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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 26/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.n. 816/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 816 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2019
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Federica Braghelli giusta procura in atti
Opponente
CONTRO
( Controparte_1
P.IVA ) in persona del legale rappresentante, rapp.ta e difesa dall'avv. P.IVA_1
Antonio Mastromarino giusta procura in atti
- Opposta -
1 OGGETTO: opposizione avverso ingiunzione di pagamento di somme di denaro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Parte_2
si rivolgeva al Tribunale di Rieti per ottenere l'emissione di decreto ingiuntivo
[...]
per intimare al sig. il pagamento di complessivi € 8.078,10, quali importi Parte_1
derivanti dalle fatture n.010407/2016 per un residuo di € 2.013.26, dalla fattura n.010340/2016 per un residuo di € 4.465.20 e dalla fattura n. 010328/2016 per € 1.599.95.
Con provvedimento del 09.02.2019, il Tribunale di Rieti, emetteva il decreto ingiuntivo n.
77/2019.
Con atto di citazione il sig. proponeva opposizione alla ingiunzione Parte_1
eccependo la infondatezza della pretesa creditoria e chiedendo al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo n. 77/2019 perché illegittimo. Rilevava il sig. che, dovendosi Pt_1
sottoporre alla riduzione di un'ernia del disco, intervento da eseguirsi ambulatorialmente,
si rivolgeva alla in Roma in quanto poteva usufruire della copertura Parte_2
assicurativa relativa ai costi quale soggetto aderente alla convenzione Faschim. In data
17.10.2016 l'odierno opponente entrava in clinica per eseguire l'operazione in laparoscopia e venivano eseguiti gli esami propedeutici all'intervento. L'intervento, fatto in sedazione vigile (con anestesia locale), a detta dell'opponente, consisteva nell'inserimento di una cannula tra le vertebre da distanziare e la durata dell'intervento era di circa 30 minuti, al termine del quale il paziente avrebbe dovuto attendere per circa 2 ore prima di poter
2 essere dimesso. Per tale intervento le spese erano da ritenersi a totale carico della Faschim.
Riferisce il che nell'estate 2018 (e quindi due anni dopo l'intervento) riceveva dalla Pt_1
Casa di cura la richiesta di pagamento di € 8.088.41 per somme occorse per l'intervento e non pagate dalla Faschim. Faceva seguito a tale richiesta di pagamento il decreto opposto con il presente giudizio. Nell'opposizione il specificava come lo stesso si fosse Pt_1
rivolto alla Faschim per chiedere spiegazioni e la stessa rassicurava l'assistito di aver provveduto al pagamento dell'intervento secondo le convenzioni pattuite. Nulla eccepiva la compagnia circa somme che avrebbe dovuto pagare il paziente. Eccepiva che non veniva indicata nella ingiunzione la somma ottenuta dalla Faschim e come nelle fatture oggetto di ingiunzione venissero indicate spese non dovute. Chiedeva, quindi, la revoca della ingiunzione.
Si costituiva in giudizio la Controparte_2
impugnando e contestando quanto dedotto da
[...]
parte opponente. Veniva contestata parzialmente la ricostruzione dei fatti effettuata dal riconoscendo che l'opponente, al momento del ricovero, era beneficiario del Pt_1
Fondo Assistenza Sanitaria (FASCHIM) che tuttavia aveva provveduto al pagamento solo di una parte delle somme dovute per il ricovero e l'intervento chirurgico ( ovvero l'importo di euro 6.874,22) dovendo il paziente pagare la restante parte. Sosteneva
l'opposta che la si avvaleva di un prezzario indicato dallo stesso Fondo di Parte_2
Assistenza Sanitario il quale, in automatico, con l'utilizzo di una applicazione digitale messa a disposizione della Casa di Cura dal Fondo stesso, veniva indicata la quota del saldo che il Fondo avrebbe liquidato direttamente e quale importo invece sarebbe rimasto
3 a carico del paziente. Di conseguenza chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni “ In via
cautelare Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 77 del 2019 (n.r.g. 15 del
2019) emesso e pubblicato in data 9 febbraio 2019 dal Tribunale Civile di Rieti non essendo
l'opposizione fondata su alcuna prova (documento) scritta. In via principale 1. Rigettare tutte le
domande proposte dal sig. con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto
iscritto al numero di ruolo generale 15 del 2019 ed emesso dal Tribunale Civile di Rieti al n.77 in
data 9 febbraio 2019 a favore della e nei confronti del sig.
2. Con vittoria CP_1 Parte_1
di spese, competenze ed onorari della presente procedura In via subordinata Condannare il sig.
al pagamento del minor importo che dovesse risultare in corso di causa, nella Parte_1
denegata e improbabile ipotesi in cui venisse accertata un riduzione del credito della CP_1
rispetto a quanto recato nel decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. In relazione a tutte le
domande formulate, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
Nel corso del giudizio venivano richiesti ed ottenuti i termini di cui all'art. 183 6^ comma c.p.c. Parte opponente a sostegno di quanto dedotto nella opposizione otteneva dalla
Faschim il dettaglio di quanto rimborsato alla clinica e, producendo la cartella Clinica,
evidenziava che l'elenco delle prestazioni indicate nelle fatture pretese in pagamento dalla
, erano incluse prestazioni non fruite dal paziente. Parte_2
Poiché non venivano articolati mezzi di prova orale, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni. A detta udienza venivano precisate le conclusioni e la
4 causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio ordinario ed autonomo di cognizione e, come tale, esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che venga provato o non provato il credito dedotto (cfr
Cass. civ. n. 21050/2006). Mentre l'opposto assume il ruolo dell'attore nel giudizio di opposizione e deve dimostrare il suo credito, l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi del diritto.
La ha presentato l'ingiunzione di pagamento nei Parte_2 CP_1
confronti di producendo in sede monitoria n. 3 fatture, sostenendo che solo parte Pt_1
di dette fatture erano state pagate attraverso il rimborso FASCHIM e che la restante parte doveva essere pagata direttamente dal paziente per applicazione di franchigia.
Nella ricostruzione dei fatti e dalla produzione documentale, tuttavia, non emerge in alcun punto l'esistenza di una franchigia in capo al paziente, né una qualche indicazione sul dover sopportare le spese non direttamente pagate. Nelle stesse comunicazioni inviate dalla Faschim viene indicato quanto rimborsato alla , ma in nessuna di queste Parte_2
5 vi è un accenno alla circostanza che il avrebbe dovuto pagare somme per il suo Pt_1
intervento avvenuto, peraltro, in una clinica interamente convenzionata con la compagnia di assicurazione che avrebbe provveduto al pagamento in via diretta.
Va inoltre evidenziato come al momento delle dimissioni non veniva richiesto al sig.
alcun importo e la richiesta di somme veniva inspiegabilmente avanzata nel 2018 Pt_1
(l'intervento venne eseguito nel 2016). Non è dato comprendere inoltre come la Pt_2
abbia potuto individuare le somme che, a suo dire, non sarebbero state pagate dalla
[...]
compagnia di assicurazione rispetto a tutte le fatture messe. Vengono infatti prodotte nel fascicolo monitorio n. 3 fatture e la parte opposta indica in via autonoma l'importo che deve ancora essere corrisposto a saldo. Tuttavia, nella comunicazione prodotta in atti da parte opposta, la FASCHIM indica solo l'importo pagato ( cfr. doc. 2 della memoria di costituzione ) e nel “dettaglio distinta” non risulta come la somma pagata sia stata determinata rispetto alle fatture emesse. Di conseguenza non è possibile sostenere che le fatture allegate alla ingiunzione di pagamento non siano state integralmente saldate.
Ne consegue che parte opposta non ha sufficientemente provato il suo diritto di credito con la produzione delle fatture prodotte in sede monitorio e non ha neppure provato che parte opponente avrebbe dovuto sopportare il pagamento di quanto non direttamente corrisposto dalla compagnia.
L'opposizione, pertanto, si ritiene fondata ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
6
P.Q.M
.
il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- In accoglimento della opposizione presentata da revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. n. 77/2019 emesso dal Tribunale di Rieti in data 09.02.2019
- Condanna Parte_2
, in persona del legale rapp.te pro tempore alla refusione dei
[...]
compensi in favore di da distrarsi in favore del legale avv. Parte_1
Federica Braghelli che se ne dichiara antistatario, che liquida in euro 5.000,00 oltre rimborso spese generali 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Rieti 24.02.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Antonella Tassi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 816 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2019
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Federica Braghelli giusta procura in atti
Opponente
CONTRO
( Controparte_1
P.IVA ) in persona del legale rappresentante, rapp.ta e difesa dall'avv. P.IVA_1
Antonio Mastromarino giusta procura in atti
- Opposta -
1 OGGETTO: opposizione avverso ingiunzione di pagamento di somme di denaro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Parte_2
si rivolgeva al Tribunale di Rieti per ottenere l'emissione di decreto ingiuntivo
[...]
per intimare al sig. il pagamento di complessivi € 8.078,10, quali importi Parte_1
derivanti dalle fatture n.010407/2016 per un residuo di € 2.013.26, dalla fattura n.010340/2016 per un residuo di € 4.465.20 e dalla fattura n. 010328/2016 per € 1.599.95.
Con provvedimento del 09.02.2019, il Tribunale di Rieti, emetteva il decreto ingiuntivo n.
77/2019.
Con atto di citazione il sig. proponeva opposizione alla ingiunzione Parte_1
eccependo la infondatezza della pretesa creditoria e chiedendo al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo n. 77/2019 perché illegittimo. Rilevava il sig. che, dovendosi Pt_1
sottoporre alla riduzione di un'ernia del disco, intervento da eseguirsi ambulatorialmente,
si rivolgeva alla in Roma in quanto poteva usufruire della copertura Parte_2
assicurativa relativa ai costi quale soggetto aderente alla convenzione Faschim. In data
17.10.2016 l'odierno opponente entrava in clinica per eseguire l'operazione in laparoscopia e venivano eseguiti gli esami propedeutici all'intervento. L'intervento, fatto in sedazione vigile (con anestesia locale), a detta dell'opponente, consisteva nell'inserimento di una cannula tra le vertebre da distanziare e la durata dell'intervento era di circa 30 minuti, al termine del quale il paziente avrebbe dovuto attendere per circa 2 ore prima di poter
2 essere dimesso. Per tale intervento le spese erano da ritenersi a totale carico della Faschim.
Riferisce il che nell'estate 2018 (e quindi due anni dopo l'intervento) riceveva dalla Pt_1
Casa di cura la richiesta di pagamento di € 8.088.41 per somme occorse per l'intervento e non pagate dalla Faschim. Faceva seguito a tale richiesta di pagamento il decreto opposto con il presente giudizio. Nell'opposizione il specificava come lo stesso si fosse Pt_1
rivolto alla Faschim per chiedere spiegazioni e la stessa rassicurava l'assistito di aver provveduto al pagamento dell'intervento secondo le convenzioni pattuite. Nulla eccepiva la compagnia circa somme che avrebbe dovuto pagare il paziente. Eccepiva che non veniva indicata nella ingiunzione la somma ottenuta dalla Faschim e come nelle fatture oggetto di ingiunzione venissero indicate spese non dovute. Chiedeva, quindi, la revoca della ingiunzione.
Si costituiva in giudizio la Controparte_2
impugnando e contestando quanto dedotto da
[...]
parte opponente. Veniva contestata parzialmente la ricostruzione dei fatti effettuata dal riconoscendo che l'opponente, al momento del ricovero, era beneficiario del Pt_1
Fondo Assistenza Sanitaria (FASCHIM) che tuttavia aveva provveduto al pagamento solo di una parte delle somme dovute per il ricovero e l'intervento chirurgico ( ovvero l'importo di euro 6.874,22) dovendo il paziente pagare la restante parte. Sosteneva
l'opposta che la si avvaleva di un prezzario indicato dallo stesso Fondo di Parte_2
Assistenza Sanitario il quale, in automatico, con l'utilizzo di una applicazione digitale messa a disposizione della Casa di Cura dal Fondo stesso, veniva indicata la quota del saldo che il Fondo avrebbe liquidato direttamente e quale importo invece sarebbe rimasto
3 a carico del paziente. Di conseguenza chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni “ In via
cautelare Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 77 del 2019 (n.r.g. 15 del
2019) emesso e pubblicato in data 9 febbraio 2019 dal Tribunale Civile di Rieti non essendo
l'opposizione fondata su alcuna prova (documento) scritta. In via principale 1. Rigettare tutte le
domande proposte dal sig. con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto
iscritto al numero di ruolo generale 15 del 2019 ed emesso dal Tribunale Civile di Rieti al n.77 in
data 9 febbraio 2019 a favore della e nei confronti del sig.
2. Con vittoria CP_1 Parte_1
di spese, competenze ed onorari della presente procedura In via subordinata Condannare il sig.
al pagamento del minor importo che dovesse risultare in corso di causa, nella Parte_1
denegata e improbabile ipotesi in cui venisse accertata un riduzione del credito della CP_1
rispetto a quanto recato nel decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. In relazione a tutte le
domande formulate, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
Nel corso del giudizio venivano richiesti ed ottenuti i termini di cui all'art. 183 6^ comma c.p.c. Parte opponente a sostegno di quanto dedotto nella opposizione otteneva dalla
Faschim il dettaglio di quanto rimborsato alla clinica e, producendo la cartella Clinica,
evidenziava che l'elenco delle prestazioni indicate nelle fatture pretese in pagamento dalla
, erano incluse prestazioni non fruite dal paziente. Parte_2
Poiché non venivano articolati mezzi di prova orale, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni. A detta udienza venivano precisate le conclusioni e la
4 causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio ordinario ed autonomo di cognizione e, come tale, esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che venga provato o non provato il credito dedotto (cfr
Cass. civ. n. 21050/2006). Mentre l'opposto assume il ruolo dell'attore nel giudizio di opposizione e deve dimostrare il suo credito, l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi del diritto.
La ha presentato l'ingiunzione di pagamento nei Parte_2 CP_1
confronti di producendo in sede monitoria n. 3 fatture, sostenendo che solo parte Pt_1
di dette fatture erano state pagate attraverso il rimborso FASCHIM e che la restante parte doveva essere pagata direttamente dal paziente per applicazione di franchigia.
Nella ricostruzione dei fatti e dalla produzione documentale, tuttavia, non emerge in alcun punto l'esistenza di una franchigia in capo al paziente, né una qualche indicazione sul dover sopportare le spese non direttamente pagate. Nelle stesse comunicazioni inviate dalla Faschim viene indicato quanto rimborsato alla , ma in nessuna di queste Parte_2
5 vi è un accenno alla circostanza che il avrebbe dovuto pagare somme per il suo Pt_1
intervento avvenuto, peraltro, in una clinica interamente convenzionata con la compagnia di assicurazione che avrebbe provveduto al pagamento in via diretta.
Va inoltre evidenziato come al momento delle dimissioni non veniva richiesto al sig.
alcun importo e la richiesta di somme veniva inspiegabilmente avanzata nel 2018 Pt_1
(l'intervento venne eseguito nel 2016). Non è dato comprendere inoltre come la Pt_2
abbia potuto individuare le somme che, a suo dire, non sarebbero state pagate dalla
[...]
compagnia di assicurazione rispetto a tutte le fatture messe. Vengono infatti prodotte nel fascicolo monitorio n. 3 fatture e la parte opposta indica in via autonoma l'importo che deve ancora essere corrisposto a saldo. Tuttavia, nella comunicazione prodotta in atti da parte opposta, la FASCHIM indica solo l'importo pagato ( cfr. doc. 2 della memoria di costituzione ) e nel “dettaglio distinta” non risulta come la somma pagata sia stata determinata rispetto alle fatture emesse. Di conseguenza non è possibile sostenere che le fatture allegate alla ingiunzione di pagamento non siano state integralmente saldate.
Ne consegue che parte opposta non ha sufficientemente provato il suo diritto di credito con la produzione delle fatture prodotte in sede monitorio e non ha neppure provato che parte opponente avrebbe dovuto sopportare il pagamento di quanto non direttamente corrisposto dalla compagnia.
L'opposizione, pertanto, si ritiene fondata ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
6
P.Q.M
.
il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- In accoglimento della opposizione presentata da revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. n. 77/2019 emesso dal Tribunale di Rieti in data 09.02.2019
- Condanna Parte_2
, in persona del legale rapp.te pro tempore alla refusione dei
[...]
compensi in favore di da distrarsi in favore del legale avv. Parte_1
Federica Braghelli che se ne dichiara antistatario, che liquida in euro 5.000,00 oltre rimborso spese generali 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Rieti 24.02.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Antonella Tassi
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