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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/06/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G.1337/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 1337 /2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
GIAMBELLUCA FRANCESCO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] in data [...], c.f. CP_1
, residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio dell'avv. GIAMBELLUCA FRANCESCO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“Voglia codesto Ecc.mo Giudice:
- prendere atto della persistente volontà dei coniugi sigg.ri e di CP_1 Parte_1 separarsi consensualmente e della loro dichiarazione di non volersi riconciliare, come già espresso nel ricorso introduttivo;
- omologare l'accordo di separazione consensuale tra i medesimi, alle condizioni tutte analiticamente indicate nel predetto ricorso congiunto del 2 aprile 2025, che qui si intendono integralmente richiamate;
- disporre che le spese della presente procedura siano regolate secondo gli accordi tra le parti, come specificato al punto 6) delle condizioni del ricorso congiunto (“SPESE”), ponendole a carico di ciascun coniuge per la propria difesa e suddividendo a metà le spese vive.”
Per il P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Novara in data Parte_1 CP_1
19/07/1979 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 48, parte I, anno
1979.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli , (02/2/1982) maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente e (06.2.1992) maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice Relatore all'udienza fissata per il 30/05/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole maggiorenne.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(TA) in data 06/11/1960 e , nato a [...] in data [...]; CP_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del
2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
12.6.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott. Niccolò Bencini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 1337 /2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
GIAMBELLUCA FRANCESCO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] in data [...], c.f. CP_1
, residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio dell'avv. GIAMBELLUCA FRANCESCO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“Voglia codesto Ecc.mo Giudice:
- prendere atto della persistente volontà dei coniugi sigg.ri e di CP_1 Parte_1 separarsi consensualmente e della loro dichiarazione di non volersi riconciliare, come già espresso nel ricorso introduttivo;
- omologare l'accordo di separazione consensuale tra i medesimi, alle condizioni tutte analiticamente indicate nel predetto ricorso congiunto del 2 aprile 2025, che qui si intendono integralmente richiamate;
- disporre che le spese della presente procedura siano regolate secondo gli accordi tra le parti, come specificato al punto 6) delle condizioni del ricorso congiunto (“SPESE”), ponendole a carico di ciascun coniuge per la propria difesa e suddividendo a metà le spese vive.”
Per il P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Novara in data Parte_1 CP_1
19/07/1979 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 48, parte I, anno
1979.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli , (02/2/1982) maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente e (06.2.1992) maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice Relatore all'udienza fissata per il 30/05/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole maggiorenne.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(TA) in data 06/11/1960 e , nato a [...] in data [...]; CP_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del
2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
12.6.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott. Niccolò Bencini