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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/03/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa, ha pronunciato ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 1677/2023 del R.G.
Tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Elvira Masino;
Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott.
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo – in cui aveva chiesto Persona_1
l'accertamento del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa – depositava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4,
c.p.c..
Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire della prestazione richiesta.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento, l'art. 1 Legge 21 novembre 1988, n. 508 rubricato “Aventi diritto alla indennità di accompagnamento” prevede testualmente:
“1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e
11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
2. L'indennità di accompagnamento è concessa:
1 a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua…”.
Il CTU, dott. , nominato nel corso del presente giudizio, nel proprio elaborato – da Persona_2 intendersi qui integralmente richiamato per quanto attiene alle patologie riscontrate – ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche del ricorrente.
Il consulente, a seguito di nuova documentazione medica ammessa in giudizio, all'esito dell'elaborato, ha esposto le seguenti valutazioni medico legali: “…CONSIDERAZIONI MEDICO-
LEGALI In base ai dati emergenti dalla valutazione della documentazione sanitaria prodotta e sulla scorta delle risultanze dell'esame clinico, si può affermare che l'istante risulta Parte_1 essere affetto dalle seguenti infermità, con i relativi codici di riferimento Tabelle approvate con
D.M. 05/02/1992 (G. U. n.47 supp. Ordinario del 27/02/92):
- Maculopatia essudativa avanzata in trattamento con lucentis.
- cardiopatia ipertensiva
- perdite uditive mono e bilaterali pari o inferiori a 275 db.
- Poliartrosi (ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE)
- DEMENZA INIZIALE (lieve) - adenoma prostatico, proliferazione benigna assimilabile all'ipertrofia prostatica.
CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI
Da quanto sopra esposto, si può concludere affermando, che le patologie documentate e rilevate, di cui è affetto il paziente , costituiscono un complesso di menomazioni che incidono Parte_1 sulle autonomie del soggetto come sulla vita sociale e relazionale, rendendolo invalido nella misura del 100% a far data dalla domanda amministrativa. Per tale valutazione non si è tenuto conto della formula di balthazard in quanto, la stessa, non è attendibile per patologie che superino l'85% ma, si
è proceduto ad un calcolo equitativo basato sul complesso delle patologie e sulla loro incidenza.
Relativamente alla indennità di accompagnamento, si concorda con quanto evidenziato sia nelle osservazioni che nel ricorso da parte del ricorrente relativamente gli effetti delle somministrazioni di Lucentis in un pz già debilitato dalle altre patologie e quindi la concessione di tale beneficio è possibile a copertura di tutto il periodo di trattamento con Lucentis, iniziato a inizio Novembre 2022
e terminato a gennaio 2023 nonché di un ulteriore periodo di 30 giorni, per un totale di mesi 4
(Novembre 2022 – Febbraio 2023).
Negli atti esaminati non sono presenti altre documentazioni relative al trattamento con lucentis”. Il consulente, nei chiarimenti resi nella presente fase processuale, ha esposto: “In risposta ai chiarimenti richiesti si precisa quanto segue:
“Si è ritenuto di dover ritenere abbisognevole di assistenza continua il periziando per i periodi di somministrazione del farmaco lucentis alla luce che lo stesso provoca, nel soggetto che lo assume, confusione, forte emicrania, sindrome vertiginosa e grave deficit visivo per almeno 48 ore.
In un soggetto già debilitato, tali problematiche, rendono lo stesso non autonomo.
In una situazione di somministrazione continua e ricorrente, il pz è soggetto alle problematiche espresse per un periodo prolungato e quindi si può considerare tutto il mese.”
2 Orbene, dopo il mese di marzo 2024, come da tabella depositata dal legale del ricorrente ed autorizzata, tali somministrazioni si sono diradate (dal 15/02/2024 al 04/03/2024 passano poco più di due settimane, dopo, i trattamenti avvengono ogni 2 mesi fino a diradarsi a 5 mesi).
Pertanto, non trovandoci più in una situazione di somministrazione continua e ricorrente dopo il mese di marzo 2024, si ritiene questo l'ultimo mese di concessione del beneficio dell'accompagnamento. Rispondendo quindi al quesito del Preg.mo giudice, il soggetto è da ritenersi necessitante di assistenza continua dal Mese di novembre 2022 fino a marzo 2024”.
Il CTU nel proprio elaborato ha analizzato in maniera esaustiva il quadro patologico del ricorrente ed in particolare l'evoluzione dello stato psicofisico in base alla documentazione medica prodotta ed all'esame peritale condotto.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Deve, infine, evidenziarsi che parte ricorrente ha depositato ulteriore nuova documentazione, ma non ha specificamente allegato in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante e di incidere sulle valutazioni già rese dal CTU.
La Corte di Legittimità (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. VI - 02/02/2015, n. 1806) ha affermato in merito: “Quanto al secondo motivo, che denuncia violazione dell'art. 149 disp. att.
c.p.c., deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21151 del 2010; v. pure Cass. n. 14968 del 2003, n. 2946 del 2001, n. 2153 del 2000, n. 6589 del 2000, n. 7776 del
1997), nelle controversie relative a prestazioni previdenziali od assistenziali fondate sull'invalidità del richiedente, il ricorrente, che abbia censurato la decisione del giudice d'appello per violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha l'onere di dimostrare di aver dedotto e comprovato, con adeguata documentazione, l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonchè la determinante rilevanza delle nuove patologie in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata…”.
La stessa Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. - 13/10/2010, n. 21151) afferma: “4. Quanto al primo motivo, osserva la Corte che, nelle controversie relative a prestazioni
(previdenziali o assistenziali) fondate sull'invalidità del richiedente, incombe alla parte che addebita al giudice d'appello la disapplicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. l'onere di dimostrare di aver dedotto e comprovato con adeguata documentazione l'esistenza delle infermità che asserisce sopravvenute agli accertamenti e alla pronuncia del primo giudice, come pure (l'esistenza) dei pretesi aggravamenti delle malattie da questi già valutate, nonchè l'onere di fornire elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (vedi Cass. n. 14968 del 2003, n.2946 del 2001, n.2153 del 2000, n.6589 del
2000, n.7776 del 1997) …”.
Nella fattispecie concreta in esame la carenza di specifiche deduzioni in merito alla rilevanza della nuova documentazione medica prodotta, al fine di incidere in maniera determinante sulle risultanze
3 della consulenza tecnica d'ufficio già effettuata e sui chiarimenti già forniti dal CTU, rende esplorativa la richiesta di ulteriori accertamenti.
La Corte di Legittimità (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. VI, 15/12/2017 n. 30218 afferma in merito alla CTU che “"il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati." (Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 3130 del 2011; Sez. 3, Sentenze nn. 3191 del 2006 e 9060 del 2003; Sez. 2, Sentenza
n. 5422 del 2002) …”.
Deve pertanto accertarsi che il ricorrente è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'indennità di accompagnamento a far data dal mese di novembre 2022 fino al mese di marzo 2024.
Le spese di lite vanno compensate vista la decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario.
Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel procedimento di Persona_1 accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel corso del presente Persona_2 procedimento, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-accerta che il ricorrente è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'indennità di accompagnamento a far data dal mese di novembre 2022 fino al mese di marzo
2024;
-compensa le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel corso del Persona_2 presente procedimento, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi
Così deciso il 19/03/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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