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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38656/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Letizia Tricoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado R.G. n. 38656/2020 promossa da:
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e CP_1 CP_2 difese dagli Avv.ti Alfonso Ciccaglione e Francesco Affinito, giusta procura agli atti;
ATTRICI; nei riguardi di rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Galati, giusta procura agli atti;
CP_3
CONVENUTA;
nonché nei riguardi.
AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH, in persona dell'Ambasciatore pro tempore, contumace;
T
TERZA CHIAMATA IN CAUSA;
OGGETTO: azione di risarcimento per danni procurati da infiltrazioni di acqua.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.02.2025, all'esito della quale il giudice tratteneva in decisione la causa, con concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusive del giudizio.
ELEMENTI DI FATTO E POSIZIONI DELLE PARTI
La e la hanno convenuto in giudizio per l'accoglimento CP_1 CP_2 CP_3 delle seguenti conclusioni: pagina 1 di 10 “accertare e dichiarare la responsabilità dell'odierna convenuta per i fatti di cui in narrativa, e, per l'effetto, condannare la stessa all'integrale risarcimento di tutti i danni materiali, patrimoniali e non, diretti ed indiretti, subiti dalle attrici, che si indicano in € 56.500,00, oltre al rimborso delle spese sostenute per i macchinari per un importo di € 19.211,04 e ai danni non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa;
in via subordinata, condannare la predetta convenuta al risarcimento dei danni, come in premessa illustrati, nella maggiore o minore misura che risulterà all'esito del giudizio o che si riterrà di giustizia;
in via ulteriormente subordinata, condannare comunque la convenuta al pagamento di € 75.711,04 in favore delle attrici per aver di fatto impedito alle stesse di accertare in sede stragiudiziale i fatti per cui è causa e di ottenere la refusione dei danni già in tale contesto;
in ogni caso, con condanna agli interessi legali dal dì del fatto e alla rivalutazione monetaria come per legge;
accogliere le istanze istruttorie diparte attrice;
condannare la convenuta alle spese della eventuale Consulenza Tecnica d'Ufficio, nonché alle spese e competenze di giudizio”.
A sostegno della domanda risarcitoria, le società attrici hanno allegato, in primo luogo, di esercitare attività medica e pratiche per trattamenti di medicina e chirurgia estetica nell'immobile sito in Roma, alla Via A. Bertoloni n. 14, interno 2, condotto in forza di contratto di locazione finanziaria dalla
[...]
e poi parzialmente ceduto in godimento alla con contratto di sublocazione CP_1 CP_2 stipulato con la stessa L'immobile indicato, in data 4 maggio 2019, è stato interessato da CP_1 abbondanti infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento della sig.ra tanto da CP_3 richiedere l'intervento immediato del portiere dello stabile, sig. per la Controparte_4 chiusura del circuito idrico dell'immobile della convenuta e di quello condominiale. All'evento sono seguiti danni ingenti all'interno dell'unità condotta dalle attrici, preventivati in euro 16.500,00, oltre iva, per il ripristino dello stato dei luoghi, incluso il costo di intervento su porzioni di cartongesso, porte, parquet, lampade e mobilio. L'allagamento ha causato inoltre il corto circuito dell'impianto elettrico, impedendo alle società di utilizzare l'immobile per le prestazioni mediche abitualmente svolte, oltre a provocare il danneggiamento di macchinari costosi ad elevata tecnologia. In particolare, la penetrazione di acqua all'interno di tali dispositive ne ha inficiato il funzionamento, costringendo le società a contattare l'assistenza per sostituire talune componenti, sopportando una spesa complessiva di euro 19.211,04. La sospensione per un periodo di 20 giorni dell'attività medico-chirurgica eseguita nell'unità immobiliare interessata dalle infiltrazioni ha causato alle società un pregiudizio di carattere economico stimabile in almeno euro 40.000,00, oltre al danno di immagine sofferto. Le attrici hanno dedotto, inoltre, che la convenuta ha impedito l'accertamento delle cause delle infiltrazioni e dell'entità dei danni occorsi, rifiutando la trasmissione della documentazione tecnica inerente al proprio impianto idrico, richiesta dalle società, dal Condominio e dai periti assicurativi intervenuti per accertare l'origine del danno e quantificarne l'entità.
Si costituiva in giudizio chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, CP_3
, ed il contestuale differimento della prima Controparte_5 udienza per consentire la citazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. La convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare – stante l'attuale difetto di prova – l'assenza di titolarità, dal lato attivo, delle società e rispetto al rapporto giuridico controverso e/o all'oggetto dell'azione; CP_1 CP_2 accertare e dichiarare il difetto di titolarità, dal lato passivo, della dott.ssa rispetto al CP_3 rapporto giuridico controverso e/o all'oggetto dell'azione;
pagina 2 di 10 rigettare le domande delle società attrici perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
in subordine, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande delle società attrici, accertare e dichiarare che il terzo, della , è l'unico soggetto CP_5 Controparte_5 titolare dal lato passivo rispetto al diritto oggetto della domanda e, dunque, l'unico soggetto effettivamente e direttamente obbligato al risarcimento del danno;
conseguentemente, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità e nessun obbligo risarcitorio è imputabile alla dott.ssa
. CP_3
In via preliminare, parte convenuta ha rilevato la mancata produzione del contratto di locazione finanziaria e del contratto di sublocazione, che dovrebbero provare la titolarità del diritto delle attrici leso dalla condotta della ha, inoltre, eccepito il difetto della titolarità passiva rispetto alle CP_3 richieste risarcitorie avanzate dalle società poiché il danno lamentato non sarebbe derivato dalla rottura dell'impianto idrico conglobato nelle strutture murarie del suo appartamento, ma dal fatto del conduttore, consistito nel lasciare aperto il rubinetto di un bidet nel bagno, con conseguente fuoruscita dell'acqua dai bordi superiori e spargimento sul pavimento dell'appartamento locato.
A fondamento dell'eccezione, la difesa della a allegato e prodotto il contratto di locazione CP_3 del 9.3.2015 (doc. 2), registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma, con cui è stato concesso in godimento l'appartamento sito in Roma, Via Bertoloni n. 14, piano 2°, di proprietà della convenuta, all' della . In data 4.05.2019, nel corso della vigenza CP_5 Controparte_5 del rapporto di locazione, si è verificata la fuoriuscita di acqua sopra descritta. La circostanza è riferita nelle dichiarazioni scritte stragiudiziali rese da terzi, , portiere del Controparte_4 Condominio (doc. 3), ed (doc. 4). In particolare, quest'ultimo ha provveduto a Testimone_1 chiudere il rubinetto del bidet da cui tracimava l'acqua, interrompendo così il flusso delle infiltrazioni verso gli appartamenti dei piani inferiori.
La convenuta ha contestato dunque la responsabilità che le viene ascritta per i danni allegati dalle attrici. Nello specifico, nel richiamarsi alla giurisprudenza in materia di danni da cose in custodia, ha eccepito che, nella specie, la responsabilità ex art. 2051 c.c., la quale presuppone il rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, gravi esclusivamente sul conduttore, avendo questi la disponibilità giuridica e materiale del bene locato, la responsabilità per danni provocati a terzi dagli accessori e delle altre parti dell'immobile che sono acquisiti alla sua possibilità di uso;
e che residui, invece, la responsabilità del proprietario dell'immobile locato per il danno arrecato a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, conservandone la disponibilità giuridica anche nel corso della rapporto locatizio. Ha concluso, pertanto, che l'unico soggetto legittimato passivo, rispetto alla domanda risarcitoria, sarebbe l' poiché, in Controparte_5 data 4 maggio 2019, giorno dell'evento dannoso, aveva ancora la disponibilità dell'appartamento della convenuta, e, dunque, la custodia dei beni accessori in esso presenti. Ha chiesto, per tale ragione, di essere autorizzata alla sua chiamata in causa, non venendo in rilievo una ipotesi di immunità dalla giurisdizione civile delle Stato italiano, limitata agli atti iure imperii.
La difesa della ha eccepito, altresì, la mancanza di prova dei danni che le attrici hanno CP_3 assunto di aver subito, ed il nesso di causalità asserito come intercorrente tra il fatto ed il danno allegato.
Il Giudice ha autorizzato dunque la chiamata in causa del terzo e disposto lo spostamento della prima udienza ex art. 269 c.p.c., tenutasi il 1° giugno 2021, in modalità cartolare, all'esito della quale è stata pagina 3 di 10 dichiarata la contumacia dell'Ambasciata della e concessi i Controparte_5 termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. vigente ratione temporis.
A scioglimento della riserva assunta in data 21 dicembre 2021, Il Tribunale ha ammesso l'interrogatorio formale e la prova testimoniale richiesti dalle attrici, oltre alla prova testimoniale formulata dalla convenuta, limitatamente ai capitoli indicati nell'ordinanza del 16 gennaio 2022, poi modificata con ampliamento dei capitoli ammessi per parte convenuta;
non ha ritenuto opportuno disporre CTU in ragione dell'avvenuto mutamento dello stato dei luoghi.
Con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., le attrici hanno esteso, in via subordinata, la domanda risarcitoria nei confronti del terzo chiamato in causa: “in via subordinata, condannare il predetto terzo chiamato al risarcimento dei danni come in premessa illustrati, nella maggiore o minore misura che risulterà all'esito del giudizio o che si riterrà di giustizia”.
Tra gli allegati alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., le società hanno prodotto in giudizio il contratto di locazione finanziaria, avente ad oggetto l'immobile interessato dalle infiltrazioni di causa (locazione finanziaria stipulata tra la società di leasing FINECO LEASING S.p.a. e l'utilizzatore
[...]
ed il contratto di sublocazione, con il quale la ha concesso alla il CP_1 CP_1 CP_2 godimento di una parte dell'immobile ad uso ufficio e studio medicina estetica. Tra gli altri documenti prodotti: un preventivo non firmato per euro 16.500,00 per la riparazione dei danni subiti nell'appartamento; tre preventivi/schede di assistenza tecnica approvate dalla società CP_2 per la sostituzione di componenti dei macchinari danneggiati dalla “presenza di acqua nel dispositivo”; la dichiarazione IVA relativa all'anno 2019 della società per stimare la perdita dei CP_2 ricavi nel periodo di inattività dovuta al danneggiamento dei macchinari.
I testimoni ammessi di parte convenuta, in particolare e hanno riferito CP_4 Tes_1 sulla dinamica dei fatti di causa, già rappresentata nelle dichiarazioni stragiudiziali agli atti (doc. 3 e 4), confermando che l'infiltrazione ai piani inferiori sarebbe stata causata dalla fuoriuscita dell'acqua dal margine superiore del bidet collocato all'interno del bagno nell'appartamento in uso per la rappresentanza diplomatica dell' della;
tale perdita si CP_5 Controparte_5
è arrestata quando il ha chiuso il rubinetto lasciato aperto, alla presenza anche del Tes_1
senza che si verificassero successivamente altre percolazioni. La tracimazione dell'acqua CP_4 ha riferito il portiere dello stabile ( , sarebbe avvenuta per l'occlusione del tubo di scarico CP_4 del bidet, determinata dalla presenza di escrementi al suo interno, come gli sarebbe stato riferito dall'idraulico contattato dall' il giorno dopo l'evento, per l'intervento di riparazione. CP_5 L'ostruzione del tubo di scarico dovuta alla presenza di “residui organici biologici”, che hanno parzialmente impedito il deflusso dell'acqua, è stata dichiarata anche nella perizia giurata di parte convenuta, a firma dell'architetto (doc. 15 seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. di Persona_1 parte convenuta).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risarcitoria dell'attrice è infondata e deve essere integralmente rigettata;
la CP_1 domanda della è fondata, limitatamente ai danni provati, nei soli riguardi della terza CP_2 chiamato in causa, , parte contumace. Controparte_5
I motivi della decisione sono i seguenti.
pagina 4 di 10 In via preliminare nel rito, il Tribunale rileva la legittimazione attiva, sostanziale e processuale, di entrambe le società attrici ad agire nel presente giudizio. L'immobile interessato dalle infiltrazioni di acqua, ubicato in Roma alla Via Antonio Bertoloni n. 14, piano I, interno I, è stato oggetto, infatti, di leasing finanziario tra la società FINECO LEASING S.p.a. e l'attuale utilizzatrice (doc. 1 CP_1 memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.), la quale ha poi concesso in sublocazione una parte dell'appartamento alla arredato di macchinari specialistici, per praticare i trattamenti di CP_2 medicina estetica (doc. 2 memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.).
La domanda di risarcimento dei danni non può tuttavia trovare accoglimento nei riguardi della odierna convenuta, proprietaria dell'appartamento sito in Roma, alla Via Antonio Bertoloni n. 14, piano II, e locato all'epoca dei fatti all' della , per difetto della CP_5 Controparte_5 relazione custodiale della on il bene accessorio da cui è derivato l'evento di danno. CP_3 Osserva il Tribunale che risulta essere circostanza provata l'esistenza di un rapporto di locazione tra la convenuta, in qualità di locatore, e l' della , in qualità CP_5 Controparte_5 di conduttore, all'epoca dell'evento di danno, occorso in data 4 maggio 2019. Il contratto di locazione è stato stipulato in data 9 marzo 2015, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma (doc. 2 comparsa di costituzione e risposta), ed ha cessato i suoi effetti, dopo disdetta del conduttore, in data 31 maggio 2019, a cui è seguito il rilascio dell'immobile alla n data 1° luglio 2019, CP_3 come da verbale di rilascio in atti (doc. 5 comparsa di costituzione e risposta). Il contento del verbale è stato confermato anche dal teste , presente alla sottoscrizione dell'atto di rilascio Tes_2 dell'appartamento alla convenuta, in quanto suo accompagnatore, non potendo la CP_3 deambulare autonomamente. L'esistenza di un contratto di locazione tra la convenuta e l' CP_5 della è circostanza nota anche alle attrici, come si evince dalla Controparte_5 richiesta stragiudiziale di risarcimento danni del 10 luglio 2019 inviata alla nella quale si CP_3 espone che il sovrastante appartamento, di proprietà della medesima, e da cui sono provenute le infiltrazioni di acqua, è “in uso alla del ”. CP_5 CP_5
La sussistenza di un valido ed efficace contratto di locazione all'epoca dei fatti (4 maggio 2019) tra la convenuta e la terza chiamata in causa è circostanza che rileva al fine di determinare la responsabilità per i danni causati dalle cose in custodia, nella misura in cui il titolo negoziale ridefinisce il potere di uso e di governo dei beni locati, facendo venire meno la disponibilità materiale e giuridica del proprietario al controllo di quelle parti del bene che non siano conglobate all'interno della struttura muraria, e per il quali la relazione di custodia trasla sul conduttore, quale soggetto che ne ha l'uso diretto ed anche il connesso potere di prevenire danni a terzi derivanti dai beni accessori in custodia.
In generale, quando il danno lamentato dal danneggiato risulti prodotto da cose, il responsabile non è sempre individuato sulla base di un preciso titolo giuridico, ma secondo taluni criteri che indirizzano la responsabilità verso il soggetto che risulti esercitare su di essa il potere di uso a cui, conseguentemente, si ritiene di poter riferire il correlato obbligo di custodia. L'espletamento di tale obbligo presuppone la conservazione del controllo e l'esercizio di una vigilanza finalizzata a prevenire ed evitare la verificazione del danno.
In particolare, l'art. 2051 c.c. utilizza, per l'imputazione della responsabilità per i danni da cose, l'ampio ed atecnico concetto di custodia, in base al quale la custodia viene riferita al soggetto che si trova nella condizione migliore per controllare e prevenire i rischi poiché ha il potere di uso o di governo di esse.
Il potere di uso della cosa può essere espressione di un diritto o anche di un potere fisico, effettivo e non occasionale, nonché di una forma di detenzione purché nell'interesse proprio. La giurisprudenza pagina 5 di 10 sottolinea che esso implica la facoltà di controllare la cosa e di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 3564/2021; Cass.1108/2021; Cass. 17658/2019). Il custode deve essere identificato con colui che era in grado di prevedere e controllare i pericoli ad essa inerenti, poiché al momento della verificazione del danno ne aveva la disponibilità di fatto piena ed esclusiva. Stabilire la spettanza di tale potere, e del correlato obbligo di custodia, è rilevante per distinguere la responsabilità del proprietario dalla responsabilità del conduttore. Secondo la giurisprudenza, il proprietario è responsabile in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c., dei danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, dal momento che conserva la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia su queste parti;
grava, invece, sul solo conduttore la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni arrecati a terzi dagli accessori e dalle altre parti del bene locato, dei quali acquista la disponibilità, con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizi a terzi (Cass. 30729/2019; Cass. 28228/2019; Cass. 7526/2018; Cass. 11815/2016; Cass. 21788/2015).
Le coordinate ermeneutiche tracciate portano ad escludere la responsabilità della convenuta per i danni che le attrici denunciano di aver subito dalla penetrazione dell'acqua.
Come riferito dai testi e il bene da cui è fuoriuscita l'acqua è il bidet CP_4 Tes_1 collocato all'interno del bagno in uso al conduttore al momento dei fatti, vale a dire l' della CP_5
, attuale terza chiamata in causa e parte contumace. Non è emersa Controparte_5 la prova che a determinare la perdita del liquido, poi penetrato nell'appartamento al piano inferiore, sia stato un vizio di costruzione o un difetto nel funzionamento ex art. 2053 c.c. dell'impianto idrico conglobato nella struttura muraria dell'appartamento della considerato che il passaggio CP_3 dell'acqua è stato ostacolato dalla presenza di escrementi all'interno del tubo di scarico, collocato all'esterno della muratura del bagno. La circostanza è deposta dal teste portiere del CP_4
che la riporta come a lui riferita dall'idraulico, contattato dall' il giorno Parte_1 CP_5 successivo all'evento dell'allagamento, per l'intervento di ripristino del corretto funzionamento del bidet e del tubo di scarico collegato ostruito. La deposizione risulta attendibile e trova riscontro anche nella dichiarazione resa nella perizia giurata di parte, ove si afferma che la parziale occlusione del tubo di scarico è stata causata dalla presenza di “residui organici biologici maleodoranti”. In particolare, la condotta antigiuridica attiva è consistita in un uso abnorme, eccentrico e disfunzionale del bene, verosimilmente impiegato per lo sversamento delle deiezioni, che, unito al flusso di acqua costante portato all'apertura del rubinetto, ha provocato la tracimazione del liquido dai margini superiore del bidet, per poi infiltrarsi nell'appartamento al piano inferiore, non potendo più l'acqua defluire per l'ostruzione dello scarico causata dai residui organici sversati. Per quanto non sia stato individuato l'autore materiale dell'atto illecito, la esclusiva responsabilità della terza chiamata in causa si fonda sul potere di uso della cosa di cui ha avuto la custodia durante la vigenza del rapporto di locazione con la convenuta, che include anche la facoltà/obbligo di controllare il bene e di eliminare le situazioni di pericolo insorte, onde evitare la determinazione di danni a terzi. In particolare, al momento del fatto, 4 maggio 2019, l' ha avuto la disponibilità piena ed esclusiva dei beni Controparte_5 accessori all'immobile locato, da cui è sorto l'obbligo di intervenire per prevenire pregiudizi a beni altrui, come dimostra la circostanza che il contratto di locazione è cessato in data successiva (31 maggio 2019) e l'immobile è stato riconsegnato alla convenuta il giorno 1° luglio 2019. Prima del rilascio dell'appartamento, la ha conservato la custodia solo sulle parti inglobate nella CP_3 struttura muraria, tre le quali non rientra però il bidet ed il collegato tubo di scarico, che sono posizionati all'esterno della muratura. Il conduttore, allora, avendo la disponibilità delle altre parti del bene locato, e nello specifico del bidet - tubo di scarico, è l'unico soggetto a cui può essere attribuita la responsabilità per non aver impedito l'insorgere della situazione di pericolo derivante da un uso pagina 6 di 10 abnorme del bidet e, soprattutto, per non aver rimosso tempestivamente le cause che hanno determinato la penetrazione dell'acqua nell'appartamento sito al piano inferiore.
Giova peraltro osservare che alcuna esenzione dalla responsabilità può venire in rilievo per la terza chiamata in causa, atteso che la immunità di diritto internazionale consuetudinario degli Stati dalla giurisdizione nazionale è limitata agli atti iure imperii, espressione della sovranità statuale, non ad atti illeciti realizzati nel contesto di relazioni paritarie, nella quali il personale di rappresentanza diplomatica dello Stato estero non può godere di immunità per il compimento di condotte antigiuridiche. Queste ultime restano dunque assoggettate al regime normativo degli atti di diritto privato, onde evitare indebiti privilegi, che non troverebbero giustificazione nel mantenimento dei buoni rapporti diplomatici tra gli Stati appartenenti alla comunità interazionale (teoria della c.d. immunità giurisdizionale ristretta).
Accertata, dunque, la sola responsabilità della per i danni da cose custodia, Controparte_5 occorre determinare la entità delle conseguenze dannose che sono derivate alle società attrici dalla infiltrazione dell'acqua.
Il preventivo depositato in atti dalle attrici (doc. 3, seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.), ed indirizzato ad entrambe le società dalla ditta Art. Edile di VI Stefano, oltre a non essere datato, non risulta neanche firmato dal medesimo VI e, soprattutto, non accettato da una od entrambe le società, considerazione che preclude la possibilità di attribuire univoca valenza probatoria alle dichiarazioni rese dalla teste circa il riconoscimento del preventivo, attesa, come rilevato, Tes_3 l'assenza di sottoscrizione e di accettazione;
né, d'altra parte, risulta dimostrato che l'importo di euro 16.500,00, iva esclusa, indicato nel detto preventivo per la riparazione dei “danni causati dalla infiltrazione di acqua proveniente dai piani superiori”, in particolare alle porzioni di cartongesso, al parquet, alle porte, alle lampade ed al mobilio, sia stato effettivamente corrisposto alla ditta, non avendo le attrici accompagnato tale preventivo dalla copia di un bonifico bancario o dalla copia di altro strumento che possa provare l'effettivo pagamento della somma preventivata,
La deposizione della teste la quale ha confermato che le infiltrazioni hanno interessato i Tes_3 controsoffitti, le porte, il pavimento in parquet, l'impianto di illuminazione ed il mobilio corroborano la prova del solo danno evento, ma non forniscono dimostrazione in ordine alla entità del pregiudizio (danno conseguenza), che è onere dell'attrice non solo allegare ma anche determinazione con esattezza, allorché venga in rilievo un danno di carattere patrimoniale.
La quantificazione dei danni all'immobile, e ai beni mobili al suo interno, non può avvenire in via equitativa in questa sede, posto che la determinazione di giustizia del danno è resa possibile al Giudice solo a fronte di pregiudizi che la parte prova nell'an, trovandosi poi nella impossibilità oggettiva di stimarne con esattezza il quantum, come nel caso del danno non patrimoniale. Trattandosi, invece, di danni patrimoniali sarebbe stata necessaria o la prova del contratto d'opera in forza del quale i lavori di ripristino, per come dettagliati, sono avvenuti o, quantomeno, la prova del pagamento del prezzo, non soddisfatta dalla solo produzione documentale di un preventivo, il quale, non essendo datato, non consente neanche di mettere in relazione il danno stimato con il fatto di causa.
Né, del resto, il quantum del risarcimento richiesto può ritenersi provato, come dedotto dalla parte attrice, in considerazione della mancata contestazione da parte della convenuta del danno prospettato in riferimento al suo ammontare, considerato che l'onere di contestazione può avere ad oggetto fatti sfavorevoli consistenti in un fatto proprio della parte ovvero in un fatto comune alle parti ovvero un fatto caduto sotto la propria percezione, ipotesi non ricorrente nel caso di specie in cui il principio della pagina 7 di 10 non contestazione viene invocato in riferimento a fatti estranei, quali quelli relativi all'entità del risarcimento, alla sfera di conoscibilità della controparte, con la conseguenza che in tal caso la mancata presa di posizione specifica non è idonea a sollevare la parte interessata dall'onere probatorio sulla stessa gravante.
A conclusioni diverse perviene il Tribunale per il danno allegato dalla società in CP_2 relazione alla sostituzione di talune componenti dei macchinari impiegati nella pratica dei trattamenti sanitari, stimato in euro 19.211,04. Lo svolgimento di tale attività risulta dalla visura camerale in atti, dalla quale emerge che la società ha, nel suo oggetto sociale, oltre alla realizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale, anche “l'organizzazione, la gestione e l'allestimento e la conduzione di strutture sanitarie ambulatoriali polispecialistiche e non, studi medici, laboratori per analisi cliniche per attività diagnostiche e medico chirurgiche, anche terapeutiche”. La presenza di arredi, attrezzature e i macchinari per attività medica e trattamenti di medicina e chirurgia estetica, all'interno della porzione di immobile in uso alla risulta invece dal contratto di CP_2 sublocazione in atti (cfr. art. 1, doc. 2 della seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. di parte attrice). Le tre schede di assistenza tecnica/preventivi prodotti dall'attrice (con la seconda CP_2 memoria di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.) recano la data del 6 maggio 2019, dunque successiva all'evento di infiltrazioni del 4 maggio 2019, quale giorno dell'intervento effettuato dalla Divisione Assistenza Tecnica della società Le cause riscontrate del malfunzionamento dei macchinari CP_6 sono indicate nella “presenza di acqua all'interno del dispositivo” per tutti e tre i dispositivi, circostanza che ha richiesto la sostituzione di taluni componenti, in particolare elettroniche, con il dettaglio dei prezzi per ogni parte sostituita. I tre preventivi sono stati accettati e sottoscritti dalla in data 20 maggio 2019 e riconosciuti dalla teste come i preventivi (in CP_2 Tes_3 riferimento alla documentazione depositata da parte attrice come documento 4 della memoria istruttoria) effettivamente redatti per la riparazione dei macchinari rimasti danneggiati dall'acqua. La assenza di prova del pagamento dei costi di intervento non rileva in questa sede, ove occorre stimare l'entità del danno provocato dal mancato controllo del bene in custodia all' per quanto CP_5 sopra già motivato. L'accettazione dei preventivi con la firma del cliente, la data ravvicinata dell'intervento rispetto al giorno del sinistro di causa, la compatibilità delle cause del malfunzionamento rispetto alla dinamica dei fatti denunciati e quanto emerso dalla prova testimoniale sul punto, sono elementi che il Tribunale ritiene di valorizzare per affermare che la società CP_2 abbia fornito prova idonea delle conseguenze dannose ai macchinari in uso derivanti dall'evento
[...] del 4 maggio 2019. I tre documenti prodotti pongono infatti in relazione causale, secondo i criteri della causalità giuridica di cui all'art. 2056 c.c., la sostituzione onerosa delle componenti elettroniche con la percolazione d'acqua, proveniente dal bidet nella disponibilità della terza chiamata in causa, all'interno dei dispositivi utilizzati per i trattamenti sanitari.
In considerazione di quanto esposto, deve, quindi, essere riconosciuto il diritto della parte attrice al risarcimento dei danni consistenti nelle spese sostenute per la riparazione dei macchinari, nella misura di €. 19.211,04, conformemente a quanto domandato in riferimento alla voce in esame.
Sulla predetta somma, trattandosi di debito di valore, deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria dal 4 maggio 2019, momento del fatto, sino all'effettivo pagamento, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata.
La dichiarazione IVA 2019 della non è, invece, documentazione idonea a provare che CP_2 la perdita dei ricavi lamentata, calcolata del valore di euro 88.000,00, sia imputabile all'inattività a cui la società è stata costretta per la impossibilità di operare nel periodo in cui i macchinari non sono stati funzionati e le condizioni dei luoghi - ove i trattamenti di medicina estetica vengono ancora praticati -
pagina 8 di 10 sono state alterate. Non c'è infatti dimostrazione che gli appuntamenti programmati durante tale periodo di inattività siano stati definitivamente cancellati, dovendo ritenersi più credibile, secondo l'id quod plerumque accidit, la loro riprogrammazione dal momento in cui la società ha ripreso CP_2 regolarmente ad operare.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di immagine, occorre rilevare che, come noto, tale danno si verifica in presenza di diffamazione o altri eventi che recano nocumento, ledendo la reputazione e l'identità personale di un individuo ovverosia l'insieme degli attributi che identificano un determinato soggetto nel contesto sociale o professionale di riferimento e nel nostro ordinamento è tutelata anche l'immagine delle persone giuridiche e la sua lesione può senz'altro dar luogo al risarcimento del danno.
Tuttavia, conformemente a quanto più volte affermato dalla Suprema Corte, ai fini del risarcimento del danno è necessaria oltre che la prova della lesione, anche la dimostrazione in concreto del danno subito e del nesso di causalità con l'evento (cfr., ex multis, Cass. n. 10527/2011, Cass. n. 13614/2011, Cass. n. 7471/2012 e Cass. n. 20558/2014).
Orbene, nella specie, non risulta neanche allegato quale sarebbe il fatto od il comportamento attribuito alla controparte, in relazione alla vicenda in esame, idoneo a lederne la reputazione, non potendo in alcun modo essere identificata tale lesione, in mancanza di allegazioni specifiche, nella mera presenza delle infiltrazioni all'interno del locale in considerazione ovvero alla conseguente temporanea chiusura, oltre al fatto che risulta omessa ogni allegazione anche in riferimento al danno in concreto asseritamente subito, che, per unanime giurisprudenza, cui questo giudice aderisce, è ritenuto un danno-conseguenza, che richiede, quindi, una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere per ciò risarcito (cfr., ex multis, Cass. n. 10527/2011, Cass. n. 13614/2011,
Cass. n. 7471/2012 e Cass. n. 20558/2014), prova del tutto mancata nel caso di specie, con la conseguenza che la domanda sul punto, essendone rimasta indimostrata la fondatezza, deve, essere rigettata.
Quanto al rapporto processuale tra le società attrici e la parte convenuta, considerato che in considerazione della difficoltà di individuare ex ante l'effettiva causa delle infiltrazioni denunciate e, dunque, in riferimento al rapporto tra locatore e conduttore, il soggetto effettivamente gravato dell'onere di custodia, appaiono sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Quanto, invece, al rapporto processuale con la terza chiamata, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in riferimento alla somma effettivamente attribuita e non a quella domandata, seguono la soccombenza, tenuto conto che l'accoglimento parziale della domanda attrice sul quantum non costituisce motivo di compensazione, neanche parziale, operando solo sulla determinazione delle spese stesse.
Nella determinazione degli importi per il calcolo della liquidazione delle spese di giudizio sono stati applicati i criteri di cui DD.MM. nr. 55/2014 e 147/2022.
PQM
Il Tribunale di Roma, nella persona del giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli, pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 9 di 10 1. rigetta la domanda proposta nei confronti di CP_3
2. in parziale accoglimento della domanda, dichiara l' della CP_5 Controparte_5
, responsabile dell'evento dannoso denunciato nell'atto di citazione e, per l'effetto,
[...] la condanna al pagamento in favore della parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 19.211,04, oltre rivalutazione monetaria dalla data del 4 maggio 2019 sino all'effettivo pagamento ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata;
3. condanna l' della alla refusione delle spese di CP_5 Controparte_5 giudizio in favore della e della in persona dei rispettivi legali CP_2 CP_1 rappresentanti p.t., che liquida in €. 575,00 per spese vive ed in €. 5.077,00 a titolo di compensi professionali, oltre iva, ca e rimborso forfettario al 15%;
4. condanna l' della alla refusione delle spese di CP_5 Controparte_5 giudizio in favore di , che liquida in €. 575,00 per spese vive ed in €. 5.077,00 a CP_3 titolo di compensi professionali, oltre iva, ca e rimborso forfettario al 15%.
Roma, li 25 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Letizia Tricoli
Perso Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Flavio Pieri Pavoni, presso il Tribunale ordinario di Roma, nominato con D.M. 22 ottobre 2024.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Letizia Tricoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado R.G. n. 38656/2020 promossa da:
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e CP_1 CP_2 difese dagli Avv.ti Alfonso Ciccaglione e Francesco Affinito, giusta procura agli atti;
ATTRICI; nei riguardi di rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Galati, giusta procura agli atti;
CP_3
CONVENUTA;
nonché nei riguardi.
AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH, in persona dell'Ambasciatore pro tempore, contumace;
T
TERZA CHIAMATA IN CAUSA;
OGGETTO: azione di risarcimento per danni procurati da infiltrazioni di acqua.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.02.2025, all'esito della quale il giudice tratteneva in decisione la causa, con concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusive del giudizio.
ELEMENTI DI FATTO E POSIZIONI DELLE PARTI
La e la hanno convenuto in giudizio per l'accoglimento CP_1 CP_2 CP_3 delle seguenti conclusioni: pagina 1 di 10 “accertare e dichiarare la responsabilità dell'odierna convenuta per i fatti di cui in narrativa, e, per l'effetto, condannare la stessa all'integrale risarcimento di tutti i danni materiali, patrimoniali e non, diretti ed indiretti, subiti dalle attrici, che si indicano in € 56.500,00, oltre al rimborso delle spese sostenute per i macchinari per un importo di € 19.211,04 e ai danni non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa;
in via subordinata, condannare la predetta convenuta al risarcimento dei danni, come in premessa illustrati, nella maggiore o minore misura che risulterà all'esito del giudizio o che si riterrà di giustizia;
in via ulteriormente subordinata, condannare comunque la convenuta al pagamento di € 75.711,04 in favore delle attrici per aver di fatto impedito alle stesse di accertare in sede stragiudiziale i fatti per cui è causa e di ottenere la refusione dei danni già in tale contesto;
in ogni caso, con condanna agli interessi legali dal dì del fatto e alla rivalutazione monetaria come per legge;
accogliere le istanze istruttorie diparte attrice;
condannare la convenuta alle spese della eventuale Consulenza Tecnica d'Ufficio, nonché alle spese e competenze di giudizio”.
A sostegno della domanda risarcitoria, le società attrici hanno allegato, in primo luogo, di esercitare attività medica e pratiche per trattamenti di medicina e chirurgia estetica nell'immobile sito in Roma, alla Via A. Bertoloni n. 14, interno 2, condotto in forza di contratto di locazione finanziaria dalla
[...]
e poi parzialmente ceduto in godimento alla con contratto di sublocazione CP_1 CP_2 stipulato con la stessa L'immobile indicato, in data 4 maggio 2019, è stato interessato da CP_1 abbondanti infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento della sig.ra tanto da CP_3 richiedere l'intervento immediato del portiere dello stabile, sig. per la Controparte_4 chiusura del circuito idrico dell'immobile della convenuta e di quello condominiale. All'evento sono seguiti danni ingenti all'interno dell'unità condotta dalle attrici, preventivati in euro 16.500,00, oltre iva, per il ripristino dello stato dei luoghi, incluso il costo di intervento su porzioni di cartongesso, porte, parquet, lampade e mobilio. L'allagamento ha causato inoltre il corto circuito dell'impianto elettrico, impedendo alle società di utilizzare l'immobile per le prestazioni mediche abitualmente svolte, oltre a provocare il danneggiamento di macchinari costosi ad elevata tecnologia. In particolare, la penetrazione di acqua all'interno di tali dispositive ne ha inficiato il funzionamento, costringendo le società a contattare l'assistenza per sostituire talune componenti, sopportando una spesa complessiva di euro 19.211,04. La sospensione per un periodo di 20 giorni dell'attività medico-chirurgica eseguita nell'unità immobiliare interessata dalle infiltrazioni ha causato alle società un pregiudizio di carattere economico stimabile in almeno euro 40.000,00, oltre al danno di immagine sofferto. Le attrici hanno dedotto, inoltre, che la convenuta ha impedito l'accertamento delle cause delle infiltrazioni e dell'entità dei danni occorsi, rifiutando la trasmissione della documentazione tecnica inerente al proprio impianto idrico, richiesta dalle società, dal Condominio e dai periti assicurativi intervenuti per accertare l'origine del danno e quantificarne l'entità.
Si costituiva in giudizio chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, CP_3
, ed il contestuale differimento della prima Controparte_5 udienza per consentire la citazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. La convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare – stante l'attuale difetto di prova – l'assenza di titolarità, dal lato attivo, delle società e rispetto al rapporto giuridico controverso e/o all'oggetto dell'azione; CP_1 CP_2 accertare e dichiarare il difetto di titolarità, dal lato passivo, della dott.ssa rispetto al CP_3 rapporto giuridico controverso e/o all'oggetto dell'azione;
pagina 2 di 10 rigettare le domande delle società attrici perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
in subordine, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande delle società attrici, accertare e dichiarare che il terzo, della , è l'unico soggetto CP_5 Controparte_5 titolare dal lato passivo rispetto al diritto oggetto della domanda e, dunque, l'unico soggetto effettivamente e direttamente obbligato al risarcimento del danno;
conseguentemente, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità e nessun obbligo risarcitorio è imputabile alla dott.ssa
. CP_3
In via preliminare, parte convenuta ha rilevato la mancata produzione del contratto di locazione finanziaria e del contratto di sublocazione, che dovrebbero provare la titolarità del diritto delle attrici leso dalla condotta della ha, inoltre, eccepito il difetto della titolarità passiva rispetto alle CP_3 richieste risarcitorie avanzate dalle società poiché il danno lamentato non sarebbe derivato dalla rottura dell'impianto idrico conglobato nelle strutture murarie del suo appartamento, ma dal fatto del conduttore, consistito nel lasciare aperto il rubinetto di un bidet nel bagno, con conseguente fuoruscita dell'acqua dai bordi superiori e spargimento sul pavimento dell'appartamento locato.
A fondamento dell'eccezione, la difesa della a allegato e prodotto il contratto di locazione CP_3 del 9.3.2015 (doc. 2), registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma, con cui è stato concesso in godimento l'appartamento sito in Roma, Via Bertoloni n. 14, piano 2°, di proprietà della convenuta, all' della . In data 4.05.2019, nel corso della vigenza CP_5 Controparte_5 del rapporto di locazione, si è verificata la fuoriuscita di acqua sopra descritta. La circostanza è riferita nelle dichiarazioni scritte stragiudiziali rese da terzi, , portiere del Controparte_4 Condominio (doc. 3), ed (doc. 4). In particolare, quest'ultimo ha provveduto a Testimone_1 chiudere il rubinetto del bidet da cui tracimava l'acqua, interrompendo così il flusso delle infiltrazioni verso gli appartamenti dei piani inferiori.
La convenuta ha contestato dunque la responsabilità che le viene ascritta per i danni allegati dalle attrici. Nello specifico, nel richiamarsi alla giurisprudenza in materia di danni da cose in custodia, ha eccepito che, nella specie, la responsabilità ex art. 2051 c.c., la quale presuppone il rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, gravi esclusivamente sul conduttore, avendo questi la disponibilità giuridica e materiale del bene locato, la responsabilità per danni provocati a terzi dagli accessori e delle altre parti dell'immobile che sono acquisiti alla sua possibilità di uso;
e che residui, invece, la responsabilità del proprietario dell'immobile locato per il danno arrecato a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, conservandone la disponibilità giuridica anche nel corso della rapporto locatizio. Ha concluso, pertanto, che l'unico soggetto legittimato passivo, rispetto alla domanda risarcitoria, sarebbe l' poiché, in Controparte_5 data 4 maggio 2019, giorno dell'evento dannoso, aveva ancora la disponibilità dell'appartamento della convenuta, e, dunque, la custodia dei beni accessori in esso presenti. Ha chiesto, per tale ragione, di essere autorizzata alla sua chiamata in causa, non venendo in rilievo una ipotesi di immunità dalla giurisdizione civile delle Stato italiano, limitata agli atti iure imperii.
La difesa della ha eccepito, altresì, la mancanza di prova dei danni che le attrici hanno CP_3 assunto di aver subito, ed il nesso di causalità asserito come intercorrente tra il fatto ed il danno allegato.
Il Giudice ha autorizzato dunque la chiamata in causa del terzo e disposto lo spostamento della prima udienza ex art. 269 c.p.c., tenutasi il 1° giugno 2021, in modalità cartolare, all'esito della quale è stata pagina 3 di 10 dichiarata la contumacia dell'Ambasciata della e concessi i Controparte_5 termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. vigente ratione temporis.
A scioglimento della riserva assunta in data 21 dicembre 2021, Il Tribunale ha ammesso l'interrogatorio formale e la prova testimoniale richiesti dalle attrici, oltre alla prova testimoniale formulata dalla convenuta, limitatamente ai capitoli indicati nell'ordinanza del 16 gennaio 2022, poi modificata con ampliamento dei capitoli ammessi per parte convenuta;
non ha ritenuto opportuno disporre CTU in ragione dell'avvenuto mutamento dello stato dei luoghi.
Con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., le attrici hanno esteso, in via subordinata, la domanda risarcitoria nei confronti del terzo chiamato in causa: “in via subordinata, condannare il predetto terzo chiamato al risarcimento dei danni come in premessa illustrati, nella maggiore o minore misura che risulterà all'esito del giudizio o che si riterrà di giustizia”.
Tra gli allegati alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., le società hanno prodotto in giudizio il contratto di locazione finanziaria, avente ad oggetto l'immobile interessato dalle infiltrazioni di causa (locazione finanziaria stipulata tra la società di leasing FINECO LEASING S.p.a. e l'utilizzatore
[...]
ed il contratto di sublocazione, con il quale la ha concesso alla il CP_1 CP_1 CP_2 godimento di una parte dell'immobile ad uso ufficio e studio medicina estetica. Tra gli altri documenti prodotti: un preventivo non firmato per euro 16.500,00 per la riparazione dei danni subiti nell'appartamento; tre preventivi/schede di assistenza tecnica approvate dalla società CP_2 per la sostituzione di componenti dei macchinari danneggiati dalla “presenza di acqua nel dispositivo”; la dichiarazione IVA relativa all'anno 2019 della società per stimare la perdita dei CP_2 ricavi nel periodo di inattività dovuta al danneggiamento dei macchinari.
I testimoni ammessi di parte convenuta, in particolare e hanno riferito CP_4 Tes_1 sulla dinamica dei fatti di causa, già rappresentata nelle dichiarazioni stragiudiziali agli atti (doc. 3 e 4), confermando che l'infiltrazione ai piani inferiori sarebbe stata causata dalla fuoriuscita dell'acqua dal margine superiore del bidet collocato all'interno del bagno nell'appartamento in uso per la rappresentanza diplomatica dell' della;
tale perdita si CP_5 Controparte_5
è arrestata quando il ha chiuso il rubinetto lasciato aperto, alla presenza anche del Tes_1
senza che si verificassero successivamente altre percolazioni. La tracimazione dell'acqua CP_4 ha riferito il portiere dello stabile ( , sarebbe avvenuta per l'occlusione del tubo di scarico CP_4 del bidet, determinata dalla presenza di escrementi al suo interno, come gli sarebbe stato riferito dall'idraulico contattato dall' il giorno dopo l'evento, per l'intervento di riparazione. CP_5 L'ostruzione del tubo di scarico dovuta alla presenza di “residui organici biologici”, che hanno parzialmente impedito il deflusso dell'acqua, è stata dichiarata anche nella perizia giurata di parte convenuta, a firma dell'architetto (doc. 15 seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. di Persona_1 parte convenuta).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risarcitoria dell'attrice è infondata e deve essere integralmente rigettata;
la CP_1 domanda della è fondata, limitatamente ai danni provati, nei soli riguardi della terza CP_2 chiamato in causa, , parte contumace. Controparte_5
I motivi della decisione sono i seguenti.
pagina 4 di 10 In via preliminare nel rito, il Tribunale rileva la legittimazione attiva, sostanziale e processuale, di entrambe le società attrici ad agire nel presente giudizio. L'immobile interessato dalle infiltrazioni di acqua, ubicato in Roma alla Via Antonio Bertoloni n. 14, piano I, interno I, è stato oggetto, infatti, di leasing finanziario tra la società FINECO LEASING S.p.a. e l'attuale utilizzatrice (doc. 1 CP_1 memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.), la quale ha poi concesso in sublocazione una parte dell'appartamento alla arredato di macchinari specialistici, per praticare i trattamenti di CP_2 medicina estetica (doc. 2 memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.).
La domanda di risarcimento dei danni non può tuttavia trovare accoglimento nei riguardi della odierna convenuta, proprietaria dell'appartamento sito in Roma, alla Via Antonio Bertoloni n. 14, piano II, e locato all'epoca dei fatti all' della , per difetto della CP_5 Controparte_5 relazione custodiale della on il bene accessorio da cui è derivato l'evento di danno. CP_3 Osserva il Tribunale che risulta essere circostanza provata l'esistenza di un rapporto di locazione tra la convenuta, in qualità di locatore, e l' della , in qualità CP_5 Controparte_5 di conduttore, all'epoca dell'evento di danno, occorso in data 4 maggio 2019. Il contratto di locazione è stato stipulato in data 9 marzo 2015, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma (doc. 2 comparsa di costituzione e risposta), ed ha cessato i suoi effetti, dopo disdetta del conduttore, in data 31 maggio 2019, a cui è seguito il rilascio dell'immobile alla n data 1° luglio 2019, CP_3 come da verbale di rilascio in atti (doc. 5 comparsa di costituzione e risposta). Il contento del verbale è stato confermato anche dal teste , presente alla sottoscrizione dell'atto di rilascio Tes_2 dell'appartamento alla convenuta, in quanto suo accompagnatore, non potendo la CP_3 deambulare autonomamente. L'esistenza di un contratto di locazione tra la convenuta e l' CP_5 della è circostanza nota anche alle attrici, come si evince dalla Controparte_5 richiesta stragiudiziale di risarcimento danni del 10 luglio 2019 inviata alla nella quale si CP_3 espone che il sovrastante appartamento, di proprietà della medesima, e da cui sono provenute le infiltrazioni di acqua, è “in uso alla del ”. CP_5 CP_5
La sussistenza di un valido ed efficace contratto di locazione all'epoca dei fatti (4 maggio 2019) tra la convenuta e la terza chiamata in causa è circostanza che rileva al fine di determinare la responsabilità per i danni causati dalle cose in custodia, nella misura in cui il titolo negoziale ridefinisce il potere di uso e di governo dei beni locati, facendo venire meno la disponibilità materiale e giuridica del proprietario al controllo di quelle parti del bene che non siano conglobate all'interno della struttura muraria, e per il quali la relazione di custodia trasla sul conduttore, quale soggetto che ne ha l'uso diretto ed anche il connesso potere di prevenire danni a terzi derivanti dai beni accessori in custodia.
In generale, quando il danno lamentato dal danneggiato risulti prodotto da cose, il responsabile non è sempre individuato sulla base di un preciso titolo giuridico, ma secondo taluni criteri che indirizzano la responsabilità verso il soggetto che risulti esercitare su di essa il potere di uso a cui, conseguentemente, si ritiene di poter riferire il correlato obbligo di custodia. L'espletamento di tale obbligo presuppone la conservazione del controllo e l'esercizio di una vigilanza finalizzata a prevenire ed evitare la verificazione del danno.
In particolare, l'art. 2051 c.c. utilizza, per l'imputazione della responsabilità per i danni da cose, l'ampio ed atecnico concetto di custodia, in base al quale la custodia viene riferita al soggetto che si trova nella condizione migliore per controllare e prevenire i rischi poiché ha il potere di uso o di governo di esse.
Il potere di uso della cosa può essere espressione di un diritto o anche di un potere fisico, effettivo e non occasionale, nonché di una forma di detenzione purché nell'interesse proprio. La giurisprudenza pagina 5 di 10 sottolinea che esso implica la facoltà di controllare la cosa e di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 3564/2021; Cass.1108/2021; Cass. 17658/2019). Il custode deve essere identificato con colui che era in grado di prevedere e controllare i pericoli ad essa inerenti, poiché al momento della verificazione del danno ne aveva la disponibilità di fatto piena ed esclusiva. Stabilire la spettanza di tale potere, e del correlato obbligo di custodia, è rilevante per distinguere la responsabilità del proprietario dalla responsabilità del conduttore. Secondo la giurisprudenza, il proprietario è responsabile in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c., dei danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, dal momento che conserva la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia su queste parti;
grava, invece, sul solo conduttore la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni arrecati a terzi dagli accessori e dalle altre parti del bene locato, dei quali acquista la disponibilità, con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizi a terzi (Cass. 30729/2019; Cass. 28228/2019; Cass. 7526/2018; Cass. 11815/2016; Cass. 21788/2015).
Le coordinate ermeneutiche tracciate portano ad escludere la responsabilità della convenuta per i danni che le attrici denunciano di aver subito dalla penetrazione dell'acqua.
Come riferito dai testi e il bene da cui è fuoriuscita l'acqua è il bidet CP_4 Tes_1 collocato all'interno del bagno in uso al conduttore al momento dei fatti, vale a dire l' della CP_5
, attuale terza chiamata in causa e parte contumace. Non è emersa Controparte_5 la prova che a determinare la perdita del liquido, poi penetrato nell'appartamento al piano inferiore, sia stato un vizio di costruzione o un difetto nel funzionamento ex art. 2053 c.c. dell'impianto idrico conglobato nella struttura muraria dell'appartamento della considerato che il passaggio CP_3 dell'acqua è stato ostacolato dalla presenza di escrementi all'interno del tubo di scarico, collocato all'esterno della muratura del bagno. La circostanza è deposta dal teste portiere del CP_4
che la riporta come a lui riferita dall'idraulico, contattato dall' il giorno Parte_1 CP_5 successivo all'evento dell'allagamento, per l'intervento di ripristino del corretto funzionamento del bidet e del tubo di scarico collegato ostruito. La deposizione risulta attendibile e trova riscontro anche nella dichiarazione resa nella perizia giurata di parte, ove si afferma che la parziale occlusione del tubo di scarico è stata causata dalla presenza di “residui organici biologici maleodoranti”. In particolare, la condotta antigiuridica attiva è consistita in un uso abnorme, eccentrico e disfunzionale del bene, verosimilmente impiegato per lo sversamento delle deiezioni, che, unito al flusso di acqua costante portato all'apertura del rubinetto, ha provocato la tracimazione del liquido dai margini superiore del bidet, per poi infiltrarsi nell'appartamento al piano inferiore, non potendo più l'acqua defluire per l'ostruzione dello scarico causata dai residui organici sversati. Per quanto non sia stato individuato l'autore materiale dell'atto illecito, la esclusiva responsabilità della terza chiamata in causa si fonda sul potere di uso della cosa di cui ha avuto la custodia durante la vigenza del rapporto di locazione con la convenuta, che include anche la facoltà/obbligo di controllare il bene e di eliminare le situazioni di pericolo insorte, onde evitare la determinazione di danni a terzi. In particolare, al momento del fatto, 4 maggio 2019, l' ha avuto la disponibilità piena ed esclusiva dei beni Controparte_5 accessori all'immobile locato, da cui è sorto l'obbligo di intervenire per prevenire pregiudizi a beni altrui, come dimostra la circostanza che il contratto di locazione è cessato in data successiva (31 maggio 2019) e l'immobile è stato riconsegnato alla convenuta il giorno 1° luglio 2019. Prima del rilascio dell'appartamento, la ha conservato la custodia solo sulle parti inglobate nella CP_3 struttura muraria, tre le quali non rientra però il bidet ed il collegato tubo di scarico, che sono posizionati all'esterno della muratura. Il conduttore, allora, avendo la disponibilità delle altre parti del bene locato, e nello specifico del bidet - tubo di scarico, è l'unico soggetto a cui può essere attribuita la responsabilità per non aver impedito l'insorgere della situazione di pericolo derivante da un uso pagina 6 di 10 abnorme del bidet e, soprattutto, per non aver rimosso tempestivamente le cause che hanno determinato la penetrazione dell'acqua nell'appartamento sito al piano inferiore.
Giova peraltro osservare che alcuna esenzione dalla responsabilità può venire in rilievo per la terza chiamata in causa, atteso che la immunità di diritto internazionale consuetudinario degli Stati dalla giurisdizione nazionale è limitata agli atti iure imperii, espressione della sovranità statuale, non ad atti illeciti realizzati nel contesto di relazioni paritarie, nella quali il personale di rappresentanza diplomatica dello Stato estero non può godere di immunità per il compimento di condotte antigiuridiche. Queste ultime restano dunque assoggettate al regime normativo degli atti di diritto privato, onde evitare indebiti privilegi, che non troverebbero giustificazione nel mantenimento dei buoni rapporti diplomatici tra gli Stati appartenenti alla comunità interazionale (teoria della c.d. immunità giurisdizionale ristretta).
Accertata, dunque, la sola responsabilità della per i danni da cose custodia, Controparte_5 occorre determinare la entità delle conseguenze dannose che sono derivate alle società attrici dalla infiltrazione dell'acqua.
Il preventivo depositato in atti dalle attrici (doc. 3, seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.), ed indirizzato ad entrambe le società dalla ditta Art. Edile di VI Stefano, oltre a non essere datato, non risulta neanche firmato dal medesimo VI e, soprattutto, non accettato da una od entrambe le società, considerazione che preclude la possibilità di attribuire univoca valenza probatoria alle dichiarazioni rese dalla teste circa il riconoscimento del preventivo, attesa, come rilevato, Tes_3 l'assenza di sottoscrizione e di accettazione;
né, d'altra parte, risulta dimostrato che l'importo di euro 16.500,00, iva esclusa, indicato nel detto preventivo per la riparazione dei “danni causati dalla infiltrazione di acqua proveniente dai piani superiori”, in particolare alle porzioni di cartongesso, al parquet, alle porte, alle lampade ed al mobilio, sia stato effettivamente corrisposto alla ditta, non avendo le attrici accompagnato tale preventivo dalla copia di un bonifico bancario o dalla copia di altro strumento che possa provare l'effettivo pagamento della somma preventivata,
La deposizione della teste la quale ha confermato che le infiltrazioni hanno interessato i Tes_3 controsoffitti, le porte, il pavimento in parquet, l'impianto di illuminazione ed il mobilio corroborano la prova del solo danno evento, ma non forniscono dimostrazione in ordine alla entità del pregiudizio (danno conseguenza), che è onere dell'attrice non solo allegare ma anche determinazione con esattezza, allorché venga in rilievo un danno di carattere patrimoniale.
La quantificazione dei danni all'immobile, e ai beni mobili al suo interno, non può avvenire in via equitativa in questa sede, posto che la determinazione di giustizia del danno è resa possibile al Giudice solo a fronte di pregiudizi che la parte prova nell'an, trovandosi poi nella impossibilità oggettiva di stimarne con esattezza il quantum, come nel caso del danno non patrimoniale. Trattandosi, invece, di danni patrimoniali sarebbe stata necessaria o la prova del contratto d'opera in forza del quale i lavori di ripristino, per come dettagliati, sono avvenuti o, quantomeno, la prova del pagamento del prezzo, non soddisfatta dalla solo produzione documentale di un preventivo, il quale, non essendo datato, non consente neanche di mettere in relazione il danno stimato con il fatto di causa.
Né, del resto, il quantum del risarcimento richiesto può ritenersi provato, come dedotto dalla parte attrice, in considerazione della mancata contestazione da parte della convenuta del danno prospettato in riferimento al suo ammontare, considerato che l'onere di contestazione può avere ad oggetto fatti sfavorevoli consistenti in un fatto proprio della parte ovvero in un fatto comune alle parti ovvero un fatto caduto sotto la propria percezione, ipotesi non ricorrente nel caso di specie in cui il principio della pagina 7 di 10 non contestazione viene invocato in riferimento a fatti estranei, quali quelli relativi all'entità del risarcimento, alla sfera di conoscibilità della controparte, con la conseguenza che in tal caso la mancata presa di posizione specifica non è idonea a sollevare la parte interessata dall'onere probatorio sulla stessa gravante.
A conclusioni diverse perviene il Tribunale per il danno allegato dalla società in CP_2 relazione alla sostituzione di talune componenti dei macchinari impiegati nella pratica dei trattamenti sanitari, stimato in euro 19.211,04. Lo svolgimento di tale attività risulta dalla visura camerale in atti, dalla quale emerge che la società ha, nel suo oggetto sociale, oltre alla realizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale, anche “l'organizzazione, la gestione e l'allestimento e la conduzione di strutture sanitarie ambulatoriali polispecialistiche e non, studi medici, laboratori per analisi cliniche per attività diagnostiche e medico chirurgiche, anche terapeutiche”. La presenza di arredi, attrezzature e i macchinari per attività medica e trattamenti di medicina e chirurgia estetica, all'interno della porzione di immobile in uso alla risulta invece dal contratto di CP_2 sublocazione in atti (cfr. art. 1, doc. 2 della seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. di parte attrice). Le tre schede di assistenza tecnica/preventivi prodotti dall'attrice (con la seconda CP_2 memoria di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.) recano la data del 6 maggio 2019, dunque successiva all'evento di infiltrazioni del 4 maggio 2019, quale giorno dell'intervento effettuato dalla Divisione Assistenza Tecnica della società Le cause riscontrate del malfunzionamento dei macchinari CP_6 sono indicate nella “presenza di acqua all'interno del dispositivo” per tutti e tre i dispositivi, circostanza che ha richiesto la sostituzione di taluni componenti, in particolare elettroniche, con il dettaglio dei prezzi per ogni parte sostituita. I tre preventivi sono stati accettati e sottoscritti dalla in data 20 maggio 2019 e riconosciuti dalla teste come i preventivi (in CP_2 Tes_3 riferimento alla documentazione depositata da parte attrice come documento 4 della memoria istruttoria) effettivamente redatti per la riparazione dei macchinari rimasti danneggiati dall'acqua. La assenza di prova del pagamento dei costi di intervento non rileva in questa sede, ove occorre stimare l'entità del danno provocato dal mancato controllo del bene in custodia all' per quanto CP_5 sopra già motivato. L'accettazione dei preventivi con la firma del cliente, la data ravvicinata dell'intervento rispetto al giorno del sinistro di causa, la compatibilità delle cause del malfunzionamento rispetto alla dinamica dei fatti denunciati e quanto emerso dalla prova testimoniale sul punto, sono elementi che il Tribunale ritiene di valorizzare per affermare che la società CP_2 abbia fornito prova idonea delle conseguenze dannose ai macchinari in uso derivanti dall'evento
[...] del 4 maggio 2019. I tre documenti prodotti pongono infatti in relazione causale, secondo i criteri della causalità giuridica di cui all'art. 2056 c.c., la sostituzione onerosa delle componenti elettroniche con la percolazione d'acqua, proveniente dal bidet nella disponibilità della terza chiamata in causa, all'interno dei dispositivi utilizzati per i trattamenti sanitari.
In considerazione di quanto esposto, deve, quindi, essere riconosciuto il diritto della parte attrice al risarcimento dei danni consistenti nelle spese sostenute per la riparazione dei macchinari, nella misura di €. 19.211,04, conformemente a quanto domandato in riferimento alla voce in esame.
Sulla predetta somma, trattandosi di debito di valore, deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria dal 4 maggio 2019, momento del fatto, sino all'effettivo pagamento, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata.
La dichiarazione IVA 2019 della non è, invece, documentazione idonea a provare che CP_2 la perdita dei ricavi lamentata, calcolata del valore di euro 88.000,00, sia imputabile all'inattività a cui la società è stata costretta per la impossibilità di operare nel periodo in cui i macchinari non sono stati funzionati e le condizioni dei luoghi - ove i trattamenti di medicina estetica vengono ancora praticati -
pagina 8 di 10 sono state alterate. Non c'è infatti dimostrazione che gli appuntamenti programmati durante tale periodo di inattività siano stati definitivamente cancellati, dovendo ritenersi più credibile, secondo l'id quod plerumque accidit, la loro riprogrammazione dal momento in cui la società ha ripreso CP_2 regolarmente ad operare.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di immagine, occorre rilevare che, come noto, tale danno si verifica in presenza di diffamazione o altri eventi che recano nocumento, ledendo la reputazione e l'identità personale di un individuo ovverosia l'insieme degli attributi che identificano un determinato soggetto nel contesto sociale o professionale di riferimento e nel nostro ordinamento è tutelata anche l'immagine delle persone giuridiche e la sua lesione può senz'altro dar luogo al risarcimento del danno.
Tuttavia, conformemente a quanto più volte affermato dalla Suprema Corte, ai fini del risarcimento del danno è necessaria oltre che la prova della lesione, anche la dimostrazione in concreto del danno subito e del nesso di causalità con l'evento (cfr., ex multis, Cass. n. 10527/2011, Cass. n. 13614/2011, Cass. n. 7471/2012 e Cass. n. 20558/2014).
Orbene, nella specie, non risulta neanche allegato quale sarebbe il fatto od il comportamento attribuito alla controparte, in relazione alla vicenda in esame, idoneo a lederne la reputazione, non potendo in alcun modo essere identificata tale lesione, in mancanza di allegazioni specifiche, nella mera presenza delle infiltrazioni all'interno del locale in considerazione ovvero alla conseguente temporanea chiusura, oltre al fatto che risulta omessa ogni allegazione anche in riferimento al danno in concreto asseritamente subito, che, per unanime giurisprudenza, cui questo giudice aderisce, è ritenuto un danno-conseguenza, che richiede, quindi, una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere per ciò risarcito (cfr., ex multis, Cass. n. 10527/2011, Cass. n. 13614/2011,
Cass. n. 7471/2012 e Cass. n. 20558/2014), prova del tutto mancata nel caso di specie, con la conseguenza che la domanda sul punto, essendone rimasta indimostrata la fondatezza, deve, essere rigettata.
Quanto al rapporto processuale tra le società attrici e la parte convenuta, considerato che in considerazione della difficoltà di individuare ex ante l'effettiva causa delle infiltrazioni denunciate e, dunque, in riferimento al rapporto tra locatore e conduttore, il soggetto effettivamente gravato dell'onere di custodia, appaiono sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Quanto, invece, al rapporto processuale con la terza chiamata, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in riferimento alla somma effettivamente attribuita e non a quella domandata, seguono la soccombenza, tenuto conto che l'accoglimento parziale della domanda attrice sul quantum non costituisce motivo di compensazione, neanche parziale, operando solo sulla determinazione delle spese stesse.
Nella determinazione degli importi per il calcolo della liquidazione delle spese di giudizio sono stati applicati i criteri di cui DD.MM. nr. 55/2014 e 147/2022.
PQM
Il Tribunale di Roma, nella persona del giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli, pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 9 di 10 1. rigetta la domanda proposta nei confronti di CP_3
2. in parziale accoglimento della domanda, dichiara l' della CP_5 Controparte_5
, responsabile dell'evento dannoso denunciato nell'atto di citazione e, per l'effetto,
[...] la condanna al pagamento in favore della parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 19.211,04, oltre rivalutazione monetaria dalla data del 4 maggio 2019 sino all'effettivo pagamento ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata;
3. condanna l' della alla refusione delle spese di CP_5 Controparte_5 giudizio in favore della e della in persona dei rispettivi legali CP_2 CP_1 rappresentanti p.t., che liquida in €. 575,00 per spese vive ed in €. 5.077,00 a titolo di compensi professionali, oltre iva, ca e rimborso forfettario al 15%;
4. condanna l' della alla refusione delle spese di CP_5 Controparte_5 giudizio in favore di , che liquida in €. 575,00 per spese vive ed in €. 5.077,00 a CP_3 titolo di compensi professionali, oltre iva, ca e rimborso forfettario al 15%.
Roma, li 25 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Letizia Tricoli
Perso Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Flavio Pieri Pavoni, presso il Tribunale ordinario di Roma, nominato con D.M. 22 ottobre 2024.
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