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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 3489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3489 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9618/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9618/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Monica Bernardoni, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente- contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Elisabetta LASAGNO, CP_1 C.F._2 presso il cui studio ha eletto domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta: come da note scritte del 11/06/2025.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in ENNA (CT), il Parte_1 CP_1 06/08/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ENNA (atto n. 63 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 04/03/2018. Per_1
Con ricorso depositato il 31/05/2024 la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 31/07/2024 si costituiva in giudizio il sig. , il quale dava atto di aver CP_1 raggiunto un accordo con la parte ricorrente. pagina 1 di 5 Con sentenza n. 4879 del 27/09/2024, pubblicata in data 01/10/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ENNA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori residenza anagrafica e collocazione principale Per_1 presso la madre.
DA' ATTO che la casa coniugale, sita in None (TO), Via San Lorenzo n.9 lett.26 (di proprietà di 1/3
, 1/3 , 1/3 ) resterà in godimento al sig. . CP_1 Parte_2 Persona_2 CP_1
DA' ATTO che la sig.ra si è trasferita dalla casa già coniugale unitamente al figlio minore Pt_1
segnatamente in None (TO), Via S. di Santarosa, 58, ove sono state poste le loro residenze Per_3 anagrafiche.
DISPONE il seguente Calendario di frequentazione minore/genitori, salvo diversi accordi dei coniugi:
• Settimana 1 (terminante con il W.E. con la mamma)
Lunedì: mamma
Martedì: mamma pagina 2 di 5 Mercoledì: papà dall'uscita della scuola/centro estivo sino al riaccompagnamento a scuola/centro estivo il giorno seguente oppure con permanenza presso il papà;
Giovedì: papà dall'uscita della scuola/centro estivo oppure con permanenza presso il papà sino alle 20,30 con cena e successivo rientro presso la casa materna
Venerdì: mamma
Sabato: mamma mamma Per_4
• Settimana 2 (terminante con il W.E. con il papà)
Lunedì: mamma
Martedì: mamma
Mercoledì: papà dall'uscita della scuola/centro estivo e ri-accompagnamento a scuola/centro estivo il giorno seguente oppure con permanenza presso il papà;
Giovedì: mamma
Venerdì: mamma
: papà, dalle ore 10,00 con pernottamento Per_5
papà, con rientro presso l'abitazione materna alle ore 21,00 dopo cena. Per_4
DISPONE che nei giorni di spettanza materna il sig. (atteso che è attualmente è libero da CP_1 impegni lavorativi) si occuperà di andare a prendere il figlio all'uscita dalla scuola e che lo terrà con sé sino alle ore 18,30, orario in cui la madre lo riprenderà con sé, analoga organizzazione varrà per il periodo estivo libero da lezioni scolastiche se il minore frequenterà centri estivi (il cui costo verrà suddiviso al 50% tra i genitori), diversamente, qualora non li frequentasse, il padre l'avrà con sé dal mattino sino al rientro della madre del minore (h.18,30); qualora subentrassero impegni lavorativi del sig. e visti gli impegni lavorativi della sig.ra i coniugi suddivideranno le spese CP_1 Pt_1 correlate al servizio di baby sitting secondo le previsioni di cui al Protocollo Tribunale di Torino/Ordine Avvocati di Torino 15.3.2016.
Il sig. avrà cura, il martedì pomeriggio, di far frequentare a le sedute di psicomotricità; CP_1 Per_1 così avrà cura, il sabato di sua spettanza, di far frequentare al minore le sedute di logopedia (così provvederà la madre); resta inteso che entrambi i genitori potranno sempre presenziare se lo desiderano. Resta inteso, altresì, che per la giornata del martedì (psicomotricità), qualora subentrassero impegni lavorativi per il sig. l'accompagnamento settimanale alle sedute di psicomotricità sarà CP_1 curato, in via alternata, dal padre e dalla madre del minore.
Durante le vacanze natalizie, si tratterrà presso il padre negli anni dispari, dal 24 dicembre al 30
Per_1 dicembre e, negli anni pari, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il tutto in alternanza con la madre;
durante le vacanze pasquali, si tratterrà presso il padre negli anni dispari e presso la madre negli anni pari;
Per_1 durante le ferie estive, trascorrerà con la madre un periodo di tre settimane anche consecutive e,
Per_1 con il padre, un periodo di due settimane anche consecutive;
il piano ferie andrà concordato tra le parti ogni anno entro e non oltre il 30 aprile;
in caso di impossibilità di giungere ad accordo che soddisfi le esigenze di tutte le parti, il piano ferie verrà deciso dalla madre del minore negli anni dispari e dal padre del minore negli anni pari, Durante le altre festività infrannuali, santo patrono, vacanze di Carnevale e i cosiddetti “ponti” scolastici, trascorrerà a turno con ciascun genitore (ad esempio
Per_1 25 aprile con il padre, 1 maggio con la madre, 2 giugno con il padre ecc…); le festività verranno alternate annualmente tra i genitori.
pagina 3 di 5 -In deroga a quanto sopra previsto, sempre che non si tratti di periodi vacanzieri/di festività, ovvero per il solo caso in cui si tratti di derogare al calendario ordinario, i genitori festeggeranno il giorno del compleanno del minore avendolo con sé ad anni alterni.
Si precisa che i tempi di permanenza infrasettimanali ordinari genitore/figlio sono sospesi durante le settimane di vacanze estive e le altre festività e/o ricorrenze.
-Si precisa che i nonni paterni, in caso di necessità, potranno supportare il padre del minore nei tempi di collocazione del bambino presso il menzionato genitore, fatta salva e assicurata la partecipazione diretta del padre alle terapie di (detto altrimenti la presenza diretta dei genitori è fondamentale Per_1 per le terapie, pertanto la partecipazione non è delegabile ad altri).
DA' ATTO che non si preveda contribuzione al mantenimento dei coniugi;
ognuno provvederà per sé.
DA' ATTO che ciascun coniuge è economicamente autonomo.
DISPONE la seguente contribuzione al mantenimento del minore: il padre di verserà alla sig.ra Per_1 un assegno mensile di € 250,00 (con rivalutazione ISTAT), con suddivisione al 50% delle Pt_1 spese c.d. extra assegno, come da Protocollo Tribunale/Ordine avvocati di Torino del 15.3.16; dare atto che le parti concordano per l'attribuzione dell'Assegno Unico familiare al 100% alla sig.ra Parte_1
.
[...]
DA' ATTO che il libretto-minori n. 51389352 Poste Italiane, intestato al minore resterà Persona_6 nella disponibilità della sig.ra ; al termine di ciascun anno il padre del minore verrà Parte_1 informato circa il saldo.
DA' ATTO che le parti concordano per l'attribuzione in piena proprietà a ciascun coniuge dei beni intestati a ciascuna delle parti anche se acquisiti/acquistati successivamente al matrimonio (es.: c/c, depositi, polizze, vetture, ecc.), con impegno a presentarsi a semplice richiesta, senza alcuna pretesa, per l'espletamento di eventuali atti di trasferimento/annotazioni/pubblicità ecc.).
DA' ATTO che i sig.ri e prestano sin da ora il consenso reciproco al rilascio e/o al Pt_1 CP_1 rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo, altresì, il rilascio/rinnovo del documento d'identità del minore valido anche per l'espatrio. Per_1
DA' ATTO che gli accordi di cui sopra vengono presi dalle parti per risolvere la crisi coniugale sfociante nel provvedimento di separazione personale dei coniugi, prima, e di divorzio, poi, per delineare il nuovo assetto degli interessi economico-patrimoniali dei coniugi stessi;
in particolare i trasferimenti di proprietà mobiliari e le previsioni inerenti i rapporti di dare/avere costituiscono elementi funzionali e indispensabili per la composizione della crisi coniugale.
DA' ATTO che le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'un l'altra per qualsivoglia motivo e/o titolo, fatto salvo quanto innanzi statuito.
DA' ATTO che, con riguardo alle spese legali, che le parti concordano per un concorso a favore del sig. , pari ad € 1.500,00 (omnia), da versarsi secondo accordi presi in separata sede, per il resto le CP_1 spese s'intendono compensate, il tutto con rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei rispettivi difensori, ex art. 68 L.P.F. (L.247/2012), che hanno sottoscritto le intese a tal fine.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
pagina 4 di 5 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9618/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Monica Bernardoni, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente- contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Elisabetta LASAGNO, CP_1 C.F._2 presso il cui studio ha eletto domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta: come da note scritte del 11/06/2025.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in ENNA (CT), il Parte_1 CP_1 06/08/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ENNA (atto n. 63 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 04/03/2018. Per_1
Con ricorso depositato il 31/05/2024 la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 31/07/2024 si costituiva in giudizio il sig. , il quale dava atto di aver CP_1 raggiunto un accordo con la parte ricorrente. pagina 1 di 5 Con sentenza n. 4879 del 27/09/2024, pubblicata in data 01/10/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ENNA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori residenza anagrafica e collocazione principale Per_1 presso la madre.
DA' ATTO che la casa coniugale, sita in None (TO), Via San Lorenzo n.9 lett.26 (di proprietà di 1/3
, 1/3 , 1/3 ) resterà in godimento al sig. . CP_1 Parte_2 Persona_2 CP_1
DA' ATTO che la sig.ra si è trasferita dalla casa già coniugale unitamente al figlio minore Pt_1
segnatamente in None (TO), Via S. di Santarosa, 58, ove sono state poste le loro residenze Per_3 anagrafiche.
DISPONE il seguente Calendario di frequentazione minore/genitori, salvo diversi accordi dei coniugi:
• Settimana 1 (terminante con il W.E. con la mamma)
Lunedì: mamma
Martedì: mamma pagina 2 di 5 Mercoledì: papà dall'uscita della scuola/centro estivo sino al riaccompagnamento a scuola/centro estivo il giorno seguente oppure con permanenza presso il papà;
Giovedì: papà dall'uscita della scuola/centro estivo oppure con permanenza presso il papà sino alle 20,30 con cena e successivo rientro presso la casa materna
Venerdì: mamma
Sabato: mamma mamma Per_4
• Settimana 2 (terminante con il W.E. con il papà)
Lunedì: mamma
Martedì: mamma
Mercoledì: papà dall'uscita della scuola/centro estivo e ri-accompagnamento a scuola/centro estivo il giorno seguente oppure con permanenza presso il papà;
Giovedì: mamma
Venerdì: mamma
: papà, dalle ore 10,00 con pernottamento Per_5
papà, con rientro presso l'abitazione materna alle ore 21,00 dopo cena. Per_4
DISPONE che nei giorni di spettanza materna il sig. (atteso che è attualmente è libero da CP_1 impegni lavorativi) si occuperà di andare a prendere il figlio all'uscita dalla scuola e che lo terrà con sé sino alle ore 18,30, orario in cui la madre lo riprenderà con sé, analoga organizzazione varrà per il periodo estivo libero da lezioni scolastiche se il minore frequenterà centri estivi (il cui costo verrà suddiviso al 50% tra i genitori), diversamente, qualora non li frequentasse, il padre l'avrà con sé dal mattino sino al rientro della madre del minore (h.18,30); qualora subentrassero impegni lavorativi del sig. e visti gli impegni lavorativi della sig.ra i coniugi suddivideranno le spese CP_1 Pt_1 correlate al servizio di baby sitting secondo le previsioni di cui al Protocollo Tribunale di Torino/Ordine Avvocati di Torino 15.3.2016.
Il sig. avrà cura, il martedì pomeriggio, di far frequentare a le sedute di psicomotricità; CP_1 Per_1 così avrà cura, il sabato di sua spettanza, di far frequentare al minore le sedute di logopedia (così provvederà la madre); resta inteso che entrambi i genitori potranno sempre presenziare se lo desiderano. Resta inteso, altresì, che per la giornata del martedì (psicomotricità), qualora subentrassero impegni lavorativi per il sig. l'accompagnamento settimanale alle sedute di psicomotricità sarà CP_1 curato, in via alternata, dal padre e dalla madre del minore.
Durante le vacanze natalizie, si tratterrà presso il padre negli anni dispari, dal 24 dicembre al 30
Per_1 dicembre e, negli anni pari, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il tutto in alternanza con la madre;
durante le vacanze pasquali, si tratterrà presso il padre negli anni dispari e presso la madre negli anni pari;
Per_1 durante le ferie estive, trascorrerà con la madre un periodo di tre settimane anche consecutive e,
Per_1 con il padre, un periodo di due settimane anche consecutive;
il piano ferie andrà concordato tra le parti ogni anno entro e non oltre il 30 aprile;
in caso di impossibilità di giungere ad accordo che soddisfi le esigenze di tutte le parti, il piano ferie verrà deciso dalla madre del minore negli anni dispari e dal padre del minore negli anni pari, Durante le altre festività infrannuali, santo patrono, vacanze di Carnevale e i cosiddetti “ponti” scolastici, trascorrerà a turno con ciascun genitore (ad esempio
Per_1 25 aprile con il padre, 1 maggio con la madre, 2 giugno con il padre ecc…); le festività verranno alternate annualmente tra i genitori.
pagina 3 di 5 -In deroga a quanto sopra previsto, sempre che non si tratti di periodi vacanzieri/di festività, ovvero per il solo caso in cui si tratti di derogare al calendario ordinario, i genitori festeggeranno il giorno del compleanno del minore avendolo con sé ad anni alterni.
Si precisa che i tempi di permanenza infrasettimanali ordinari genitore/figlio sono sospesi durante le settimane di vacanze estive e le altre festività e/o ricorrenze.
-Si precisa che i nonni paterni, in caso di necessità, potranno supportare il padre del minore nei tempi di collocazione del bambino presso il menzionato genitore, fatta salva e assicurata la partecipazione diretta del padre alle terapie di (detto altrimenti la presenza diretta dei genitori è fondamentale Per_1 per le terapie, pertanto la partecipazione non è delegabile ad altri).
DA' ATTO che non si preveda contribuzione al mantenimento dei coniugi;
ognuno provvederà per sé.
DA' ATTO che ciascun coniuge è economicamente autonomo.
DISPONE la seguente contribuzione al mantenimento del minore: il padre di verserà alla sig.ra Per_1 un assegno mensile di € 250,00 (con rivalutazione ISTAT), con suddivisione al 50% delle Pt_1 spese c.d. extra assegno, come da Protocollo Tribunale/Ordine avvocati di Torino del 15.3.16; dare atto che le parti concordano per l'attribuzione dell'Assegno Unico familiare al 100% alla sig.ra Parte_1
.
[...]
DA' ATTO che il libretto-minori n. 51389352 Poste Italiane, intestato al minore resterà Persona_6 nella disponibilità della sig.ra ; al termine di ciascun anno il padre del minore verrà Parte_1 informato circa il saldo.
DA' ATTO che le parti concordano per l'attribuzione in piena proprietà a ciascun coniuge dei beni intestati a ciascuna delle parti anche se acquisiti/acquistati successivamente al matrimonio (es.: c/c, depositi, polizze, vetture, ecc.), con impegno a presentarsi a semplice richiesta, senza alcuna pretesa, per l'espletamento di eventuali atti di trasferimento/annotazioni/pubblicità ecc.).
DA' ATTO che i sig.ri e prestano sin da ora il consenso reciproco al rilascio e/o al Pt_1 CP_1 rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo, altresì, il rilascio/rinnovo del documento d'identità del minore valido anche per l'espatrio. Per_1
DA' ATTO che gli accordi di cui sopra vengono presi dalle parti per risolvere la crisi coniugale sfociante nel provvedimento di separazione personale dei coniugi, prima, e di divorzio, poi, per delineare il nuovo assetto degli interessi economico-patrimoniali dei coniugi stessi;
in particolare i trasferimenti di proprietà mobiliari e le previsioni inerenti i rapporti di dare/avere costituiscono elementi funzionali e indispensabili per la composizione della crisi coniugale.
DA' ATTO che le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'un l'altra per qualsivoglia motivo e/o titolo, fatto salvo quanto innanzi statuito.
DA' ATTO che, con riguardo alle spese legali, che le parti concordano per un concorso a favore del sig. , pari ad € 1.500,00 (omnia), da versarsi secondo accordi presi in separata sede, per il resto le CP_1 spese s'intendono compensate, il tutto con rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei rispettivi difensori, ex art. 68 L.P.F. (L.247/2012), che hanno sottoscritto le intese a tal fine.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
pagina 4 di 5 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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