CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 05/02/2026, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1872/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13626/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250054273671000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1583/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1, ha impugnato la cartella n. 07120250054273671000 notificata in data 28/05/2025, relativa all' omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019, emessa da
Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli su ruolo della Regione Campania.
Oppone la prescrizione e decadenza del diritto e la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento menzionato in cartella e la violazione dell'obbligo di motivazione.
Il ricorso è stato ritualmente e regolarmente introdotto nei confronti dell'ER e della Regione Campania.
Si è costituita l'ADER che ha resistito eccependo la carenza di legittimazione passiva in considerazione alle eccezioni proposte che deduce relative alla omessa notifica degli atti di competenza della regione Campania, ritualmente evocata in giudizio, e deduce non prescritto il credito.
Non si è costituita la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con la iscrizione a ruolo di un giudizio di opposizione le vesti sostanziali di attore e convenuto spettano rispettivamente alla P.A. (di attore) ed al ricorrente (di convenuto).
Spetta pertanto alla P.A. la prova della legittimità dei propri atti.
La mancata costituzione della Regione Campania, evocata in giudizio, in uno al mancato deposito della documentazione attestante la legittimità dei propri atti, rende contezza della fondatezza della opposizione.
Si precisa che la cartella per la sua validità necessita di essere preceduto dalla notifica dall'atto presupposto.
Va richiamata la sentenza della Cassazione n. 5791/2008 secondo la quale “…l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato”.
Tale motivo va considerato assorbente degli ulteriori.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto. Condanna le parti resistenti alle spese, in solido, che si liquidano in euro 250,00 oltre CUT.
Il Giudice monocratico dr SA LI
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13626/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250054273671000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1583/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1, ha impugnato la cartella n. 07120250054273671000 notificata in data 28/05/2025, relativa all' omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019, emessa da
Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli su ruolo della Regione Campania.
Oppone la prescrizione e decadenza del diritto e la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento menzionato in cartella e la violazione dell'obbligo di motivazione.
Il ricorso è stato ritualmente e regolarmente introdotto nei confronti dell'ER e della Regione Campania.
Si è costituita l'ADER che ha resistito eccependo la carenza di legittimazione passiva in considerazione alle eccezioni proposte che deduce relative alla omessa notifica degli atti di competenza della regione Campania, ritualmente evocata in giudizio, e deduce non prescritto il credito.
Non si è costituita la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con la iscrizione a ruolo di un giudizio di opposizione le vesti sostanziali di attore e convenuto spettano rispettivamente alla P.A. (di attore) ed al ricorrente (di convenuto).
Spetta pertanto alla P.A. la prova della legittimità dei propri atti.
La mancata costituzione della Regione Campania, evocata in giudizio, in uno al mancato deposito della documentazione attestante la legittimità dei propri atti, rende contezza della fondatezza della opposizione.
Si precisa che la cartella per la sua validità necessita di essere preceduto dalla notifica dall'atto presupposto.
Va richiamata la sentenza della Cassazione n. 5791/2008 secondo la quale “…l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato”.
Tale motivo va considerato assorbente degli ulteriori.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto. Condanna le parti resistenti alle spese, in solido, che si liquidano in euro 250,00 oltre CUT.
Il Giudice monocratico dr SA LI