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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/07/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3589/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
così composto: dottor RA IA Presidente rel dottoressa Chiara Pulicati giudice dottoressa Francesca Iaconi giudice ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3589/22 RG tra nato a [...], il [...], C.F.: , residente in Parte_1 C.F._1
TO (RM) in Via delle Fosse Ardeatine n.20, con l'avv. Antonella Rossi.
Ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Massimi n.13, C.F. , ed elettivamente domiciliata in Roma, Via di C.F._2
Monteverde, n. 25, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Valletti C.F. che, ai C.F._3 sensi dell'art.176 II comma c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero fax
06.58.200.746 ed agli indirizzi di posta elettronica e pec Email_1
che la rappresenta e difende. Email_2 pagina 1 di 4 .
Resistente
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.7.22 il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario nel Comune di Roma in data 27.7.97 con;
che dal Controparte_1 matrimonio erano nati i figli (2000) e RA (2004) ; che con convezione del 21.6.21 Per_1
,autorizzata con visto del PM,veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi;
Tanto premesso chiedeva che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio,con esclusione di assegno divorzile per la resistente e riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della prole.
Regolamente citata ,si costituitva, non opponendosi alla domanda sullo Controparte_1 status, ma opponendosi alle restanti domande,con condanna al pagamento di un assegno divorzile.
La causa veniva trattenuta in decisione sulla sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pronunziata la sentenza, la causa era rimessa sul ruolo ed istruita in via documentale e tramite indagini delegate alla GDF.
La causa era dunque trattenuta in decisione.
MOTIVAZIONE
Va in primo luogo vagliata la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento della prole formulata dal ricorrente.
In via preliminare non può essere stimata come utilizzabile la documentazione prodotta dal ricorrente solo in allegato alla comparsa conclusionale.
Per l'effetto, difetta la prova dell'allegata sopravvenuta indipendenza economica del figlio maggiore.
pagina 2 di 4 Tanto premesso, deve rilevarsi come dalle indagini svolte dalla GDF sia emerso come il ricorrente percepisca un reddito annuo lordo pari a circa 26.000,00 euro e sia proprietario di 3 autovetture.
Quanto al patrimonio immobiliare, esso è costituito da due immobili in comunione con la resistente.
Tanto premesso, il mantenimento come stabilito in sede di separazione appare congruo e compatibile con le capacità contributive del ricorrente.
E' ora possibile passare a vagliare la domanda di corresponsione di un assegno divorziale formulata dalla resistente.
A tal proposito giova rammentare come “Posto che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa, continuando ad operare i principi di eguaglianza e di solidarietà di cui agli art. 2 e 29 cost., e che il diritto al riguardo del richiedente va accertato unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma
6, prima parte, l. n. 898 del 1970, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.” (Cassazione civile sez. un., 11/07/2018, n.18287).
Dalle indagini svolte dalla GDF la resistente è risultata percettrice di un reddito annuo lordo di poco inferiore ai 17.000,00 euro. Inoltre in sede di separazione la casa coniugale è stata a questa assegnata.
Alla luce di questi elementi, stante il carico dell'assegno di mantenimento della prole che incombe sul ricorrente,unitamente a mutuo che a questi fa interamente carico in ragione delle condizioni concordemente fissate in sede di omologazione e le spese occorrenti per provvedere ad una nuova abitazione, deve escludersi che in capo a quest'ultimo residui (nonostante lo squilibrio reddituale delle parti) una residua capacità contributiva in favore della resistente.
pagina 3 di 4 Va dunque rigettata la domanda di assegno divorzile.
In ragione della soccombenza reciproca, vanno compensate le spese di lite
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
-Rigetta tutte le domande.
-Spese compensate
Tivoli, 26.6.25
Il Presidente rel
Dott.RA IA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
così composto: dottor RA IA Presidente rel dottoressa Chiara Pulicati giudice dottoressa Francesca Iaconi giudice ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3589/22 RG tra nato a [...], il [...], C.F.: , residente in Parte_1 C.F._1
TO (RM) in Via delle Fosse Ardeatine n.20, con l'avv. Antonella Rossi.
Ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Massimi n.13, C.F. , ed elettivamente domiciliata in Roma, Via di C.F._2
Monteverde, n. 25, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Valletti C.F. che, ai C.F._3 sensi dell'art.176 II comma c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero fax
06.58.200.746 ed agli indirizzi di posta elettronica e pec Email_1
che la rappresenta e difende. Email_2 pagina 1 di 4 .
Resistente
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.7.22 il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario nel Comune di Roma in data 27.7.97 con;
che dal Controparte_1 matrimonio erano nati i figli (2000) e RA (2004) ; che con convezione del 21.6.21 Per_1
,autorizzata con visto del PM,veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi;
Tanto premesso chiedeva che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio,con esclusione di assegno divorzile per la resistente e riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della prole.
Regolamente citata ,si costituitva, non opponendosi alla domanda sullo Controparte_1 status, ma opponendosi alle restanti domande,con condanna al pagamento di un assegno divorzile.
La causa veniva trattenuta in decisione sulla sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pronunziata la sentenza, la causa era rimessa sul ruolo ed istruita in via documentale e tramite indagini delegate alla GDF.
La causa era dunque trattenuta in decisione.
MOTIVAZIONE
Va in primo luogo vagliata la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento della prole formulata dal ricorrente.
In via preliminare non può essere stimata come utilizzabile la documentazione prodotta dal ricorrente solo in allegato alla comparsa conclusionale.
Per l'effetto, difetta la prova dell'allegata sopravvenuta indipendenza economica del figlio maggiore.
pagina 2 di 4 Tanto premesso, deve rilevarsi come dalle indagini svolte dalla GDF sia emerso come il ricorrente percepisca un reddito annuo lordo pari a circa 26.000,00 euro e sia proprietario di 3 autovetture.
Quanto al patrimonio immobiliare, esso è costituito da due immobili in comunione con la resistente.
Tanto premesso, il mantenimento come stabilito in sede di separazione appare congruo e compatibile con le capacità contributive del ricorrente.
E' ora possibile passare a vagliare la domanda di corresponsione di un assegno divorziale formulata dalla resistente.
A tal proposito giova rammentare come “Posto che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa, continuando ad operare i principi di eguaglianza e di solidarietà di cui agli art. 2 e 29 cost., e che il diritto al riguardo del richiedente va accertato unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma
6, prima parte, l. n. 898 del 1970, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.” (Cassazione civile sez. un., 11/07/2018, n.18287).
Dalle indagini svolte dalla GDF la resistente è risultata percettrice di un reddito annuo lordo di poco inferiore ai 17.000,00 euro. Inoltre in sede di separazione la casa coniugale è stata a questa assegnata.
Alla luce di questi elementi, stante il carico dell'assegno di mantenimento della prole che incombe sul ricorrente,unitamente a mutuo che a questi fa interamente carico in ragione delle condizioni concordemente fissate in sede di omologazione e le spese occorrenti per provvedere ad una nuova abitazione, deve escludersi che in capo a quest'ultimo residui (nonostante lo squilibrio reddituale delle parti) una residua capacità contributiva in favore della resistente.
pagina 3 di 4 Va dunque rigettata la domanda di assegno divorzile.
In ragione della soccombenza reciproca, vanno compensate le spese di lite
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
-Rigetta tutte le domande.
-Spese compensate
Tivoli, 26.6.25
Il Presidente rel
Dott.RA IA
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