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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/04/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Lavinia Gala, in esito alla udienza del 14.04.2025, ha pronunciato sentenza nel procedimento civile n. 3304/ 2021 R. G. tra
(cf: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Baldassarra del Foro di Brindisi presso il cui
Studio in Brindisi via Dalmazia 21/A è elettivamente domiciliato,
opponente contro
(cf.: , in persona del suo l.r. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Menghini del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Luca Troisi del Foro di Bari in Bari via De Rossi
57, opposta
*** Ogg.: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1368/ 2020 Reg. Decr. Ing. pronunciato dal
Tribunale di Brindisi nel Procedimento iscritto al n. 4157/2020 RG
***
Conclusioni
Per l'opponente:
- preliminarmente dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per mancanza degli elementi di fatto e di diritto, per i motivi sopra esposti e conseguentemente revocare il decreto opposto;
- in subordine, riconoscere e dichiarare la intervenuta prescrizione del credito vantato per i motivi sopra esposti e revocare il di n. 1368/ 2020;
- nel merito, accogliere l'opposizione e revocare il di opposto per essere assolutamente non dovuta la somma ingiunta;
- con vittoria di spese e competenze di lite. Per l'opposta:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del d.i. opposto per le ragioni meglio ut supra enucleate;
- nel merito, rigettare la spiegata opposizione per i motivi esposti e per l'effetto confermare il provvedimento monitorio;
- nel merito, in via subordinata, condannare gli opponenti al pagamento della somma ingiunta, o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre interessi;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre alle successive occorrende;
- in via istruttoria, ci si oppone sin d'ora all'eventuale ammissione di mezzi istruttori che venissero articolati da controparte. ***
Svolgimento del processo
Con il decreto impugnato veniva ingiunto dalla cessionaria il pagamento per un ammontare passivo di euro 20.559,84 al 18.09.2020 (di cui euro 14.464,36 per debito residuo ed euro 6.095,49 per interessi di mora) derivante da finanziamento personale n. 60286331 del 22.09.2006 stipulato da con CP_2 CP_3
per un totale di euro 32.395,00 da restituirsi con piano di ammortamento di n 96
[...]
rate mensili.
Con opposizione si lamentava la nullità del di opposto poiché indeterminato e privo di prova l'inadempimento maturato, la prescrizione dell'asserito credito in difetto di comunicazione di risoluzione e/o diffida ed individuazione delle singole rate non onorate, la infondatezza nel merito stante le carenze predette e la incomprensibilità del tasso applicato, anche disconoscendo la conformità agli originali dei documenti prodotti.
Costituita l'opposta, rilevava: 1) l'intervenuta cessione in blocco pro-soluto del
20.04.2018 del portafoglio dei crediti contraddistinti dalle caratteristiche indicate nell'atto predetto, riportata nella pubblicazione su GU Parte Seconda n. 52 del
05.05.2018; 2) la mancata conttestazione dell'esistenza del rapporto ed avvenuta erogazione del finanziamento;
3) la specificità, certezza e liquidità del credito come da estratto autentico per 36 rate impagate a partire dalla n. 61 del 30.11.2011 , 4) le interruzioni derivanti dalle diffide 2014. 2019, 2020 seguite dal ricorso per di, essendo anche provata la restituzione per compiuta giacenza della diffida racc. a r del
08.07.2014; 5) la indicazione nell'originario contratto del tasso Tan al 6,136% e Isc
6,306% .
Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 cpc, con ordinanza del 07.08.2022 veniva rigettata l'eccezione di prescrizione avanzando il GI proposta transattiva, successivamente rigettata dall'opponente.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva affidata ad altro
Giudice con decreto del 08.05.2023.
Con sopravvenuto decreto del Presidente della Sezione Civile del 07.05.2024, il processo veniva assegnato allo scrivente Giudicante. Rinnovata, in limine, una
Pagina 2 soluzione conciliativa con ordinanza del 03.03.2025, alla udienza di verifica del
14.04.2025 essa veniva rifiutata dall'opponente e la causa discussa.
In fatto e diritto
Il processo è istruito documentalmente.
Il contratto di finanziamento personale ha avuto concreto corso tra le parti.
Giurisprudenza consolidata esclude, peraltro, che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, andando tenuto in conto il comportamento concludente, determini la nullità per ex art. 117 comma 3 TUB, essendo sufficiente la redazione per iscritto e la consegna di una copia al cliente con sottoscrizione di quest'ultimo.
Non viene contestata:
- la esistenza del rapporto,
- la erogazione del credito,
- il contenuto pattizio con il quale è concesso il prestito;
- la avvenuta corresponsione di n. 61 rate.
Il disconoscimento della conformità della missiva ricevuta e della copia del contratto agli originali, va distinto, secondo giurisprudenza di legittimità (si cfr., ex pluris, Cass.
Civ. Sez. II n. 24607 del 13.09.2024), da quello “tipico” della sottoscrizione apposta in calce ad una scrittura per il quale occorre la verificazione (salvo che la parte interessata dimostri di aver perduto quest'ultimo senza colpa venendo ammessa la prova per testimoni o per presunzioni ex art. 2724 cc).
Il disconoscimento delle copie, pur senza vincoli di forma e rispetto al quale vi è la possibilità di dimostrare la conformità attraverso strumenti diversi dalla produzione dell'originale, impone in ogni caso che la contestazione venga compiuta, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in maniera chiara ed univoca il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali di quello allegato rispetto all'originale.
Non sono bastevoli, infatti, né l'impiego di clausole di stile né generiche asserzioni come è nella fattispecie.
La titolarità del credito ceduto trova pieno fondamento in capo all'ingiungente cessionaria.
Pagina 3 All'uopo, si richiama l'ordinanza della Suprema Corte Sez. I n. 5129 del 26 febbraio
2020 conforme ad orientamento consolidato in materia;
ex pluris, Cass. Civ. Sez. II n.
12611/ 2021.
“Per quanto concerne le norme sulla cessione, rilevano tre regole fondamentali.
La prima deriva dall'art. 1260 co. 1 cc che pone come principio generale, fatti salvi determinati limiti della legge speciale qui ininfluenti, quello della libera cedibilità dei crediti;
si tratta di un principio idoneo ad ingenerare nel cessionario l'affidamento di normale cedibilità del credito e, pertanto, di legittimità e regolarità della cessione operata a suo favore.
La seconda è desumibile dall'art. 1372 c.c., comma 1, in base al quale il contratto non produce effetto rispetto ai terzi, se non nei casi previsti dalla legge;
ed è del tutto normale che il cessionario sia estraneo all'accordo di non cedibilità intercorso – per un interesse che è soltanto di costoro – tra cedente e ceduto.
La terza deriva dall'art. 1260 c.c., comma 2, secondo cui solo eccezionalmente il divieto di cessione può essere opposto al cessionario, allorquando si provi (ad onere del cedente o del ceduto) che questi ne era a conoscenza”.
Ne deriva che il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto sia tenuto a dare prova del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche della causa della cessione stessa. A sua volta, il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, rimanendo egli esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione.
Con riguardo all'eccezione formulata in merito alla mancata produzione della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, va rammentato che l'espressa richiesta di pagamento del debito residuo con diffida che, in ipotesi di omesso pagamento, si procederà per le vie legali, evidenzi inequivocabilmente la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine.
Si concorda con la posizione giurisprudenziale in base alla quale “La decadenza del beneficio del termine comporta, in capo all'istituto di credito che ha concesso il finanziamento, la possibilità di richiedere al debitore la restituzione immediata del
Pagina 4 debito in seguito ad inadempienze contrattuali, senza attendere l'ordinario pagamento rateale. Requisito essenziale affinché possa operare tale garanzia è la necessità che il creditore richieda l'immediato pagamento al debitore, richiesta che può ritenersi effettuata anche solo con la domanda giudiziale di pagamento del debito, non occorrendo una distinta e preventiva intimazione”, si v. Tribunale Vicenza sez. I,
29/08/2023, n.1565; in tal senso anche Trib. Brindisi 06.05.2024
Traendo origine la pretesa creditoria da un contratto di prestito personale, non vi è onere di produrre l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB alla luce della particolare morfologia dell'operazione in questione che prevede un'obbligazione restitutoria fissa, sebbene frazionata nel tempo.
Nel caso di specie, in ultimo, non viene specificatamente contestato l'importo debitorio e/o rilevata anomalia usuraria sia per i tassi corrispettivi che di mora, conformi ai parametri, né l'opponente non fornisce dimostrazione di fatto estintivo secondo gli ordinari criteri del riparto dell'onere della prova: “è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, ovvero dell'avvenuto adempimento, potendo il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, dare la sola prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte” (SS. UU.
13533/2001).
Il negozio, in definitiva, conserva il suo nerbo di onerosità e legittimità con esito del giudizio confermativo del credito.
Consegue l'addebito delle spese e compensi di lite in capo all'opponente quantificate in euro 2.600,00 oltre spese forf., iva e cap, entro lo scaglione di valore con adozione dei parametri minimi di fase ex Dm 55/ 2014 come mod.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta la opposizione proposta da;
Parte_1
accerta e dichiara la legittimità del diritto di credito vantato da CP_1
in persona del l.r.p.t., portato nel d.i. opposto per l'importo di euro
[...]
20.559,84;
Pagina 5 per l'effetto,
conferma il decreto ingiuntivo n. 1368/ 2020 Reg. Decr. Ing. pronunciato dal
Tribunale di Brindisi nel procedimento iscritto al n. 4157/2020 RG;
condanna al pagamento in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del suo l.r., di euro 20.559,84 oltre interessi di mora, dalla domanda al soddisfo al tasso convenzionale indicato in ricorso contenuto nei limiti del c.d. tasso soglia;
condanna al pagamento in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del l.r.p.t., degli onorari di lite per il presente giudizio per euro 2.600,00, spese forf., Cassa Avvocati, Iva oltre alla rifusione delle competenze e spese come liquidate nel procedimento monitorio.
Brindisi, 15.04.2025
Il Giudice On.
Lavinia Gala
Pagina 6
Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Lavinia Gala, in esito alla udienza del 14.04.2025, ha pronunciato sentenza nel procedimento civile n. 3304/ 2021 R. G. tra
(cf: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Baldassarra del Foro di Brindisi presso il cui
Studio in Brindisi via Dalmazia 21/A è elettivamente domiciliato,
opponente contro
(cf.: , in persona del suo l.r. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Menghini del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Luca Troisi del Foro di Bari in Bari via De Rossi
57, opposta
*** Ogg.: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1368/ 2020 Reg. Decr. Ing. pronunciato dal
Tribunale di Brindisi nel Procedimento iscritto al n. 4157/2020 RG
***
Conclusioni
Per l'opponente:
- preliminarmente dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per mancanza degli elementi di fatto e di diritto, per i motivi sopra esposti e conseguentemente revocare il decreto opposto;
- in subordine, riconoscere e dichiarare la intervenuta prescrizione del credito vantato per i motivi sopra esposti e revocare il di n. 1368/ 2020;
- nel merito, accogliere l'opposizione e revocare il di opposto per essere assolutamente non dovuta la somma ingiunta;
- con vittoria di spese e competenze di lite. Per l'opposta:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del d.i. opposto per le ragioni meglio ut supra enucleate;
- nel merito, rigettare la spiegata opposizione per i motivi esposti e per l'effetto confermare il provvedimento monitorio;
- nel merito, in via subordinata, condannare gli opponenti al pagamento della somma ingiunta, o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre interessi;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre alle successive occorrende;
- in via istruttoria, ci si oppone sin d'ora all'eventuale ammissione di mezzi istruttori che venissero articolati da controparte. ***
Svolgimento del processo
Con il decreto impugnato veniva ingiunto dalla cessionaria il pagamento per un ammontare passivo di euro 20.559,84 al 18.09.2020 (di cui euro 14.464,36 per debito residuo ed euro 6.095,49 per interessi di mora) derivante da finanziamento personale n. 60286331 del 22.09.2006 stipulato da con CP_2 CP_3
per un totale di euro 32.395,00 da restituirsi con piano di ammortamento di n 96
[...]
rate mensili.
Con opposizione si lamentava la nullità del di opposto poiché indeterminato e privo di prova l'inadempimento maturato, la prescrizione dell'asserito credito in difetto di comunicazione di risoluzione e/o diffida ed individuazione delle singole rate non onorate, la infondatezza nel merito stante le carenze predette e la incomprensibilità del tasso applicato, anche disconoscendo la conformità agli originali dei documenti prodotti.
Costituita l'opposta, rilevava: 1) l'intervenuta cessione in blocco pro-soluto del
20.04.2018 del portafoglio dei crediti contraddistinti dalle caratteristiche indicate nell'atto predetto, riportata nella pubblicazione su GU Parte Seconda n. 52 del
05.05.2018; 2) la mancata conttestazione dell'esistenza del rapporto ed avvenuta erogazione del finanziamento;
3) la specificità, certezza e liquidità del credito come da estratto autentico per 36 rate impagate a partire dalla n. 61 del 30.11.2011 , 4) le interruzioni derivanti dalle diffide 2014. 2019, 2020 seguite dal ricorso per di, essendo anche provata la restituzione per compiuta giacenza della diffida racc. a r del
08.07.2014; 5) la indicazione nell'originario contratto del tasso Tan al 6,136% e Isc
6,306% .
Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 cpc, con ordinanza del 07.08.2022 veniva rigettata l'eccezione di prescrizione avanzando il GI proposta transattiva, successivamente rigettata dall'opponente.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva affidata ad altro
Giudice con decreto del 08.05.2023.
Con sopravvenuto decreto del Presidente della Sezione Civile del 07.05.2024, il processo veniva assegnato allo scrivente Giudicante. Rinnovata, in limine, una
Pagina 2 soluzione conciliativa con ordinanza del 03.03.2025, alla udienza di verifica del
14.04.2025 essa veniva rifiutata dall'opponente e la causa discussa.
In fatto e diritto
Il processo è istruito documentalmente.
Il contratto di finanziamento personale ha avuto concreto corso tra le parti.
Giurisprudenza consolidata esclude, peraltro, che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, andando tenuto in conto il comportamento concludente, determini la nullità per ex art. 117 comma 3 TUB, essendo sufficiente la redazione per iscritto e la consegna di una copia al cliente con sottoscrizione di quest'ultimo.
Non viene contestata:
- la esistenza del rapporto,
- la erogazione del credito,
- il contenuto pattizio con il quale è concesso il prestito;
- la avvenuta corresponsione di n. 61 rate.
Il disconoscimento della conformità della missiva ricevuta e della copia del contratto agli originali, va distinto, secondo giurisprudenza di legittimità (si cfr., ex pluris, Cass.
Civ. Sez. II n. 24607 del 13.09.2024), da quello “tipico” della sottoscrizione apposta in calce ad una scrittura per il quale occorre la verificazione (salvo che la parte interessata dimostri di aver perduto quest'ultimo senza colpa venendo ammessa la prova per testimoni o per presunzioni ex art. 2724 cc).
Il disconoscimento delle copie, pur senza vincoli di forma e rispetto al quale vi è la possibilità di dimostrare la conformità attraverso strumenti diversi dalla produzione dell'originale, impone in ogni caso che la contestazione venga compiuta, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in maniera chiara ed univoca il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali di quello allegato rispetto all'originale.
Non sono bastevoli, infatti, né l'impiego di clausole di stile né generiche asserzioni come è nella fattispecie.
La titolarità del credito ceduto trova pieno fondamento in capo all'ingiungente cessionaria.
Pagina 3 All'uopo, si richiama l'ordinanza della Suprema Corte Sez. I n. 5129 del 26 febbraio
2020 conforme ad orientamento consolidato in materia;
ex pluris, Cass. Civ. Sez. II n.
12611/ 2021.
“Per quanto concerne le norme sulla cessione, rilevano tre regole fondamentali.
La prima deriva dall'art. 1260 co. 1 cc che pone come principio generale, fatti salvi determinati limiti della legge speciale qui ininfluenti, quello della libera cedibilità dei crediti;
si tratta di un principio idoneo ad ingenerare nel cessionario l'affidamento di normale cedibilità del credito e, pertanto, di legittimità e regolarità della cessione operata a suo favore.
La seconda è desumibile dall'art. 1372 c.c., comma 1, in base al quale il contratto non produce effetto rispetto ai terzi, se non nei casi previsti dalla legge;
ed è del tutto normale che il cessionario sia estraneo all'accordo di non cedibilità intercorso – per un interesse che è soltanto di costoro – tra cedente e ceduto.
La terza deriva dall'art. 1260 c.c., comma 2, secondo cui solo eccezionalmente il divieto di cessione può essere opposto al cessionario, allorquando si provi (ad onere del cedente o del ceduto) che questi ne era a conoscenza”.
Ne deriva che il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto sia tenuto a dare prova del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche della causa della cessione stessa. A sua volta, il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, rimanendo egli esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione.
Con riguardo all'eccezione formulata in merito alla mancata produzione della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, va rammentato che l'espressa richiesta di pagamento del debito residuo con diffida che, in ipotesi di omesso pagamento, si procederà per le vie legali, evidenzi inequivocabilmente la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine.
Si concorda con la posizione giurisprudenziale in base alla quale “La decadenza del beneficio del termine comporta, in capo all'istituto di credito che ha concesso il finanziamento, la possibilità di richiedere al debitore la restituzione immediata del
Pagina 4 debito in seguito ad inadempienze contrattuali, senza attendere l'ordinario pagamento rateale. Requisito essenziale affinché possa operare tale garanzia è la necessità che il creditore richieda l'immediato pagamento al debitore, richiesta che può ritenersi effettuata anche solo con la domanda giudiziale di pagamento del debito, non occorrendo una distinta e preventiva intimazione”, si v. Tribunale Vicenza sez. I,
29/08/2023, n.1565; in tal senso anche Trib. Brindisi 06.05.2024
Traendo origine la pretesa creditoria da un contratto di prestito personale, non vi è onere di produrre l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB alla luce della particolare morfologia dell'operazione in questione che prevede un'obbligazione restitutoria fissa, sebbene frazionata nel tempo.
Nel caso di specie, in ultimo, non viene specificatamente contestato l'importo debitorio e/o rilevata anomalia usuraria sia per i tassi corrispettivi che di mora, conformi ai parametri, né l'opponente non fornisce dimostrazione di fatto estintivo secondo gli ordinari criteri del riparto dell'onere della prova: “è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, ovvero dell'avvenuto adempimento, potendo il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, dare la sola prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte” (SS. UU.
13533/2001).
Il negozio, in definitiva, conserva il suo nerbo di onerosità e legittimità con esito del giudizio confermativo del credito.
Consegue l'addebito delle spese e compensi di lite in capo all'opponente quantificate in euro 2.600,00 oltre spese forf., iva e cap, entro lo scaglione di valore con adozione dei parametri minimi di fase ex Dm 55/ 2014 come mod.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta la opposizione proposta da;
Parte_1
accerta e dichiara la legittimità del diritto di credito vantato da CP_1
in persona del l.r.p.t., portato nel d.i. opposto per l'importo di euro
[...]
20.559,84;
Pagina 5 per l'effetto,
conferma il decreto ingiuntivo n. 1368/ 2020 Reg. Decr. Ing. pronunciato dal
Tribunale di Brindisi nel procedimento iscritto al n. 4157/2020 RG;
condanna al pagamento in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del suo l.r., di euro 20.559,84 oltre interessi di mora, dalla domanda al soddisfo al tasso convenzionale indicato in ricorso contenuto nei limiti del c.d. tasso soglia;
condanna al pagamento in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del l.r.p.t., degli onorari di lite per il presente giudizio per euro 2.600,00, spese forf., Cassa Avvocati, Iva oltre alla rifusione delle competenze e spese come liquidate nel procedimento monitorio.
Brindisi, 15.04.2025
Il Giudice On.
Lavinia Gala
Pagina 6