Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/03/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 3/7/2023 al numero 5108 R.G.;
TRA
IN PERSONA DEL Parte_1
LEGALE RAPPRESENTANTE corrente in Salerno alla Parte_2
via Galloppo n. 15 (P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo P.IVA_1
Manzione;
OPPONENTE
E
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., Controparte_1
, con sede in Eboli (SA) alla Via Bagnolo San Vito n. 3, Controparte_2
rappresentato e difeso - in virtù di procura a margine del presente Atto – dall'Avv. Francesco
Marotta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano all'udienza 23/01/2024.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi a Pt_1
questo Tribunale formulando opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1052/23 (R.G. 3758/23), emesso il 15.5.23 dal Tribunale di Salerno e notificato a mezzo pec il 16.5.23, in virtù del quale le è stato ingiunto di versare alla Controparte_1 la somma di €.61.808,75 oltre interessi e spese procedurali, per il mancato pagamento delle fatture dalla n. 4 a n. 20 del 16.1.23, nonché della fattura n. 40 del 13.3.23. L'opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
1
in subordine accertare l'inesigibilità delle avverse pretese, in uno alla fondatezza delle restanti eccezioni, sopra dedotte, sempre revocando e dichiarando nullo l'opposto decreto ingiuntivo;
in via ulteriormente gradata statuire che, per i motivi illustrati, nulla spetta alla a causa dell'impossibilità sopravvenuta o Controparte_1 comunque del venir meno del presupposto, a base dei rapporti dedotti in lite, costituito dalla libera trasferibilità dei crediti d'imposta in materia di superbonus 110%; alternati= vamente -autorizzata la chiamata in causa del
e dei suoi partecipanti, , e fissando all'uopo Controparte_3 Parte_3 Pt_4 Pt_5
l'ap= posita udienza-, statuire che le somme eventualmente ex adverso spettanti, previa riduzione delle stesse in ragione dell'innalzamento dei costi finanziari, che sarà dimostrato in corso di causa, spettano in corrispondenza alla verso la parte committente, donde la qualità di effettivi debitori, nei confronti dell' opposta, Controparte_4 in capo al Condominio e ai suoi partecipanti, con ogni conseguenza, o comunque la loro condanna, anche a titolo di arricchimento, a pagare le medesime somme di cui fosse gravata l'opponente in favore della
[...]
sempre vinte le spese e con riserva di ogni mezzo istruttorio. La causa veniva iscritta Controparte_1
a ruolo presso il Tribunale di Salerno, con il NRG 4872/2023.
Si costituiva regolarmente in giudizio contestando l'opposizione Controparte_1
e rassegnando le seguenti conclusioni:
a) RIGETTARE l'Opposizione formulata dalla per tutti i motivi analiticamente esposti Parte_6 ed argomentati in premessa, e, per l'effetto, CONFERMARE il D.I. n. 1052/2023.
b) Condannare lo stesso Opponente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, nella misura di €.
10.000,00, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., ovvero nella somma maggiore e/o minore che
l'intestato Giudicante dovesse ritenere congrua, per aver infondatamente e speculativamente formulato
un'azione processuale in danno dell'Esponente (…)
c) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del Procuratore Antistatario per
dichiarato anticipo, ex art. 93 c.p.c., oltre Rimb. Forfett., CNAP ed IVA come per legge.
Alla prima udienza, ritenuta matura per la decisione sulla scorta dell'eccezione preliminare sollevata dall'opponente, la causa veniva riservata per la decisione.
2. In via preliminare va esaminata l'eccezione di incompetenza, sollevata dalla opponente. Le fatture a base dell'avverso ricorso sono state emesse sul presupposto del contratto sottoscritto tra le parti in data 11.06.2021. Tale circostanza non è contestata dall'opposta.
Nel suddetto contratto, le parti, all'art. 30.1 hanno pattuito, circa la “RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE”, che: “Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, saranno risolte ricorrendo a un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VII del libro quarto del codice di procedura civile”.
2 Detta clausola risulta approvata “specificamente per iscritto” come richiesto dall'art. 1341, comma 2, c.p.c.. Sul punto non vi sono contestazioni da parte dell'opponente.
Tenuto conto del tenore della clausola, l'eccezione è fondata e va, pertanto, accolta.
Come noto, la previsione di una clausola compromissoria consente alle parti di devolvere l'eventuale controversia direttamente agli arbitri senza rivolgersi all'autorità Giudiziaria e, in siffatta ipotesi, l'eventuale eccezione formulata può essere rilevabile solo ed esclusivamente su istanza della parte e non di ufficio (ex multis, “L'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, così da giustificarne il rilievo d'ufficio ex art. 38, comma III, c.p.c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri.” Cass. 15300/2019; Tribunale Bologna, Sez. spec. Impresa,
15/01/2020, n. 102).
Tenuto presente il tenore della clausola de quo non pare dubitabile che la controversia oggetto del presente giudizio, avente ad oggetto la domanda di pagamento crediti scaturiti dall'esecuzione del contratto vada annoverata tra le controversie ricomprese nella suddetta clausola compromissoria.
A ciò si aggiunga che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, la clausola compromissoria – in virtù della quale le parti compromettono in arbitri tutte le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto in cui essa è inserita – deve essere intesa, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscano a pretese aventi la loro causa petendi nel contratto, nel senso che abbiano ad oggetto diritti i quali abbiano in quest'ultimo la loro fonte (Cass. n. 28485/05, n. 1496/01, n. 1559/97, n. 3504/94, n. 1343/76, n. 2357/71).
Non è revocabile indubbio che il carattere ampio della clausola compromissoria di cui all'articolo 30.1 del contratto, che prevede il deferimento ad arbitri di qualsiasi controversia
“di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto”, consente di riconoscere la competenza del collegio arbitrale anche per la presente controversia, avente ad oggetto la domanda accertamento e di pagamento dei crediti vantati dalla opposta in esecuzione del contratto.
Ne consegue, pertanto, che, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla convenuta, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito, rientrando la presente controversia, ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c., nella competenza arbitrale.
In proposito, è bene precisare che il Tribunale non ignora il più recente orientamento seguito dalla Suprema Corte, secondo cui lo stabilire se una controversia debba essere decisa dal
3 giudice ordinario o dagli arbitri non integra una questione di competenza in senso tecnico ma di merito, in quanto inerente alla validità o alla interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, e quindi all'ambito della cognizione attribuita agli arbitri dalla convenzione arbitrale, risolvendosi tale decisum in una declaratoria d'improponibilità della domanda per ragioni di merito, con la conseguenza che, anche nell'ipotesi in cui sia stata impropriamente redatta in termini di affermazione o negazione della competenza o giurisdizione del giudice, la sentenza risolutiva della predetta questione resta pur sempre una pronuncia di merito, da impugnare nei modi ordinari anziché con il regolamento di competenza (Cass. n. 13516/2004, S.U. ord. n. 14223/2002; sent. n. 7858/2001; 26696/2020), dovendosi tener conto, a tal fine, dell'effettivo contenuto della pronuncia e non della formula usata nel dispositivo (Cass. n. 24681/06, n. 13516/04, n. 3144/01).
Tuttavia, tale insegnamento non risulta più attuale a seguito della riforma dell'arbitrato operata dal D.Lgs. n. 40/06, in quanto il novellato art. 819 ter c.p.c. (applicabile alle controversie, come quella in esame, introdotte successivamente all'entrata in vigore della riforma, ossia al 02/03/06) definisce espressamente in termini di “competenza” la questione inerente l'accertamento dell'operatività di una convenzione d'arbitrato, prevedendo altresì
l'impugnabilità, con il regolamento di competenza ex artt. 42 e 43 c.p.c., della sentenza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in ordine alla validità della clausola compromissoria (si veda, in tal caso, anche Cass. ord. n. 26990/07, secondo cui “è ammissibile, ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, l'istanza di regolamento di competenza proposta avverso la sentenza – pronunziata
e pubblicata in data successiva al 2 marzo 2006, e cioè dopo l'entrata in vigore del citato
d.lgs. – declinatoria della competenza in relazione ad una clausola compromissoria”).
Alla luce delle suindicate argomentazioni occorre procedere alla dichiarazione di incompetenza del giudice ordinario in favore degli arbitri, ai sensi della clausola compromissoria di cui all'art.30.1 del contratto stipulato dalle parti.
Quanto alle spese, occorre tener conto del fatto che qualora l'eccezione di arbitrato sia ritualmente sollevata nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ordinario adito perde, se l'eccezione di rivela fondata, la competenza a decidere che sino ad allora aveva, devolvendola in favore degli arbitri. Infatti, come noto, l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti “inaudita altera parte”), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del
4 decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri. In ragione di tali considerazioni, le spese meritano compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando nel presente giudizio n. 5108/23 R.G, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza di questo Tribunale, rientrando la controversia per cui è causa nella competenza arbitrale, al cui giudizio rimette la controversia;
2) Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 19.03.2025
Il Giudice
dott. Antonio Ansalone
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