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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 26/05/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Patrizia Castellano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 141/2020 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] (CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Emanuele Enrico Aliotta (C.F. ed elettivamente presso il suo studio in Gela nella via C.F._2
Cairoli n. 83,
OPPONENTE
Contro
Agente della Riscossione per la Provincia di Caltanissetta, oggi Controparte_1 [...] con sede in Roma via G. Grezer 14, C.F. e P. IVA , subentrata a titolo Controparte_2 P.IVA_1 universale a giusta disposizione di cui all'art. 76 del D.L. 25-5-2021 n. 73, convertito Controparte_1 con modificazioni dalla L. 23-7-2021 n. 106, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Mancuso ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Corso Umberto n.2, presso il suo studio, C.F.
, PEC C.F._3 Email_1
– OPPOSTA
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento ex art. 615 c.p.c.;
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 292 2018 9000528844 con la quale l'Agente della riscossione ingiungeva l'immediato pagamento della somma di euro 32.219,00 in forza della sottesa cartella esattoriale n. 292 2004 0005393820 relativa a somme dovute per premi e sanzioni AI (anno 2002); cartella esattoriale n. 292 2009 0015904545 relativa a imposte irpef e sanzioni (anno 2002).
A sostegno dell'opposizione, l'attore deduceva la nullità della intimazione di pagamento per l'intervenuta prescrizione del credito vantato da stante l'assenza di atti interruttivi Controparte_3 prodromici e successivi all'asserita notifica della sottesa cartella esattoriale (motivo da qualificarsi come di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.);
Sulla scorta degli indicati motivi, parte opponente ha chiesto, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, dichiararsi la illegittimità dell'intimazione di pagamento e l'insussistenza del diritto di parte convenuta ad agire esecutivamente.
Con comparsa di costituzione del 18.4.13 si costituiva Controparte_4 (subentrata a titolo universale a GI ), la
[...] Controparte_1 Controparte_5 quale eccepiva il difetto di competenza per materia del giudice adito in favore del Giudice del Lavoro per la cartella n. 292 2004 0005393820 relativa a somme dovute per premi e sanzioni AI e chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
Preliminarmente, occorre soffermarsi sulla questione sollevata da parte opposta in relazione alla dedotta incompetenza del Giudice adito, stante che, nel caso di specie, trattandosi di opposizione all'esecuzione su cartella avente ad oggetto retribuzioni e altri emolumenti, sarebbe competente il Tribunale in funzione di
Giudice del Lavoro.
L'eccezione è infondata e va respinta.
Sul punto, si richiama il disposto di cui all'art. 618 - bis, co. I, c.p.c., secondo cui: “Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili”. La norma in esame, statuendo che le opposizioni proposte per le materie relative al lavoro e alla previdenza ed assistenza obbligatorie debbano essere disciplinate dalle norme per le controversie individuali di lavoro, permette che la specialità del rito del lavoro accompagni anche le eventuali opposizioni sia all'esecuzione che agli atti esecutivi.
Va precisato, tuttavia, che la disciplina del processo del lavoro (art. 409 e ss. c.p.c.) deve applicarsi in tutti quei casi in cui l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi scaturisca da titoli esecutivi formatisi nell'ambito di rapporti lavoristici o previdenziali. Invero, ciò che rileva ai fini dell'applicabilità del rito lavoristico è la natura del credito cristallizzato nel titolo esecutivo azionato.
Ad ogni modo, occorre evidenziare che il presente procedimento di opposizione si è svolto comunque davanti al Tribunale, sicché, nel caso in esame, verrebbe in gioco, tutt'al più, un problema di ripartizione interna degli affari o di mero rito, irrilevanti in relazione alla validità di tale decisione, in difetto d'indicazione dello specifico pregiudizio processuale concretamente derivato dalla violazione delle regole processuali (tra le tante,
Cassazione civile, sez. III, 27/01/2015 n. 1448, Rv. 633965 – 01; Cassazione civile, sez. III, 18/07/2008 n.
19942, Rv. 604385 – 01; da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. lav., 31/05/2023, n. 15382). Non può, pertanto, accogliersi l'eccezione di parte opposta, essendo l'opposizione correttamente incardinata dinanzi alla Sezione civile dell'intestato Tribunale.
Venendo all'esame del merito, deve premettersi che la domanda attorea va qualificata alla stregua di una opposizione all'esecuzione laddove, in relazione alle specifiche censure sollevate, parte opponente ha puntualmente eccepito l'estinzione della pretesa creditoria vantata dalla convenuta per Controparte_3 intervenuta prescrizione.
Fatta tale doverosa premessa, occorre, pertanto, passare al vaglio della fondatezza dei motivi di opposizione.
In particolare, occorre soffermarsi sulla doglianza con cui parte opponente prospetta l'assenza di atti interruttivi successivi alla notificazione della cartella esattoriale n. 292 2004 0005393820 relativa a somme dovute per premi e sanzioni AI (anno 2002) e della cartella n. 292 2009 0015904545 relativa a imposte irpef e sanzioni
(anno 2002) sottese alla intimazione di pagamento impugnata, che, in ogni caso, comporterebbe la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme intimate in ragione dell'inutile decorso del termine quinquennale previsto dalla legge.
Il motivo, che riveste carattere assorbente, risulta infondato.
Ed invero, secondo l'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità “La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi a impugnare un atto di riscossione mediante ruolo produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilita' del credito, ma non anche la conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale ai sensi dell'articolo 2953 del codice civile. Pertanto, ove sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di dare applicazione all'articolo 2953 citato, tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo, in quanto dalla definitività della cartella di pagamento possono decorrere diversi termini prescrizionali in ragione dei possibili diversi tributi iscritti. In particolare, occorre verificare di caso in caso se trova applicazione il termine ordinario decennale o se invece risulta applicabile un termine breve come quello quinquennale per le prestazioni da effettuarsi periodicamente. In caso di tributi erariali relativi ad IRPEF, il credito è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale in quanto la prestazione tributaria non può considerarsi una prestazione periodica.” (Cass. Civ. n. 1632/2020). Con riferimento al caso di specie, è agevole rilevare l'insussistenza dei presupposti dichiarativi della prescrizione del credito tributario stante l'avvenuta prova di atti interruttivi della stessa da parte dell'ente della riscossione così come stabilito dalla prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui “L'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione;
perché sorga detto onere, è sufficiente la dimostrazione che il diritto è venuto in essere e poteva essere fatto valere in un momento in relazione al quale esso, in mancanza del menzionato fatto interruttivo, avrebbe dovuto essere considerato estinto quando è stato azionato.”; in senso sostanzialmente analogo, cfr. Cassazione Civile, Sez. VI, 24/01/2022, n. 1980, secondo cui “Anche in materia tributaria trova applicazione il principio secondo cui, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l'individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito, il quale, in difetto di specifica precisazione, è comunque tenuto ad interpretare la volontà della parte nella formulazione della relativa eccezione e a verificare la maturazione o meno della prescrizione, avuto riguardo agli atti di esercizio della potestà impositiva ed eventualmente interruttivi, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore erariale.”.
Sulla base delle risultanze documentali in atti, con riferimento alla cartella n. 292 2009 0015904545 (notificata il 19.2.2010) risulta chiaramente che l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento del 4.5.2019 è avvenuta entro il termine decennale di prescrizione proprio del tributo (Cass. Civ. ord. 11-3-2020 n. 6997; Cass. Civ. ord. 3- 3-2020 n. 5817; Cass. Civ. ord. 11-12-2019 n. 32308; Cass. Civ. ord. 5-11-2019 n. 28315;
Cass. Civ. ord. 25-9-2019 n. 23965).
Con riferimento alla cartella esattoriale n. 292 2004 0005393820 relativa a somme dovute per premi e sanzioni AI (anno 2002) l'azione per riscuotere i premi di assicurazione, e in generale le somme dovute dai datori di lavoro all'Inail, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato, come stabilito dall'art. 112, comma 2, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e più volte confermato dalla Corte di cassazione (Cass. Sez. Un. 916/96).
Orbene, anche con riferimento alla suindicata cartella, parte opposta ha prodotto documentazione idonea a provare l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione (avviso di ricevimento/notifica del 12.7.2005, avviso di ricevimento/notifica del 1.6.2010, avviso di ricevimento/notifica del 28.8.2014 e da ultimo in data 4.5.2019 dalla notifica dell'intimazione opposta)
Alla luce di quanto sopra esposto, va, pertanto, rigettata la domanda attorea.
Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente considerato lo scaglione di riferimento (compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00), liquidate come in dispositivo in ragione dei valori minimi tariffari, attesa la semplicità delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida nella misura complessiva di €.3.809,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Gela,25/05/2025
Il G.o.p
Patrizia Castellano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Patrizia Castellano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 141/2020 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] (CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Emanuele Enrico Aliotta (C.F. ed elettivamente presso il suo studio in Gela nella via C.F._2
Cairoli n. 83,
OPPONENTE
Contro
Agente della Riscossione per la Provincia di Caltanissetta, oggi Controparte_1 [...] con sede in Roma via G. Grezer 14, C.F. e P. IVA , subentrata a titolo Controparte_2 P.IVA_1 universale a giusta disposizione di cui all'art. 76 del D.L. 25-5-2021 n. 73, convertito Controparte_1 con modificazioni dalla L. 23-7-2021 n. 106, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Mancuso ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Corso Umberto n.2, presso il suo studio, C.F.
, PEC C.F._3 Email_1
– OPPOSTA
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento ex art. 615 c.p.c.;
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 292 2018 9000528844 con la quale l'Agente della riscossione ingiungeva l'immediato pagamento della somma di euro 32.219,00 in forza della sottesa cartella esattoriale n. 292 2004 0005393820 relativa a somme dovute per premi e sanzioni AI (anno 2002); cartella esattoriale n. 292 2009 0015904545 relativa a imposte irpef e sanzioni (anno 2002).
A sostegno dell'opposizione, l'attore deduceva la nullità della intimazione di pagamento per l'intervenuta prescrizione del credito vantato da stante l'assenza di atti interruttivi Controparte_3 prodromici e successivi all'asserita notifica della sottesa cartella esattoriale (motivo da qualificarsi come di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.);
Sulla scorta degli indicati motivi, parte opponente ha chiesto, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, dichiararsi la illegittimità dell'intimazione di pagamento e l'insussistenza del diritto di parte convenuta ad agire esecutivamente.
Con comparsa di costituzione del 18.4.13 si costituiva Controparte_4 (subentrata a titolo universale a GI ), la
[...] Controparte_1 Controparte_5 quale eccepiva il difetto di competenza per materia del giudice adito in favore del Giudice del Lavoro per la cartella n. 292 2004 0005393820 relativa a somme dovute per premi e sanzioni AI e chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
Preliminarmente, occorre soffermarsi sulla questione sollevata da parte opposta in relazione alla dedotta incompetenza del Giudice adito, stante che, nel caso di specie, trattandosi di opposizione all'esecuzione su cartella avente ad oggetto retribuzioni e altri emolumenti, sarebbe competente il Tribunale in funzione di
Giudice del Lavoro.
L'eccezione è infondata e va respinta.
Sul punto, si richiama il disposto di cui all'art. 618 - bis, co. I, c.p.c., secondo cui: “Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili”. La norma in esame, statuendo che le opposizioni proposte per le materie relative al lavoro e alla previdenza ed assistenza obbligatorie debbano essere disciplinate dalle norme per le controversie individuali di lavoro, permette che la specialità del rito del lavoro accompagni anche le eventuali opposizioni sia all'esecuzione che agli atti esecutivi.
Va precisato, tuttavia, che la disciplina del processo del lavoro (art. 409 e ss. c.p.c.) deve applicarsi in tutti quei casi in cui l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi scaturisca da titoli esecutivi formatisi nell'ambito di rapporti lavoristici o previdenziali. Invero, ciò che rileva ai fini dell'applicabilità del rito lavoristico è la natura del credito cristallizzato nel titolo esecutivo azionato.
Ad ogni modo, occorre evidenziare che il presente procedimento di opposizione si è svolto comunque davanti al Tribunale, sicché, nel caso in esame, verrebbe in gioco, tutt'al più, un problema di ripartizione interna degli affari o di mero rito, irrilevanti in relazione alla validità di tale decisione, in difetto d'indicazione dello specifico pregiudizio processuale concretamente derivato dalla violazione delle regole processuali (tra le tante,
Cassazione civile, sez. III, 27/01/2015 n. 1448, Rv. 633965 – 01; Cassazione civile, sez. III, 18/07/2008 n.
19942, Rv. 604385 – 01; da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. lav., 31/05/2023, n. 15382). Non può, pertanto, accogliersi l'eccezione di parte opposta, essendo l'opposizione correttamente incardinata dinanzi alla Sezione civile dell'intestato Tribunale.
Venendo all'esame del merito, deve premettersi che la domanda attorea va qualificata alla stregua di una opposizione all'esecuzione laddove, in relazione alle specifiche censure sollevate, parte opponente ha puntualmente eccepito l'estinzione della pretesa creditoria vantata dalla convenuta per Controparte_3 intervenuta prescrizione.
Fatta tale doverosa premessa, occorre, pertanto, passare al vaglio della fondatezza dei motivi di opposizione.
In particolare, occorre soffermarsi sulla doglianza con cui parte opponente prospetta l'assenza di atti interruttivi successivi alla notificazione della cartella esattoriale n. 292 2004 0005393820 relativa a somme dovute per premi e sanzioni AI (anno 2002) e della cartella n. 292 2009 0015904545 relativa a imposte irpef e sanzioni
(anno 2002) sottese alla intimazione di pagamento impugnata, che, in ogni caso, comporterebbe la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme intimate in ragione dell'inutile decorso del termine quinquennale previsto dalla legge.
Il motivo, che riveste carattere assorbente, risulta infondato.
Ed invero, secondo l'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità “La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi a impugnare un atto di riscossione mediante ruolo produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilita' del credito, ma non anche la conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale ai sensi dell'articolo 2953 del codice civile. Pertanto, ove sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di dare applicazione all'articolo 2953 citato, tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo, in quanto dalla definitività della cartella di pagamento possono decorrere diversi termini prescrizionali in ragione dei possibili diversi tributi iscritti. In particolare, occorre verificare di caso in caso se trova applicazione il termine ordinario decennale o se invece risulta applicabile un termine breve come quello quinquennale per le prestazioni da effettuarsi periodicamente. In caso di tributi erariali relativi ad IRPEF, il credito è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale in quanto la prestazione tributaria non può considerarsi una prestazione periodica.” (Cass. Civ. n. 1632/2020). Con riferimento al caso di specie, è agevole rilevare l'insussistenza dei presupposti dichiarativi della prescrizione del credito tributario stante l'avvenuta prova di atti interruttivi della stessa da parte dell'ente della riscossione così come stabilito dalla prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui “L'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione;
perché sorga detto onere, è sufficiente la dimostrazione che il diritto è venuto in essere e poteva essere fatto valere in un momento in relazione al quale esso, in mancanza del menzionato fatto interruttivo, avrebbe dovuto essere considerato estinto quando è stato azionato.”; in senso sostanzialmente analogo, cfr. Cassazione Civile, Sez. VI, 24/01/2022, n. 1980, secondo cui “Anche in materia tributaria trova applicazione il principio secondo cui, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l'individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito, il quale, in difetto di specifica precisazione, è comunque tenuto ad interpretare la volontà della parte nella formulazione della relativa eccezione e a verificare la maturazione o meno della prescrizione, avuto riguardo agli atti di esercizio della potestà impositiva ed eventualmente interruttivi, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore erariale.”.
Sulla base delle risultanze documentali in atti, con riferimento alla cartella n. 292 2009 0015904545 (notificata il 19.2.2010) risulta chiaramente che l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento del 4.5.2019 è avvenuta entro il termine decennale di prescrizione proprio del tributo (Cass. Civ. ord. 11-3-2020 n. 6997; Cass. Civ. ord. 3- 3-2020 n. 5817; Cass. Civ. ord. 11-12-2019 n. 32308; Cass. Civ. ord. 5-11-2019 n. 28315;
Cass. Civ. ord. 25-9-2019 n. 23965).
Con riferimento alla cartella esattoriale n. 292 2004 0005393820 relativa a somme dovute per premi e sanzioni AI (anno 2002) l'azione per riscuotere i premi di assicurazione, e in generale le somme dovute dai datori di lavoro all'Inail, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato, come stabilito dall'art. 112, comma 2, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e più volte confermato dalla Corte di cassazione (Cass. Sez. Un. 916/96).
Orbene, anche con riferimento alla suindicata cartella, parte opposta ha prodotto documentazione idonea a provare l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione (avviso di ricevimento/notifica del 12.7.2005, avviso di ricevimento/notifica del 1.6.2010, avviso di ricevimento/notifica del 28.8.2014 e da ultimo in data 4.5.2019 dalla notifica dell'intimazione opposta)
Alla luce di quanto sopra esposto, va, pertanto, rigettata la domanda attorea.
Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente considerato lo scaglione di riferimento (compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00), liquidate come in dispositivo in ragione dei valori minimi tariffari, attesa la semplicità delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida nella misura complessiva di €.3.809,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Gela,25/05/2025
Il G.o.p
Patrizia Castellano