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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/07/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di SE, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1004 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
,rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 (cod. fisc. C.F. 1
"giusta procura in calce al ricorso AN ER del foro di SE (cod. fisc. C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in SE alla via delle Medaglie d'Oro n. 42
Ricorrente
Nei confronti di
P. Iva P.IVA 1 corrente in SE, alla Via Zara 4, in Controparte_1
,
persona del suo Amministratore unico e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in SE,
C.F. 3 ) dal Piazza B. Zumbini, presso lo studio dell'Avv. Pierantonio Micciulli (c.f. quale è rappresentata e difesa, giusta procura depositata al fascicolo telematico
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe, premesso il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società resistente, richiamata la pregressa vicenda processuale relativa al licenziamento irrogatogli, ha convenuto in giudizio l'ex società datoriale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare che la ha versato in ritardo e non nella misura dovuta per come stabilito aControparte_1
-seguito della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro sez. Lavoro - n. 762/2022 R.G., quanto ivi per come esposto in narrativa;
2. per statuito e spettante in favore del dott. Parte_1
l'effetto, dichiarare che la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, è tenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma residua per il risarcimento danni pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto nella misura di € 8.285,62 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo, nonché al pagamento in favore del ricorrente della somma residua per l'indennità sostitutiva alla reintegra nel posto di lavoro pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto nella misura di € 8.021,82 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo per tutti i motivi di cui in narrativa. Con condanna, inoltre della
CP_2 resistente al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino al giorno del pagamento dell'indennità sostitutiva di reintegra.
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente difensore.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva alla domanda la società Controparte_1 instando per l'inammissibilità/rigetto del ricorso, oltre condanna risarcitoria del ricorrente per abuso del processo.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, ammessa e disposta CTU contabile, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza depositata nel fascicolo informatico all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Al fine di una maggiore chiarezza espositiva, si rende opportuna una sintetica ricostruzione della pregressa vicenda processuale intercorsa tra le parti dell'odierno giudizio.
Il ricorrente, lavoratore alle dipendenze della società convenuta con qualifica di infermiere professionale dal 1.9.2004, propose innanzi al Tribunale di SE impugnativa del licenziamento irrogatogli in data 28.7.2017; avverso la sentenza di rigetto del ricorso (n. 1559/2021) interpose appello conclusosi con sentenza n. 762, pubblicata il 7 giugno 2022, con cui la Corte di Appello di Catanzaro, ha così statuito: La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1
[...] con ricorso depositato in data 18.8.2021, avverso la sentenza del Tribunale di
COSENZA giudice del lavoro, n. 1559/2021, così provvede:
1. Accoglie il reclamo ed, in riforma della sentenza, annulla il licenziamento impugnato e condanna la reclamata a reintegrare Parte_1
[...] nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno commisurato a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con la maggiorazione ex art. 429 c.p.c. degli accessori di legge ed il versamento della dovuta contribuzione;
2. condanna parte reclamata alla rifusione, in favore del reclamante, delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.500,00, comprensivi della fase sommaria, oltre accessori come per legge;
3. liquida, a favore della parte reclamante, le spese del secondo grado di giudizio, in complessivi € 2500,00, oltre accessori come per legge, disponendone il pagamento a favore dell'Erario.
A seguito della pubblicazione di tale sentenza, precisamente in data 25.6.2022 in risposta all'invito della società a riprendere servizio il ricorrente comunicava la sua scelta di optare per l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro.
Con comunicazione a mezzo PEC datata 01.07.2022, il ricorrente, a mezzo del proprio legale, inviava alla richiesta di pagamento, con il calcolo del dovuto effettuato dal consulente Controparte_1 fiscale dott. Persona_1 dell'ultima retribuzione globale di fatto, unitamente ai conteggi delle somme allo stesso dovute come da sentenza. La CP_1 convenuta provvedeva, pertanto, al pagamento, a mezzo bonifici, delle seguenti somme: ⚫ in data 4 ottobre 2022 la somma di € 17.775,80 con causale "pagamento somme di cui alla sentenza 762 Corte d'Appello di Catanzaro"(cfr. doc. 7 all. al ricorso); • in data 4 ottobre 2022 la somma di € 4.186,00 con causale "Refusione spese del primo grado di giudizio come da sentenza 762
Corte d'Appello di Catanzaro" (cfr. doc. 8 all. al ricorso).
Ulteriormente, in data 22 novembre 2022, la Casa di Cura corrispondeva in favore del ricorrente la somma di € 12.000,00 con causale "acconto indennità sostitutiva della reintegra cedolino ottobre 2022"
e, successivamente, in data 17 gennaio 2023, la somma di € 12.554,95 con causale "saldo indennità sostitutiva della reintegra Per_2 ottobre 2022".
Tanto premesso, sostiene il ricorrente che, avuto riguardo ai pagamenti ricevuti, sulla base dei conteggi elaborati dal proprio c.t., la società è ancora creditrice della somma pari ad euro € 8.285,62 in forza della sentenza n. 762/2022 della Corte d'Appello di Catanzaro e della somma pari ad euro € 8.021,82 a titolo di indennità sostitutiva della reintegra, oltre versamento dei contributi come disposto dalla più volte richiamata sentenza di appello. Su tale ultimo capo di domanda, nulla può essere disposto, avendovi già provveduto la Corte di
Appello con la predetta sentenza, ponendosi al più questione di esecuzione del giudicato ma essendo inibito a questo giudice di pronunciarsi siccome tale statuizione è stata già resa con la predetta sentenza e, peraltro, non si vede quale sia l'interesse del lavoratore ad ottenere due volte la medesima statuizione.
Nel resto, la società si è difesa affermando di aver corrisposto al ricorrente tutte le somme dovute a titolo di risarcimento del danno in forza della sentenza di appello e a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione.
Al fine di verificare se la somma corrisposta fosse o meno integralmente satisfattiva, è stata disposta
CTU contabile;
all'ausiliare nominato (dott. sono stati posti i seguenti quesiti Persona_3
(pedissequamente trascritti):
premessi i seguenti elementi di fatto: licenziamento del ricorrente in data 25 luglio 2017; richiesta in data 26 giugno 2022 dell'indennità sostitutiva della reintegra (con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro in pari data) calcoli il CTU - l'indennità risarcitoria di cui alla sentenza n.
762/2022 della Corte di Appello di Catanzaro (12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) nonché l'ammontare dell'indennità sostitutiva della reintegra pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, (non assoggettata a contribuzione previdenziale) considerando che per r.g.f. deve intendersi la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse effettivamente lavorato (Cass. n. 19285/2011; Cass. n. 15066/2015; Cass. n. 27750/2020; Cass. 33344/2022) Per
retribuzione globale di fatto deve, infatti, intendersi appunto quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, dovendosi ricomprendere nel suo complesso anche ogni compenso avente carattere continuativo che si ricolleghi a particolari modalità di prestazione in atto al momento del licenziamento, in quanto, ove si provvedesse in senso contrario, si addosserebbero al lavoratore conseguenze negative derivanti da un comportamento illegittimo tenuto dal datore di lavoro (Cass. n.
29105/2019; Cass. n. 19956/2009; Cass. n. 27750/2020).
7. Peraltro, la funzione dell'indennità ex art. 18 I. n. 300/1970 è quella di ripristinare lo status quo ante al licenziamento illegittimo ed è proprio in ragione di ciò che la sua commisurazione deve essere calcolata in base alla retribuzione che il lavoratore avrebbe concretamente percepito ove non fosse stato illegittimamente estromesso dall'azienda (Cass. n. 29105/2019; Cass. n. 1037/2002).
8. Nel caso di specie, dunque, non è condivisibile l'argomentazione della Corte territoriale circa l'irrilevanza della dinamica economica incidente sulla retribuzione perché, invece, in tema di conseguenze patrimoniali da licenziamento illegittimo ex art. 18 St. lav., la retribuzione globale di fatto deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione dei compensi eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale (Cass. n. 27750/2020). Avuto riguardo alle somme già erogate (circostanza pacifica e documentata), calcoli il ctu se vi sono ancora somme a credito del lavoratore, valutando i contrapposti conteggi;
dica quanto altro utile a fini di giustizia.
Orbene, premesso che il risarcimento è stato disposto dalla Corte di Appello commisurandolo a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e che, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300/70, nel caso in cui il lavoratore eserciti la facoltà di optare per l'indennità in luogo della reintegrazione, la stessa è pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (e non è assoggetta a contribuzione previdenziale), si osserva che con estremo scrupolo e attenta disamina della documentazione in atti, il CTU ha calcolato il credito residuo in favore del lavoratore nei termini che si riportano: indennità risarcitoria 12 mensilità euro 6.470,07, indennità sostitutiva della reintegra pari a 15 mensilità €. 5.348,46; TOTALE €. 11.518,53.
Sulla base di tali conteggi, formalmente corretti e rispondenti ai principi giurisprudenziali in tema di retribuzione globale di fatto esposti nell'ordinanza, deve affermarsi che, avuto riguardo alle somme già erogate, residua in favore del ricorrente un credito nell'importo sopra indicato per i titoli per cui è causa;
al pagamento di tale somma, oltre accessori, deve essere dunque condannata la società resistente.
L'accoglimento, sia pure parziale, del ricorso esclude che il ricorrente abbia introdotto lite temeraria;
peraltro, se pure non è fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa attorea (secondo cui la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere proposta quale domanda riconvenzionale, nelle forme e secondo le modalità di cui all'art. 418 c.p.c., siccome la domanda di condanna della controparte al risarcimento dei danni per malafede nel comportamento processuale deve qualificarsi come domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ. e, pertanto, attiene esclusivamente al profilo del regolamento delle spese processuali) non si ravvisa alcun abuso del processo nell'avere parte ricorrente introdotto giudizio di accertamento e condanna anziché, per come sostenuto in memoria, agire direttamente in sede esecutiva sulla base della sentenza della Corte di Appello. Invero, in disparte dal fatto che la interlocuzione stragiudiziale emergente dall'allegata documentazione mostra un disaccordo tra le parti in ordine al quantum, si osserva che la sentenza di appello reca condanna generica senza che nel corpo della stessa emergano al contempo elementi atti a determinare il quantum, rendendosi necessario quindi un giudizio atto alla relativa quantificazione.
Ed invero, in questa sede, stante il contrasto tra le parti, si è reso necessario disporre ctu contabile atta alla quantificazione dell'esatto importo dovuto anche della indennità sostitutiva per la quale il lavoratore non aveva un titolo esecutivo in forza del quale intraprendere una esecuzione.
Peraltro, si osserva che l'esecuzione forzata si rende necessaria in fase patologica siccome la parte condannata in forza di titolo esecutivo sarebbe tenuta ad eseguirlo senza attendere la notifica di un precetto.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza (con distrazione).
Parimenti graveranno sulla società soccombente le spese di ctu, come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di SE, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società resistente al pagamento, per i titoli di cui in parte motiva, della somma di euro 11.518,53, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
pone a carico della società resistente le spese di lite che liquida in euro 2.109,00 oltre spese generali, iva e cpa (da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario);
pone definitivamente a carico della società resistente le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
SE, 2 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di SE, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1004 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
,rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 (cod. fisc. C.F. 1
"giusta procura in calce al ricorso AN ER del foro di SE (cod. fisc. C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in SE alla via delle Medaglie d'Oro n. 42
Ricorrente
Nei confronti di
P. Iva P.IVA 1 corrente in SE, alla Via Zara 4, in Controparte_1
,
persona del suo Amministratore unico e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in SE,
C.F. 3 ) dal Piazza B. Zumbini, presso lo studio dell'Avv. Pierantonio Micciulli (c.f. quale è rappresentata e difesa, giusta procura depositata al fascicolo telematico
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe, premesso il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società resistente, richiamata la pregressa vicenda processuale relativa al licenziamento irrogatogli, ha convenuto in giudizio l'ex società datoriale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare che la ha versato in ritardo e non nella misura dovuta per come stabilito aControparte_1
-seguito della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro sez. Lavoro - n. 762/2022 R.G., quanto ivi per come esposto in narrativa;
2. per statuito e spettante in favore del dott. Parte_1
l'effetto, dichiarare che la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, è tenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma residua per il risarcimento danni pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto nella misura di € 8.285,62 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo, nonché al pagamento in favore del ricorrente della somma residua per l'indennità sostitutiva alla reintegra nel posto di lavoro pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto nella misura di € 8.021,82 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo per tutti i motivi di cui in narrativa. Con condanna, inoltre della
CP_2 resistente al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino al giorno del pagamento dell'indennità sostitutiva di reintegra.
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente difensore.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva alla domanda la società Controparte_1 instando per l'inammissibilità/rigetto del ricorso, oltre condanna risarcitoria del ricorrente per abuso del processo.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, ammessa e disposta CTU contabile, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza depositata nel fascicolo informatico all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Al fine di una maggiore chiarezza espositiva, si rende opportuna una sintetica ricostruzione della pregressa vicenda processuale intercorsa tra le parti dell'odierno giudizio.
Il ricorrente, lavoratore alle dipendenze della società convenuta con qualifica di infermiere professionale dal 1.9.2004, propose innanzi al Tribunale di SE impugnativa del licenziamento irrogatogli in data 28.7.2017; avverso la sentenza di rigetto del ricorso (n. 1559/2021) interpose appello conclusosi con sentenza n. 762, pubblicata il 7 giugno 2022, con cui la Corte di Appello di Catanzaro, ha così statuito: La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1
[...] con ricorso depositato in data 18.8.2021, avverso la sentenza del Tribunale di
COSENZA giudice del lavoro, n. 1559/2021, così provvede:
1. Accoglie il reclamo ed, in riforma della sentenza, annulla il licenziamento impugnato e condanna la reclamata a reintegrare Parte_1
[...] nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno commisurato a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con la maggiorazione ex art. 429 c.p.c. degli accessori di legge ed il versamento della dovuta contribuzione;
2. condanna parte reclamata alla rifusione, in favore del reclamante, delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.500,00, comprensivi della fase sommaria, oltre accessori come per legge;
3. liquida, a favore della parte reclamante, le spese del secondo grado di giudizio, in complessivi € 2500,00, oltre accessori come per legge, disponendone il pagamento a favore dell'Erario.
A seguito della pubblicazione di tale sentenza, precisamente in data 25.6.2022 in risposta all'invito della società a riprendere servizio il ricorrente comunicava la sua scelta di optare per l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro.
Con comunicazione a mezzo PEC datata 01.07.2022, il ricorrente, a mezzo del proprio legale, inviava alla richiesta di pagamento, con il calcolo del dovuto effettuato dal consulente Controparte_1 fiscale dott. Persona_1 dell'ultima retribuzione globale di fatto, unitamente ai conteggi delle somme allo stesso dovute come da sentenza. La CP_1 convenuta provvedeva, pertanto, al pagamento, a mezzo bonifici, delle seguenti somme: ⚫ in data 4 ottobre 2022 la somma di € 17.775,80 con causale "pagamento somme di cui alla sentenza 762 Corte d'Appello di Catanzaro"(cfr. doc. 7 all. al ricorso); • in data 4 ottobre 2022 la somma di € 4.186,00 con causale "Refusione spese del primo grado di giudizio come da sentenza 762
Corte d'Appello di Catanzaro" (cfr. doc. 8 all. al ricorso).
Ulteriormente, in data 22 novembre 2022, la Casa di Cura corrispondeva in favore del ricorrente la somma di € 12.000,00 con causale "acconto indennità sostitutiva della reintegra cedolino ottobre 2022"
e, successivamente, in data 17 gennaio 2023, la somma di € 12.554,95 con causale "saldo indennità sostitutiva della reintegra Per_2 ottobre 2022".
Tanto premesso, sostiene il ricorrente che, avuto riguardo ai pagamenti ricevuti, sulla base dei conteggi elaborati dal proprio c.t., la società è ancora creditrice della somma pari ad euro € 8.285,62 in forza della sentenza n. 762/2022 della Corte d'Appello di Catanzaro e della somma pari ad euro € 8.021,82 a titolo di indennità sostitutiva della reintegra, oltre versamento dei contributi come disposto dalla più volte richiamata sentenza di appello. Su tale ultimo capo di domanda, nulla può essere disposto, avendovi già provveduto la Corte di
Appello con la predetta sentenza, ponendosi al più questione di esecuzione del giudicato ma essendo inibito a questo giudice di pronunciarsi siccome tale statuizione è stata già resa con la predetta sentenza e, peraltro, non si vede quale sia l'interesse del lavoratore ad ottenere due volte la medesima statuizione.
Nel resto, la società si è difesa affermando di aver corrisposto al ricorrente tutte le somme dovute a titolo di risarcimento del danno in forza della sentenza di appello e a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione.
Al fine di verificare se la somma corrisposta fosse o meno integralmente satisfattiva, è stata disposta
CTU contabile;
all'ausiliare nominato (dott. sono stati posti i seguenti quesiti Persona_3
(pedissequamente trascritti):
premessi i seguenti elementi di fatto: licenziamento del ricorrente in data 25 luglio 2017; richiesta in data 26 giugno 2022 dell'indennità sostitutiva della reintegra (con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro in pari data) calcoli il CTU - l'indennità risarcitoria di cui alla sentenza n.
762/2022 della Corte di Appello di Catanzaro (12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) nonché l'ammontare dell'indennità sostitutiva della reintegra pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, (non assoggettata a contribuzione previdenziale) considerando che per r.g.f. deve intendersi la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse effettivamente lavorato (Cass. n. 19285/2011; Cass. n. 15066/2015; Cass. n. 27750/2020; Cass. 33344/2022) Per
retribuzione globale di fatto deve, infatti, intendersi appunto quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, dovendosi ricomprendere nel suo complesso anche ogni compenso avente carattere continuativo che si ricolleghi a particolari modalità di prestazione in atto al momento del licenziamento, in quanto, ove si provvedesse in senso contrario, si addosserebbero al lavoratore conseguenze negative derivanti da un comportamento illegittimo tenuto dal datore di lavoro (Cass. n.
29105/2019; Cass. n. 19956/2009; Cass. n. 27750/2020).
7. Peraltro, la funzione dell'indennità ex art. 18 I. n. 300/1970 è quella di ripristinare lo status quo ante al licenziamento illegittimo ed è proprio in ragione di ciò che la sua commisurazione deve essere calcolata in base alla retribuzione che il lavoratore avrebbe concretamente percepito ove non fosse stato illegittimamente estromesso dall'azienda (Cass. n. 29105/2019; Cass. n. 1037/2002).
8. Nel caso di specie, dunque, non è condivisibile l'argomentazione della Corte territoriale circa l'irrilevanza della dinamica economica incidente sulla retribuzione perché, invece, in tema di conseguenze patrimoniali da licenziamento illegittimo ex art. 18 St. lav., la retribuzione globale di fatto deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione dei compensi eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale (Cass. n. 27750/2020). Avuto riguardo alle somme già erogate (circostanza pacifica e documentata), calcoli il ctu se vi sono ancora somme a credito del lavoratore, valutando i contrapposti conteggi;
dica quanto altro utile a fini di giustizia.
Orbene, premesso che il risarcimento è stato disposto dalla Corte di Appello commisurandolo a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e che, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300/70, nel caso in cui il lavoratore eserciti la facoltà di optare per l'indennità in luogo della reintegrazione, la stessa è pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (e non è assoggetta a contribuzione previdenziale), si osserva che con estremo scrupolo e attenta disamina della documentazione in atti, il CTU ha calcolato il credito residuo in favore del lavoratore nei termini che si riportano: indennità risarcitoria 12 mensilità euro 6.470,07, indennità sostitutiva della reintegra pari a 15 mensilità €. 5.348,46; TOTALE €. 11.518,53.
Sulla base di tali conteggi, formalmente corretti e rispondenti ai principi giurisprudenziali in tema di retribuzione globale di fatto esposti nell'ordinanza, deve affermarsi che, avuto riguardo alle somme già erogate, residua in favore del ricorrente un credito nell'importo sopra indicato per i titoli per cui è causa;
al pagamento di tale somma, oltre accessori, deve essere dunque condannata la società resistente.
L'accoglimento, sia pure parziale, del ricorso esclude che il ricorrente abbia introdotto lite temeraria;
peraltro, se pure non è fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa attorea (secondo cui la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere proposta quale domanda riconvenzionale, nelle forme e secondo le modalità di cui all'art. 418 c.p.c., siccome la domanda di condanna della controparte al risarcimento dei danni per malafede nel comportamento processuale deve qualificarsi come domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ. e, pertanto, attiene esclusivamente al profilo del regolamento delle spese processuali) non si ravvisa alcun abuso del processo nell'avere parte ricorrente introdotto giudizio di accertamento e condanna anziché, per come sostenuto in memoria, agire direttamente in sede esecutiva sulla base della sentenza della Corte di Appello. Invero, in disparte dal fatto che la interlocuzione stragiudiziale emergente dall'allegata documentazione mostra un disaccordo tra le parti in ordine al quantum, si osserva che la sentenza di appello reca condanna generica senza che nel corpo della stessa emergano al contempo elementi atti a determinare il quantum, rendendosi necessario quindi un giudizio atto alla relativa quantificazione.
Ed invero, in questa sede, stante il contrasto tra le parti, si è reso necessario disporre ctu contabile atta alla quantificazione dell'esatto importo dovuto anche della indennità sostitutiva per la quale il lavoratore non aveva un titolo esecutivo in forza del quale intraprendere una esecuzione.
Peraltro, si osserva che l'esecuzione forzata si rende necessaria in fase patologica siccome la parte condannata in forza di titolo esecutivo sarebbe tenuta ad eseguirlo senza attendere la notifica di un precetto.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza (con distrazione).
Parimenti graveranno sulla società soccombente le spese di ctu, come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di SE, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società resistente al pagamento, per i titoli di cui in parte motiva, della somma di euro 11.518,53, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
pone a carico della società resistente le spese di lite che liquida in euro 2.109,00 oltre spese generali, iva e cpa (da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario);
pone definitivamente a carico della società resistente le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
SE, 2 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti