Sentenza 15 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/07/2003, n. 11032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11032 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 703 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1032 Oggetto SEZIONE Composta dagli Ill Si ri istrati: Dott. NT Presidente VELLA R.G.N. 12115/00 Cron.24903 Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere - Dott. Roberto Michele TRIOLA Rep. 2943 Consigliere - SETTIMJ Rel. Consigliere Dott. Giovanni Ud. 17/01/03 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: TO CO, TO IA, IG EN, TO OL, TO MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BRUXELLES 59, presso lo studio dell'avvocato MANFREDO FIORMONTI, difesi dall'avvocato CARLO ALBERTO MELEGARI, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
ON IT, ON OL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSTANTINO MORIN 1, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE A NAPOLI, che li 2003 difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti 88 - -1- avverso la sentenza n. 1218/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/03 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato GRASSO NT con delega dell'Avvocato MELEGARI Carlo Alberto depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito 1'Avvocato NAPOLI Salvatore A., difensore del resistente che ha chiesto rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- MA c/ OR RG 12115/00 -1-冰 Oggetto: spese processuali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 28.2.83, ET, RI e AS MA, proprietari d'un edificio in Priverno, conveni- vano innanzi al locale pretore, con denunzia di nova opera, NT, PA ed AL NI, proprietari d'un confi- nante terreno, dolendosi che costoro stessero edificando a distanza di m. 5,25 dal loro edificio in violazione del regolamento edilizio comunale, dal quale era imposto un distacco di m. 10,50, ed i convenuti resistevano all'av- versa azione proponendo, a loro volta, domanda riconven- zionale di demolizione. Decidendo sulla controversia con sentenza 31.1.89, il tribunale di Latina, accertata l'illegittimità della nuova opera per violazione delle prescritte distanze ed esclusa la legittimazione passiva di NT NI, condannava PA ed AL NI alla demolizione del fabbricato in corso d'edificazione sino alla distanza di m. 10,50 da quello dei MA. Impugnatasi tale sentenza da entrambe le parti, la corte d'appello di Roma, con sentenza non definitiva 9.2.94, confermava il difetto di legittimazione passiva di NT NI e rigettava l'originaria domanda dei MA che condannava al risarcimento dei danni, da de- MA c/ OR RG 12115/00 -2-A terminarsi nel prosieguo del giudizio, nei confronti del- la controparte. Ricorrevano per cassazione RI e AS To- massi nonché gli eredi di PA MA, nel frattempo deceduto, ed, in contraddittorio dei NI, questa Cor- te, con sentenza 27.12.96, annullava con rinvio la sen- tenza della corte d'appello di Roma 9.2.94. Con ulteriore sentenza 21.4.99, la corte d'appello di Roma dichiarava la soppravvenuta inammissibilità dell' appello e compensava le spese. Avverso tale decisione i MA proponevano ricor- so per cassazione cui resistevano i NI. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando violazione dell'art. 92 CPC e vizi di motivazione si dolgono i ricorrenti che la corte territo- riale abbia disposto la compensazione delle spese in con- trasto con il principio di non addebitabilità delle spese stesse alla parte totalmente vittoriosa e fornendo di ta- le decisione una motivazione del tutto generica. Doglianze siffatte non meritano accoglimento. La compensazione delle spese, anche integrale, non è in alcun modo equiparabile alla condanna alle spese, pertanto, quand'ache gli odierni ricorrenti fossero stati parte totalmente vittoriosa, non per questo, disponendo la compensazione delle spese, il giudice a quo ne ha in MA c/ OR RG 12115/00 -3-A alcun modo leso i diritti né ha contravvenuto al richia- mato principio. Quanto, poi, alla decisione in sé, questa Corte ha ripetutamente evidenziato come, anche al di fuori dei ca- si particolari d'impugnazione ex art. 111 Cost. e ferma l'esclusione dalla condanna alle spese della parte total- mente vittoriosa, il controllo di legittimità sulle pro- nunzie dei giudici del merito con le quali sia stata di- sposta la compensazione delle spese giudiziali, parziale od anche totale, è comunque limitato all'accertamento dell'avvenuto richiamo, da parte dei giudici stessi, dei giusti motivi richiesti dall'art. 92 CPC, il provvedimen- to di compensazione non necessitando di specifica motiva- zione ove a tale lata previsione normativa, ampiamente derogatoria del principio generale posto dal precedente art. 91 CPC, venga effettuato esplicito riferimento nel- l'esercizio del discrezionale potere dei detti giudici di valutare, in relazione a tutte le vicende processuali prese in considerazione, l'opportunità d'una pronunzia in tal senso (da ultimo Cass. 12.3.99 n. 2216, 19.5.98 n. 4997, 6.5.98 n. 4575, 21.2.98 n. 1887, 8.10.97 n. 9762, 23.6.97 n. 5607). Il sindacato di legittimità può estendersi all'esa- me della motivazione solo ove i giusti motivi previsti dall'art. 92 CPC, oltre che enunziati, siano stati anche MA c/ OR RG 12115/00 -4- sviluppati formando oggetto di specifiche argomentazioni, in tal caso essendovi luogo a verificare così l'idoneità in astratto dei motivi stessi a giustificare la pronunzia come la logicità ed adeguatezza delle argomentazioni svolte al riguardo, giacché vizi in tal senso sarebbero indicativi d'un erroneo processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto, mentre resta comunque escluso l'accertamento in concreto di detti motivi, quaestio facti la cui valutazione si sottrae al sindaca- to medesimo (cfr. le pronunzie sopra citate). Nel caso di specie, il giudice del merito, avendo fatto riferimento alla particolarità del caso, ha operato un corretto richiamo proprio a quella valutazione genera- le ed onnicomprensiva che è alla base del po tere conces- sogli, utilizzando l'espressione non a titolo di generica motivazione ma, secondo una prassi invalsa, a titolo in- troduttivo dei ritenuti giusti motivi;
pertanto, giusta la richiamata costante interpretazione della giurispru- denza in materia, la pronunzia non necessitava di motiva- zione ulteriore al riguardo. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Non ricorrono, ciò non di meno, i presupposti per la condanna dei ricorrenti ex art. 96 CPC chiesta dai re- sistenti, presupposti la cui sussistenza, in particolare MA c/ OR RG 12115/00 -5- per quanto attiene al concreto verificarsi del danno se non anche all'allegazione della temerarietà, dai resi- stenti stessi doveva essere dedotta e dimostrata. Sussistono giusti motivi per la compensazione inte- grale delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE respinge il ricorso nonché la domanda ex art. 96 CPC dei resistenti e compensa le spese.. Così deciso in Camera di Consiglio il 17.1.2003. Il Presidente Cina fell Il est. IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 15 LUG. 2003 Home Roma IL CANCELLIERE C1