Art. 19.
Il terzo , quarto e sesto comma dell'articolo 22 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , sono, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sostituiti, rispettivamente, come segue:
"Per i marittimi imbarcati sui pescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo, iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, e' concesso dallo Stato alla cassa stessa un contributo straordinario di lire 10.000 milioni - ripartito in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1967 e 1968 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 - destinato a concorrere alla riduzione degli oneri derivanti agli armatori e ai marittimi stessi dall'applicazione del precedente articolo 7".
"Con la forma e le modalita' previste dal secondo comma dello stesso articolo 7 sara' determinata l'aliquota contributiva da applicarsi per la medesima categoria di marittimi e per le gestioni assicurative interessate, tenendo conto del concorso statale di cui al precedente comma".
"All'onere di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, derivante allo Stato dalla applicazione del terzo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso".
Il terzo , quarto e sesto comma dell'articolo 22 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , sono, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sostituiti, rispettivamente, come segue:
"Per i marittimi imbarcati sui pescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo, iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, e' concesso dallo Stato alla cassa stessa un contributo straordinario di lire 10.000 milioni - ripartito in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1967 e 1968 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 - destinato a concorrere alla riduzione degli oneri derivanti agli armatori e ai marittimi stessi dall'applicazione del precedente articolo 7".
"Con la forma e le modalita' previste dal secondo comma dello stesso articolo 7 sara' determinata l'aliquota contributiva da applicarsi per la medesima categoria di marittimi e per le gestioni assicurative interessate, tenendo conto del concorso statale di cui al precedente comma".
"All'onere di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, derivante allo Stato dalla applicazione del terzo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso".