TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 25/06/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2882/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in 38085 Pieve di Parte_1 C.F._1 Bono – Prezzo – Fraz. Strada n. 98, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Bonazza (C.F.
) con studio in Tione di Trento (TN) – Viale Dante n. 41 e dall'avv. Maurizio C.F._2 Roat (C.F. ), eleggendo domicilio presso lo studio del primo, giusta delega in C.F._3 calce in uno con l'atto di citazione;
ATTRICE CONTRO
in persona del legale rappresentante in carica, corrente in 38079 Controparte_1 Borgo Lares (TN) – Loc. Ridever n. 5 – Fraz. Zuclo (C.F. e P. VA , rappresentata e P.VA_1 difesa – giusta procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83 co. 3 cpc su foglio separato congiunto alla comparsa di costituzione e risposta con gli strumenti del PCT – dallo Legale CP_2 Controparte_3 (C.F. ), in persona dei soci Avv. Andrea Merler (C.F. e
[...] P.VA_2 C.F._4 Avv. Nicola Giuliano (C.F. e presso la sede in 38122 Trento – Viale Rovereto CodiceFiscale_5
n. 67 elettivamente domiciliato;
CONVENUTA E
(C.F. e P. VA ) con sede in Via Roma n. 34, 38085 Controparte_4 P.VA_3 Pieve di Bono – Prezzo (TN), in persona del Sindaco pro tempore sig. rappresentato e Persona_1 difeso dall'avv. Enrico Ballardini (C.F. ; C.F._6 CONVENUTO IN PUNTO: risarcimento danni ex artt. 2051, 2043 e 2059 c.c. CONCLUSIONI DELL'ATTRICE Nel merito – in via principale Accertare e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa, che il sinistro per cui è causa è imputabile ex artt. 2051, 2043 e 2059 cod. cic. alla responsabilità in solido dell'impresa Controparte_1 (P.VA ) corrente in 38079 Borgo Lares (TN) – fraz. Zuclo – Loc. Ridever n. 5 in persona P.VA_1 dell'amministratore legale rappresentante pro tempore e del (P.VA Controparte_4
pagina 1 di 11 ) corrente in 38085 Prezzo (TN) – Via Roma n. 34, in persona del P.VA_3 Controparte_4 sindaco legale rappresentante pro tempore e conseguentemente condannare i convenuti
[...] (P. VA ) corrente in 38079 Borgo Lares (TN) fraz. Zuclo – località Controparte_1 P.VA_1 Ridever n. 5 in persona dell'amministratore legale rappresentante pro tempore e il Controparte_4
(P. VA ) corrente in 38085 Pieve di Bono – Prezzo Via Roma n. 34, in
[...] P.VA_3 persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, come in narrativa indicati subiti dall'attrice a causa del sinistro medesimo ammontanti ad euro 29.295,44 o nella diversa maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia attesa l'esperita C.T.U. medico-legale, altre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare un concorso di colpa nella causazione del sinistro in capo all'odierna attrice ridursi gradualmente la somma richiesta in via principale di euro 29.295,44 o la diversa somma di giustizia in base all'entità dell'eventuale concorso di colpa oltre agli interessi dal dì del dovuta al saldo effettivo, condannarsi conseguentemente in solido i responsabili del sinistro impresa (P. VA corrente in 38079 Controparte_1 P.VA_1 Borgo Lares (TN) fraz. Zuelo – Località Ridever n. 5 in persona dell'amministratore legale rappresentante pro tempore ed il (P. VA ) corrente in Controparte_4 P.VA_3 38085 Pieve di Bono – Prezzo (TN) via Roma n. 34, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del minor danno così graduato e quantificato. Comunque con vittoria di compensi, oltre al rimborso delle spese generali forf. 15%, VA e CNPA come per legge CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA
1)in via principale: per i fatti, le causali e le ragioni di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta dd. 02.03.2023, rigettarsi ogni domanda di parte attrice, siccome infondata in fatto e in diritto;
2)in via subordinata: per i fatti, le causali e le ragioni di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta dd. 02.03.2023, escludere la responsabilità dell' e quindi CP_1 Controparte_1 rigettarsi ogni pretesa attorea ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c. ovvero, in ulteriore subordine, ridursi le pretese attoree in ragione del concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. nella misura che sarà eventualmente ritenuta di Giustizia;
3)in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale delle domande avversarie: per i fatti, le causali e le ragioni di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta dd. 02.03.2023, ridurre le pretese e la quantificazione dell'eventuale risarcimento dei danni, limitatamente alla sola quota di responsabilità direttamente imputabili all'Impresa Controparte_1 3 bis) in ogni caso, per i fatti, le causali e le ragioni di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta dd. 02.03.2023 e della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc, rigettarsi la domanda di regresso formulata dal nei confronti dell' Controparte_4 Controparte_1
[...] 4)con vittoria di spese del presente giudizio, ivi comprese quelle per eventuali consulenze tecniche, nonché spese e compensi legali oltre rimborso forfettario spese generali, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge. CONCLUSIONI DEL CONVENUTO Preliminarmente insiste, occorrendo, per l'ammissione delle residue istanze istruttorie pur richieste e non ammesse, previa revoca e/o parziale modifica dell'ordinanza istruttoria dd. 14.07.2023, chiedendo pagina 2 di 11 segnatamente l'ammissione dei capitoli di prova n. 3-4-7-8-9-13-14 e 16 della memoria istruttoria autorizzata 24.04.2023, con i testi ivi indicati. Nel merito in via principale, per le ragioni tutte di cui alla narrativa che precede, respingersi ogni e qualsiasi domanda di parte attorea nei confronti del convenuto , Controparte_4 siccome infondata in fatto ed in diritto. In subordine, anche in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale tra competiti occorrendo – accertate le prevalenti responsabilità dell'attrice sig.ra ex art. 1227 cod. Parte_1 civ. (concorso colposo del creditore) e della impresa (P. VA Controparte_1
) corrente in 38079 Borgo Lares (TN) – Fraz. Zuclo – Loc. Ridever n. 5 in persona P.VA_4 dell'amministratore / legale rappresentante pro tempore nella misura che parrà benvista, ridotta a giustizia ogni avversa pretesa risarcitoria di parte attorea, e per la denegata ipotesi in cui il Tribunale di Trento ravvisasse una qualche responsabilità, anche solo minoritaria e/o residuale, del Controparte_4
per i fatti per cui è causa, previo accertamento delle rispettive responsabilità e relativa
[...] graduazione, condannarsi in via di regresso alla stregua dell'art. 2055 cod. civ. l'impresa
[...] (P. VA ) corrente in 38079 Borgo Lares (TN) – Fraz. Zuclo – Loc. Controparte_1 P.VA_4 Ridever n. 5 in persona dell'amministratore / legale rappresentante pro tempore a tenere indenne da ogni negativa statuizione e così corrisponder al convenuto (C.F. e Controparte_4 P.VA ) con sede in Via Roma n. 34, 38085 Pieve di Bono – Prezzo (TN) in persona del P.VA_3 Sindaco pro tempore sig. quanto lo stesso dovesse in ipotesi pagare all'attrice sig.ra Persona_1 in eccesso rispetto alle rispettive accertante quote di responsabilità, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dal dì del pagamento all'effettivo soddisfo. In ogni caso spese e competenze oltre ad accessori di legge integralmente rifusi, sia nei confronti dell'attrice che della coimputata MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione dd. 15.11.2022, notificato il 22.11.2022, conveniva in giudizio Parte_1 l' ed il , chiedendo, nel merito – Controparte_1 Controparte_4 in via principale, accertare e dichiarare che il sinistro per cui era causa era imputabile ex artt. 2051, 2043 e 2059 c.c. alla responsabilità in solido dei convenuti e, per l'effetto, condannare gli stessi al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti dall'attrice quantificati in complessivi € 29.295,44 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi del di del dovuto al saldo effettivo;
in via subordinata, qualora fosse accertato un concorso di colpa in capo all'attrice nella causazione del sinistro, ridursi la somma richiesta in principalità o quella ritenuta di giustizia, con conseguente condanna dai convenuto in solido al risarcimento del minor danno quantificato, oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo;
spese di giudizio rifuse. Esponeva in particolare l'attrice a sostegno delle domande anzidette: 1) che alle ore 13,30 circa dd.19.10.2021 la stessa era intenta a percorrere un tratto di marciapiedi nel centro del paese di CP_4
– diretta alla Chiesa Parrocchiale, attraversando quindi un tratto di strada contraddistinta
[...] CP_4 dalla presenza di strisce pedonali, posto alla intersezione tra via Roma e via Palazzo, interessato da un intervento di scarifica dell'asfalto in alcun modo segnalato;
2) che tale intervento aveva creato sulla sede stradale un rialzo, in prossimità dell'antistante marciapiede, dell'altezza di ca. cm. 6-7, non segnalato, “oggettivamente non visibile ed insidioso, ciò anche per la medesima consistenza e colorazione del fondo stradale”; 3) che l'attrice, non avvedutasi del pericolo, inciampava contro il margine (v. all. 13), cadendo rovinosamente a terra e procurandosi gravi lesioni personali;
4) che la donna, immediatamente soccorsa da un operaio presente in loco e dalla cugina intervenuta di Per_2
pagina 3 di 11 lì a poco, veniva trasportata presso il P.S. dell'Ospedale di Tione di Trento, ove le venivano diagnosticati trauma cranico – trauma facciale, frattura ossa nasali e frattura dello stiloide radiale destro, oltre a danno stomatologico – odontoiatrico;
5) che il giorno del sinistro i lavori sul tratto di strada in questione venivano eseguiti dalla ditta la quale ometteva di Controparte_1 installare qualsivoglia segnaletica idonea ad avvisare gli utenti della presenza dei lavori in corso;
6) che consapevole di tale omissione, la ditta provvedeva nell'immediatezza del sinistro Controparte_1 ad opporre in loco i cartelli di pericolo e di delimitazione del cantiere (v. all. 13-14); 7) che consentendo la presenza del cantiere il transito sia veicolare che pedonale, era configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al 8) che il danno patito dall'attrice era quantificabile CP_4 in complessivi € 29.295,44, di cui € 23.776,44 per danno alla persona ed € 5.519,00 per danno patrimoniale;
9) che la richiesta risarcitoria era stata formulata sia nei confronti della ditta CP_1 che del (v. all. 3-4-5); 10) che con raccomandata AR dd. 08.04.2022 la
[...] CP_4 danneggiata inviava ai convenuti invito a procedere a negoziazione assistita;
11) che in data 22.04.2022 il comunicava la propria volontà di non aderire alla negoziazione assistita (v. all.2); 12) che CP_4
l'impresa aderiva alla negoziazione assistita, conclusasi, tuttavia, in data Controparte_1
05.07.2022 con esito negativo. Con comparsa priva di data si costituiva l' la quale eccepiva: A) Controparte_1
l'assenza del nesso di causalità tra la caduta e le lesioni, e ciò in quanto il rischio presente nel luogo del sinistro aveva un'altezza pari a cm. 3 (v. pag. 10 doc. 1), ritenendo che comunque “le predette lesioni non siano riconducibili all'inciampo, ma ad un malore, mancamento o capogiro che ha avuto l'odierna attrice al momento del sinistro”, tenuto conto che la stessa all'epoca assumeva numerosi farmaci (v. doc. 11) attrice – verb. P.S. dd. 19.10.2021), tali da produrre effetti collaterali, “tra cui capogiri, capacità visiva offuscata, cadute, compromissione dell'equilibrio, problemi di coordinazione, vertigini, etc”; B) che il tratto di strada percorso dall'attrice risultava da diversi anni in stato di precaria manutenzione, con un manto stradale visibilmente irregolare e connotato da lievi dislivelli” (v. pag. 3 doc. 2); C) che a seguito di richiesta dell'impresa in data 06.10.2021, in data 11.10.2021 il CP_1
Sindaco del Comune metteva l'ordinanza n. 81/2021 (v. doc. 4), con cui Parte_2 veniva ordinata “la chiusura al transito di alcuni tratti della viabilità comunale, all'interno dei centri abitati, interessati da lavori di asfaltatura “ dal 14.10.2021 al 12.11.2021, dalle ore 7.00 alle ore 18.00. esclusi sabato e domenica;
D) che il presunto rialzo, dell'altezza di cm. 3,00 “era facilmente visibile in quanto contraddistinto da un colore grigio più scuro rispetto al colore dell'asfalto limitrofo (grigio chiaro); E) che come si evinceva dalle fotografie doc. 14) pagg. 1, 2 e 6, il sinistro si è verificato in orario diurno ed in una giornata particolarmente soleggiata considerato altresì che l'attrice aveva una precisa conoscenza dei luoghi di causa, risiedendo a ca. m. 800 degli stessi (v. doc. 3) ed effettuando il medesimo percorso nella quotidianità. Concludeva, pertanto, la convenuta, in via principale, per il rigetto delle avverse domande;
in via subordinata, per l'esclusione della responsabilità della convenuta o, in subordine, per la riduzione delle pretese attoree in ragione del concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 co. 1 c.c.; in via subordinata, per la riduzione delle avverse pretese alla sola quota di responsabilità direttamente imputabili all'impresa spese di giudizio rifuse. Controparte_1
Costituitosi con comparsa dd. 22.02.2023 il eccepiva: 1) che il Controparte_4 sinistro si era verificato nel primo pomeriggio del giorno 19.10.2021, in condizioni di luci ottimali e su pagina 4 di 11 un tratto di marciapiede che costeggia una delle vie principali del paese, ben conosciuto dall'attrice (v. pag. 1 atto di citazione); 2) che su richiesta dell' il Sindaco Controparte_1 disponeva la chiusura al transito di alcuni tratti della viabilità comunale interessati dai lavori di asfaltatura, onerando l'impresa della opportuna delimitazione e segnalazione dell'area di cantiere;
3) che ai sensi degli artt. 9, 29 e 44 del capitolato speciale d'appalto relativo all'intervento di manutenzione straordinaria / rifacimento della pavimentazione stradale l'impresa doveva adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei terzi per tutta la durata del cantiere, provvedendo alla custodia del medesimo mediante sorveglianza diurna e notturna opponendo la segnaletica necessaria ed in ogni caso sollevando la stazione appaltante da qualsivoglia responsabilità per danni a cose e persone (v. art. 44 cit.); 4) che l'art. 12 del contratto di cottimo lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento della pavimentazione stradale di alcuni tratti della viabilità comunale concluso tra il e l'Impresa prevedeva che “la ditta è responsabile della sicurezza del cantiere e del rispetto CP_4 delle altre norme legislative regolamentari vigenti in materia” (v. doc. 4); 5) che dal verbale di consegna anticipata ed inizio dei lavori in data 09.09.2021 (v. doc. 5) si evinceva “L'appaltatore dichiara di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'impresa dal capitolato speciale d'appalto, e di accettare col presente atto la formale consegna dei lavori senza sollevare riserva o eccezione alcuna, restando inteso che alla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori”; 6) l'eccessiva quantificazione dei danni patrimoniali e non, non condividendo le conclusioni del medico – legale di parte. Concludeva, pertanto, nel merito in via principale, per il rigetto delle domande di parte attrice, in subordine, anche in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale tra coimputati, accertate le prevalenti responsabilità dell'attrice ex art. 1227 c.c. e dell'impresa convenuta, nella misura ritenuta di giustizia, e nella denegata ipotesi in cui fosse ravvisata una qualche responsabilità del CP_4 condannarsi in via di regresso ex art. 2055 c.c. l'impresa a tenere indenne Controparte_1 da ogni negativa statuizione, e così corrispondere al quanto lo stesso dovesse pagare all'attrice CP_4 in accesso rispetto alle rispettive accertande quote di responsabilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento all'effettivo soddisfo;
spese di giudizio rifuse. All'udienza dd. 22.03.2023 il G.I., su concorde richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 cpc. A seguito di ordinanza istruttoria dd. 14.07.2023, venivano assunti all'udienza dd. 20.11.2023, oltre all'interrogatorio formale dell'attrice e del legale rappresentante dell'impresa convenuta, n. 2 testi per ciascuna delle parti. Con ordinanza dd. 27.11.2023 il G.I. ammetteva la C.T.U. medico – legale dedotta dall'attrice e, per l'effetto, nominava quale C.T.U. il dott. a cui poneva i quesiti ivi formulati, Persona_3 successivamente sostituito in data 04.12.2023 dalla dott.ssa Persona_4
All'udienza dd. 24.04.2024 il G.I., su concorde richiesta delle parti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza dd. 12.03.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, la domanda attorea formulata in principalità, fondata, va accolta. Invero, quanto alla dinamica del sinistro e alla situazione dei luoghi al momento della stessa, preme evidenziare che all'udienza dd. 20.11.2023 l'attrice, in sede di interrogatorio formale, ha negato le pagina 5 di 11 circostanze sub capp. 2) di parte convenuta (“Vero che i lavori di scorifica e Controparte_1 rifacimento del manto stradale svolti dall'impresa nei mesi di ottobre – novembre 2021 nel CP_1 paese di Pieve di Bono – Prezzi erano stati segnalati mediante installazione di segnali di pericolo”) e 3) (“Vero che i segnali di pericolo di cui al capitolo precedente erano presenti in Via Roma, Pieve di Bono
– Prezzo, a partire dall'inizio dei lavori di scorifica e rifacimento del manto stradale in data 14 ottobre 2021”), confermando che non vi era in loco “Nessun segnale”. L'attrice ha altresì dichiarato in relazione ai capitoli di prova formulati dal convenuto: 5) CP_4
(“Vero che il cantiere era aperto e vi stavano eseguendo le relative lavorazioni?”) che “Io non ho visto niente. Non so se stessero lavorando”; 6) (“Vero che la signora è stata soccorsa da un operaio Pt_1 della società appaltatrice ): “No, era un operaio che lavora sulle strade”; Controparte_1
12) (“Vero che l'attrice si è avventurata nell'area di cantiere cadendo in un punto in cui erano in atto le relative lavorazioni'”) che “L'ho saputo dopo. Non vi erano segnalazioni di lavori”. Quanto dichiarato dall'attrice, con specifico riferimento all'assenza in loco in loco di segnaletica di cantiere e di lavori in corso, ha trovato espressa conferma nella testimonianza resa di di Tes_1 parte attrice, di professione operaio, il quale ha riferito: 1) “Ho visto la sig.ra attraversare la strada e una volta arrivata sul marciapiede vacillare e poi cadere sullo stesso. Io ero alla guida del mio automezzo di lavoro”; 2) che nell'immediatezza della caduta la donna era stata soccorsa dal teste e da tale e, quindi, trasportata dal marito presso il P.S. dell'Ospedale di Tione di Trento;
3) che Per_5
“Non ho visto alcuna segnaletica, in quel momento”; 4) che “Sul punto dove è caduta la signora non c'era niente. Se vi erano altre segnaletiche in altri posti io non posso saperlo. Confermo una delle foto in allegato n. 14 dell'atto di citazione”; 5) che “Dopo il fatto ho visto che è stata apposta della segnaletica. Io abito vicino ai luoghi (circa 100 mt)”. Circostanze queste confermate integralmente dalla teste anch'essa di parte attrice. Tes_2
Dal canto suo il teste di parte convenuta tale , dipendente della stessa, Controparte_1 Testimone_3 nel premettere di non essere stato “presente al momento del fatto”, ha confermato il cap. 1) Impresa (“Vero che i lavori di scorifica e rifacimento del manto stradale svolti dall' CP_1 Controparte_1 nei mesi ottobre – novembre 2021 hanno interessato tutto il paese di Piave di Bono – ” e “ciò in CP_4 quanto li (ho) scorificati (fresati) io”, nonché il cap. 2) (“Vero che i lavori di scorifica e rifacimento del manto stradale svolti dall' nei mesi di ottobre – novembre 2021 nel paese di Pieve di Controparte_1
Bono – Prezzo erano stati segnalati mediante installazione di segnali di pericolo”), precisando: “Li ho messi io i segnali. Abbiamo eseguito i lavori in due tempi. Quelli di cui alla strada oggetto di sinistro in data 20 e 21 ottobre 2021”. Il teste ha altresì riferito che “Le strade interessate dai lavori erano due o tre ed i segnali li abbiamo messi prima”, affermando, su domanda del procuratore attoreo, che “Riconosco una delle foto allegata al n. 14 all'atto di citazione. In particolare, riconosco l'incrocio tra via Roma e via Palazzo. Dalla foto non vedo i cartelli, segno che qualcuno li ha rimossi. Ricordo esattamente la presenza di cartelli sia sul punto sulla via Roma sia sulla via al Palazzo. E' possibile che i cartelli siano stati rimossi da una delle squadre operanti sui lavori con la micro – fresa. Non posso sapere se siano stati rimossi totalmente e se li hanno solo spostati per potere lavorare. Non ho contatti con l'altra squadra.”. Il teste , anch'egli di parte e dipendente della stessa, nel premettere di Testimone_4 Controparte_1 non essere stato “presente al momento della caduta. Nell'immediatezza del fatto non ho saputo nulla. Mi è stato riferito della caduta solo dopo”, ha reso dichiarazioni del tutto analoghe a quelle del collega pagina 6 di 11 precisando, tuttavia, che “Ci sono sempre più squadre che si occupano dei lavori e della Tes_3 cartellonistica”. Alla medesima udienza il teste , di parte convenuta impiegato presso l'Ufficio Testimone_5 CP_4 tecnico della stessa, ha confermato il cap. 5) (“Vero che il cantiere era aperto e vi si stavano eseguendo le relative lavorazioni?”), precisando che “La mattina l'impresa aveva fresato la via Levido CP_1 che è la via posta al lato opposto della via Palermo”. Ha riferito inoltre il teste “che non vi erano cartelli o altre segregazioni. Ricordo la presenza di segnali spray sull'asfalto. Riconosco l'immagine ripresa in foto (allegato n. 14). Da un lato indicavano con i segnali spray l'area che doveva essere scorificata;
dall'altro segnalavano, all'interno della strada, la presenza di un dislivello tra il tombino e il manto stradale”. Da ultimo il teste ha confermato il cap. 15) (“Vero che dal 09/09/2021 (e quindi anche il giorno 19/10/2021, data dell'infortunio della sig.ra la custodia del cantiere era stata affidata alla Pt_1 coimputata?”), precisando che “La custodia era stata affidata alla riporto alla ordinanza CP_5 di data 21.10.2021 dalla quale emerge la data di immissione nel possesso della ditta . CP_1
Dal canto suo il teste anch'egli di parte convenuta e dipendente dell'Ufficio Testimone_6 CP_4 tecnico dello stesso, nel riferire che “Al momento del fatto mi trovavo in ufficio”, ha confermato il cap. 15) (v. supra), precisando che “C'era in essere una ordinanza sindacale. L'ordinanza è stata fatta da una mia collega mentre la immissione nel possesso alla ditta l'ho fatta io personalmente in qualità CP_1 di direttore dei lavori”. Infine, legale rappresentante della ditta convenuta, ha confermato il cap. 15) parte Testimone_7
(v. supra), soggiungendo che “Dalla foto che mi viene mostrata (foto di cui all'allegato 14) si CP_4 evince che i cartelli erano stati rimossi per consentire alla squadra di poter intervenire. I cartelli sono stati rimessi subito dopo la lavorazione nell'iniziale collocazione e dopo il fatto, dopo che il geometra del Comune mi comunicò dell'incidente della sig.ra anche sul marciapiede teatro del sinistro”. Pt_1
Orbene, alla luce di quanto emerso all'esito delle prove orali, non pare possano esservi dubbi in ordine al fatto che al momento del sinistro non erano presenti in loco i cartelli di segnalazione del cantiere e di lavori in corso, posizionati solo dopo la comunicazione dell'occorso da parte del geometra del CP_4 all'Impresa come indicato in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della CP_1 stessa. In punto di diritto giova rammentare che l'art. 21 C.d.S. co. 2 e 3 prevede testualmente: “chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli”. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali. L'esecuzione di tali opere impone, dunque, l'obbligo di segnalare preventivamente la presenza delle stesse. L'art. 40 Reg. C.d.S. prescrive che “La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che pagina 7 di 11 transitano in prossimità dei cantieri stessi. I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni, così come previsto dall'art. 32, comma 2…Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della lunghezza di almeno 1 m….”. Ebbene, come si evince dalle testimonianze rese e dalla stessa documentazione fotografica prodotta dall'attrice (v. doc. 14), alcuna segnaletica era stata apposta in loco dalla ditta o comunque era CP_1 presente al momento del sinistro, collocata solo successivamente all'occorso, come ammesso espressamente dal legale rappresentante dell'Impresa. Analoga responsabilità è configurabile in capo al , avendo omesso Controparte_4 di adottare le opportune cautele a custodia del tratto di strada e del marciapiede interessati e a tutela dei pedoni, quali l'attuale attrice, la quale ignara dei lavori in corso, è inciampata a causa del dislivello conseguente alla fresatura dell'asfalto, che peraltro, nella parte scorificata mantiene sostanzialmente l'originario colore, come si evince dalla documentazione fotografica prodotta. A tal riguardo giova rammentare che “In tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità – ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale”. (v. Cass. n. 12425/2008). Ed ancora: “Della proprietà pubblica del sulle strade (e sulle relative pertinenze, come i CP_4 marciapiedi) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti dell'Ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ove sussista omissione di vigilanza al fine di impedire che i lavori su di essa effettuati costituiscono potenziale fonte di danno per gli utenti…” (v. Cass. n. 16770/2006). Ed in effetti, nella fattispecie in esame, il non solo era custode della Controparte_4 strada – marciapiede in qualità di proprietario degli stessi e committente dei lavori effettuati su di essi in forza del contratto di appalto (v. doc. 3) , ma altresì questo rivestiva anche la qualità di CP_4 direttore dei lavori. In particolare, quanto a tale circostanza, vale richiamare il verbale di consegna anticipata ed inizio dei lavori (v. doc. 5) , da cui si evince che il geom. responsabile dell'Ufficio CP_4 Testimone_5
Tecnico del era responsabile unico del procedimento, mentre il geom. CP_4 Testimone_6 dipendente dell'Ufficio tecnico del rivestiva la qualifica di direttore dei lavori, come riferito CP_4 dallo stesso in relazione al cap. 15) Comune. Appare evidente, dunque, la corresponsabilità del in ordine alla causazione del sinistro di cui è CP_4 rimasta vittima avendo omesso di operare i necessari controlli e vigilanza Parte_1
pagina 8 di 11 sull'esecuzione dei lavori appaltati all'impresa i quali, qualora attuati, avrebbero impedito CP_1
l'insorgere di cause di pericolo per i pedoni. Nè è configurabile in capo all'attrice alcun profilo di responsabilità colposa nella causazione del sinistro, laddove si consideri: A) che la stessa era intenta a raggiungere il marciapiede nella convinzione che non fosse stata apportata alcuna modifica dello stato dei luoghi;
B) che i lavori eseguiti dall'Impresa Mazzotti non interessavano l'intera rete viaria del ma unicamente CP_4 limitati tratti della pavimentazione stradale, come si evince dall'art. 1 del capitolato speciale d'appalto (v. doc. 3) ; C) che l'attrice era ignara dello svolgimento dei lavori, abitando al di fuori del CP_4 centro del paese;
D) che la caduta dell'attrice non è dipesa da un malore / mancamento (v. infra); E) che al momento del sinistro non vi erano operai e mezzi impegnati nei lavori;
F) che nel cantiere non era stato in alcun modo delimitato, recintato o messo in sicurezza in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (v. supra); G) che al momento del sinistro non vi era alcun tipo di segnale di presenza del cantiere o comunque di pericolo;
H) che detta segnaletica è stata apposta solo successivamente al sinistro;
I) che l'ordinanza del – Prezzo n. 81/2021 dd. Controparte_4
11.10.2021 (v. doc. 2) , con cui era stata disposta la chiusura al traffico di alcuni tratti della CP_4 viabilità comunale interessati dai lavori di asfaltatura, era stata disattesa sia dall'appaltatrice che dal tenuto per legge alla custodia dei luoghi (v. Cass. n. 22576/2018: “Gli specifici poteri di CP_4 autorizzazione, controllo ed ingerenza della pubblica amministrazione nella esecuzione dei lavori, con le facoltà, a mezzo del direttore dei lavoridi disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludevano ogni esenzione di responsabilità per l'ente committente”).
Quanto alle pronunce giurisprudenziali richiamate dal convenuto (v. pagg.
6-8 comparsa conclusionale dd. 05.05.2025), esse non sono pertinenti alla fattispecie in esame – avente ad oggetto la caduta dell'attore all'interno di un cantiere stradale non segnalato, né transennato – attenendo a casi in cui il danneggiato si è procurato delle lesioni in luoghi aperti al pubblico, derivate da cadute causate da irregolarità / sconnessione della sede stradale non realizzate da un'impresa appaltatrice in forza di un contratto di appalto pubblico. In punto “quantum debeatur” preme evidenziare che nell'elaborato peritale dd 10.03.2024 la nominata C.T.U. dott.ssa ha dato atto, sulla scorta della documentazione sanitaria Persona_4 prodotta e dalle risultanze della visita medico – legale, che , a seguito della caduta Parte_1 accorsa in data 19.10.2021, ha riportato: A) trauma facciale con ecchimosi peri – orbitaria e zigomatica destra con interessamento contusivo a carico dell'articolazione temporo – orbitaria destra;
B) frattura comminata delle ossa nasali proprie;
C) frattura dell'angolo mesio incisale dell'elemento dentale 2.1, frattura della parete linguale incisale dell'elemento dentale 3.1; D) frattura composta dello stilloide radiale destro;
E) trauma contusivo di ginocchio sinistro (v. pag. 29 C.T.U.). Ha accertato altresì la C.T.U. “la piena esistenza di un rapporto di casualità materiale tra il politrauma contusivo subito dalla Sig.ra a seguito dei fatti del 19.10.2021 ed il quadro clinico Parte_1 rilevato in sede nosocomiale nella medesima giornata nonché successivamente documentato dai Sartori che la ebbero in cura, risultando verificati i criteri medico – legali di giudizio” (v. pag. 30 C.T.U).
pagina 9 di 11 Quanto all'insussistenza del nesso di causalità tra la caduta e le lesioni procuratesi dall'attrice a causa dell'assunzione di molteplici farmaci”, come sostenuto dall'Impresa convenuta (v. pagg. 5-6 CP_1 comp. costituzione e risposta), la C.T.U. ha ritenuto che i trattamenti farmacologici in questione “non abbiano avuto valenza causale nei fatti di cui sopra. Infatti, al momento dell'arrivo in Pronto Soccorso si documentava come la paziente mai avesse perso conoscenza, negasse la presenza di sintomatologia vertiginosa, ricordasse l'evento. Altresì il rischio di caduta era giudicato come minimo, sia nella giornata del 19.10.2021 sia il giorno successivo 20.10.2021 ed i parametri vitali, così come l'esame obiettivo, nella norma, ad esclusione di quanto derivante dal trauma subito nella caduta”. L'ausiliario del giudice ha stimato il danno biologico temporaneo patito dall'attrice in gg. 38 al 75%, in gg. 15 al 50% e in gg. 25 al 25%, nonché il danno biologico a carattere permanente complessivamente nella misura del 7,5%. Quanto alle spese sanitarie documentate la C.T.U., in accordo con i C.T.P., ha ritenuto congrui gli esborsi di € 502,00 per acquisto di bite e di € 854,00 per la redazione della consulenza di parte a firma del dott. – di cui la C.T.U. segnalava “l'aderenza ai tariffari in uso nella pratica medico – Persona_3 legale per casi consimili” -, escludendo, tuttavia, “le spese per l'acquisto di montatura e lenti progressive” in quanto “non sono di natura sanitaria e pertanto non vengono valutate dal sottoscritto C.T.U…” (v. pag. 31 C.T.U.).
Pertanto, applicando i criteri di cui alle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate all'anno 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale, esso va liquidato come segue:
-I.P. 7,5% € 13.813,50 ( n. 20.01.1955 all'epoca del Parte_1 sinistro (19.10.2021) aveva l'età di 66 anni)
-I.T.P. gg. 38 al 75% (€ 115,00 per giorno) € 3.277,50
-I.T.P. gg 15 al 50% (€ 115,00 per giorno) € 862,50
-I.T.P. gg25 al 25% (€ 115,00 per giorno) € 718,75 pari a complessivi € 18.672,25, importo che va devalutato dall'attualità al giorno del sinistro e quindi annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT ed aumentato degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata sino al giorno del saldo effettivo. Diversamente nulla va riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno patrimoniale, in quanto non operando automaticamente, necessita di rigorosa prova circa le conseguenze pregiudizievoli eccezionali che incidono sulla sfera dinamico – relazionale del danneggiato, nel caso di specie né dedotte, né tantomeno provate.
Sul punto giova rammentare che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute la misura standard del risarcimento previsto dalla Legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella pecie le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persona della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (v. Cass. nn. 5865/2021, 28988/2019, 15084/2019, 12912/2018 e 23778/2014).
pagina 10 di 11 Quanto al danno patrimoniale va riconosciuto all'attrice il solo esborso sostenuto per l'acquisto di bite, pari ad € 502,00 (v. pag. 31 C.T.U.), con esclusione sia delle spese per attico e cure odontoiatriche – stomatologiche, non provate in ordine all'esborso, che delle spese asseritamente sostenute per la relazione del medico – legale di parte, essendosi limitata l'attrice a produrre una mera notula riepilogativa di € 854,00, senza provare documentalmente l'effettivo esborso. Detta voce di spesa (€ 502,00) va maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal singolo esborso al saldo effettivo.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, e di C.T.U. medico – legale seguono la soccombenza dei convenuti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-condanna i convenuti in persona del legale rappresentante pro - Controparte_1 tempore, ed il , in persona del Sindaco pro – tempore, in solido tra Controparte_4 loro, al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di danno non patrimoniale, della somma di €
18.672,25, che va devalutata dall'attualità al giorno del sinistro e quindi annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT ed aumentata degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata sino al giorno del saldo effettivo;
nonché, a titolo di danno patrimoniale, della somma di € 502,00, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal singolo esborso al saldo effettivo;
-condanna i convenuti in persona del legale rappresentante pro – Controparte_1 tempore, ed il , in persona del Sindaco pro – tempore, in solido tra Controparte_4 loro, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'attrice, che liquida in complessivi € 8.145,00, di cui € 7.600,00 per compensi professionali (€ 1.700,00 per fase di studio, € 1.200,00 per fase introduttiva, € 1.800,00 per fase istruttoria ed € 2.900,00 per fase decisionale) ed € 545,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori;
-pone definitivamente le spese di C.T.U. medico – legale a carico dei convenuti, in solido.
Trento, 23.06.2025 Dott. M. Morandini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in 38085 Pieve di Parte_1 C.F._1 Bono – Prezzo – Fraz. Strada n. 98, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Bonazza (C.F.
) con studio in Tione di Trento (TN) – Viale Dante n. 41 e dall'avv. Maurizio C.F._2 Roat (C.F. ), eleggendo domicilio presso lo studio del primo, giusta delega in C.F._3 calce in uno con l'atto di citazione;
ATTRICE CONTRO
in persona del legale rappresentante in carica, corrente in 38079 Controparte_1 Borgo Lares (TN) – Loc. Ridever n. 5 – Fraz. Zuclo (C.F. e P. VA , rappresentata e P.VA_1 difesa – giusta procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83 co. 3 cpc su foglio separato congiunto alla comparsa di costituzione e risposta con gli strumenti del PCT – dallo Legale CP_2 Controparte_3 (C.F. ), in persona dei soci Avv. Andrea Merler (C.F. e
[...] P.VA_2 C.F._4 Avv. Nicola Giuliano (C.F. e presso la sede in 38122 Trento – Viale Rovereto CodiceFiscale_5
n. 67 elettivamente domiciliato;
CONVENUTA E
(C.F. e P. VA ) con sede in Via Roma n. 34, 38085 Controparte_4 P.VA_3 Pieve di Bono – Prezzo (TN), in persona del Sindaco pro tempore sig. rappresentato e Persona_1 difeso dall'avv. Enrico Ballardini (C.F. ; C.F._6 CONVENUTO IN PUNTO: risarcimento danni ex artt. 2051, 2043 e 2059 c.c. CONCLUSIONI DELL'ATTRICE Nel merito – in via principale Accertare e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa, che il sinistro per cui è causa è imputabile ex artt. 2051, 2043 e 2059 cod. cic. alla responsabilità in solido dell'impresa Controparte_1 (P.VA ) corrente in 38079 Borgo Lares (TN) – fraz. Zuclo – Loc. Ridever n. 5 in persona P.VA_1 dell'amministratore legale rappresentante pro tempore e del (P.VA Controparte_4
pagina 1 di 11 ) corrente in 38085 Prezzo (TN) – Via Roma n. 34, in persona del P.VA_3 Controparte_4 sindaco legale rappresentante pro tempore e conseguentemente condannare i convenuti
[...] (P. VA ) corrente in 38079 Borgo Lares (TN) fraz. Zuclo – località Controparte_1 P.VA_1 Ridever n. 5 in persona dell'amministratore legale rappresentante pro tempore e il Controparte_4
(P. VA ) corrente in 38085 Pieve di Bono – Prezzo Via Roma n. 34, in
[...] P.VA_3 persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, come in narrativa indicati subiti dall'attrice a causa del sinistro medesimo ammontanti ad euro 29.295,44 o nella diversa maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia attesa l'esperita C.T.U. medico-legale, altre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare un concorso di colpa nella causazione del sinistro in capo all'odierna attrice ridursi gradualmente la somma richiesta in via principale di euro 29.295,44 o la diversa somma di giustizia in base all'entità dell'eventuale concorso di colpa oltre agli interessi dal dì del dovuta al saldo effettivo, condannarsi conseguentemente in solido i responsabili del sinistro impresa (P. VA corrente in 38079 Controparte_1 P.VA_1 Borgo Lares (TN) fraz. Zuelo – Località Ridever n. 5 in persona dell'amministratore legale rappresentante pro tempore ed il (P. VA ) corrente in Controparte_4 P.VA_3 38085 Pieve di Bono – Prezzo (TN) via Roma n. 34, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del minor danno così graduato e quantificato. Comunque con vittoria di compensi, oltre al rimborso delle spese generali forf. 15%, VA e CNPA come per legge CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA
1)in via principale: per i fatti, le causali e le ragioni di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta dd. 02.03.2023, rigettarsi ogni domanda di parte attrice, siccome infondata in fatto e in diritto;
2)in via subordinata: per i fatti, le causali e le ragioni di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta dd. 02.03.2023, escludere la responsabilità dell' e quindi CP_1 Controparte_1 rigettarsi ogni pretesa attorea ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c. ovvero, in ulteriore subordine, ridursi le pretese attoree in ragione del concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. nella misura che sarà eventualmente ritenuta di Giustizia;
3)in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale delle domande avversarie: per i fatti, le causali e le ragioni di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta dd. 02.03.2023, ridurre le pretese e la quantificazione dell'eventuale risarcimento dei danni, limitatamente alla sola quota di responsabilità direttamente imputabili all'Impresa Controparte_1 3 bis) in ogni caso, per i fatti, le causali e le ragioni di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta dd. 02.03.2023 e della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc, rigettarsi la domanda di regresso formulata dal nei confronti dell' Controparte_4 Controparte_1
[...] 4)con vittoria di spese del presente giudizio, ivi comprese quelle per eventuali consulenze tecniche, nonché spese e compensi legali oltre rimborso forfettario spese generali, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge. CONCLUSIONI DEL CONVENUTO Preliminarmente insiste, occorrendo, per l'ammissione delle residue istanze istruttorie pur richieste e non ammesse, previa revoca e/o parziale modifica dell'ordinanza istruttoria dd. 14.07.2023, chiedendo pagina 2 di 11 segnatamente l'ammissione dei capitoli di prova n. 3-4-7-8-9-13-14 e 16 della memoria istruttoria autorizzata 24.04.2023, con i testi ivi indicati. Nel merito in via principale, per le ragioni tutte di cui alla narrativa che precede, respingersi ogni e qualsiasi domanda di parte attorea nei confronti del convenuto , Controparte_4 siccome infondata in fatto ed in diritto. In subordine, anche in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale tra competiti occorrendo – accertate le prevalenti responsabilità dell'attrice sig.ra ex art. 1227 cod. Parte_1 civ. (concorso colposo del creditore) e della impresa (P. VA Controparte_1
) corrente in 38079 Borgo Lares (TN) – Fraz. Zuclo – Loc. Ridever n. 5 in persona P.VA_4 dell'amministratore / legale rappresentante pro tempore nella misura che parrà benvista, ridotta a giustizia ogni avversa pretesa risarcitoria di parte attorea, e per la denegata ipotesi in cui il Tribunale di Trento ravvisasse una qualche responsabilità, anche solo minoritaria e/o residuale, del Controparte_4
per i fatti per cui è causa, previo accertamento delle rispettive responsabilità e relativa
[...] graduazione, condannarsi in via di regresso alla stregua dell'art. 2055 cod. civ. l'impresa
[...] (P. VA ) corrente in 38079 Borgo Lares (TN) – Fraz. Zuclo – Loc. Controparte_1 P.VA_4 Ridever n. 5 in persona dell'amministratore / legale rappresentante pro tempore a tenere indenne da ogni negativa statuizione e così corrisponder al convenuto (C.F. e Controparte_4 P.VA ) con sede in Via Roma n. 34, 38085 Pieve di Bono – Prezzo (TN) in persona del P.VA_3 Sindaco pro tempore sig. quanto lo stesso dovesse in ipotesi pagare all'attrice sig.ra Persona_1 in eccesso rispetto alle rispettive accertante quote di responsabilità, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dal dì del pagamento all'effettivo soddisfo. In ogni caso spese e competenze oltre ad accessori di legge integralmente rifusi, sia nei confronti dell'attrice che della coimputata MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione dd. 15.11.2022, notificato il 22.11.2022, conveniva in giudizio Parte_1 l' ed il , chiedendo, nel merito – Controparte_1 Controparte_4 in via principale, accertare e dichiarare che il sinistro per cui era causa era imputabile ex artt. 2051, 2043 e 2059 c.c. alla responsabilità in solido dei convenuti e, per l'effetto, condannare gli stessi al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti dall'attrice quantificati in complessivi € 29.295,44 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi del di del dovuto al saldo effettivo;
in via subordinata, qualora fosse accertato un concorso di colpa in capo all'attrice nella causazione del sinistro, ridursi la somma richiesta in principalità o quella ritenuta di giustizia, con conseguente condanna dai convenuto in solido al risarcimento del minor danno quantificato, oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo;
spese di giudizio rifuse. Esponeva in particolare l'attrice a sostegno delle domande anzidette: 1) che alle ore 13,30 circa dd.19.10.2021 la stessa era intenta a percorrere un tratto di marciapiedi nel centro del paese di CP_4
– diretta alla Chiesa Parrocchiale, attraversando quindi un tratto di strada contraddistinta
[...] CP_4 dalla presenza di strisce pedonali, posto alla intersezione tra via Roma e via Palazzo, interessato da un intervento di scarifica dell'asfalto in alcun modo segnalato;
2) che tale intervento aveva creato sulla sede stradale un rialzo, in prossimità dell'antistante marciapiede, dell'altezza di ca. cm. 6-7, non segnalato, “oggettivamente non visibile ed insidioso, ciò anche per la medesima consistenza e colorazione del fondo stradale”; 3) che l'attrice, non avvedutasi del pericolo, inciampava contro il margine (v. all. 13), cadendo rovinosamente a terra e procurandosi gravi lesioni personali;
4) che la donna, immediatamente soccorsa da un operaio presente in loco e dalla cugina intervenuta di Per_2
pagina 3 di 11 lì a poco, veniva trasportata presso il P.S. dell'Ospedale di Tione di Trento, ove le venivano diagnosticati trauma cranico – trauma facciale, frattura ossa nasali e frattura dello stiloide radiale destro, oltre a danno stomatologico – odontoiatrico;
5) che il giorno del sinistro i lavori sul tratto di strada in questione venivano eseguiti dalla ditta la quale ometteva di Controparte_1 installare qualsivoglia segnaletica idonea ad avvisare gli utenti della presenza dei lavori in corso;
6) che consapevole di tale omissione, la ditta provvedeva nell'immediatezza del sinistro Controparte_1 ad opporre in loco i cartelli di pericolo e di delimitazione del cantiere (v. all. 13-14); 7) che consentendo la presenza del cantiere il transito sia veicolare che pedonale, era configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al 8) che il danno patito dall'attrice era quantificabile CP_4 in complessivi € 29.295,44, di cui € 23.776,44 per danno alla persona ed € 5.519,00 per danno patrimoniale;
9) che la richiesta risarcitoria era stata formulata sia nei confronti della ditta CP_1 che del (v. all. 3-4-5); 10) che con raccomandata AR dd. 08.04.2022 la
[...] CP_4 danneggiata inviava ai convenuti invito a procedere a negoziazione assistita;
11) che in data 22.04.2022 il comunicava la propria volontà di non aderire alla negoziazione assistita (v. all.2); 12) che CP_4
l'impresa aderiva alla negoziazione assistita, conclusasi, tuttavia, in data Controparte_1
05.07.2022 con esito negativo. Con comparsa priva di data si costituiva l' la quale eccepiva: A) Controparte_1
l'assenza del nesso di causalità tra la caduta e le lesioni, e ciò in quanto il rischio presente nel luogo del sinistro aveva un'altezza pari a cm. 3 (v. pag. 10 doc. 1), ritenendo che comunque “le predette lesioni non siano riconducibili all'inciampo, ma ad un malore, mancamento o capogiro che ha avuto l'odierna attrice al momento del sinistro”, tenuto conto che la stessa all'epoca assumeva numerosi farmaci (v. doc. 11) attrice – verb. P.S. dd. 19.10.2021), tali da produrre effetti collaterali, “tra cui capogiri, capacità visiva offuscata, cadute, compromissione dell'equilibrio, problemi di coordinazione, vertigini, etc”; B) che il tratto di strada percorso dall'attrice risultava da diversi anni in stato di precaria manutenzione, con un manto stradale visibilmente irregolare e connotato da lievi dislivelli” (v. pag. 3 doc. 2); C) che a seguito di richiesta dell'impresa in data 06.10.2021, in data 11.10.2021 il CP_1
Sindaco del Comune metteva l'ordinanza n. 81/2021 (v. doc. 4), con cui Parte_2 veniva ordinata “la chiusura al transito di alcuni tratti della viabilità comunale, all'interno dei centri abitati, interessati da lavori di asfaltatura “ dal 14.10.2021 al 12.11.2021, dalle ore 7.00 alle ore 18.00. esclusi sabato e domenica;
D) che il presunto rialzo, dell'altezza di cm. 3,00 “era facilmente visibile in quanto contraddistinto da un colore grigio più scuro rispetto al colore dell'asfalto limitrofo (grigio chiaro); E) che come si evinceva dalle fotografie doc. 14) pagg. 1, 2 e 6, il sinistro si è verificato in orario diurno ed in una giornata particolarmente soleggiata considerato altresì che l'attrice aveva una precisa conoscenza dei luoghi di causa, risiedendo a ca. m. 800 degli stessi (v. doc. 3) ed effettuando il medesimo percorso nella quotidianità. Concludeva, pertanto, la convenuta, in via principale, per il rigetto delle avverse domande;
in via subordinata, per l'esclusione della responsabilità della convenuta o, in subordine, per la riduzione delle pretese attoree in ragione del concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 co. 1 c.c.; in via subordinata, per la riduzione delle avverse pretese alla sola quota di responsabilità direttamente imputabili all'impresa spese di giudizio rifuse. Controparte_1
Costituitosi con comparsa dd. 22.02.2023 il eccepiva: 1) che il Controparte_4 sinistro si era verificato nel primo pomeriggio del giorno 19.10.2021, in condizioni di luci ottimali e su pagina 4 di 11 un tratto di marciapiede che costeggia una delle vie principali del paese, ben conosciuto dall'attrice (v. pag. 1 atto di citazione); 2) che su richiesta dell' il Sindaco Controparte_1 disponeva la chiusura al transito di alcuni tratti della viabilità comunale interessati dai lavori di asfaltatura, onerando l'impresa della opportuna delimitazione e segnalazione dell'area di cantiere;
3) che ai sensi degli artt. 9, 29 e 44 del capitolato speciale d'appalto relativo all'intervento di manutenzione straordinaria / rifacimento della pavimentazione stradale l'impresa doveva adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei terzi per tutta la durata del cantiere, provvedendo alla custodia del medesimo mediante sorveglianza diurna e notturna opponendo la segnaletica necessaria ed in ogni caso sollevando la stazione appaltante da qualsivoglia responsabilità per danni a cose e persone (v. art. 44 cit.); 4) che l'art. 12 del contratto di cottimo lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento della pavimentazione stradale di alcuni tratti della viabilità comunale concluso tra il e l'Impresa prevedeva che “la ditta è responsabile della sicurezza del cantiere e del rispetto CP_4 delle altre norme legislative regolamentari vigenti in materia” (v. doc. 4); 5) che dal verbale di consegna anticipata ed inizio dei lavori in data 09.09.2021 (v. doc. 5) si evinceva “L'appaltatore dichiara di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'impresa dal capitolato speciale d'appalto, e di accettare col presente atto la formale consegna dei lavori senza sollevare riserva o eccezione alcuna, restando inteso che alla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori”; 6) l'eccessiva quantificazione dei danni patrimoniali e non, non condividendo le conclusioni del medico – legale di parte. Concludeva, pertanto, nel merito in via principale, per il rigetto delle domande di parte attrice, in subordine, anche in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale tra coimputati, accertate le prevalenti responsabilità dell'attrice ex art. 1227 c.c. e dell'impresa convenuta, nella misura ritenuta di giustizia, e nella denegata ipotesi in cui fosse ravvisata una qualche responsabilità del CP_4 condannarsi in via di regresso ex art. 2055 c.c. l'impresa a tenere indenne Controparte_1 da ogni negativa statuizione, e così corrispondere al quanto lo stesso dovesse pagare all'attrice CP_4 in accesso rispetto alle rispettive accertande quote di responsabilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento all'effettivo soddisfo;
spese di giudizio rifuse. All'udienza dd. 22.03.2023 il G.I., su concorde richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 cpc. A seguito di ordinanza istruttoria dd. 14.07.2023, venivano assunti all'udienza dd. 20.11.2023, oltre all'interrogatorio formale dell'attrice e del legale rappresentante dell'impresa convenuta, n. 2 testi per ciascuna delle parti. Con ordinanza dd. 27.11.2023 il G.I. ammetteva la C.T.U. medico – legale dedotta dall'attrice e, per l'effetto, nominava quale C.T.U. il dott. a cui poneva i quesiti ivi formulati, Persona_3 successivamente sostituito in data 04.12.2023 dalla dott.ssa Persona_4
All'udienza dd. 24.04.2024 il G.I., su concorde richiesta delle parti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza dd. 12.03.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, la domanda attorea formulata in principalità, fondata, va accolta. Invero, quanto alla dinamica del sinistro e alla situazione dei luoghi al momento della stessa, preme evidenziare che all'udienza dd. 20.11.2023 l'attrice, in sede di interrogatorio formale, ha negato le pagina 5 di 11 circostanze sub capp. 2) di parte convenuta (“Vero che i lavori di scorifica e Controparte_1 rifacimento del manto stradale svolti dall'impresa nei mesi di ottobre – novembre 2021 nel CP_1 paese di Pieve di Bono – Prezzi erano stati segnalati mediante installazione di segnali di pericolo”) e 3) (“Vero che i segnali di pericolo di cui al capitolo precedente erano presenti in Via Roma, Pieve di Bono
– Prezzo, a partire dall'inizio dei lavori di scorifica e rifacimento del manto stradale in data 14 ottobre 2021”), confermando che non vi era in loco “Nessun segnale”. L'attrice ha altresì dichiarato in relazione ai capitoli di prova formulati dal convenuto: 5) CP_4
(“Vero che il cantiere era aperto e vi stavano eseguendo le relative lavorazioni?”) che “Io non ho visto niente. Non so se stessero lavorando”; 6) (“Vero che la signora è stata soccorsa da un operaio Pt_1 della società appaltatrice ): “No, era un operaio che lavora sulle strade”; Controparte_1
12) (“Vero che l'attrice si è avventurata nell'area di cantiere cadendo in un punto in cui erano in atto le relative lavorazioni'”) che “L'ho saputo dopo. Non vi erano segnalazioni di lavori”. Quanto dichiarato dall'attrice, con specifico riferimento all'assenza in loco in loco di segnaletica di cantiere e di lavori in corso, ha trovato espressa conferma nella testimonianza resa di di Tes_1 parte attrice, di professione operaio, il quale ha riferito: 1) “Ho visto la sig.ra attraversare la strada e una volta arrivata sul marciapiede vacillare e poi cadere sullo stesso. Io ero alla guida del mio automezzo di lavoro”; 2) che nell'immediatezza della caduta la donna era stata soccorsa dal teste e da tale e, quindi, trasportata dal marito presso il P.S. dell'Ospedale di Tione di Trento;
3) che Per_5
“Non ho visto alcuna segnaletica, in quel momento”; 4) che “Sul punto dove è caduta la signora non c'era niente. Se vi erano altre segnaletiche in altri posti io non posso saperlo. Confermo una delle foto in allegato n. 14 dell'atto di citazione”; 5) che “Dopo il fatto ho visto che è stata apposta della segnaletica. Io abito vicino ai luoghi (circa 100 mt)”. Circostanze queste confermate integralmente dalla teste anch'essa di parte attrice. Tes_2
Dal canto suo il teste di parte convenuta tale , dipendente della stessa, Controparte_1 Testimone_3 nel premettere di non essere stato “presente al momento del fatto”, ha confermato il cap. 1) Impresa (“Vero che i lavori di scorifica e rifacimento del manto stradale svolti dall' CP_1 Controparte_1 nei mesi ottobre – novembre 2021 hanno interessato tutto il paese di Piave di Bono – ” e “ciò in CP_4 quanto li (ho) scorificati (fresati) io”, nonché il cap. 2) (“Vero che i lavori di scorifica e rifacimento del manto stradale svolti dall' nei mesi di ottobre – novembre 2021 nel paese di Pieve di Controparte_1
Bono – Prezzo erano stati segnalati mediante installazione di segnali di pericolo”), precisando: “Li ho messi io i segnali. Abbiamo eseguito i lavori in due tempi. Quelli di cui alla strada oggetto di sinistro in data 20 e 21 ottobre 2021”. Il teste ha altresì riferito che “Le strade interessate dai lavori erano due o tre ed i segnali li abbiamo messi prima”, affermando, su domanda del procuratore attoreo, che “Riconosco una delle foto allegata al n. 14 all'atto di citazione. In particolare, riconosco l'incrocio tra via Roma e via Palazzo. Dalla foto non vedo i cartelli, segno che qualcuno li ha rimossi. Ricordo esattamente la presenza di cartelli sia sul punto sulla via Roma sia sulla via al Palazzo. E' possibile che i cartelli siano stati rimossi da una delle squadre operanti sui lavori con la micro – fresa. Non posso sapere se siano stati rimossi totalmente e se li hanno solo spostati per potere lavorare. Non ho contatti con l'altra squadra.”. Il teste , anch'egli di parte e dipendente della stessa, nel premettere di Testimone_4 Controparte_1 non essere stato “presente al momento della caduta. Nell'immediatezza del fatto non ho saputo nulla. Mi è stato riferito della caduta solo dopo”, ha reso dichiarazioni del tutto analoghe a quelle del collega pagina 6 di 11 precisando, tuttavia, che “Ci sono sempre più squadre che si occupano dei lavori e della Tes_3 cartellonistica”. Alla medesima udienza il teste , di parte convenuta impiegato presso l'Ufficio Testimone_5 CP_4 tecnico della stessa, ha confermato il cap. 5) (“Vero che il cantiere era aperto e vi si stavano eseguendo le relative lavorazioni?”), precisando che “La mattina l'impresa aveva fresato la via Levido CP_1 che è la via posta al lato opposto della via Palermo”. Ha riferito inoltre il teste “che non vi erano cartelli o altre segregazioni. Ricordo la presenza di segnali spray sull'asfalto. Riconosco l'immagine ripresa in foto (allegato n. 14). Da un lato indicavano con i segnali spray l'area che doveva essere scorificata;
dall'altro segnalavano, all'interno della strada, la presenza di un dislivello tra il tombino e il manto stradale”. Da ultimo il teste ha confermato il cap. 15) (“Vero che dal 09/09/2021 (e quindi anche il giorno 19/10/2021, data dell'infortunio della sig.ra la custodia del cantiere era stata affidata alla Pt_1 coimputata?”), precisando che “La custodia era stata affidata alla riporto alla ordinanza CP_5 di data 21.10.2021 dalla quale emerge la data di immissione nel possesso della ditta . CP_1
Dal canto suo il teste anch'egli di parte convenuta e dipendente dell'Ufficio Testimone_6 CP_4 tecnico dello stesso, nel riferire che “Al momento del fatto mi trovavo in ufficio”, ha confermato il cap. 15) (v. supra), precisando che “C'era in essere una ordinanza sindacale. L'ordinanza è stata fatta da una mia collega mentre la immissione nel possesso alla ditta l'ho fatta io personalmente in qualità CP_1 di direttore dei lavori”. Infine, legale rappresentante della ditta convenuta, ha confermato il cap. 15) parte Testimone_7
(v. supra), soggiungendo che “Dalla foto che mi viene mostrata (foto di cui all'allegato 14) si CP_4 evince che i cartelli erano stati rimossi per consentire alla squadra di poter intervenire. I cartelli sono stati rimessi subito dopo la lavorazione nell'iniziale collocazione e dopo il fatto, dopo che il geometra del Comune mi comunicò dell'incidente della sig.ra anche sul marciapiede teatro del sinistro”. Pt_1
Orbene, alla luce di quanto emerso all'esito delle prove orali, non pare possano esservi dubbi in ordine al fatto che al momento del sinistro non erano presenti in loco i cartelli di segnalazione del cantiere e di lavori in corso, posizionati solo dopo la comunicazione dell'occorso da parte del geometra del CP_4 all'Impresa come indicato in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della CP_1 stessa. In punto di diritto giova rammentare che l'art. 21 C.d.S. co. 2 e 3 prevede testualmente: “chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli”. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali. L'esecuzione di tali opere impone, dunque, l'obbligo di segnalare preventivamente la presenza delle stesse. L'art. 40 Reg. C.d.S. prescrive che “La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che pagina 7 di 11 transitano in prossimità dei cantieri stessi. I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni, così come previsto dall'art. 32, comma 2…Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della lunghezza di almeno 1 m….”. Ebbene, come si evince dalle testimonianze rese e dalla stessa documentazione fotografica prodotta dall'attrice (v. doc. 14), alcuna segnaletica era stata apposta in loco dalla ditta o comunque era CP_1 presente al momento del sinistro, collocata solo successivamente all'occorso, come ammesso espressamente dal legale rappresentante dell'Impresa. Analoga responsabilità è configurabile in capo al , avendo omesso Controparte_4 di adottare le opportune cautele a custodia del tratto di strada e del marciapiede interessati e a tutela dei pedoni, quali l'attuale attrice, la quale ignara dei lavori in corso, è inciampata a causa del dislivello conseguente alla fresatura dell'asfalto, che peraltro, nella parte scorificata mantiene sostanzialmente l'originario colore, come si evince dalla documentazione fotografica prodotta. A tal riguardo giova rammentare che “In tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità – ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale”. (v. Cass. n. 12425/2008). Ed ancora: “Della proprietà pubblica del sulle strade (e sulle relative pertinenze, come i CP_4 marciapiedi) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti dell'Ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ove sussista omissione di vigilanza al fine di impedire che i lavori su di essa effettuati costituiscono potenziale fonte di danno per gli utenti…” (v. Cass. n. 16770/2006). Ed in effetti, nella fattispecie in esame, il non solo era custode della Controparte_4 strada – marciapiede in qualità di proprietario degli stessi e committente dei lavori effettuati su di essi in forza del contratto di appalto (v. doc. 3) , ma altresì questo rivestiva anche la qualità di CP_4 direttore dei lavori. In particolare, quanto a tale circostanza, vale richiamare il verbale di consegna anticipata ed inizio dei lavori (v. doc. 5) , da cui si evince che il geom. responsabile dell'Ufficio CP_4 Testimone_5
Tecnico del era responsabile unico del procedimento, mentre il geom. CP_4 Testimone_6 dipendente dell'Ufficio tecnico del rivestiva la qualifica di direttore dei lavori, come riferito CP_4 dallo stesso in relazione al cap. 15) Comune. Appare evidente, dunque, la corresponsabilità del in ordine alla causazione del sinistro di cui è CP_4 rimasta vittima avendo omesso di operare i necessari controlli e vigilanza Parte_1
pagina 8 di 11 sull'esecuzione dei lavori appaltati all'impresa i quali, qualora attuati, avrebbero impedito CP_1
l'insorgere di cause di pericolo per i pedoni. Nè è configurabile in capo all'attrice alcun profilo di responsabilità colposa nella causazione del sinistro, laddove si consideri: A) che la stessa era intenta a raggiungere il marciapiede nella convinzione che non fosse stata apportata alcuna modifica dello stato dei luoghi;
B) che i lavori eseguiti dall'Impresa Mazzotti non interessavano l'intera rete viaria del ma unicamente CP_4 limitati tratti della pavimentazione stradale, come si evince dall'art. 1 del capitolato speciale d'appalto (v. doc. 3) ; C) che l'attrice era ignara dello svolgimento dei lavori, abitando al di fuori del CP_4 centro del paese;
D) che la caduta dell'attrice non è dipesa da un malore / mancamento (v. infra); E) che al momento del sinistro non vi erano operai e mezzi impegnati nei lavori;
F) che nel cantiere non era stato in alcun modo delimitato, recintato o messo in sicurezza in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (v. supra); G) che al momento del sinistro non vi era alcun tipo di segnale di presenza del cantiere o comunque di pericolo;
H) che detta segnaletica è stata apposta solo successivamente al sinistro;
I) che l'ordinanza del – Prezzo n. 81/2021 dd. Controparte_4
11.10.2021 (v. doc. 2) , con cui era stata disposta la chiusura al traffico di alcuni tratti della CP_4 viabilità comunale interessati dai lavori di asfaltatura, era stata disattesa sia dall'appaltatrice che dal tenuto per legge alla custodia dei luoghi (v. Cass. n. 22576/2018: “Gli specifici poteri di CP_4 autorizzazione, controllo ed ingerenza della pubblica amministrazione nella esecuzione dei lavori, con le facoltà, a mezzo del direttore dei lavoridi disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludevano ogni esenzione di responsabilità per l'ente committente”).
Quanto alle pronunce giurisprudenziali richiamate dal convenuto (v. pagg.
6-8 comparsa conclusionale dd. 05.05.2025), esse non sono pertinenti alla fattispecie in esame – avente ad oggetto la caduta dell'attore all'interno di un cantiere stradale non segnalato, né transennato – attenendo a casi in cui il danneggiato si è procurato delle lesioni in luoghi aperti al pubblico, derivate da cadute causate da irregolarità / sconnessione della sede stradale non realizzate da un'impresa appaltatrice in forza di un contratto di appalto pubblico. In punto “quantum debeatur” preme evidenziare che nell'elaborato peritale dd 10.03.2024 la nominata C.T.U. dott.ssa ha dato atto, sulla scorta della documentazione sanitaria Persona_4 prodotta e dalle risultanze della visita medico – legale, che , a seguito della caduta Parte_1 accorsa in data 19.10.2021, ha riportato: A) trauma facciale con ecchimosi peri – orbitaria e zigomatica destra con interessamento contusivo a carico dell'articolazione temporo – orbitaria destra;
B) frattura comminata delle ossa nasali proprie;
C) frattura dell'angolo mesio incisale dell'elemento dentale 2.1, frattura della parete linguale incisale dell'elemento dentale 3.1; D) frattura composta dello stilloide radiale destro;
E) trauma contusivo di ginocchio sinistro (v. pag. 29 C.T.U.). Ha accertato altresì la C.T.U. “la piena esistenza di un rapporto di casualità materiale tra il politrauma contusivo subito dalla Sig.ra a seguito dei fatti del 19.10.2021 ed il quadro clinico Parte_1 rilevato in sede nosocomiale nella medesima giornata nonché successivamente documentato dai Sartori che la ebbero in cura, risultando verificati i criteri medico – legali di giudizio” (v. pag. 30 C.T.U).
pagina 9 di 11 Quanto all'insussistenza del nesso di causalità tra la caduta e le lesioni procuratesi dall'attrice a causa dell'assunzione di molteplici farmaci”, come sostenuto dall'Impresa convenuta (v. pagg. 5-6 CP_1 comp. costituzione e risposta), la C.T.U. ha ritenuto che i trattamenti farmacologici in questione “non abbiano avuto valenza causale nei fatti di cui sopra. Infatti, al momento dell'arrivo in Pronto Soccorso si documentava come la paziente mai avesse perso conoscenza, negasse la presenza di sintomatologia vertiginosa, ricordasse l'evento. Altresì il rischio di caduta era giudicato come minimo, sia nella giornata del 19.10.2021 sia il giorno successivo 20.10.2021 ed i parametri vitali, così come l'esame obiettivo, nella norma, ad esclusione di quanto derivante dal trauma subito nella caduta”. L'ausiliario del giudice ha stimato il danno biologico temporaneo patito dall'attrice in gg. 38 al 75%, in gg. 15 al 50% e in gg. 25 al 25%, nonché il danno biologico a carattere permanente complessivamente nella misura del 7,5%. Quanto alle spese sanitarie documentate la C.T.U., in accordo con i C.T.P., ha ritenuto congrui gli esborsi di € 502,00 per acquisto di bite e di € 854,00 per la redazione della consulenza di parte a firma del dott. – di cui la C.T.U. segnalava “l'aderenza ai tariffari in uso nella pratica medico – Persona_3 legale per casi consimili” -, escludendo, tuttavia, “le spese per l'acquisto di montatura e lenti progressive” in quanto “non sono di natura sanitaria e pertanto non vengono valutate dal sottoscritto C.T.U…” (v. pag. 31 C.T.U.).
Pertanto, applicando i criteri di cui alle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate all'anno 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale, esso va liquidato come segue:
-I.P. 7,5% € 13.813,50 ( n. 20.01.1955 all'epoca del Parte_1 sinistro (19.10.2021) aveva l'età di 66 anni)
-I.T.P. gg. 38 al 75% (€ 115,00 per giorno) € 3.277,50
-I.T.P. gg 15 al 50% (€ 115,00 per giorno) € 862,50
-I.T.P. gg25 al 25% (€ 115,00 per giorno) € 718,75 pari a complessivi € 18.672,25, importo che va devalutato dall'attualità al giorno del sinistro e quindi annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT ed aumentato degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata sino al giorno del saldo effettivo. Diversamente nulla va riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno patrimoniale, in quanto non operando automaticamente, necessita di rigorosa prova circa le conseguenze pregiudizievoli eccezionali che incidono sulla sfera dinamico – relazionale del danneggiato, nel caso di specie né dedotte, né tantomeno provate.
Sul punto giova rammentare che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute la misura standard del risarcimento previsto dalla Legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella pecie le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persona della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (v. Cass. nn. 5865/2021, 28988/2019, 15084/2019, 12912/2018 e 23778/2014).
pagina 10 di 11 Quanto al danno patrimoniale va riconosciuto all'attrice il solo esborso sostenuto per l'acquisto di bite, pari ad € 502,00 (v. pag. 31 C.T.U.), con esclusione sia delle spese per attico e cure odontoiatriche – stomatologiche, non provate in ordine all'esborso, che delle spese asseritamente sostenute per la relazione del medico – legale di parte, essendosi limitata l'attrice a produrre una mera notula riepilogativa di € 854,00, senza provare documentalmente l'effettivo esborso. Detta voce di spesa (€ 502,00) va maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal singolo esborso al saldo effettivo.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, e di C.T.U. medico – legale seguono la soccombenza dei convenuti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-condanna i convenuti in persona del legale rappresentante pro - Controparte_1 tempore, ed il , in persona del Sindaco pro – tempore, in solido tra Controparte_4 loro, al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di danno non patrimoniale, della somma di €
18.672,25, che va devalutata dall'attualità al giorno del sinistro e quindi annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT ed aumentata degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata sino al giorno del saldo effettivo;
nonché, a titolo di danno patrimoniale, della somma di € 502,00, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal singolo esborso al saldo effettivo;
-condanna i convenuti in persona del legale rappresentante pro – Controparte_1 tempore, ed il , in persona del Sindaco pro – tempore, in solido tra Controparte_4 loro, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'attrice, che liquida in complessivi € 8.145,00, di cui € 7.600,00 per compensi professionali (€ 1.700,00 per fase di studio, € 1.200,00 per fase introduttiva, € 1.800,00 per fase istruttoria ed € 2.900,00 per fase decisionale) ed € 545,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori;
-pone definitivamente le spese di C.T.U. medico – legale a carico dei convenuti, in solido.
Trento, 23.06.2025 Dott. M. Morandini
pagina 11 di 11