di decorrenza della prescrizione va fatto coincidere con
13.01.2017, giorno in cui si è verificato il presupposto legittimante la revoca.
Il MISE, sulla maggiorazione percentuale di 5 punti applicata alle somme richieste in restituzione, ha precisato che la stessa non può qualificarsi come sanzione amministrativa, ma che trattasi di una maggiorazione con specifica disciplina nell' art. 9, comma 4 del D. Lgs. N. 123/1998, la cui funzione
è reintegrativa di una perdita patrimoniale data dalla normale fruttuosità del denaro come frutto civile.
Ha contestato, inoltre, quanto dedotto col terzo motivo di appello, che l'Amministrazione convenuta avrebbe dovuto procedere ad una revoca parziale dei finanziamenti erogati, piuttosto che con una revoca totale, rilevando, sul punto, la mancanza di fondamento normativo e la non fondatezza della tutela risarcitoria invocata dalla società per lesione di un legittimo affidamento, qualificandola come domanda nuova, non proponibile nel giudizio di appello.
Il MISE ha chiesto, quindi, il rigetto della richiesta di inibitoria formulata dalla parte appellante e, nel merito, il rigetto dell'appello con vittoria di spese di entrambi i giudizi, di primo e secondo grado.
La Corte, con ordinanza in data 19-28.10.2022, in accoglimento della richiesta di inibitoria dell'appellante, ha sospeso l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della sentenza impugnata quanto alle statuizioni di condanna poste a carico dell'appellante in ragione dell'obiettiva Pt_1 complessità della vicenda, della necessità di una adeguata ponderazione dei motivi di appello e della somma oggetto di statuizione di condanna, e ha rinviato a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza del 13.03.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, è stata sostituita dal deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. e, alla scadenza del termine assegnato per il loro deposito, la Corte ha posto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La ha depositato comparsa conclusionale. Parte_1
***
In rito l'appello è ammissibile ex art. 342.
La Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
9 l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un. -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie, l'appello contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Infondata è l'eccezione preliminare sollevata dal MISE circa l'erronea indicazione nell'atto di citazione in appello della Corte adita (è stata erroneamente indicata nella citazione in appello la Corte di Appello di Catania in luogo di Caltanissetta), evidente errore materiale che non ha comportato alcuna lesione del diritto di difesa, né ha impedito la regolare instaurazione del contraddittorio dinanzi a questo ufficio giudiziario.
Si esaminano, ora, i singoli motivi di appello.
E' infondato il primo motivo di appello con cui la ha denunciato “difetto di Parte_1 motivazione - violazione o errata applicazione dell'art. 1 comma 862 della legge 27 dicembre 2006
n. 296, come sostituito dal comma 35 l. 24.12.2007 n. 244”, da parte del Tribunale di Caltanissetta, per aver ritenuto legittimo il provvedimento di revoca del finanziamento, in ragione della mancata ultimazione dei lavori entro il termine previsto.
L'appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto valorizzare le ragioni giustificatrici del mancato completamento dei lavori entro il termine del 31.12.2009, mettendo in risalto la circostanza di avere avanzato, in data 14.01.2008, una legittima richiesta di proroga del termine di scadenza al 31.12.2008, ai sensi dell'art. 1 comma 862 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come sostituito dal comma 35 l. 24.12.2007 n. 244, richiesta mai riscontrata né dal MISE né dal soggetto responsabile, di Niscemi. Aggiunge che il MISE non ha mai dato seguito neanche alle Pt_2 controdeduzioni prodotte a seguito dell'avvio del primo procedimento di revoca.
Secondo l'appellante l'avvio della prima procedura di revoca e la mancata erogazione della terza rata del beneficio avrebbero comportato la sospensione ope legis del termine per il completamento dei lavori, atteso che, al momento della richiesta di proroga il termine per il completamento dei lavori non era ancora decorso, l'83% del progetto era stato realizzato e tenuto conto che la società non ha potuto ultimare il progetto soltanto per essersi ritrovata priva dei mezzi necessari per il completamento delle opere, in ragione della mancata erogazione della terza rata del finanziamento.
La ha, quindi, sostenuto che il provvedimento di revoca è illegittimo perché non Pt_1 riconducibile ad un inadempimento del beneficiario e ha ribadito la mancanza di ritardo nella esecuzione delle opere al momento dell'avvio della procedura di revoca.
10 In ordine ai tempi di ultimazione del programma di investimento la Corte rileva come il Giudice di prime cure abbia adeguatamente motivato sul punto.
In base alla documentazione in atti, la vicenda può essere ricostruita nei termini che seguono: in data
23.12.1999 prendeva avvio l'istruttoria del Patto Territoriale del Golfo;
la normativa di settore fissava in 48 mesi il termine previsto per la realizzazione dell'investimento, termine che avrebbe dovuto decorrere dalla suddetta data, con la conseguenza che gli investimenti avrebbero dovuto essere conclusi entro il 23.12.2003; venne tuttavia concessa una sospensiva dal 23.12.1999 al 20.12.2001, data in cui era stato emesso il decreto di approvazione del patto con la conseguenza che il termine per la definizione degli investimenti, dopo una prima proroga concessa dal Parte_2 subentrato al quale soggetto responsabile dell'attuazione del Patto, e una seconda Parte_3 sospensione dei termini disposta dal MISE della durata massima di 12 mesi in ragione del commissariamento del prima e della paralisi dell'attività amministrativa del Parte_3 [...] poi, era slittato in avanti (cfr. allegato n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta del Parte_2
MISE).
È altresì documentato che siano successivamente intervenute ulteriori proroghe del termine tanto che il comunicò ai soggetti beneficiari, tra cui la che la data fissata per Parte_2 Parte_1 il completamento dei programmi di investimento era fissata al 31.12.2009 (cfr. doc. 27 allegato all'atto di citazione).
L'art. 12 comma III lett. b) del d.m. 323/2000, da cui l'appellante pretende di far derivare da un lato il decorso del termine per la revoca delle agevolazioni e dall'altro l'illegittimità del provvedimento laddove non ha disposto la revoca solo parziale in proporzione alla percentuale di lavori non effettivamente realizzati, non risulta applicabile al caso di specie atteso che la norma sopra citata fa riferimento all'ipotesi in cui i beni oggetto del finanziamento vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto.
La condotta contestata alla società appellante, invece, è consistita nel mancato completamento dell'iniziativa nel termine previsto, rispetto al quale l'art. 12 suindicato prevede un'autonoma causa di revoca alla lettera e), ove si limita altresì la possibilità di una revoca parziale, nella misura del 10%, per il caso in cui l'iniziativa sia pure con un ritardo massimo di sei mesi rispetto alla scadenza del termine sia stata comunque completata.
Da quanto detto deriva, come affermato dal Giudice di prime cure, la legittimità del provvedimento di revoca del contributo fondato, come detto, sulla mancata realizzazione del progetto finanziato nei termini previsti, già oggetto tra l'altro di diverse proroghe.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, con cui si sostiene la tesi della prescrizione del diritto dell'amministrazione di ripetere le somme già erogate, per essere decorso il
11 termine decennale o quinquennale, con riferimento alla somma irrogata a titolo di sanzione amministrativa.
L'appellante non si confronta adeguatamente con le corrette argomentazioni svolte a tale riguardo dal giudice di prime cure.
L'appellante confonde il termine entro cui l'amministrazione deve procedere alla revoca del finanziamento, ricorrendone i presupposti, ove sia previsto, e quello in cui l'amministrazione può far valere il diritto alla restituzione delle somme medio tempore erogate, diritto che non può che sorgere ed essere esercitato solo a seguito del provvedimento di revoca del finanziamento;
fino a quel momento, infatti, nessun diritto di ripetizione può dirsi sorto in capo all'amministrazione.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine di prescrizione del diritto del CP_2 alla restituzione dei contributi non può farsi ovviamente decorrere dalla data del versamento dei contributi medesimi bensì dalla data in cui si siano verificate le circostanze di diritto e di fatto da cui deriva il diritto richiederne la restituzione (nella specie, dalla data del provvedimento del MISE di revoca del contributo risalente al 13/01/2017).
Con una recente pronuncia la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto così massimato:
“In tema di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca del beneficio in cui,
a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C., ha ritenuta infondata la censura mossa alla decisione impugnata, che aveva fatto decorrere il termine di prescrizione dall'adozione del provvedimento di revoca del beneficio piuttosto che dalla data, anteriore, nella quale il privato aveva comunicato di rinunciare al finanziamento, non essendo più in grado di ultimare il programma di investimenti per i quali aveva ottenuto il contributo stesso)” (Cass. 12362/2024,
Rv. 671331 - 01).
La Corte, non avendo ragioni per discostarsi del suddetto arresto della Suprema Corte, conclude per il rigetto del secondo motivo di appello.
E' infondato anche il terzo motivo di appello.
Come puntualmente affermato dal giudice di primo grado, dalla documentazione in atti emerge come sia stata la stessa società odierna appellante a decidere di sospendere i lavori in attesa della conclusione delle indagini, evidenziando le difficoltà finanziarie incontrate a seguito dell'avvio del procedimento di revoca che aveva determinato da un lato la mancata erogazione dell'ultima rata del finanziamento e dall'altro la difficoltà di reperire finanziamenti privati. Ne dà atto il Comune di
12 Niscemi in qualità di soggetto responsabile della realizzazione del Patto che nella nota del 9.10.2015
(allegato n. 12 all'atto di citazione) riferisce che la ditta beneficiaria aveva di fatto sospeso la realizzazione dell'investimento così, tra l'altro, bloccando la procedura amministrativa di comunicazione dei dati relativi agli stati di avanzamento dell'investimento ai fini del monitoraggio fisico e amministrativo.
A nulla rileva la circostanza, come pure evidenziato dal Tribunale nisseno, che nella medesima nota si specifichi che lo stato di sospensione era stato causato dalla procedura di revoca instaurata dal
MISE su segnalazione della Guardia di Finanza, mai concluso con provvedimento espresso, dovendo interpretarsi nel senso di una causalità puramente fattuale e non in senso tecnico.
Del resto, è la stessa società attrice, tramite il legale rappresentante dell'epoca, a comunicare già nel
2007 al Comune di Niscemi l'intenzione di sospendere il completamento del programma di investimento fino alla definizione della vicenda relativa alle indagini in corso (cfr. allegato n. 5 all'atto di citazione).
E' quindi evidente che fu la a decidere autonomamente di sospendere i lavori e quindi Parte_1 manca il nesso causale tra condotta del MISE ed il danno allegato.
La individua poste di danno rispetto alle quali non si ravvisa alcun nesso di causalità con Parte_1 le condotte ascritte all'amministrazione. Ed invero, la domanda risarcitoria è formulata secondo due ipotesi distinte: la prima, qualora venga accertato quale termine per il completamento dell'opera il
31.12.2006; la seconda, qualora si ritenga non ancora scaduto il termine per procedere al completamento dell'iniziativa. Nel primo caso le poste di danno vengono ravvisate nella somma concretamente investita nel periodo compreso tra il 31.12.2006 e il 31.12.2007 (nell'erronea convinzione che il termine non fosse ancora decorso), nei danni subiti dall'opera a causa della sospensione dei lavori, nei danni derivanti dalla scorretta azione amministrativa e nel mancato avvio dell'attività alberghiera.
Tali poste, oltre ad essere quasi tutte genericamente allegate, non possono trovare ristoro atteso che il termine per il completamento dell'opera non poteva dirsi scaduto al 31.12.2006.
Quanto alla seconda ipotesi, non può condividersi l'assunto della società secondo cui il termine per il completamento dell'iniziativa sarebbe ancora in corso per effetto della sospensione disposta dall'amministrazione con l'avvio del primo procedimento di revoca.
In ogni caso, come già detto dal giudice di prime cure, non si rinviene alcun nesso di causalità tra la condotta scorretta dell'Amministrazione - che, si ribadisce, non va ravvisata nella revoca del finanziamento ma nel ritardo determinato – e i danni subiti dalla struttura rimasta in stato di abbandono, tra l'altro rimasti privi di supporto probatorio.
13 La decise autonomamente di sospendere i lavori senza che tale determinazione fosse in Parte_1 alcun modo giustificata dalla normativa vigente.
A ciò si aggiunga che l'omesso versamento dell'ultima rata di finanziamento a seguito dell'avvio delle indagini a carico del legale rappresentante di oteva certamente ritenersi giustificato, Parte_1 anzi dovuto, considerato che l'eventuale accertamento della responsabilità penale del beneficiario avrebbe comportato la revoca del finanziamento. Né, d'altra parte, può dirsi provato che la società a causa della sospensione del pagamento dell'ultima rata di finanziamento si sia ritrovata finanziariamente nell'impossibilità di completare il programma non essendo a tal fine sufficiente la produzione della comunicazione del rigetto del prestito da parte di un istituto finanziario.
Il giudice di prime cure ha quindi correttamente escluso il nesso causale tra la condotta dell'amministrazione e i danni lamentati, tenuto conto che l'incompiutezza dell'investimento è, in realtà, dipesa dalla scelta della società beneficiaria di sospendere i lavori, in ragione delle vicende penali che hanno visto coinvolto il proprio legale rappresentante e le conseguenti difficoltà di accesso ai finanziamenti che venivano negati dai vari istituti di credito a cui la stessa società si era rivolta.
La i è evidentemente ritrovata priva delle risorse economiche necessarie per completare Parte_1 le opere indipendentemente dalla mancata erogazione della terza rata del finanziamento.
Non è dimostrata la circostanza che, qualora fosse stata erogata anche la terza rata del finanziamento, il progetto finanziato sarebbe stato portato a termine entro il termine previsto.
Quanto alla lamentata lesione del legittimo affidamento, com'è noto, anche nello svolgimento dell'attività autoritativa, l'amministrazione è tenuta a rispettare, oltre alle norme di diritto pubblico, anche le norme generali dell'ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza, la violazione delle quali può far nascere una responsabilità da comportamento scorretto, che incide sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali, cioè sulla libertà di compiere le proprie scelte negoziali senza subire ingerenze illecite frutto dell'altrui scorrettezza.
Affinché nasca la responsabilità dell'amministrazione, non è sufficiente che il privato dimostri la buona fede soggettiva (ovvero che egli abbia maturato un affidamento incolpevole circa l'esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere conseguenti attività economicamente onerose), ma occorrono ulteriori presupposti e, segnatamente, che l'affidamento incolpevole risulti leso da una condotta che, valutata nel suo complesso, e a prescindere dalla indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti, risulti oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà; che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia soggettivamente imputabile all'amministrazione, in termini di colpa o di dolo;
che il privato provi sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle
14 scelte negoziali illecitamente condizionate), sia i relativi rapporti di causalità fra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all'amministrazione.
Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alcuna prova sulla circostanza che la condotta del MISE abbia reso irrealizzabile un risultato che, altrimenti, sarebbe stato raggiunto con un grado di probabilità qualificata. In altri termini, l'incompiutezza del progetto entro il termine non appare riconducile alla condotta dell'amministrazione, per cui deve escludersi anche la configurabilità del nesso eziologico tra la stessa condotta e la perdita di chance lamentata.
La perdita di chance, non è il mancato conseguimento del risultato sperato, ma un autonomo evento di danno, consistente nella perdita di una possibilità apprezzabile di conseguirlo.
Non basta allegare che la condotta del MISE ha reso più difficile o incerta la prosecuzione dell'attività d'impresa ma occorre provare che quella condotta sia stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa della perdita di una possibilità concreta, seria e consistente, non meramente ipotetica o statistica. Occorre distinguere il nesso causale, che resta soggetto alle regole ordinarie, dall'evento di danno, che, per essere risarcibile, deve avere consistenza, serietà e apprezzabilità e che in assenza di tale prova, il danno da perdita di chance rimane escluso (cfr. Cass. 5641/2018;
Cass. 28993/2019; Cass. 18568/2024).
Quanto, poi, alla asserita assenza di responsabilità del mancato completamento dell'iniziativa nei termini previsti, nella materia della revoca di finanziamenti pubblici concessi nel quadro della programmazione negoziata attuata mediante il modulo pubblicistico negoziale dei c.d. CP_4 territoriali o contratti d'area disciplinati dal D.M. n. 320/2000, è irrilevante la questione della imputabilità o meno al beneficiario del mancato rispetto del termine di completamento dell'intervento.
Una volta accertato il mancato completamento dell'opera per la cui esecuzione era stato disposto il finanziamento, all'amministrazione competeva il potere-dovere di disporre la revoca del contributo senza alcuna necessità di previa verifica dell'imputabilità del ritardo al beneficiario trattandosi di un provvedimento sostanzialmente vincolato, qualificato di decadenza accertativa.
Tale conclusione è coerente con la ratio delle disposizioni dettate in materia di patti territoriali, disciplina nell'ambito della quale sono ricompresi vari interventi finalizzati allo sviluppo delle aree territoriali interessate che devono essere, inderogabilmente, completati entro un margine temporale rigidamente prefissato nei suoi limiti massimi al fine di consentire il concreto raggiungimento del risultato prefissato, ovvero l'impulso economico dell'area, tanto che anche le ipotesi di proroga, pure contemplate, sono comunque contenute entro termini massimi. Né il diritto dell'amministrazione al recupero delle somme erogate può essere impedito dal decorso del tempo o dal “principio di tutela
15 dell'affidamento” o, ancora, dai canoni di buona fede e correttezza ex art. 1175 e 1375 cc., come ancora una volta correttamente affermato dal Giudice di primo grado.
L'affidamento che la ditta può aver ritratto dalla concessione del finanziamento non si traduce, infatti, automaticamente, in un riconoscimento definitivo del contributo stesso per effetto del decorso del tempo, essendo il diritto a mantenere quanto percepito possibile solo nel caso in cui siano state rispettate tutte le prescrizioni della normativa di riferimento e adempiuti gli obblighi fissati nell'atto di concessione.
Non può infatti trovare applicazione la normativa di cui alla legge n. 241/1990 che prevede un termine massimo per l'adozione del provvedimento di annullamento di finanziamenti e/o agevolazioni pubbliche, trovando tale previsione giustificazione in ipotesi, del tutto differenti da quella che qui occupa, di rinnovata manifestazione della funzione amministrativa;
trattandosi, piuttosto, dell'accertamento di un inadempimento, al quale (qualora fondato), non può non conseguire la revoca del finanziamento, viene in rilievo, come detto, un atto di decadenza accertativa adottato dalla P.A. nell'ambito di un rapporto di natura privatistica a fronte (non già di un vizio di legittimità ma) di un inadempimento del soggetto finanziato agli obblighi sullo stesso gravanti in base all'atto di concessione;
né può ritenersi che l'Amministrazione incontri un limite nel lungo lasso di tempo trascorso dall'erogazione.
E' dunque indubbia la legittimità del provvedimento di revoca adottato dal MISE e sussiste quindi il diritto dell'Amministrazione di ripetere le somme erogate alla società odierna appellante.
E' infondato, infine, anche il quarto motivo di appello.
E' del tutto evidente come la domanda proposta dalla sia stata per larga parte Pt_1 rigettata, atteso che il giudice di primo grado ha solo rideterminato l'importo da restituire dalla attrice alla convenuta a titolo di interessi.
La Corte non ignora che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 Rv. 666063 - 01).
E tuttavia, nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha puntualmente motivato sul capo della regolamentazione delle spese di lite avendo sostentuto che, in ragione del rigetto delle domande di parte attrice, fatta eccezione per la rideterminazione degli interessi dovuti, unitamente
16 alla valutazione delle peculiari circostanze da cui è sorta la vicenda, sussistevano giusti motivi per disporre una compensazione parziale, nella misura di 1/3, delle spese di lite - liquidate in base ai parametri indicati dal d.m. 55/2014 per lo scaglione di riferimento, riducendo nella misura massima il compenso per la fase istruttoria -, dovendo porsi la restante quota a carico di parte attrice ai sensi art. 91 c.p.c..
La statuizione sulle spese contenuta nella sentenza gravata è quindi corretta e merita di essere confermata.
In ragione del rigetto di tutti i motivi di appello la sentenza gravata viene confermata.
Le spese del giudizio di appello seguono ex art. 91 c.p.c. la soccombenza della e Parte_1 vengono liquidate, in base agli atti, in favore della parte appellata, applicando i parametri del
D.M. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, in euro 15.643,00 per compensi (fase studio: € 4.822,00; fase introduttiva: € 2.804,00: fase decisionale: € 8.017,00), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte deve dare atto, stante il rigetto dell'appello proposto dalla della sussistenza dei presupposti processuali per il Parte_1 versamento, da parte della stessa appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza del
Tribunale di Caltanissetta n. 576/2021, pubblicata in data 19 ottobre 2021, appellata dalla
[...]
Pt_1 condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Parte_1 spese processuali del giudizio di appello in favore del appellato, liquidate in euro CP_2
15.643,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo
13, se dovuto.
Caltanissetta, 17 settembre 2025
Il Presidente estensore
Emanuele De Gregorio
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