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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 28/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 27/02/2024
DA
, e Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
Con l'Avv. GIACOMINI PETRA
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con gli Avv.ti TROISI SANDRA e TROISI MANUELA
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 05/12/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
Nel merito: accertare che la somma di € 5.225,71 richiesta dal sig. non è dovuta, per tutte le CP_1
ragioni suesposte e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo 7/24 del Tribunale di Pordenone sez. Lavoro opposto;
In via subordinata: accertare che la somma di € 5.225,71 richiesta dal sig. parzialmente non è CP_1 dovuta e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ridurre il quantum debeatur alla somma € 4.063,87, indicata nella richiesta dell di data 20.11.23; Parte_5
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
PER IL RESISTENTE
NEL MERITO: Voglia il Giudice respingere tutte le domande avversarie, sia in via principale che subordinata, ivi inclusa quella di sospensione del decreto ingiuntivo, in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 7/2024 pubblicato il 17.01.2024.
Spese rifuse, oltre accessori di legge, per le due fasi di giudizio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27/02/2024 , e Parte_1 Pt_2 Pt_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, spiegava opposizione avverso il decreto N. Parte_4
7/24 dd. 17/1/2024 con cui veniva ad essa ingiunto il pagamento a favore del signor del Controparte_1
complessivo importo di € 5.225,71 di cui € 3.032,00 a titolo di differenze retributive ed € 2.193,71 lordi a titolo di TFR con rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Segnatamente riteneva non dovuta la somma monitoriamente azionata sostenendo l'esistenza di un accordo tra le parti in base al quale il dipendente avrebbe ricevuto un fisso mensile di € 1.150,00 CP_1
per undici mensilità indipendentemente dalle ore e dai giorni effettivamente lavorati e indipendentemente dall'elaborazione del cedolino paga e rimarcando come il convenuto odierno opposto svolgesse in realtà meno ore delle 28 settimanali contrattualmente previste.
Ciò premesso, osserva l'adito Tribunale – al di là del fatto che la società ricorrente non è riuscita a fornire adeguata prova documentale di tali assunti a prescindere poi dalla lacunosa capitolazione formulata in via istruttoria – come appaia dirimente nel caso di specie la sussistenza delle acquisite buste paga, compilate dal soggetto datoriale e consegnate al lavoratore, la quali per costante orientamento della Suprema Corte assumono NATURA DI CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE rivestenti conseguentemente PIENA EFFICACIA DI
PROVA LEGALE SENZA CHE AL CONTEMPO RISULTINO ESSERE STATI DENUNCIATI VIZI DI ERRORE O DI
VIOLENZA.
Per quanto precede va dunque disattesa la promossa opposizione con integrale conferma del decreto ingiuntivo N. 7/2024 già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Le spese di lite infine seguono naturalmente la soccombenza e si liquidano in via equitativa come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Respinge la promossa opposizione confermandosi integralmente il decreto ingiuntivo n° 7/2024 già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
2) Condanna altresì la società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rifondere al convenuto le spese di lite, complessivamente liquidate in € 2.300,00 oltre accessori di Controparte_1
legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 05/12/2024
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci