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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/09/2025, n. 8168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8168 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 16574/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16574 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CAPOZZI ROSARIA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 47
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - C.F. ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...] – Interno: 27
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/07/2024 premetteva aveva Parte_1 contratto matrimonio con a Napoli il 25.10.2006; che dalla loro unione Controparte_1 erano nati due figli: (6.11.2007) e (7.04.2010); che tra le parti era intervenuta Per_1 Per_2 separazione personale pronunciata con sentenza n. 361/2018, pubblicata il 12.01.2018, resa dall'intestato Tribunale, con cui veniva disposto, su accordo delle parti, l'affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre e posto a suo carico un assegno di € 1.200,00 complessivi, rivalutato annualmente secondo indici ISTAT, da versare in favore della , di CP_1 cui € 1.000,00 a titolo di contributo nel mantenimento dei minori ed € 200,00 a titolo di contributo nel mantenimento della moglie, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche per i figli;
che, da quando i coniugi furono autorizzati dal Presidente del Tribunale di Napoli a vivere separati, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita;
che, nell'ultimo periodo della convivenza matrimoniale, la aveva iniziato a lavorare come personal trainer, costituendo CP_1 una associazione no profit, mentre all'attualità aveva una propria palestra presso la quale svolgeva,
a tempo pieno, attività di personal trainer con cospicui guadagni, che l'avevano resa economicamente indipendente;
che, invece, egli era stato licenziato, in concomitanza con la separazione, dall'azienda presso cui lavorava, “la Ferrarelle”, e successivamente era riuscito a reperire solo lavori saltuari, con contratti a tempo determinato, l'ultimo scaduto il 30.06.2024 e non rinnovato, risultando quindi all'attualità disoccupato;
che non aveva potuto trovare un'idonea sistemazione abitativa tanto da doversi trasferire a casa dei propri genitori, continuando comunque ad ottemperare agli obblighi economici nei confronti dei figli, azzerando i suoi risparmi e contraendo saltuariamente debiti con i propri familiari;
che egli si era sempre dedicato all'educazione, istruzione e crescita dei figli, rispettando quanto stabilito in separazione in ordine ai tempi di permanenza dei minori presso di lui e anzi frequentandoli quotidianamente, chiedendogli però nell'ultimo anno i figli, ormai adolescenti, di rientrare a casa loro solo per dormire, non avendo ,egli una sua dimora;
che la moglie aveva sempre denigrato la sua figura genitoriale e limitato le conversazioni con lui a mezzo whatsapp;
che nel mese di marzo 2024,egli si era dovuto recare presso la palestra della , non riuscendo a comunicare con la stessa, CP_1 per parlarle della figlia ed ella lo aveva aggredito verbalmente, filmando altresì la scena per Per_1 poi pubblicarla sui social, circostanza oggetto di esposto da lui presentato presso la Questura di
Napoli; che egli aveva anticipato spese straordinarie per i figli non rimborsate dalla;
che CP_1 la resistente aveva costituito una società denominata Healthy Vibes s.r.l.s il 25.02.2019, con attività di “gestione palestre”, risultando amministratrice unica della stessa, divenendo una affermata professionista, avendo aperto e dirigendo una grande palestra dal 2019 in via Caravaggio 284/286; che la situazione economica e lavorativa della era migliorata dall'epoca della separazione, CP_1 che la palestra di ampia metratura era frequentata da una numerosa clientela, avvalendosi la resistente di dipendenti e avendo ulteriormente aumentato il proprio personale;
che, guadagnando la € 35,00 ad ora per prestazione lavorativa come personal trainer ed avendo circa una CP_1 quindicina di clienti al giorno, si calcolava un giro d'affari di circa € 3.000,00 settimanali, corrispondenti ad € 10.000,00 mensili, considerando un lavoro di sei giorni a settimana e cinque nei mesi estivi;
che egli, invece, all'epoca della separazione, aveva uno stipendio annuo di €
27.000,00, venendo licenziato nel 2017, e percependo per gli anni 2018 e 2019 la NASPI, risultando attualmente disoccupato e non potendo usufruire di alcun sussidio di disoccupazione poiché già percepito nel biennio 2018/2019. Ciò premesso, chiedeva:
“Che il Presidente, previo l'espletamento delle formalità di rito, e preso atto dell'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, esaurita la fase istruttoria e rigettata ogni avversa richiesta, in via definitiva Voglia:
1. pronunciare, già con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Napoli il 25.10.2006, tra i signori e (anno Parte_1 Controparte_1
2006, Atto N. 279 p. II s. A sez. AR), con ordine all'Uff.le di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza così come per legge.
2. Revocare, con decorrenza dalla domanda, il contributo posto a carico del sig. Parte_1
in favore della sig.ra , essendo la stessa economicamente
[...] Controparte_1 autosufficiente e nulla determinare in suo favore come assegno divorzile.
3. Diminuire, con decorrenza dalla domanda, il contributo da porre a carico del padre in favore della madre, per il mantenimento dei due figli minori, da determinarsi nella misura non superiore ad € 500,00 per entrambi i figli, con aggiornamento ISTAT, o della diversa misura che il Tribunale adito vorrà quantificare alla luce delle risultanze processuali. Confermare il pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche, così come stabilite nella sentenza di separazione e nella ordinanza di correzione di errore materiale.
4. Confermare l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre, stabilito in sede di separazione;
5. Confermare le modalità di frequentazione padre-figli stabilite in sede di separazione;
6. Condannare la resistente alle spese e competenze di giudizio.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. All'udienza del 04.02.2025 compariva solo il ricorrente, il quale confermava di frequentare regolarmente i figli, abitando vicino e incontrandosi indipendentemente dai giorni stabiliti;
confermava altresì che prima questi dormivano da lui, ma che, attualmente, essendo cresciuti, e non avendo egli una casa propria, preferivano, dopo cena, andare a dormire dalla madre.
Con ordinanza del 7.2.25, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso con pedissequo decreto alla resistente non costituita, ne dichiarava la contumacia, confermava allo stato le statuizioni di cui alla separazione e ammetteva la prova orale articolata dal ricorrente.
Escussi i testi, il procuratore di parte ricorrente chiedeva di discutere oralmente la causa, rinunciando ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. e riportandosi alle conclusioni sopra verbalizzate. Il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio, previa acquisizione del parere del
P.M.
Va preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia della resistente non costituita benché regolarmente citata in giudizio.
Nel merito la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con accordo tra le parti, recepito nella sentenza n. 361/2018, pubblicata il 12.01.2018, passata in giudicato, come da attestazione in atti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie, passando al regime di affido dei minori, che a breve Per_1 compirà diciotto anni e di quindici anni, dalle risultanze processuali non sono emersi Per_2 elementi che conducano a derogare alla regola preferenziale dell'affido condiviso, come peraltro concordato dalle parti in sede di separazione e chiesto dal ricorrente in questa sede, e dunque va disposto l'affido condiviso di e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 Per_2 presso la madre.
Per quanto riguarda i tempi di permanenza dei minori presso il padre, genitore non collocatario, alla luce delle richieste del ricorrente, e considerando che lo stesso, anche in udienza, ha confermato di vedere regolarmente i figli, pur specificando che gli stessi preferiscono dormire dalla madre, sia per l'età sia perché egli non ha disponibilità di una casa propria, il Collegio ritiene di confermare il calendario concordato dalle parti in sede di separazione pur evidenziando che attesa l'età dei ragazzi i medesimi ben potranno concordare con il padre giorni e orari diversi . Al riguardo, come da sentenza in atti, le parti avevano pattuito:
“5) I figli minori trascorreranno con il padre, almeno:
5.1 il martedì (o altro pomeriggio da concordare) di ogni settimana prelevandoli da scuola ed ivi riaccompagnandoli la mattina successiva o, nei periodi non scolatici, dalle ore 16 e sino alle ore
9 della mattina successiva;
5.2 a settimane alternate, dalle ore 16.00 del venerdì sino alle ore 19 della domenica;
5.3 nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
5.4 nel periodo pasquale, ad anni alterni, dal Giovedì Santo fino al martedì successivo;
5.5 nel periodo estivo, quindici giorni consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il 30 giugno di ogni anno;
In deroga al punto 5) entrambi i genitori rinunzieranno ai loro diritti di frequentazione esclusiva laddove vi siano eventi particolari (quali ad esempio gite scolastiche o altri periodi limitati di vacanza straordinaria che, nel rispetto dei doveri scolastici, l'uno o l'altro genitore decidesse di offrire/trascorrere con la figlia).
Le parti espressamente convengono la possibilità di modificare tali periodi in relazione ad eventuali loro esigenze straordinarie così come, in caso di giustificate impossibilità di visita, quali ad esempio malattie della minore, consentono, previo accordo, il recupero.”
In ordine al contributo nel mantenimento dei minori da porre a carico del padre, va premesso che, in sede di separazione, le parti avevano pattuito un assegno a carico dell di € 1000,00, Parte_1 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche per i figli.
Ebbene, il ricorrente ha chiesto diminuirsi l'importo dell'assegno, posto a suo carico, a titolo di contributo nel mantenimento di entrambi i figli, ad € 500,00, rideterminando nella misura del 20% il proprio contributo alle spese mediche e scolastiche per i figli (come da verbale di udienza del
12/06/2025) e ciò in ragione del peggioramento delle proprie condizioni reddituali, rispetto all'epoca della separazione e del miglioramento di quelle della resistente. Difatti, l ha rappresentato, Parte_1 nei propri atti difensivi, di essere stato licenziato dall'azienda in cui lavorava, nell'anno 2017, di aver percepito la NASpI negli anni 2018 e 2019, e di aver svolto lavori saltuari, con contratti a tempo determinato, l'ultimo scaduto in data 30.06.2024 e non rinnovato. Ha rappresentato altresì di non avere un'abitazione propria e di vivere con i genitori, di cui la madre invalida. In ordine alla situazione reddituale della resistente, ha dedotto che la stessa, nell'ultimo periodo della convivenza matrimoniale, aveva iniziato a lavorare come personal trainer, costituendo un'associazione no profit, per poi costituire una società nel 2019, divenendo un'affermata professionista nel settore, aprendo e dirigendo una grande palestra dal 2019, con guadagni che egli quantifica in circa € 10.000,00 mensili.
Premesso che il giudizio di separazione fu introdotto nel 2016 e definito con sentenza del gennaio 2018 che ha recepito gli accordi riportati nel verbale di udienza del novembre 2017, a sostegno dei propri assunti il ricorrente ha prodotto i CUD per gli anni dal 2017 (anno di imposta
2016) al 2025 (anno di imposta 2024), da cui risulta per l'anno 2016 un reddito netto di € 23.389,28, per l'anno 2017 di € 13.231,82, per l'anno 2018 di € 10.990,63, per l'anno 2019 di € 8.812,74, per l'anno 2020 di € 489,47, per l'anno 2021 di € 3.612,94, per l'anno 2022 di € 5.679,44, per l'anno
2023 di € 6.932,12, per l'anno 2024 di € 8.429,65, nonché certificato rilasciato dall'Agenzia delle
Entrate dal quale risultano i seguenti redditi dichiarati/percepiti per l'anno di imposta 2021 €
4.112,94, per l'anno d'imposta 2022 di € 6.812,71, per l'anno 2023 di € 7.339,45 e per l'anno 2024 di € 10.295,06, in cui è specificato che i dati relativi al 2024 sono parziali poiché non decorsi i termini per l'invio dei dichiarativi fiscali per detta annualità. Il medesimo, inoltre, sulla base della documentazione in atti, non risulta essere proprietario di immobili.
Alla stregua di tali elementi è evidente che il ricorrente abbia subito una flessione reddituale rispetto all'epoca della separazione e che, sulla base di tali dati, l'entità dell'assegno concordata in sede di separazione a titolo di contributo nel mantenimento dei minori non è più sostenibile dal medesimo, che peraltro allo stato risulta essere in cerca di occupazione.
Per quanto riguarda, poi, la situazione economica della , dall'istruttoria espletata, in CP_1 particolare dalle dichiarazioni rese dai testi e , escussi all'udienza Testimone_1 Testimone_2 del 12.06.2025 e dalla documentazione prodotta (visura della Camera di Commercio, bilancio dell'anno 2022 della Healthy Vibes, oltre che varie fotografie e screenshot estratti dai social) è emerso che ella, che nell'ultimo periodo della convivenza matrimoniale aveva iniziato a lavorare come personal trainer, costituendo una associazione no profit, a partire dall'anno 2019 gestisce una palestra ben avviata, sebbene in data 04.09.2024 abbia ceduto le quote della società “HEALTHY VIBES S.R.L.S.”, di cui elle era socia al 51% e amministratore unico, a continuando però Controparte_2
a gestire l'attività come emerso dalle dichiarazioni dei testi.
In merito deve evidenziarsi che il Tribunale non ignora l'orientamento pacifico della Suprema
Corte secondo il quale la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole non si fonda, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge. Pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore (Cass., sent. n. 1607 del 2007; Cass. N.
18538/2013). Ciò posto ritiene il Collegio che nella complessiva valutazione che si sta compendo in questa sede ai fini della determinazione dell'entità del contributo nel mantenimento dei minori da porre a carico del padre, non si può in ogni caso trascurare il miglioramento della condizione economica della resistente rispetto all'epoca della separazione.
Fatte tali premesse in ordine alle posizioni economiche delle parti, considerata l'entità dell'assegno concordato in sede di separazione, tenuto conto della presunzione della produzione di reddito in considerazione della capacità lavorativa generica che impone anche al genitore disoccupato di attivarsi per contribuire al mantenimento del figlio e tenuto altresì conto dell'età dei ragazzi le cui esigenze rispetto all'epoca della separazione, allorquando avevano dieci e sette anni sono inevitabilmente accresciute, questo Collegio ritiene di quantificare in € 700,00 l'importo del contributo nel mantenimento dei figli minori (€ 350,00 ciascuno), a carico del padre a decorrere dalla presente pronuncia;
tale importo è da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT FOI a decorrere da ottobre 2026; a carico del padre va inoltre posto il 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del COA in data 7.03.2018, non ritenendosi acquisiti sufficienti elementi per valutare l'entità del divario tra le rispettive condizioni reddituali delle parti e dunque procedersi ad una diversa ripartizione come chiesto dal ricorrente.
Nulla deve disporsi in ordine alla istanza di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della avanzata dal ricorrente, atteso che con la pronuncia di divorzio viene meno il titolo in base CP_1 al quel esso era stato disposto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c. Venendo infine alle spese di lite, attesa la natura e l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiararle irripetibili.
P.Q.M.
• Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1
, così provvede: Controparte_1
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Napoli il 25/10/2006 (atto n. 279, parte II, s. A, sez.
[...] Controparte_1
AR, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2006);
• affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
• disciplina i tempi di permanenza dei minori presso il padre come in parte motiva riportato;
• pone a carico di l'obbligo di versare, a decorrere dalla Parte_1 presente pronuncia, in favore di , entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo Controparte_1 di € 700,00, a titolo di contributo nel mantenimento dei minori, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT FOI a partire da ottobre 2026, oltre il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del 7.03.2018;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile), in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• dichiara irripetibili le spese di lite. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16574 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CAPOZZI ROSARIA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 47
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - C.F. ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...] – Interno: 27
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/07/2024 premetteva aveva Parte_1 contratto matrimonio con a Napoli il 25.10.2006; che dalla loro unione Controparte_1 erano nati due figli: (6.11.2007) e (7.04.2010); che tra le parti era intervenuta Per_1 Per_2 separazione personale pronunciata con sentenza n. 361/2018, pubblicata il 12.01.2018, resa dall'intestato Tribunale, con cui veniva disposto, su accordo delle parti, l'affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre e posto a suo carico un assegno di € 1.200,00 complessivi, rivalutato annualmente secondo indici ISTAT, da versare in favore della , di CP_1 cui € 1.000,00 a titolo di contributo nel mantenimento dei minori ed € 200,00 a titolo di contributo nel mantenimento della moglie, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche per i figli;
che, da quando i coniugi furono autorizzati dal Presidente del Tribunale di Napoli a vivere separati, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita;
che, nell'ultimo periodo della convivenza matrimoniale, la aveva iniziato a lavorare come personal trainer, costituendo CP_1 una associazione no profit, mentre all'attualità aveva una propria palestra presso la quale svolgeva,
a tempo pieno, attività di personal trainer con cospicui guadagni, che l'avevano resa economicamente indipendente;
che, invece, egli era stato licenziato, in concomitanza con la separazione, dall'azienda presso cui lavorava, “la Ferrarelle”, e successivamente era riuscito a reperire solo lavori saltuari, con contratti a tempo determinato, l'ultimo scaduto il 30.06.2024 e non rinnovato, risultando quindi all'attualità disoccupato;
che non aveva potuto trovare un'idonea sistemazione abitativa tanto da doversi trasferire a casa dei propri genitori, continuando comunque ad ottemperare agli obblighi economici nei confronti dei figli, azzerando i suoi risparmi e contraendo saltuariamente debiti con i propri familiari;
che egli si era sempre dedicato all'educazione, istruzione e crescita dei figli, rispettando quanto stabilito in separazione in ordine ai tempi di permanenza dei minori presso di lui e anzi frequentandoli quotidianamente, chiedendogli però nell'ultimo anno i figli, ormai adolescenti, di rientrare a casa loro solo per dormire, non avendo ,egli una sua dimora;
che la moglie aveva sempre denigrato la sua figura genitoriale e limitato le conversazioni con lui a mezzo whatsapp;
che nel mese di marzo 2024,egli si era dovuto recare presso la palestra della , non riuscendo a comunicare con la stessa, CP_1 per parlarle della figlia ed ella lo aveva aggredito verbalmente, filmando altresì la scena per Per_1 poi pubblicarla sui social, circostanza oggetto di esposto da lui presentato presso la Questura di
Napoli; che egli aveva anticipato spese straordinarie per i figli non rimborsate dalla;
che CP_1 la resistente aveva costituito una società denominata Healthy Vibes s.r.l.s il 25.02.2019, con attività di “gestione palestre”, risultando amministratrice unica della stessa, divenendo una affermata professionista, avendo aperto e dirigendo una grande palestra dal 2019 in via Caravaggio 284/286; che la situazione economica e lavorativa della era migliorata dall'epoca della separazione, CP_1 che la palestra di ampia metratura era frequentata da una numerosa clientela, avvalendosi la resistente di dipendenti e avendo ulteriormente aumentato il proprio personale;
che, guadagnando la € 35,00 ad ora per prestazione lavorativa come personal trainer ed avendo circa una CP_1 quindicina di clienti al giorno, si calcolava un giro d'affari di circa € 3.000,00 settimanali, corrispondenti ad € 10.000,00 mensili, considerando un lavoro di sei giorni a settimana e cinque nei mesi estivi;
che egli, invece, all'epoca della separazione, aveva uno stipendio annuo di €
27.000,00, venendo licenziato nel 2017, e percependo per gli anni 2018 e 2019 la NASPI, risultando attualmente disoccupato e non potendo usufruire di alcun sussidio di disoccupazione poiché già percepito nel biennio 2018/2019. Ciò premesso, chiedeva:
“Che il Presidente, previo l'espletamento delle formalità di rito, e preso atto dell'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, esaurita la fase istruttoria e rigettata ogni avversa richiesta, in via definitiva Voglia:
1. pronunciare, già con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Napoli il 25.10.2006, tra i signori e (anno Parte_1 Controparte_1
2006, Atto N. 279 p. II s. A sez. AR), con ordine all'Uff.le di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza così come per legge.
2. Revocare, con decorrenza dalla domanda, il contributo posto a carico del sig. Parte_1
in favore della sig.ra , essendo la stessa economicamente
[...] Controparte_1 autosufficiente e nulla determinare in suo favore come assegno divorzile.
3. Diminuire, con decorrenza dalla domanda, il contributo da porre a carico del padre in favore della madre, per il mantenimento dei due figli minori, da determinarsi nella misura non superiore ad € 500,00 per entrambi i figli, con aggiornamento ISTAT, o della diversa misura che il Tribunale adito vorrà quantificare alla luce delle risultanze processuali. Confermare il pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche, così come stabilite nella sentenza di separazione e nella ordinanza di correzione di errore materiale.
4. Confermare l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre, stabilito in sede di separazione;
5. Confermare le modalità di frequentazione padre-figli stabilite in sede di separazione;
6. Condannare la resistente alle spese e competenze di giudizio.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. All'udienza del 04.02.2025 compariva solo il ricorrente, il quale confermava di frequentare regolarmente i figli, abitando vicino e incontrandosi indipendentemente dai giorni stabiliti;
confermava altresì che prima questi dormivano da lui, ma che, attualmente, essendo cresciuti, e non avendo egli una casa propria, preferivano, dopo cena, andare a dormire dalla madre.
Con ordinanza del 7.2.25, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso con pedissequo decreto alla resistente non costituita, ne dichiarava la contumacia, confermava allo stato le statuizioni di cui alla separazione e ammetteva la prova orale articolata dal ricorrente.
Escussi i testi, il procuratore di parte ricorrente chiedeva di discutere oralmente la causa, rinunciando ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. e riportandosi alle conclusioni sopra verbalizzate. Il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio, previa acquisizione del parere del
P.M.
Va preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia della resistente non costituita benché regolarmente citata in giudizio.
Nel merito la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con accordo tra le parti, recepito nella sentenza n. 361/2018, pubblicata il 12.01.2018, passata in giudicato, come da attestazione in atti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie, passando al regime di affido dei minori, che a breve Per_1 compirà diciotto anni e di quindici anni, dalle risultanze processuali non sono emersi Per_2 elementi che conducano a derogare alla regola preferenziale dell'affido condiviso, come peraltro concordato dalle parti in sede di separazione e chiesto dal ricorrente in questa sede, e dunque va disposto l'affido condiviso di e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 Per_2 presso la madre.
Per quanto riguarda i tempi di permanenza dei minori presso il padre, genitore non collocatario, alla luce delle richieste del ricorrente, e considerando che lo stesso, anche in udienza, ha confermato di vedere regolarmente i figli, pur specificando che gli stessi preferiscono dormire dalla madre, sia per l'età sia perché egli non ha disponibilità di una casa propria, il Collegio ritiene di confermare il calendario concordato dalle parti in sede di separazione pur evidenziando che attesa l'età dei ragazzi i medesimi ben potranno concordare con il padre giorni e orari diversi . Al riguardo, come da sentenza in atti, le parti avevano pattuito:
“5) I figli minori trascorreranno con il padre, almeno:
5.1 il martedì (o altro pomeriggio da concordare) di ogni settimana prelevandoli da scuola ed ivi riaccompagnandoli la mattina successiva o, nei periodi non scolatici, dalle ore 16 e sino alle ore
9 della mattina successiva;
5.2 a settimane alternate, dalle ore 16.00 del venerdì sino alle ore 19 della domenica;
5.3 nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
5.4 nel periodo pasquale, ad anni alterni, dal Giovedì Santo fino al martedì successivo;
5.5 nel periodo estivo, quindici giorni consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il 30 giugno di ogni anno;
In deroga al punto 5) entrambi i genitori rinunzieranno ai loro diritti di frequentazione esclusiva laddove vi siano eventi particolari (quali ad esempio gite scolastiche o altri periodi limitati di vacanza straordinaria che, nel rispetto dei doveri scolastici, l'uno o l'altro genitore decidesse di offrire/trascorrere con la figlia).
Le parti espressamente convengono la possibilità di modificare tali periodi in relazione ad eventuali loro esigenze straordinarie così come, in caso di giustificate impossibilità di visita, quali ad esempio malattie della minore, consentono, previo accordo, il recupero.”
In ordine al contributo nel mantenimento dei minori da porre a carico del padre, va premesso che, in sede di separazione, le parti avevano pattuito un assegno a carico dell di € 1000,00, Parte_1 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche per i figli.
Ebbene, il ricorrente ha chiesto diminuirsi l'importo dell'assegno, posto a suo carico, a titolo di contributo nel mantenimento di entrambi i figli, ad € 500,00, rideterminando nella misura del 20% il proprio contributo alle spese mediche e scolastiche per i figli (come da verbale di udienza del
12/06/2025) e ciò in ragione del peggioramento delle proprie condizioni reddituali, rispetto all'epoca della separazione e del miglioramento di quelle della resistente. Difatti, l ha rappresentato, Parte_1 nei propri atti difensivi, di essere stato licenziato dall'azienda in cui lavorava, nell'anno 2017, di aver percepito la NASpI negli anni 2018 e 2019, e di aver svolto lavori saltuari, con contratti a tempo determinato, l'ultimo scaduto in data 30.06.2024 e non rinnovato. Ha rappresentato altresì di non avere un'abitazione propria e di vivere con i genitori, di cui la madre invalida. In ordine alla situazione reddituale della resistente, ha dedotto che la stessa, nell'ultimo periodo della convivenza matrimoniale, aveva iniziato a lavorare come personal trainer, costituendo un'associazione no profit, per poi costituire una società nel 2019, divenendo un'affermata professionista nel settore, aprendo e dirigendo una grande palestra dal 2019, con guadagni che egli quantifica in circa € 10.000,00 mensili.
Premesso che il giudizio di separazione fu introdotto nel 2016 e definito con sentenza del gennaio 2018 che ha recepito gli accordi riportati nel verbale di udienza del novembre 2017, a sostegno dei propri assunti il ricorrente ha prodotto i CUD per gli anni dal 2017 (anno di imposta
2016) al 2025 (anno di imposta 2024), da cui risulta per l'anno 2016 un reddito netto di € 23.389,28, per l'anno 2017 di € 13.231,82, per l'anno 2018 di € 10.990,63, per l'anno 2019 di € 8.812,74, per l'anno 2020 di € 489,47, per l'anno 2021 di € 3.612,94, per l'anno 2022 di € 5.679,44, per l'anno
2023 di € 6.932,12, per l'anno 2024 di € 8.429,65, nonché certificato rilasciato dall'Agenzia delle
Entrate dal quale risultano i seguenti redditi dichiarati/percepiti per l'anno di imposta 2021 €
4.112,94, per l'anno d'imposta 2022 di € 6.812,71, per l'anno 2023 di € 7.339,45 e per l'anno 2024 di € 10.295,06, in cui è specificato che i dati relativi al 2024 sono parziali poiché non decorsi i termini per l'invio dei dichiarativi fiscali per detta annualità. Il medesimo, inoltre, sulla base della documentazione in atti, non risulta essere proprietario di immobili.
Alla stregua di tali elementi è evidente che il ricorrente abbia subito una flessione reddituale rispetto all'epoca della separazione e che, sulla base di tali dati, l'entità dell'assegno concordata in sede di separazione a titolo di contributo nel mantenimento dei minori non è più sostenibile dal medesimo, che peraltro allo stato risulta essere in cerca di occupazione.
Per quanto riguarda, poi, la situazione economica della , dall'istruttoria espletata, in CP_1 particolare dalle dichiarazioni rese dai testi e , escussi all'udienza Testimone_1 Testimone_2 del 12.06.2025 e dalla documentazione prodotta (visura della Camera di Commercio, bilancio dell'anno 2022 della Healthy Vibes, oltre che varie fotografie e screenshot estratti dai social) è emerso che ella, che nell'ultimo periodo della convivenza matrimoniale aveva iniziato a lavorare come personal trainer, costituendo una associazione no profit, a partire dall'anno 2019 gestisce una palestra ben avviata, sebbene in data 04.09.2024 abbia ceduto le quote della società “HEALTHY VIBES S.R.L.S.”, di cui elle era socia al 51% e amministratore unico, a continuando però Controparte_2
a gestire l'attività come emerso dalle dichiarazioni dei testi.
In merito deve evidenziarsi che il Tribunale non ignora l'orientamento pacifico della Suprema
Corte secondo il quale la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole non si fonda, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge. Pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore (Cass., sent. n. 1607 del 2007; Cass. N.
18538/2013). Ciò posto ritiene il Collegio che nella complessiva valutazione che si sta compendo in questa sede ai fini della determinazione dell'entità del contributo nel mantenimento dei minori da porre a carico del padre, non si può in ogni caso trascurare il miglioramento della condizione economica della resistente rispetto all'epoca della separazione.
Fatte tali premesse in ordine alle posizioni economiche delle parti, considerata l'entità dell'assegno concordato in sede di separazione, tenuto conto della presunzione della produzione di reddito in considerazione della capacità lavorativa generica che impone anche al genitore disoccupato di attivarsi per contribuire al mantenimento del figlio e tenuto altresì conto dell'età dei ragazzi le cui esigenze rispetto all'epoca della separazione, allorquando avevano dieci e sette anni sono inevitabilmente accresciute, questo Collegio ritiene di quantificare in € 700,00 l'importo del contributo nel mantenimento dei figli minori (€ 350,00 ciascuno), a carico del padre a decorrere dalla presente pronuncia;
tale importo è da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT FOI a decorrere da ottobre 2026; a carico del padre va inoltre posto il 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del COA in data 7.03.2018, non ritenendosi acquisiti sufficienti elementi per valutare l'entità del divario tra le rispettive condizioni reddituali delle parti e dunque procedersi ad una diversa ripartizione come chiesto dal ricorrente.
Nulla deve disporsi in ordine alla istanza di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della avanzata dal ricorrente, atteso che con la pronuncia di divorzio viene meno il titolo in base CP_1 al quel esso era stato disposto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c. Venendo infine alle spese di lite, attesa la natura e l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiararle irripetibili.
P.Q.M.
• Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1
, così provvede: Controparte_1
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Napoli il 25/10/2006 (atto n. 279, parte II, s. A, sez.
[...] Controparte_1
AR, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2006);
• affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
• disciplina i tempi di permanenza dei minori presso il padre come in parte motiva riportato;
• pone a carico di l'obbligo di versare, a decorrere dalla Parte_1 presente pronuncia, in favore di , entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo Controparte_1 di € 700,00, a titolo di contributo nel mantenimento dei minori, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT FOI a partire da ottobre 2026, oltre il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del 7.03.2018;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile), in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• dichiara irripetibili le spese di lite. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino