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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Pia Di Stefano Presidente rel. Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.03.2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3267/2023
vertente tra
Parte_1 (avv. LUCCHESE PIER PAOLO)
Parte appellante contro
Controparte_1
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6758/2023 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 27.6.2023 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto è stato respinto il ricorso proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
, volto all'accertamento della responsabilità della convenuta nella causazione Controparte_1 del sinistro in itinere occorso alla ricorrente il 26.3.2017.
Appella detta sentenza la lavoratrice chiedendone la riforma sulla base di plurimi motivi.
Si costituisce la resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
Il Tribunale ha respinto il ricorso ritenendolo sfornito di adeguate allegazioni circa il fatto costitutivo della pretesa, in particolare:
-affermando che l'atto introduttivo del giudizio, secondo cui la ricorrente in data 26.03.2017 alle ore 06:15 circa
“mentre stava arrivando sul posto di lavoro, all'interno della struttura del , intenta a salire le Controparte_1 scale per recarsi al piano superiore, è caduta rovinosamente, finendo a terra”….a causa della presenza, sulle predetta scale, “di materiale liquido non segnalato, dall'aspetto e consistenza detersivo/liquido, non descriveva adeguatamente le circostanze riguardanti il luogo del fatto, solo genericamente indicato come “le scale per recarsi al piano superiore” (ciò che in effetti non consente di individuare il luogo dell'asserito infortunio, tenuto conto anche delle note e rilevanti dimensioni della struttura ospedaliera in questione) e di verificare la relativa compatibilità con le prestazioni lavorative;
-rilevando che la stessa nella dichiarazione resa al Policlinico in data 27.3.2017 (prodotta dalla resistente) e Pt_1 dunque nell'immediatezza dei fatti, aveva descritto diversamente l'infortunio: “percorrendo il corridoio che conduceva allo spogliatoio inciampavo in un gradino “sconnesso” che mi faceva perdere l'equilibrio”;
- osservando che la ricorrente neppure aveva indicato nella lista dei testimoni la signora , indicata in Tes_1 ricorso come l'unica persona ad avere soccorso la ricorrente nell'immediatezza dell'infortunio;
- reputando infine che, nel complessivo quadro processuale descritto, il notevole lasso di tempo trascorso dalla data dell'asserito infortunio (26.3.2017) al deposito del ricorso (più di cinque anni) evidenziava un atteggiamento acquiescente della Pt_1
Lamenta l'appellante con un primo, articolato, motivo che la stessa nel costituirsi, aveva riferito (come CP_1 anche indicato nella dichiarazione di infortunio) che la ricorrente si stava recando al reparto Ematologia -Trapianto, così fornendo la precisa indicazione del luogo in cui sarebbe intervenuto l'evento lesivo. Quanto al “difetto di allegazione in ordine alla compatibilità con le prestazioni lavorative”, fin dagli atti del primo grado era emerso che la il giorno del sinistro aveva timbrato l'ingresso nella struttura ospedaliera alle ore 6:30 Pt_1 dovendo prendere servizio in reparto alle ore 7:00, e che il sinistro avveniva alle 6:45, quindi durante l'orario di lavoro. Anche l'INAIL aveva riconosciuto, se pur senza indennizzo, trattarsi di infortunio sul lavoro (con invalidità del 4%).
Era comunque operativa la “sanatoria” dell'atto nullo, ex art. 164 c.p.c. Sul punto la Suprema Corte, con sentenza n. 4557 del 25 febbraio 2009, aveva infatti ritenuto che “Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda ed insufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto addotti a sostegno della stessa (art. 414, nn. 3 e 4 cod. proc. Civ.), è sanabile ex art. 164, comma quinto, cod. proc. Civ., norma estensibile anche all'anzidetto rito. Ne consegue che, ove il giudice abbia omesso di fissare un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda e il convenuto non abbia tempestivamente eccepito il vizio dell'atto ex art. 157 cod. proc. Civ., deve ritenersi intervenuta la sanatoria della nullità del ricorso per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. Civ”. Inoltre, non era ammissibile che il Tribunale potesse riferire (pur in presenza di una sanatoria ex art. 164 c.p.c. come dedotto), che il ricorso fosse da rigettare esclusivamente per non avere la ricorrente indicato quale testimone quello che, a detta del giudicante, sarebbe stato il più “informato sui fatti”, e non altro perchè erano stati indicati anche altri testimoni sulle stesse circostanze.
La aveva dedotto di essere inciampata mentre saliva le scale all'interno della dopo Pt_1 Controparte_1 essere entrata in ospedale e mentre stava salendo al piano superiore in direzione dello spogliatoio;
il fatto che la stessa fosse “inciampata” salendo scale durante l'orario di lavoro era circostanza pacifica (e non contestata), e non può essere esclusa dalla riferita esistenza del gradino “sconnesso”, che postula pur sempre una pavimentazione irregolare, a nulla rilevando se detta irregolarità dipenda dalla presenza di materiale liquido/detersivo o da altro;
le circostanze di luogo e di tempo erano ampiamente circostanziate dal momento che al documento n. 1 allegato al ricorso era stata prodotta l'accettazione della sig.ra al Pronto soccorso del medesimo nosocomio alle ore 6.48- pochi minuti dopo la Pt_1 caduta- ed all'esame obiettivo la stessa riferiva di essere “caduta durante il servizio”; la circostanza per la quale non fosse individuabile il punto preciso del non rileva in quanto nel ricorso veniva dedotto che la Controparte_1 stessa inciampava mentre saliva nello spogliatoio del reparto nel quale era impiegata (Ematologia Trapianto), con ciò indicando precisamente il luogo della caduta, essendo uno ed unico il reparto.
In ogni caso, in allegato al ricorso venivano offerti in comunicazione tutti i documenti dai quali era possibile ricostruire la vicenda quali i Verbali di Pronto Soccorso, le visite specialiste con prognosi sino al 3.8.2017 e persino la documentazione INAIL che attestava (ed attesta) l'esistenza di un infortunio sul lavoro.
Infine il giudice avrebbe potuto attivare i propri poteri istruttori officiosi e conformare il proprio operato al principio di conservazione degli atti processuali.
Le censure non possono condividersi.
La vaghezza della descrizione del luogo e delle modalità di verificazione del sinistro permane anche all'esito dell'appello, ossia pur ponendo mente a tutte le circostanze richiamate dall'appellante per dimostrare di avere compiutamente dedotto, fin dal primo grado, i fatti posti a base della pretesa.
Invero, anche a voler ritenere sufficientemente chiaro che la ricorrente stesse andando in reparto Ematologia Trapianto al momento del sinistro, resta il fatto che non risultano chiaramente indicati né lo stato dei luoghi, né le precisa dinamica dell'infortunio occorso: nulla si deduce riguardo alla ubicazione dello spogliatoio del reparto che la ricorrente avrebbe dovuto raggiungere per prendere servizio, né sulla conformazione delle scale percorse, che dovevano fare evidentemente da raccordo tra il piano terra e il piano del suddetto reparto, né sulle effettive condizioni in cui esse si trovavano per effetto della presenza di materiale liquido, né sul grado di illuminazione presente nei luoghi teatro del sinistro.
Oltretutto, le già carenti deduzioni contenute in ricorso sono anche assolutamente contrastanti con quanto risultante dai documenti in atti, e cioè con quanto emerge dalla dichiarazione di infortunio al datore di lavoro e, riguardo all'orario, con quanto riportato nel certificato di accettazione del contiguo Pronto Soccorso (ove la ricorrente ebbe a farsi refertare nell'immediatezza): riguardo all'orario, la ricorrente colloca l'infortunio alle ore 6,15, (ribadendo tale orario il giorno dopo, in sede di dichiarazione di infortunio), mentre il referto del Pronto Soccorso riporta l'orario di ingresso delle
6,48; la stessa appellante, contraddittoriamente rispetto a quanto dedotto nel ricorso introduttivo e quanto ancora in questa sede chiede di provare in via istruttoria (“in data 26.03.2017 alle ore 06:15 circa mentre stava arrivando sul posto di lavoro…..”), colloca detto orario (avvicinandolo all'orario di presa di servizio che sarebbe dovuta avvenire alle ore 7.00) “POCHI MINUTI DOPO ”, dunque le 6,45 circa (v. ricorso in appello). Parte_2
Quanto alla dinamica, nel ricorso introduttivo la deduce di essere caduta sulle scale a causa della presenza su di Pt_1 esse di materiale detersivo– liquido non segnalata, mentre secondo la dichiarazione di infortunio, a firma della stessa lavoratrice, ella sarebbe inciampata su un gradino sconnesso mentre percorreva un corridoio che conduceva allo spogliatoio: avverte l'appellante che la divergenza è solo apparente, poiché un gradino “sconnesso” postula una pavimentazione irregolare, a nulla rilevando se detta irregolarità, nella fattispecie, sia dipesa dalla presenza di materiale liquido/detersivo o da altro.
La spiegazione non convince, non potendo la stessa, chiaramente, andare al di là del significato fatto palese dalle parole testuali: un conto è scivolare su una scala a causa del liquido presente sui gradini, un conto è inciampare su un suo elemento sconnesso, ossia privo della materiale integrità; oltre tutto, nella dichiarazione di infortunio la ricorrente, compilando appositi campi del questionario, alla domanda “cosa stava facendo al momento dell'infortunio?” risponde
“camminavo” (deve ritenersi lungo il citato corridoio, che la doveva percorrere nel tragitto verso lo spogliatoio Pt_1 e sul cui tracciato incontrava il gradino sconnesso;
corridoio che però non compare nella deduzione del ricorso, dove si parla solo di scale) e alla domanda “cosa è successo di imprevisto?” risponde di essere “inciampata”, senza alcun riferimento alla non prevedibile presenza di materiale liquido, elemento – invece - centrale nel determinismo causale prospettato in giudizio.
Le carenze che connotano il compendio allegatorio dell'originario ricorso non possono essere colmate facendo applicazione delle norme sulla nullità, sanabile, del ricorso introduttivo: invero, ciò che il giudice ha ritenuto carente non riguarda gli elementi indicati ai numeri 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. (il cui difetto condurrebbe alla pronuncia in rito sulla nullità del ricorso), ossia non ha ritenuto la indeterminatezza del petitum o della causa petendi tale da integrare un'omissione o un'assoluta incertezza delle allegazioni, bensì la loro incompiuta specificità, tale da determinare una insufficienza o carenza a livello probatorio (il Tribunale ha invero ben individuato l'oggetto della domanda, ed altrettanto adeguatamente la convenuta è stata in grado di approntare su quel ricorso le proprie difese). CP_1 La giuridica conseguenza di un ricorso privo di specificità/sufficienza dell'oggetto del ricorso, come quello di specie, non comporta la sua nullità, ma la sua infondatezza, atteso che le allegazioni poste a supporto della pretesa rendono il ricorso in tesi decidibile nel merito, ma le stesse non sono talmente compiute e specifiche da sostenere la pretesa a livello probatorio, tanto che - ove in ipotesi ammesse le prove sulle circostanze capitolate in ricorso - esse non sarebbero comunque in grado di dimostrare la fondatezza della domanda.
In effetti, le circostanze relative allo svolgimento dei fatti, su cui l'appellante chiede che si svolga l'istruttoria, ossia :
1) Vero che il 26.03.2017 la ricorrente, alle ore 06:15 circa, mentre stava arrivando sul posto di lavoro, all'interno della struttura del , intenta a salire le scale per recarsi al piano superiore, è caduta Controparte_1 rovinosamente, finendo a terra?
2) Vero che sulle scale era presente materiale liquido?
3) Vero che la caduta è avvenuta a causa della presenza, sulle stesse scale, di materiale liquido non segnalato, dall'aspetto e consistenza detersivo/liquido? scontano la medesima genericità delle deduzioni svolte in ricorso, sia per quanto riguarda la descrizione dei luoghi sia per ciò che concerne le modalità di verificazione dell'evento. Senza contare la perdurante contraddizione in appello sull'orario dell'infortunio (6.48 nella parte argomentativa, 6.15 nelle articolazioni istruttorie).
Vi è poi da osservare che il riconoscimento dell'origine lavorativa dell'infortunio da parte dell'Inail non è certo esaustivo del diritto vantato dalla Mancini, che presuppone il quid pluris dato dall'inosservanza delle regole di cautela ex art. 2087 c.c. da parte del datore di lavoro: invero, la verificazione della malattia (o infortunio) non è di per sé sufficiente per far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre la previa dimostrazione, da parte dell'attore, che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno (da ultimo, Cass. ord. 10404/2020, ha precisato che incombe sul lavoratore che lamenti di avere contratto la malattia, l'onere di provare il fatto che costituisce l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno, onere a cui parte ricorrente, nel caso di specie, non ha puntualmente adempiuto).
Non può, infine, la sentenza impugnata essere oggetto di censura per il mancato esercizio da parte del Tribunale dei poteri di cui all'art. 421 cpc per non avere il giudice di primo grado disposto di ufficio la prova testimoniale, rammentandosi al riguardo che “Nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 cod. proc. civ. - il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità - , non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti ………. , così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale” (Cass. sent. n. 17.102 del 2009).
Con un secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per avere il primo giudice ritenuto
“l'acquiescenza” della ricorrente al contegno della : è appena il caso di osservare che tale motivazione CP_1 è stata adottata da Tribunale in via del tutto residuale e con intento meramente rafforzativo dell'argomento della carenza allegatoria, motivazione, quest'ultima, in grado di supportare autonomamente la pronuncia qui impugnata. Ne consegue che il motivo di gravame deve ritenersi assorbito.
Parimenti assorbiti sono tutti i restanti motivi di appello, riguardanti il mancato accertamento della responsabilità dell'appellata e del diritto al risarcimento dei danni.
L'appello va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi, con riferimento al valore della domanda come dichiarato dalla stessa parte appellante (euro 51.809,75).
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 3.320,00 oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 18/03/2025
Il Presidente est.
dott. Maria Pia Di Stefano