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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 25431/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 25431/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Umberto I, 11 Parte_1 C.F._1
Cumiana presso lo studio dell'avv. SPINOLO PAOLA e dell'avv. SMERALDI FRANCESCA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F. elettivamente domiciliato in C.so Monte Controparte_1 C.F._2
Cucco 131, Torino presso lo studio dell'avv. CANDI ILARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio a CUSCO (PERU') il Parte_1 Controparte_1
14/04/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CUMIANA (atto n. 12 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio è nato un figlio: nato il [...]. Per_1
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 28/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla può disporsi in punto assegnazione della casa coniugale al sig. posto che non sussistono i Pt_1 requisiti di legge (non è il genitore collocatario), pur potendosi dare atto dell'accordo sul punto.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUMIANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) DISPONE l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, che potranno esercitare Per_1 separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, quando lo avranno con sé. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del figlio verranno prese concordemente dai genitori;
2) DA' ATTO che le parti dichiarano che la casa ex coniugale sita in Cumiana (TO), Via Giaveno n. 25, unitamente agli arredi e ai mobili (di cui era già dotata prima dell'insediamento dei coniugi e di proprietà esclusiva del Sig. viene assegnata al Sig. con eccezione della lavatrice modello e Pt_1 Pt_1 CP_2 del televisore modello Panasonic e di metà delle pentole presenti in cucina, beni che, con l'accordo e il benestare del sig. la sig.ra preleverà, insieme ai propri effetti personali, dalla citata Pt_1 CP_1 casa coniugale, entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte della Cancelleria, della pubblicazione della sentenza di separazione e che terrà in sua esclusiva proprietà;
pagina 2 di 4 3) DA' ATTO che la Sig.ra rilascerà l'immobile attuale con contestuale consegna al Sig. CP_1 di tutti i mazzi di chiavi in suo possesso e si trasferirà altrove con il figlio entro 30 giorni Pt_1 Per_1 dalla comunicazione, da parte della Cancelleria, della pubblicazione della sentenza di separazione, in località nell'ambito della Regione Piemonte;
ogni diverso indirizzo di residenza del minore dovrà essere concordato tra le parti;
4) DISPONE la collocazione, il domicilio e la residenza anagrafica del figlio resso la madre, la Per_1 quale si impegna a reperire abitazione nell'ambito della Regione Piemonte e il sig. si impegna, sin Pt_1 d'ora, a sottoscrivere ogni documentazione necessaria per lo spostamento della residenza del minore presso la madre;
5) DISPONE quanto al regime delle visite che il padre, salvo diversi accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo la seguente calendarizzazione, attesi gli attuali orari di lavoro:
- a fine settimana alternati dal sabato mattina h 10:00 alla domenica sera alle h 22:00,
- Vacanze di Natale: ad anni alterni il 25 e 26 dicembre o il 31.12 e 01.01, precisando che i giorni 25 e
26 /12/2024 il minore li trascorrerà con la madre e così via in modo alternato;
- Vacanze pasquali: ad anni alterni il giorno di Pasqua o Pasquetta, precisando che Pasqua 2025 il minore starà con il padre e così via in modo alternato;
- Vacanze estive: 15 giorni ad Agosto anche non consecutivi;
- Le altre festività con criterio dell'alternanza;
6) DISPONE che il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a Pt_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore a somma mensile di € 500,00, importo da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di allontanamento della Sig. dall'abitazione, che avverrà al più tardi entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte della CP_1
Cancelleria, della sentenza di separazione;
7) DISPONE che il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra con decorrenza dal Pt_1 CP_1 mese di allontanamento della Sig. dall'abitazione, che avverrà al più tardi entro 30 giorni CP_1 dalla comunicazione, da parte della Cancelleria, della sentenza di separazione, il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, extrascolastiche, sportive, ricreative, ludiche e comunque straordinarie relative al figlio minore concordate, ove non necessitate, e documentate, secondo le previsioni del Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, che si richiama e che fa parte integrante del presente accordo;
8) DA' ATTO che sino alla data di rilascio dell'immobile, la Sig.ra continuerà ad CP_1 occuparlo a titolo gratuito e il Sig. continuerà a provvedere al pagamento di tutte le utenze (luce, Pt_1 acqua, gas, internet, ecc), del riscaldamento e di tutto quanto a lui intestato, sollevando e tenendo indenne la sig.ra da ogni spesa in merito;
CP_1
9) DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e quindi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando a reciproche richieste di mantenimento;
10) DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% dalla Sig.ra e 50% dal sig. ; CP_1 Parte_1
11) DA' ATTO che a definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti il Sig. Pt_1 si impegna a corrispondere alla Sig.ra la somma di € 20.000,00, tramite
[...] Controparte_1 assegno circolare non trasferibile intestato alla sig.ra entro e non oltre il termine Controparte_1 essenziale di 30 giorni dalla comunicazione, da parte della Cancelleria, della pubblicazione della pagina 3 di 4 sentenza, contestualmente e subordinatamente al rilascio dell'immobile e alla simultanea consegna di tutti i mazzi di chiavi dello stesso in possesso della Sig.ra CP_1
12) DA' ATTO che le parti si impegnano reciprocamente ad effettuare un sopralluogo congiunto nel citato immobile al momento del rilascio dello stesso da parte della sig.ra nei modi Controparte_1
e termini indicati nel punto 3 per verificare che lo stato dei luoghi sia invariato rispetto alla situazione risultante dalla documentazione fotografica (cfr. DOC. 6A -6B-6C-6D allegati ricorso);
13) DA' ATTO che le parti dichiarano che tutte le condizioni del presente atto avranno effetto soltanto laddove verranno confermate dalle parti con le note scritte sostitutive dell'udienza e se si addiverrà, quindi, alla sentenza di separazione alle condizioni concordi riportate nel ricorso;
in difetto, tali pattuizioni non saranno produttive di alcun effetto legale tra le parti e non produrranno alcun obbligo in capo alle parti medesime;
14) DA' ATTO che le parti convengono che l'auto Mitsubischi Pajero targa FS 221 KL, già intestata formalmente al sig. rimane definitivamente attribuita a quest'ultimo con rinuncia da parte della Pt_1 sig.ra ad ogni pretesa e/o richiesta anche economica in merito e l'auto Fiat Autobianchi Y CP_1
10 targa TO78847V, già intestata formalmente alla sig.ra rimane definitivamente CP_1 attribuita a quest'ultima con rinuncia da parte del sig. ad ogni pretesa e/o richiesta anche Pt_1 economica in merito;
15) DA' ATTO che le parti dichiarano di non avere ulteriori beni in comunione/comproprietà da dividere;
16) DA' ATTO che le parti rilasciano reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e dei documenti di viaggio e validi per l'espatrio per il minore con iscrizione del figlio su quello di Per_1 entrambi;
ferma la necessità del consenso di entrambi per ogni espatrio;
17) DA' ATTO che le parti dichiarano, altresì, di aver regolato ogni questione di carattere personale, patrimoniale e finanziaria e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto riportato nel presente atto;
18) DA' ATTO che le parti dichiarano le spese di lite interamente compensate, con espressa rinuncia dei rispettivi Avvocati al vincolo della solidarietà previsto dalla legge professionale.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 25431/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Umberto I, 11 Parte_1 C.F._1
Cumiana presso lo studio dell'avv. SPINOLO PAOLA e dell'avv. SMERALDI FRANCESCA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F. elettivamente domiciliato in C.so Monte Controparte_1 C.F._2
Cucco 131, Torino presso lo studio dell'avv. CANDI ILARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio a CUSCO (PERU') il Parte_1 Controparte_1
14/04/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CUMIANA (atto n. 12 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio è nato un figlio: nato il [...]. Per_1
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 28/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla può disporsi in punto assegnazione della casa coniugale al sig. posto che non sussistono i Pt_1 requisiti di legge (non è il genitore collocatario), pur potendosi dare atto dell'accordo sul punto.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUMIANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) DISPONE l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, che potranno esercitare Per_1 separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, quando lo avranno con sé. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del figlio verranno prese concordemente dai genitori;
2) DA' ATTO che le parti dichiarano che la casa ex coniugale sita in Cumiana (TO), Via Giaveno n. 25, unitamente agli arredi e ai mobili (di cui era già dotata prima dell'insediamento dei coniugi e di proprietà esclusiva del Sig. viene assegnata al Sig. con eccezione della lavatrice modello e Pt_1 Pt_1 CP_2 del televisore modello Panasonic e di metà delle pentole presenti in cucina, beni che, con l'accordo e il benestare del sig. la sig.ra preleverà, insieme ai propri effetti personali, dalla citata Pt_1 CP_1 casa coniugale, entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte della Cancelleria, della pubblicazione della sentenza di separazione e che terrà in sua esclusiva proprietà;
pagina 2 di 4 3) DA' ATTO che la Sig.ra rilascerà l'immobile attuale con contestuale consegna al Sig. CP_1 di tutti i mazzi di chiavi in suo possesso e si trasferirà altrove con il figlio entro 30 giorni Pt_1 Per_1 dalla comunicazione, da parte della Cancelleria, della pubblicazione della sentenza di separazione, in località nell'ambito della Regione Piemonte;
ogni diverso indirizzo di residenza del minore dovrà essere concordato tra le parti;
4) DISPONE la collocazione, il domicilio e la residenza anagrafica del figlio resso la madre, la Per_1 quale si impegna a reperire abitazione nell'ambito della Regione Piemonte e il sig. si impegna, sin Pt_1 d'ora, a sottoscrivere ogni documentazione necessaria per lo spostamento della residenza del minore presso la madre;
5) DISPONE quanto al regime delle visite che il padre, salvo diversi accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo la seguente calendarizzazione, attesi gli attuali orari di lavoro:
- a fine settimana alternati dal sabato mattina h 10:00 alla domenica sera alle h 22:00,
- Vacanze di Natale: ad anni alterni il 25 e 26 dicembre o il 31.12 e 01.01, precisando che i giorni 25 e
26 /12/2024 il minore li trascorrerà con la madre e così via in modo alternato;
- Vacanze pasquali: ad anni alterni il giorno di Pasqua o Pasquetta, precisando che Pasqua 2025 il minore starà con il padre e così via in modo alternato;
- Vacanze estive: 15 giorni ad Agosto anche non consecutivi;
- Le altre festività con criterio dell'alternanza;
6) DISPONE che il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a Pt_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore a somma mensile di € 500,00, importo da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di allontanamento della Sig. dall'abitazione, che avverrà al più tardi entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte della CP_1
Cancelleria, della sentenza di separazione;
7) DISPONE che il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra con decorrenza dal Pt_1 CP_1 mese di allontanamento della Sig. dall'abitazione, che avverrà al più tardi entro 30 giorni CP_1 dalla comunicazione, da parte della Cancelleria, della sentenza di separazione, il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, extrascolastiche, sportive, ricreative, ludiche e comunque straordinarie relative al figlio minore concordate, ove non necessitate, e documentate, secondo le previsioni del Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, che si richiama e che fa parte integrante del presente accordo;
8) DA' ATTO che sino alla data di rilascio dell'immobile, la Sig.ra continuerà ad CP_1 occuparlo a titolo gratuito e il Sig. continuerà a provvedere al pagamento di tutte le utenze (luce, Pt_1 acqua, gas, internet, ecc), del riscaldamento e di tutto quanto a lui intestato, sollevando e tenendo indenne la sig.ra da ogni spesa in merito;
CP_1
9) DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e quindi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando a reciproche richieste di mantenimento;
10) DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% dalla Sig.ra e 50% dal sig. ; CP_1 Parte_1
11) DA' ATTO che a definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti il Sig. Pt_1 si impegna a corrispondere alla Sig.ra la somma di € 20.000,00, tramite
[...] Controparte_1 assegno circolare non trasferibile intestato alla sig.ra entro e non oltre il termine Controparte_1 essenziale di 30 giorni dalla comunicazione, da parte della Cancelleria, della pubblicazione della pagina 3 di 4 sentenza, contestualmente e subordinatamente al rilascio dell'immobile e alla simultanea consegna di tutti i mazzi di chiavi dello stesso in possesso della Sig.ra CP_1
12) DA' ATTO che le parti si impegnano reciprocamente ad effettuare un sopralluogo congiunto nel citato immobile al momento del rilascio dello stesso da parte della sig.ra nei modi Controparte_1
e termini indicati nel punto 3 per verificare che lo stato dei luoghi sia invariato rispetto alla situazione risultante dalla documentazione fotografica (cfr. DOC. 6A -6B-6C-6D allegati ricorso);
13) DA' ATTO che le parti dichiarano che tutte le condizioni del presente atto avranno effetto soltanto laddove verranno confermate dalle parti con le note scritte sostitutive dell'udienza e se si addiverrà, quindi, alla sentenza di separazione alle condizioni concordi riportate nel ricorso;
in difetto, tali pattuizioni non saranno produttive di alcun effetto legale tra le parti e non produrranno alcun obbligo in capo alle parti medesime;
14) DA' ATTO che le parti convengono che l'auto Mitsubischi Pajero targa FS 221 KL, già intestata formalmente al sig. rimane definitivamente attribuita a quest'ultimo con rinuncia da parte della Pt_1 sig.ra ad ogni pretesa e/o richiesta anche economica in merito e l'auto Fiat Autobianchi Y CP_1
10 targa TO78847V, già intestata formalmente alla sig.ra rimane definitivamente CP_1 attribuita a quest'ultima con rinuncia da parte del sig. ad ogni pretesa e/o richiesta anche Pt_1 economica in merito;
15) DA' ATTO che le parti dichiarano di non avere ulteriori beni in comunione/comproprietà da dividere;
16) DA' ATTO che le parti rilasciano reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e dei documenti di viaggio e validi per l'espatrio per il minore con iscrizione del figlio su quello di Per_1 entrambi;
ferma la necessità del consenso di entrambi per ogni espatrio;
17) DA' ATTO che le parti dichiarano, altresì, di aver regolato ogni questione di carattere personale, patrimoniale e finanziaria e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto riportato nel presente atto;
18) DA' ATTO che le parti dichiarano le spese di lite interamente compensate, con espressa rinuncia dei rispettivi Avvocati al vincolo della solidarietà previsto dalla legge professionale.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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