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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 19/01/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DANIELA, Presidente
AN AN, LA
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3748/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 133/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 2
e pubblicata il 23/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022001DI000000881/0/001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, con la sentenza n.133/2024, ha accolto il ricorso presentato da Resistente_1 avverso avviso di liquidazione dell'imposta di registro da applicarsi in euro 21.592,00 in misura proporzionale all'importo di cui a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Varese in relazione alla posizione creditoria della società contribuente quale cessionaria del credito vantato dalla cedente Banca_1 S.p.A. nei confronti di Società_1 s.r.l.
La Corte di primo grado ha accolto il ricorso motivando che, in quanto relativo a finanziamento bancario assoggettato a IVA, il decreto ingiuntivo debba essere assoggettato s imposta di registro in misura fissa,
a nulla rilevando che la società contribuente ne abbia acquisito titolo a seguito di cessione dalla concedente Banca_1 S.p.A. Condanna alle spese per euro 200,00 oltre accessori di legge.
Agenzia delle Entrate ha presentato appello per eccepire la debenza dell'imposta in misura proporzionale e invocare contrasto giurisprudenziale. Agenzia delle Entrate ha domandato, in conclusione, la riforma della sentenza.
La società contribuente ha controdedotto.
Agenzia delle Entrate ha, poi, depositato in data 13 ottobre 2025 dichiarazione di rinuncia all'appello chiedendo di vedere dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto della rinuncia dell'appellante e ritiene sussistere i motivi per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Considerato che la Corte di primo grado ha già dato atto del sussistere di contrasto giurisprudenziale sulla questione, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese del grado.
Milano, 14 gennaio 2026
Il LA Gaetano Fasano Presidente Daniela Borgonovo
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DANIELA, Presidente
AN AN, LA
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3748/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 133/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 2
e pubblicata il 23/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022001DI000000881/0/001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, con la sentenza n.133/2024, ha accolto il ricorso presentato da Resistente_1 avverso avviso di liquidazione dell'imposta di registro da applicarsi in euro 21.592,00 in misura proporzionale all'importo di cui a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Varese in relazione alla posizione creditoria della società contribuente quale cessionaria del credito vantato dalla cedente Banca_1 S.p.A. nei confronti di Società_1 s.r.l.
La Corte di primo grado ha accolto il ricorso motivando che, in quanto relativo a finanziamento bancario assoggettato a IVA, il decreto ingiuntivo debba essere assoggettato s imposta di registro in misura fissa,
a nulla rilevando che la società contribuente ne abbia acquisito titolo a seguito di cessione dalla concedente Banca_1 S.p.A. Condanna alle spese per euro 200,00 oltre accessori di legge.
Agenzia delle Entrate ha presentato appello per eccepire la debenza dell'imposta in misura proporzionale e invocare contrasto giurisprudenziale. Agenzia delle Entrate ha domandato, in conclusione, la riforma della sentenza.
La società contribuente ha controdedotto.
Agenzia delle Entrate ha, poi, depositato in data 13 ottobre 2025 dichiarazione di rinuncia all'appello chiedendo di vedere dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto della rinuncia dell'appellante e ritiene sussistere i motivi per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Considerato che la Corte di primo grado ha già dato atto del sussistere di contrasto giurisprudenziale sulla questione, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese del grado.
Milano, 14 gennaio 2026
Il LA Gaetano Fasano Presidente Daniela Borgonovo