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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/10/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2271/2023 R.G.L. proposta da
(c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Barcellona Pozzo di Gotto (Me), via S. Andrea n. 22 presso lo studio dell'Avv. Marina Italiano che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Furcas e dall'Avv.
AI OL per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria n. 1 resistente,
Oggetto: Ripetizione di indebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
La ricorrente , affetta da gravi patologie psichiatriche sin Parte_1 dal 2011, ha presentato nel febbraio 2014 domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile e dello stato di handicap. A seguito di visita medico-legale, le fu riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa pari al 75%, con decorrenza dalla data della domanda. Tuttavia, il verbale sanitario non le fu mai notificato personalmente, bensì ricevuto da un soggetto terzo non convivente, circostanza che ha impedito alla ricorrente di avere piena contezza dell'esito dell'accertamento.
Dal marzo 2014 fino al gennaio 2023, l ha erogato regolarmente CP_1 le prestazioni assistenziali previste per gli invalidi civili. Solo nel gennaio 2023, l'Istituto ha comunicato alla ricorrente l'esistenza di un indebito pari a € 60.654,52, relativo al periodo 01.03.2014–
30.06.2022, chiedendone la restituzione entro sessanta giorni. Tale pretesa si fonda su una generica contestazione di prestazioni non spettanti, senza alcuna indicazione precisa circa i requisiti mancanti, né sanitaria né reddituale, né sull'ammontare delle singole voci contestate.
La ricorrente, tramite patronato, ha richiesto chiarimenti e accesso agli atti, venendo così a conoscenza dell'indebito solo in quella sede.
La ricorrente contesta l'eccessiva genericità e indeterminatezza della comunicazione dell'indebito, che ha impedito l'esercizio del diritto di difesa, e si denuncia la violazione dei principi di correttezza, buona fede e giusto procedimento da parte dell , che ha avviato il CP_1 procedimento di ricostituzione della prestazione dopo otto anni senza alcuna preventiva comunicazione o coinvolgimento della ricorrente.
Evidenzia inoltre di aver sempre agito in buona fede, confidando legittimamente nella spettanza delle somme percepite, anche in considerazione del fatto che l'erogazione è avvenuta a seguito di formale riconoscimento dell'invalidità e della regolare comunicazione annuale dei dati reddituali. L , pur avendo tutti gli strumenti per CP_1 verificare la legittimità della prestazione, non ha mai sollevato eccezioni fino al 2023.
Alla luce di ciò, chiede che venga dichiarata la nullità, invalidità o inefficacia dell'indebito accertato e che venga riconosciuta l'irripetibilità delle somme percepite, in virtù del principio del legittimo affidamento e della buona fede della ricorrente, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia. Sottolinea, infine, la sproporzione e l'irrealizzabilità della richiesta restitutoria, che non tiene conto delle condizioni economiche e di salute della ricorrente, per la quale la prestazione assistenziale ha rappresentato l'unica fonte di reddito.
L costituendosi, ha ricostruito i fatti, evidenziando che, a seguito CP_1 di un'attività di verifica e monitoraggio avviata con messaggio
Hermes n. 143 del 12 gennaio 2022, era emersa una discrepanza tra la prestazione economica erogata e la fascia di invalidità risultante dai verbali sanitari. In particolare, il verbale n. 3930624511101 del 15 ottobre 2014, relativo alla ricorrente, attestava una riduzione della percentuale di invalidità civile, e tale verbale risultava regolarmente notificato alla stessa il 10 novembre 2014. In data 23 maggio 2022,
l ha proceduto alla riliquidazione della prestazione, adeguandola CP_1 al contenuto del verbale, da cui è scaturito il debito oggetto di contestazione.
L ha sostenuto la piena legittimità della pretesa restitutoria, CP_2 escludendo l'applicabilità dell'art. 13, comma 2, della L. 412/1991, che disciplina gli indebiti previdenziali maturati sulle pensioni A.G.O., in quanto non riferibile alle prestazioni assistenziali per invalidità civile. Ha richiamato la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, secondo cui non sussiste un obbligo costituzionale di uniformare la disciplina degli indebiti previdenziali e assistenziali, e ha ribadito che l'indebito in questione, derivante da modifiche delle condizioni sanitarie, è pienamente ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c.
L ha, inoltre, contestato la sussistenza di un legittimo CP_1 affidamento da parte della ricorrente, sostenendo che la stessa era stata debitamente informata della cessazione del titolo legittimante la prestazione. Ha evidenziato che l'errata lettura del verbale di revisione non può costituire fondamento di affidamento tutelabile, e che l'indebito decorre dalla data della visita di revisione, indipendentemente dalla formale revoca della prestazione.
Sull'eccezione di difetto di motivazione sollevata dalla ricorrente, ne ha rilevato l'inconferenza, poiché a suo dire la nota di ripetizione indicava chiaramente i periodi e la causale. Ha precisato che, nel giudizio previdenziale, il difetto di motivazione può rilevare solo come giustificazione della buona fede, che nel caso di specie non è configurabile, essendo la ricorrente consapevole dell'esito della visita di revisione.
Con ordinanza dell'11 aprile 2025 è stato ordinato all di CP_1 specificare le ragioni per le quali è stato accertato il venir meno delle condizioni per l'erogazione della prestazione e di produrre il provvedimento con il quale è stata disposta la liquidazione della prestazione nel periodo compreso tra l'1 marzo 2014 ed il 30 giugno
2022 e l'atto con il quale è stato accertato il venir meno delle condizioni per il riconoscimento della prestazione.
All'udienza del 9 ottobre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
In primo luogo, occorre esaminare l'eccezione con la quale la ricorrente ha eccepito l'inammissibilità e l'inutilizzabilità della produzione indicata nell'ordinanza dell'11 aprile 2025. La ricorrente sostiene che la richiesta di integrazione ordinata dal giudice configuri una sostanziale concessione all di un termine per colmare la CP_1 lacunosa difesa.
Aggiunge che l ha depositato la documentazione oltre il termine CP_1 concesso dal giudice.
L'eccezione proposta dalla ricorrente è infondata.
Nel rito del lavoro, la produzione tardiva di documenti può essere ammessa qualora si tratti di atti formati o divenuti disponibili per la parte solo dopo la scadenza dei termini preclusivi, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 19 febbraio 2009, n. 4080; Cass.
26 gennaio 2004, n. 1369; Cass. 10 maggio 1995, n. 5068). Tale ammissione è altresì consentita quando la rilevanza dei documenti emerga in risposta a difese avversarie che, in virtù del contraddittorio, rendano necessario un ampliamento dell'apparato probatorio (Cass. 23 marzo 2009, n. 6969; Cass. 13 luglio 2009, n.
16337).
È, però, principio ampiamente consolidato che questo sistema rigoroso di preclusioni trova un bilanciamento nei poteri istruttori d'ufficio riconosciuti al giudice dagli artt. 421 e 437 c.p.c., ispirati alla finalità del rito del lavoro di perseguire la “verità materiale” e garantire una tutela differenziata in relazione alla natura dei diritti coinvolti. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha precisato che tali poteri non possono supplire alle carenze probatorie delle parti, né trasformare il giudice in un soggetto che si sostituisce agli oneri delle stesse, assumendo funzioni investigative analoghe a quelle del processo penale (Cass. n. 11847/2009; Cass. n. 12002/2002; Cass.
n. 17102/2009; Cass. n. 15899/2011).
L'acquisizione documentale può dunque essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, solo se i documenti risultino indispensabili per la decisione, ossia necessari per completare una pista probatoria già emersa e per accertare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che, altrimenti, verrebbe definito attraverso l'applicazione di regole formali (Cass. 17 dicembre 2019, n. 33393). In ulteriori pronunce, la Corte ha chiarito che l'ammissione d'ufficio di mezzi istruttori preclusi alle parti presuppone l'esistenza di altri mezzi istruttori ritualmente acquisiti, che giustifichino l'integrazione mediante prove officiose (Cass. 26 settembre 2019, n. 8381).
Del resto la Corte d'Appello di Messina ha innumerevoli volte disposto l'acquisizione d'ufficio di documenti in presenza di una pista probatoria già tracciata dalle allegazioni delle parti, contestando la scelta del giudice di primo grado di non esercitare il doveroso potere officioso (cfr. tra le tante Corte d'Appello di Messina n. 260/2025, n.
265/2025).
Nel caso in esame già la comunicazione di indebito fa riferimento ad una “prestazione di invalidità civile non spettante” ed alla corresponsione della maggiorazione sociale o dell'aumento sociale della pensione non spettante per il superamento della soglia reddituale prevista dalla legge.
Inoltre l ha prodotto la comunicazione del verbale della visita CP_1 effettuata dalla Commissione, senza però corredare l'allegato del verbale stesso. Vi era dunque un quadro probatorio indubbiamente carente, principalmente a causa della superficiale allegazione dell ma CP_1 comunque idoneo a sollecitare l'esercizio del potere di integrazione probatoria previsto dall'art. 421 c.p.c.
Non merita poi condivisione il rilievo sul deposito della documentazione richiesta oltre il termine concesso nell'ordinanza dell'11 aprile 2025. È indubbio che la condotta processuale dell CP_1 sia gravemente negligente, ma ciò non comporta conseguenze processuali sull'utilizzabilità della documentazione viepiù considerando la natura ordinatoria del termine concesso, in mancanza di una diversa previsione da parte del codice di rito (che sul punto, peraltro, non prevede neanche la fissazione di un termine).
Tanto dedotto, in mancanza di una chiara ricostruzione della vicenda da parte dell si osserva che dalla documentazione acquisita si CP_1 comprende, non senza fatica, che la ricorrente era originariamente titolare di indennità di accompagnamento e che a decorrere dal 5 febbraio 2014 è stata riconosciuta invalida nella misura del 75% (cfr. verbale relativo all'accertamento del 15 ottobre 2014). CP_1
Ciò si ricava, oltre che dalla nota di accompagnamento allegata dall in cui si fa riferimento alla titolarità della prestazione di CP_1 fascia 33 (pensione ed indennità di accompagnamento), dall'importo della pensione non dovuta indicato nella comunicazione di riliquidazione (coincidente proprio con l'importo dell'indennità di accompagnamento).
È chiaro, dunque, che a decorrere dal mese di marzo 2014, primo mese successivo rispetto alla decorrenza del nuovo accertamento, è venuto meno il requisito per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in quanto l'invalidità riconosciuta era sufficiente solo per la concessione dell'assegno mensile di assistenza.
Ed infatti nella comunicazione di riliquidazione del 23 maggio 2022 viene riportato il ricalcolo dell'assegno con l'eliminazione, a far data da marzo 2014, dell'importo fino a quel momento riconosciuto a titolo di “indennità”. L'indebito è quindi in parte derivato dall'accertamento da parte dell dell'indebita erogazione dell'indennità di accompagnamento CP_1 da marzo 2014 al 30 giugno 2022. Tale prestazione, infatti, non risultava più dovuta in considerazione della rivalutazione del requisito sanitario a seguito del verbale della Commissione Medica dell CP_1
Ne consegue che l'indebito è in parte attribuibile al venir meno del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento. Tale conclusione implica, in ordine all'insussistenza del requisito sanitario, il rigetto della censura sulla genericità ed indeterminatezza dell'accertamento eseguito dall CP_1
Nel merito si osserva che l'art. 37 della legge n. 448/1998, che disciplina le prestazioni di invalidità civile, stabilisce che, una volta accertata l'assenza dei requisiti sanitari, la revoca della prestazione decorre dalla data della visita di verifica. Sebbene la norma preveda l'“immediata sospensione” e la “revoca delle provvidenze” entro novanta giorni, la Corte di Cassazione (Cass. 34013/2019), in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. Sez. lav.
16260/2003, 26096/2010, 26162/2016), esclude che il mancato rispetto di tale termine comporti l'irrecuperabilità delle somme indebitamente erogate.
La Suprema Corte chiarisce che gli atti di sospensione e revoca, in caso di insussistenza dei requisiti sanitari, non costituiscono esercizio di poteri amministrativi, bensì semplici accertamenti. Inoltre, sottolinea che, se il legislatore avesse voluto attribuire alla violazione dei termini l'effetto di rendere irripetibili le somme versate dopo la visita di verifica e prima della revoca formale (anche se tardiva), avrebbe dovuto esplicitarlo. Tale regola, infatti, non può essere desunta dai principi generali del sistema. Le disposizioni regolamentari che scandiscono i tempi del procedimento hanno natura organizzativa e mirano a evitare l'erogazione di prestazioni indebite, la cui ripetizione sarebbe poi necessaria. Non sono, dunque, finalizzate a sancire l'irripetibilità come sanzione per il mancato rispetto dei termini (Cass. Sez. lav. 16260/2003, motivazione). Alla luce di tali considerazioni, il mancato rispetto del termine di novanta giorni per la comunicazione della revoca non incide sulla legittimità del recupero dell'indebito.
È vero che il regime dell'indebito assistenziale si discosta dalla regola civilistica della ripetibilità ex art. 2033 c.c., in virtù dell'affidamento dei beneficiari sulla non ripetibilità delle prestazioni percepite in buona fede, trattandosi di trattamenti destinati al soddisfacimento di bisogni primari (Corte Cost. n. 1/2006). Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente affermato un principio settoriale secondo cui, in luogo della regola codicistica della ripetibilità incondizionata, si applica una disciplina che esclude la ripetizione in presenza di circostanze di fatto che generano un legittimo affidamento e che non rendono imputabile al beneficiario l'erogazione indebita (Cass. 13915/2021).
In particolare, con riferimento all'indebito assistenziale derivante dalla perdita del requisito sanitario accertata tramite visita di revisione, la
Corte ha stabilito che la restituzione è dovuta solo a partire dal momento in cui l'esito della verifica viene comunicato al beneficiario, salvo che l'erogazione indebita sia a lui imputabile e non sussistano condizioni di legittimo affidamento (Cass. 24180/2022).
Nel caso in esame, la documentazione agli atti dimostra che l ha CP_1 comunicato l'esito della visita di revisione del 15 ottobre 2014, mediante raccomandata ricevuta dalla sorella della ricorrente l'11 novembre 2014 presso, però, un indirizzo (Milazzo, via della
Concordia n. 50)diverso da quello di residenza della ricorrente.
La ha dimostrato, infatti, che già a far data dal 26 luglio 2013 Pt_1 aveva trasferito la residenza nel Comune di San Filippo del Mela.
Pertanto, risulta che il verbale non è stato regolarmente notificato alla ricorrente, la quale ha piuttosto avuto conoscenza dell'esito del verbale solo al momento del riscontro dell'istanza di accesso gli atti inoltrata all successivamente alla ricezione della comunicazione CP_1 di indebito. A ciò si aggiunga che l ha lasciato trascorrere un intervallo di CP_2 tempo estremamente lungo (circa 8 anni) tra la comunicazione dell'esito della visita e la sospensione dell'indennità di accompagnamento.
Tale circostanza, unitamente alla irregolare notifica del verbale, consente di ritenere che nella fattispecie si sia effettivamente maturato nella ricorrente un legittimo affidamento sulla continuità della prestazione, erogata per un periodo considerevole (cfr. Cass. civ., sez. lav., 15 novembre 2018, n. 29419, Cass. 22 febbraio 2021
n. 4668).
Ne discende l'irripetibilità delle somme indebitamente erogate a titolo di indennità di accompagnamento da marzo 2014 a giugno 2022.
A conclusioni analoghe deve giungersi con riguardo alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente erogate a titolo di maggiorazione sociale da luglio 2020 a giugno 2022 (secondo quanto si evince dalla comunicazione di riliquidazione del 23 maggio 2022).
Per quanto concerne questi importi la ricostruzione dell è, se CP_1 possibile, ancor più carente, in quanto né nella comunicazione di indebito né nella comparsa di costituzione vi è il minimo cenno alle ragioni che hanno comportato la revoca della maggiorazione sociale.
Non vi dubbio che in tema di indebito, l'interessato che agisce in giudizio per l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto erogato dall ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla CP_1 prestazione già ricevuta.
Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che tale regola si applica solo quando “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione sia pure sintetica delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare i necessari controlli sulla sua correttezza” (Cass. 5 gennaio 2011 n. 198). Nella comunicazione di indebito inviata alla si afferma che “a Pt_1 seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal
01/03/2024 al 30/06/2022, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07001043 per un importo complessivo di euro
60.564,52 per i seguenti motivi: - è stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante;
- è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Nella comunicazione di riliquidazione vi è poi un dettaglio del calcolo ove si indicano le somme percepite in più per “magg. sociale”.
Si tratta di una motivazione fin troppo generica dell'indebito che non consente minimamente di individuare il fondamento dell'indebito né quale sia stato l'incremento reddituale che avrebbe determinato la suddetta rideterminazione e se sia afferente ad un reddito della diretta interessata ovvero riguardi quelli del proprio nucleo familiare.
Come tale non consente quel proficuo e necessario controllo anche al fine di verificare se si sia trattato di una mancata o inesatta comunicazione da parte di essa pensionata di ulteriori trattamenti economici oppure di altri dati che abbiano comunque inciso sulla misura della prestazione dovuta (cfr. per una fattispecie sostanzialmente identica Corte d'Appello di Messina n. 720/2024).
Peraltro, anche a prescindere dell'insufficiente motivazione, rimane a tutt'oggi non chiarita dall la natura della variazione reddituale CP_1 che avrebbe determinato il venir meno del diritto alla maggiorazione, viepiù se si considera che nella comunicazione viene riportato un reddito zero sia per l'interessata sia per il coniuge.
Per le ragioni che precedono, in accoglimento del ricorso, deve essere accertata l'insussistenza dei presupposti per la ripetizione da parte dell della somma di € 60.564,52 erogata a da marzo CP_1 Parte_1
2014 a giugno 2022.
Le spese, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 (compresa fase istruttoria alla luce dell'esercizio dei poteri d'ufficio ex art. 421 c.p.c.), seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell Ritiene il Tribunale di CP_1 non poter riconoscere i compensi in misura inferiore in considerazione della non semplice ricostruzione della vicenda e del non elevato pregio della costituzione dell (art. 4, comma 1, D.M. n. CP_1
55/2014).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza dei presupposti per la ripetizione da parte dell della somma di € CP_1
60.564,52 erogata a da marzo 2014 a giugno 2022; Parte_1 condanna l al pagamento in favore di delle spese del CP_1 Parte_1 giudizio, liquidate in € 12.228,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Marina
Italiano, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 10 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino