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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 8988/2023 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, res. a Partinico in Via Pier Santi Mattarella Scala C ed elettivamente
[...] domiciliata a Canicattì in Via Regina Elena n.60, presso lo studio legale del Sig.
Avv. Davide Lo Giudice, PEC: Email_1 opponente contro
(C.F. ) con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avvocato Rosaria
Ciancimino e domiciliata presso l'Avvocatura distrettuale in Palermo, via Laurana
n. 59 opposto
Oggetto: Opposizione a D.I. da indebito
All'esito della trattazione scritta – ex art. 127 ter cpc - del 21.01.2025 munita del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo n. 559/2023 del Tribunale di
Palermo – Sez. lavoro (RG n. 5398/2023); rigetta la richiesta di condanna dell'opponente per responsabilità aggravata;
CP_ condanna l'opponente a corrispondere all' le spese di lite che liquida in €
4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario ed accessori come per legge.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso in opposizione al D.I. n. 559/2023 (RG 5398/2023) reso da questo
Tribunale, conveniva in giudizio l' al fine di sentire Parte_1 CP_1 annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Contestava l'indebito che comunque riteneva irripetibile, ai sensi dell'art. 52 comma 2 L. 88/89, per l'assenza di dolo.
Eccepiva la prescrizione della pretesa, almeno sino al 2005, ovvero sino alla richiesta di restituzione delle somme erogate, pur negando la ricezione della raccomandata.
Si costituiva in giudizio l' che contestava quanto dedotto dall'opponente e CP_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, acquisiti i documenti prodotti dalle parti, sulle conclusioni rassegnate è decisa come in epigrafe.
^^^
Il ricorso non può trovare accoglimento e pertanto il decreto ingiuntivo va confermato.
Si osserva:
La pretesa restitutoria azionata dall'Istituto, per i motivi indicati in memoria responsiva, ovvero per la percezione da parte dell'opponente, nel periodo
01.02.2002 – 1.10.2012, della pensione di vecchiaia in assenza della necessaria contribuzione, deve ritenersi provata.
L' ha prodotto la sentenza penale del GUP del Tribunale di Palermo (N. CP_1
962/2014), quella resa dalla Corte d'Appello (n. 1747/2016) e la sentenza della
Corte di Cassazione (n. 1220/2017 – Sez. II)).
Ebbene i giudici di merito hanno accertato la penale responsabilità di Parte_1 condannando la stessa per il reato di truffa ai danni dell'Istituto.
[...]
Nelle motivazioni della sentenza del Tribunale di Palermo, il GUP richiama quanto riportato dagli ispettori dell'Istituto i quali hanno verificato che la pensione erogata alla non era dovuta poiché non vi era stata mai alcuna Pt_1 contribuzione (cfr: pagg. 25 e 26 sentenza Trib. Palermo). Il giudice penale ha ricostruito i rapporti tra la ed il funzionario infedele Pt_1
CP_ dell' tale accertando il fraudolento accredito di periodi Persona_1 contributivi. La Corte d'Appello, pur riformando la sentenza di primo grado, ha –
a sua volta – confermato la responsabilità della nella commissione del Pt_1 delitto (cfr: pag. 4 sentenza. La Suprema Corte ha infine dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla , determinando la irrevocabilità della sentenza di Pt_1
II grado.
Alla luce dell'accertata responsabilità dell'opponente, non residuano dubbi sulla CP_ indebita erogazione della prestazione erogata dall'
A fronte di ciò l'applicazione dello specifico regime dell'indebito previdenziale, invocato dall'opponente, non merita ingresso.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato la ripetibilità delle prestazioni erogate laddove manca il presupposto assicurativo, qualificando l'indebito secondo il paradigma di cui all'art. 2033 cc. mancando la ratio per applicarsi, nel caso de quo, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione indebita (cfr. Cass. nn. 21453/2013, 12406/2003).
Ancora di recente la Suprema Corte ha stabilito che “in materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione di una prestazione in difetto "ab origine" di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. Ord. n. 4600 del 19.02.2021).
A ciò si aggiunge che l'opponente, pur essendo convenuta in senso sostanziale, a fronte delle allegazioni e produzioni dell' , non ha dato prova del diritto al CP_1 trattamento pensionistico, rimettendo l'onere della prova dell'indebito all'opposto.
Deve sul punto rilevarsi che in materia di indebito la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ha ritenuto che “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. 18046/2010). Ne deriva che, seppure nella fattispecie CP_ l'attore in senso sostanziale è l' , grava sull'opponente l'onere di dimostrare che quanto percepito è dovuto. Prova che nel caso di specie difetta.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente non merita ingresso.
In primo luogo va ricordato che la prescrizione del reato non determina la prescrizione del credito, anzi essendo vero il contrario.
L'art. 1947 comma III cc dispone “…se il fatto è considerato dalla legge come reato e per questo è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
L'art. 2941 cc al n. 8) stabilisce che la prescrizione rimane sospesa “tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore finché il dolo non sia stato scoperto”.
Orbene, nella fattispecie, sino alla data della sentenza resa dal Tribunale penale di CP_ Palermo che ha accertato il fraudolento accredito di contributi previdenziali, l' riteneva dovuta la prestazione pensionistica. La prescrizione pertanto non può ritenersi neppure iniziata prima della scoperta del comportamento doloso tenuto dall'odierna opponente ed in ogni caso il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di 5 anni (art. 2947 comma I cc) dalla sentenza irrevocabile resa nel giudizio penale che nel caso de quo è data dalla pronuncia della
Cassazione del 26.04.2017.
Come prima detto, l'indebito del quale si chiede la restituzione è disciplinato dagli artt. 2033 e ss. cc. ed il diritto alla ripetizione è soggetto alla prescrizione ordinaria. CP_ Nella fattispecie l' ha prodotto due comunicazioni rispettivamente del 18 maggio 2015 ricevuta il 9.6.2015 e del 19.01.2016 con le quali ha contestato e chiesto la restituzione di quanto percepito dal 1^ febbraio 2002 all'1.1.2012 e, con la seconda, ha comunicato la trattenuta mensile sulla pensione in virtù dell'indebito prima contestato. Infine ha chiesto ed ottenuto il provvedimento monitorio. Così operando l' ha impedito il compimento della prescrizione, CP_1 di talchè le somme ingiunte risultano dovute. Alla luce di quanto esposto e ritenuto, va confermato il DI n. 559/2023 (RG
5398/2023).
Quanto alla richiesta di rifusione del danno da lite temeraria, si osserva che “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, c.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur o comunque postula che pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio che tale elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 9080 del 15/04/2013). Nel caso di specie, non sono desumibili dagli atti, né sono stati indicati dall'ente previdenziale, elementi che consentano la quantificazione del danno di cui si chiede la rifusione.
Infine vale la pena sottolineare che la pensionata non ha svolto alcuna azione dopo la ricezione della raccomandata che la informava dell'indebito né ha chiesto la sospensione della trattenuta sulla pensione di cui è legittima titolare.
Le due ultime circostanze escludono la malafede o colpa grave nel presente giudizio.
Per tale motivo la domanda non può essere accolta.
Stante il rigetto dell'opposizione, le spese di lite vanno poste a carico della ricorrente ed in favore dell' . CP_1
Esse si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod.
PQM
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, a seguito della trattazione scritta – ex art. 127 ter cpc – del 21.01.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 8988/2023 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, res. a Partinico in Via Pier Santi Mattarella Scala C ed elettivamente
[...] domiciliata a Canicattì in Via Regina Elena n.60, presso lo studio legale del Sig.
Avv. Davide Lo Giudice, PEC: Email_1 opponente contro
(C.F. ) con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avvocato Rosaria
Ciancimino e domiciliata presso l'Avvocatura distrettuale in Palermo, via Laurana
n. 59 opposto
Oggetto: Opposizione a D.I. da indebito
All'esito della trattazione scritta – ex art. 127 ter cpc - del 21.01.2025 munita del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo n. 559/2023 del Tribunale di
Palermo – Sez. lavoro (RG n. 5398/2023); rigetta la richiesta di condanna dell'opponente per responsabilità aggravata;
CP_ condanna l'opponente a corrispondere all' le spese di lite che liquida in €
4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario ed accessori come per legge.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso in opposizione al D.I. n. 559/2023 (RG 5398/2023) reso da questo
Tribunale, conveniva in giudizio l' al fine di sentire Parte_1 CP_1 annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Contestava l'indebito che comunque riteneva irripetibile, ai sensi dell'art. 52 comma 2 L. 88/89, per l'assenza di dolo.
Eccepiva la prescrizione della pretesa, almeno sino al 2005, ovvero sino alla richiesta di restituzione delle somme erogate, pur negando la ricezione della raccomandata.
Si costituiva in giudizio l' che contestava quanto dedotto dall'opponente e CP_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, acquisiti i documenti prodotti dalle parti, sulle conclusioni rassegnate è decisa come in epigrafe.
^^^
Il ricorso non può trovare accoglimento e pertanto il decreto ingiuntivo va confermato.
Si osserva:
La pretesa restitutoria azionata dall'Istituto, per i motivi indicati in memoria responsiva, ovvero per la percezione da parte dell'opponente, nel periodo
01.02.2002 – 1.10.2012, della pensione di vecchiaia in assenza della necessaria contribuzione, deve ritenersi provata.
L' ha prodotto la sentenza penale del GUP del Tribunale di Palermo (N. CP_1
962/2014), quella resa dalla Corte d'Appello (n. 1747/2016) e la sentenza della
Corte di Cassazione (n. 1220/2017 – Sez. II)).
Ebbene i giudici di merito hanno accertato la penale responsabilità di Parte_1 condannando la stessa per il reato di truffa ai danni dell'Istituto.
[...]
Nelle motivazioni della sentenza del Tribunale di Palermo, il GUP richiama quanto riportato dagli ispettori dell'Istituto i quali hanno verificato che la pensione erogata alla non era dovuta poiché non vi era stata mai alcuna Pt_1 contribuzione (cfr: pagg. 25 e 26 sentenza Trib. Palermo). Il giudice penale ha ricostruito i rapporti tra la ed il funzionario infedele Pt_1
CP_ dell' tale accertando il fraudolento accredito di periodi Persona_1 contributivi. La Corte d'Appello, pur riformando la sentenza di primo grado, ha –
a sua volta – confermato la responsabilità della nella commissione del Pt_1 delitto (cfr: pag. 4 sentenza. La Suprema Corte ha infine dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla , determinando la irrevocabilità della sentenza di Pt_1
II grado.
Alla luce dell'accertata responsabilità dell'opponente, non residuano dubbi sulla CP_ indebita erogazione della prestazione erogata dall'
A fronte di ciò l'applicazione dello specifico regime dell'indebito previdenziale, invocato dall'opponente, non merita ingresso.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato la ripetibilità delle prestazioni erogate laddove manca il presupposto assicurativo, qualificando l'indebito secondo il paradigma di cui all'art. 2033 cc. mancando la ratio per applicarsi, nel caso de quo, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione indebita (cfr. Cass. nn. 21453/2013, 12406/2003).
Ancora di recente la Suprema Corte ha stabilito che “in materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione di una prestazione in difetto "ab origine" di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. Ord. n. 4600 del 19.02.2021).
A ciò si aggiunge che l'opponente, pur essendo convenuta in senso sostanziale, a fronte delle allegazioni e produzioni dell' , non ha dato prova del diritto al CP_1 trattamento pensionistico, rimettendo l'onere della prova dell'indebito all'opposto.
Deve sul punto rilevarsi che in materia di indebito la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ha ritenuto che “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. 18046/2010). Ne deriva che, seppure nella fattispecie CP_ l'attore in senso sostanziale è l' , grava sull'opponente l'onere di dimostrare che quanto percepito è dovuto. Prova che nel caso di specie difetta.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente non merita ingresso.
In primo luogo va ricordato che la prescrizione del reato non determina la prescrizione del credito, anzi essendo vero il contrario.
L'art. 1947 comma III cc dispone “…se il fatto è considerato dalla legge come reato e per questo è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
L'art. 2941 cc al n. 8) stabilisce che la prescrizione rimane sospesa “tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore finché il dolo non sia stato scoperto”.
Orbene, nella fattispecie, sino alla data della sentenza resa dal Tribunale penale di CP_ Palermo che ha accertato il fraudolento accredito di contributi previdenziali, l' riteneva dovuta la prestazione pensionistica. La prescrizione pertanto non può ritenersi neppure iniziata prima della scoperta del comportamento doloso tenuto dall'odierna opponente ed in ogni caso il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di 5 anni (art. 2947 comma I cc) dalla sentenza irrevocabile resa nel giudizio penale che nel caso de quo è data dalla pronuncia della
Cassazione del 26.04.2017.
Come prima detto, l'indebito del quale si chiede la restituzione è disciplinato dagli artt. 2033 e ss. cc. ed il diritto alla ripetizione è soggetto alla prescrizione ordinaria. CP_ Nella fattispecie l' ha prodotto due comunicazioni rispettivamente del 18 maggio 2015 ricevuta il 9.6.2015 e del 19.01.2016 con le quali ha contestato e chiesto la restituzione di quanto percepito dal 1^ febbraio 2002 all'1.1.2012 e, con la seconda, ha comunicato la trattenuta mensile sulla pensione in virtù dell'indebito prima contestato. Infine ha chiesto ed ottenuto il provvedimento monitorio. Così operando l' ha impedito il compimento della prescrizione, CP_1 di talchè le somme ingiunte risultano dovute. Alla luce di quanto esposto e ritenuto, va confermato il DI n. 559/2023 (RG
5398/2023).
Quanto alla richiesta di rifusione del danno da lite temeraria, si osserva che “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, c.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur o comunque postula che pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio che tale elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 9080 del 15/04/2013). Nel caso di specie, non sono desumibili dagli atti, né sono stati indicati dall'ente previdenziale, elementi che consentano la quantificazione del danno di cui si chiede la rifusione.
Infine vale la pena sottolineare che la pensionata non ha svolto alcuna azione dopo la ricezione della raccomandata che la informava dell'indebito né ha chiesto la sospensione della trattenuta sulla pensione di cui è legittima titolare.
Le due ultime circostanze escludono la malafede o colpa grave nel presente giudizio.
Per tale motivo la domanda non può essere accolta.
Stante il rigetto dell'opposizione, le spese di lite vanno poste a carico della ricorrente ed in favore dell' . CP_1
Esse si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod.
PQM
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, a seguito della trattazione scritta – ex art. 127 ter cpc – del 21.01.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente