Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00677/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04212/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4212 del 2025, proposto da
RT SO e NI SO, rappresentati e difese dall'avvocato Paolo MA Cape', con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Orefici 2 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Como, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Piatti, Marilisa Ogliaroso e NI Tafuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio rifiuto seguito ad una richiesta di adozione di un provvedimento con riferimento ad una concessione perpetua d’uso di una tomba di famiglia;
della persistente esistenza, validità ed efficacia della concessione stessa, nonché della titolarità di un campo cimiteriale ricevuto in donazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Como;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa IL CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, i sig.ri RT e NI SO hanno domandato l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Como sull’istanza presentata in data 17.9.2025 con cui hanno chiesto l’adozione di un provvedimento che dichiari la sussistenza della concessione cimiteriale di cui la famiglia SO è titolare sin dall’anno 1929 oppure la dichiari scaduta o estinta, illustrandone le ragioni.
Hanno altresì chiesto che venga accertata la fondatezza della pretesa, con la dichiarazione della sussistenza della concessione perpetua d’uso della tomba di famiglia intestata originariamente a CE SO, trasmessa ai discendenti diretti, RT SO e NI SO.
I ricorrenti hanno invocato l’applicazione dell’art. 92 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la disapplicazione o annullamento delle disposizioni regolamentari comunali, hanno affermato la sussistenza di una concessione perpetua “di fatto”, hanno dedotto la violazione dei principi di legittimo affidamento, continuità e buona fede e i vizi di eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e motivazione.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Como, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso è infondato non sussistendo un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione comunale sull’istanza.
La difesa dell’amministrazione comunale ha depositato in giudizio la nota del 24 aprile 2025 e la nota del 12 maggio 2025 con cui il Comune aveva riscontrato precedenti istanze dei ricorrenti, volte al riconoscimento della perpetuità della concessione cimiteriale: si tratta di due atti - che hanno un indubbia natura provvedimentale - con i quali l’amministrazione ha rappresentato le ragioni per le quali ha rigettato le istanze, legate al ritenuto contrasto delle concessioni cimiteriali perpetue “con la demanialità dei cimiteri”, e ha affermato la necessità di addivenire ad un rinnovo della concessone ormai scaduta.
Con l'istanza presentata in data 17.9.2025 i sig.ri SO si sono limitati a reiterare le precedenti richieste, in assenza di elementi di novità: ciò esclude che possa configurarsi in capo all’amministrazione un nuovo obbligo di provvedere rimasto disatteso.
La giurisprudenza ha, infatti, evidenziato che non può essere utilmente proposta l'azione per silenzio inadempimento su un'istanza del privato rimasta inevasa, quando lo stesso abbia più volte, in precedenza, proposto analoghe istanze, ricevendo risposte negative espresse, senza che esse fossero oggetto di impugnazione, né sussistano, nella nuova istanza, elementi di sostanziale novità, non ravvisandosi, in questo caso, il silenzio dell'amministrazione (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 24 ottobre 2019, n. 5039; TAR Puglia - Lecce, n. 3141/04; TAR Lazio n. 1393/03; Cons. Stato, sent. n. 6181/06, in cui viene affermato che "per ineludibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, salvaguardate dalla legge n. 241 del 1990, in una con il prevalente indirizzo di questo Consiglio, può ritenersi che l'obbligo della P.A. di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, venga meno ... in presenza di reiterate richieste aventi il medesimo contenuto, qualora sia già stata adottata una formale risoluzione amministrativa inoppugnata (cfr. ex plurimis e da ultimo C.S., n. 1765/00) e non siano sopravvenuti mutamenti della situazione di fatto o di diritto (cfr. id. n. 89/95 e Cass. SS.UU. 20 gennaio 1969, n. 128)").
5. Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, a favore del Comune di Como, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA AD US, Presidente
IL CA, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL CA | MA AD US |
IL SEGRETARIO