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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/09/2025, n. 2777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2777 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dottore Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2280/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 5113/2015 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore– opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
TRA
già , Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Sirica
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Coppola Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Di Controparte_2
Mauro
APPELLATI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.03.2025 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
La controversia in esame trae scaturigine dall'appello proposto dall Parte_3
avverso la sentenza n.5113/2015, emessa dal Giudice di Pace di Nocera
[...]
Inferiore in data 12/10/2015, con la quale veniva annullata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201500001417000 per assenza di prova della rituale notificazione della sottesa cartella n.10020050041275090000 congiuntamente opposta ed emessa per contravvenzione del Codice della strada anno
2002 (importo di euro 162,36).
L deduceva i seguenti motivi di appello: Parte_1
1) parziale difetto di giurisdizione e di competenza per materia;
2) errata valutazione in ordine alla prova della notifica della cartella esattoriale;
3) mancata maturazione del termine prescrizionale;
Tanto premesso l'appellante chiedeva, in riforma della sentenza, il rigetto della opposizione proposta in primo grado con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma dell'impugnata sentenza in quanto correttamente motivata in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese di giudizio. Si costituiva altresì il chiedendo l'accoglimento Controparte_2
dell'appello e la rifusione delle spese di lite.
Precisate le conclusioni, il giudice riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti ex art. 190 cpc di venti giorni per le comparse conclusionali e venti giorni per le memorie di replica.
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Quanto alla doglianza afferente al parziale difetto di giurisdizione è evidente che l'opponente abbia fatto riferimento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nella sola parte riguardante la cartella n. 10020050041275090000 congiuntamente opposta ed emessa per contravvenzione del Codice della strada anno
2002. E che anche il giudice di prime cure abbia annullato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nella sola parte riguardante la suddetta cartella.
Quanto ad eventuali atti interruttivi della prescrizione, non è stata fornita la prova né della notifica del verbale di accertamento (prova fornita in secondo grado e quindi inammissibile) né della notifica della cartella (tramite l'estratto ruolo).
Ne consegue che il giudice di primo grado ha correttamente ritenuta maturata la prescrizione del credito vantato dal Controparte_2
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e dell'appellato (stante le sue Controparte_2
conclusioni), con liquidazione in relazione ad un valore della causa fino ad euro
1.100,00, tariffe medie per studio, introduzione e fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza. 2) Condanna l'appellante ed il in solido al pagamento Controparte_2
in favore dell'appellato delle spese del giudizio, che liquida in euro Controparte_1
462,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento all'Erario di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Nocera Inferiore in data 20.09.2025
Il giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dottore Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2280/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 5113/2015 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore– opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
TRA
già , Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Sirica
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Coppola Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Di Controparte_2
Mauro
APPELLATI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.03.2025 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
La controversia in esame trae scaturigine dall'appello proposto dall Parte_3
avverso la sentenza n.5113/2015, emessa dal Giudice di Pace di Nocera
[...]
Inferiore in data 12/10/2015, con la quale veniva annullata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201500001417000 per assenza di prova della rituale notificazione della sottesa cartella n.10020050041275090000 congiuntamente opposta ed emessa per contravvenzione del Codice della strada anno
2002 (importo di euro 162,36).
L deduceva i seguenti motivi di appello: Parte_1
1) parziale difetto di giurisdizione e di competenza per materia;
2) errata valutazione in ordine alla prova della notifica della cartella esattoriale;
3) mancata maturazione del termine prescrizionale;
Tanto premesso l'appellante chiedeva, in riforma della sentenza, il rigetto della opposizione proposta in primo grado con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma dell'impugnata sentenza in quanto correttamente motivata in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese di giudizio. Si costituiva altresì il chiedendo l'accoglimento Controparte_2
dell'appello e la rifusione delle spese di lite.
Precisate le conclusioni, il giudice riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti ex art. 190 cpc di venti giorni per le comparse conclusionali e venti giorni per le memorie di replica.
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Quanto alla doglianza afferente al parziale difetto di giurisdizione è evidente che l'opponente abbia fatto riferimento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nella sola parte riguardante la cartella n. 10020050041275090000 congiuntamente opposta ed emessa per contravvenzione del Codice della strada anno
2002. E che anche il giudice di prime cure abbia annullato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nella sola parte riguardante la suddetta cartella.
Quanto ad eventuali atti interruttivi della prescrizione, non è stata fornita la prova né della notifica del verbale di accertamento (prova fornita in secondo grado e quindi inammissibile) né della notifica della cartella (tramite l'estratto ruolo).
Ne consegue che il giudice di primo grado ha correttamente ritenuta maturata la prescrizione del credito vantato dal Controparte_2
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e dell'appellato (stante le sue Controparte_2
conclusioni), con liquidazione in relazione ad un valore della causa fino ad euro
1.100,00, tariffe medie per studio, introduzione e fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza. 2) Condanna l'appellante ed il in solido al pagamento Controparte_2
in favore dell'appellato delle spese del giudizio, che liquida in euro Controparte_1
462,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento all'Erario di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Nocera Inferiore in data 20.09.2025
Il giudice dott. Andrea Loffredo