Ordinanza collegiale 8 aprile 2024
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 14/03/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00498/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01112/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1112 del 2022, proposto da European Nautic Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Liberto Losa, Fiorella Losa e Giovanna Fossa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Verbania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Scaparone e Jacopo Gendre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo indennitario ex art. 21-quinquies L. n. 241/1990, discendente dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 25.05.2017, n. 2464, e conseguente condanna al pagamento dell''indennizzo dovuto a favore della società ricorrente per i pregiudizi subiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verbania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 la dott.ssa Martina Arduino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 7.11.2022 (depositato l’11.11.2022), European Nautic Service (ENS) s.r.l. ha chiesto, previo accertamento dell’inadempimento del Comune di Verbania dell’obbligo di pagamento dell’indennizzo ex art. 21-quinquies legge n. 241/1990, discendente dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 25.05.2017, n. 2464, la condanna dell’Ente locale al pagamento della somma da liquidarsi a favore della ricorrente, oltre rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della decisione, nonché, sulla somma così rivalutata, gli interessi al tasso legale dalla data di deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo.
2. Con la sentenza menzionata, passata in giudicato in data 28.09.2022, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità delle determinazioni nn. 167 del 18.2.2015 e 336 del 26.3.2015 con cui, a seguito di un evento calamitoso che, nel 2013, aveva reso inagibile il locale porto turistico, il Comune di Verbania: i) revocava la concessione della gestione del porto e dell’esercizio dell’attività di ristorazione, a far data dal 1.4.2015, alla società European Nautic Service SR (ENS), che ne era concessionaria fino al 31.12.2017; ii) disponeva l’acquisizione al demanio lacuale di “uffici, servizi igienici e bar-ristorante” (c.d. opere a terra), realizzati dalla concessionaria e non danneggiati dal sinistro; iii) affidava in concessione ordinaria l’attività di gestione del bar-ristorante alla società SC snc di IN QU & C., già affittuaria del relativo ramo d’azienda per contratto stipulato con la concessionaria nel 2009.
2.1. Con la stessa pronuncia il Consiglio di Stato ha fatto salvo: “ ex art. 21-quinquies, comma 1, l. n. 241 del 1990, l’indennizzo a vantaggio dell’attuale società appellata, trattandosi di revoca pregiudizievole e per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento ”.
3. Sulla scorta del surriferito giudicato, la ricorrente ha invitato il Comune di Verbania ad adempiere, con diffida e contestuale messa in mora del 30.11.2021.
4. I pregiudizi patiti dalla ricorrente in conseguenza della revoca della concessione demaniale sono dalla stessa individuati nelle quote di ammortamento dei beni acquistati e degli interventi eseguiti (come da documentazione allegata) per l’assolvimento degli oneri concessori che, dalla data della revoca della concessione (01.04.2015) alla sua naturale scadenza (31.12.2017), sono divenute indeducibili dal reddito d’impresa, per complessivi euro 94.874,77. Nel dettaglio, la ricorrente fa riferimento alle quote di ammortamento dei quaranta cespiti di cui al libro inventari (cfr all. 19 di parte ricorrente), riferiti alle spese e agli oneri sostenuti per l’acquisto e la realizzazione delle costruzioni prefabbricate, per gli impianti, nonché per i materiali di finitura e corredo (cfr all. 20 di parte ricorrente).
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Verbania che, con memoria del 4.3.2024, ha eccepito l’infondatezza della pretesa di parte ricorrente, chiedendone la reiezione, nonché, in subordine, la riduzione dell’ammontare dell’indennizzo richiesto e lo scomputo dal periodo di ammortamento dell’arco temporale corrente dal 25.3.2016 al 25.5.2017, durante il quale la ricorrente, in forza della sentenza di questo T.A.R. 408/2016 (poi modificata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 25.05.2017, n. 2464, del cui giudicato si è surriferito), è tornata nella disponibilità dell’area bar-ristorante.
6. Il Collegio, considerata la necessità di esperimento di attività istruttoria, ai sensi dell’art. 63, comma 4, cod. proc. amm, con ordinanza n. 346/2024 dell’8.04.2024 ha disposto la verificazione chiedendo al professionista designato, compiuto ogni accertamento ritenuto necessario o utile ai fini dell’espletamento dell’incarico, di: i) individuare, tra i quaranta cespiti indicati dalla ricorrente, quelli imputabili agli “uffici, servizi igienici e bar-ristorante” acquisiti al demanio comunale; ii) calcolare, per i soli cespiti così individuati, il rispettivo valore proporzionale residuo di ammortamento per il periodo compreso dal 1.4.2015 al 31.12.2017, sommando poi i valori dei singoli cespiti onde quantificarne l’ammontare complessivo; iii) decurtare dalla somma così ottenuta l’ammontare dei canoni eventualmente percepiti dalla ricorrente per l’affitto alla società SC snc del ramo d’azienda relativo ad attività bar-ristorazione nel periodo compreso tra il 25.3.2016 e il 25.5.2017.
6.1. Il verificatore, sig. Stefano Noro, in data 30.07.2024, previo scambio di controdeduzioni con i periti di parte, ha depositato in giudizio la relazione finale di verificazione.
7. Con memoria depositata in giudizio in data 19.12.2024, la ricorrente ha rappresentato di non condividere la distinzione tra “opere a terra” (comprese nell’indennizzo) ed “opere in acqua”(non ricomprese nell’indennizzo), trattandosi in ogni caso di interventi e attività sostenuti dalla società in ragione della concessione revocata, con conseguente perdita delle quote di ammortamento. In particolare, la ricorrente ha: i) espresso il proprio assenso all’espunzione dall’indennizzo del cespite n. 243, con conseguente revisione del quantum inizialmente richiesto in euro 94.414,61 (anziché in euro 94.874,77); ii) dissentito sull’esclusione operata dal verificatore di alcuni cespiti (nn. 78, 89, 263), non consentendo i documenti contabili di definirne la collocazione “in acqua” piuttosto che a “terra”, nonché sulla limitazione, nella misura del 50%, del costo per l’attività professionale del Geom. Cerruti, attesa l’impossibilità di dividere il costo in discorso tra “le opere del porto e quelle riferite a uffici, servizi igienici e bar-ristorante”; iii) contestato il metodo di calcolo del valore proporzionale residuo di ammortamento dei cespiti concernenti le “opere a terra” effettuato dal verificatore; iv) concordato con le conclusioni del verificatore in merito alla sottrazione dall’importo complessivo della somma di euro 499,00, quale ammontare dei canoni percepiti dalla società SC snc per l’affitto del ramo d’azienda per l’attività di bar-ristorante.
7.1. Con memoria del 20.12.2024, il Comune resistente ha contestato il diritto della ricorrente a ricevere un indennizzo ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 per asserita carenza di pregiudizio effettivo discendente dalla revoca della concessione, ovvero, in via subordinata, ha chiesto la riduzione del quantum dello stesso (per avere la ESN incassato canoni d’affitto per un importo complessivo pari a euro 71.370,00 dalla società SC snc, nel periodo compreso tra il 25.3.2016 e il 25.5.2017, e averne alla stessa restituiti solamente euro 58.000).
8. All’udienza del 22 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione.
9. Preliminarmente il Collegio ribadisce che la spettanza dell’indennizzo ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 a favore della ricorrente risulta dal giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato (cfr supra), secondo il quale : “ Resta salvo, ex art. 21-quinquies, comma 1, l. n. 241 del 1990, l’indennizzo a vantaggio dell’attuale società appellata, trattandosi di revoca pregiudizievole e per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento ”; sicché non è ammissibile, nell’ambito del presente giudizio, pervenire - per il tramite dell’interpretazione dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990 avanzata dal Comune resistente – a una diversa statuizione in merito al diritto della ricorrente a beneficiarne.
9.1. L’oggetto della controversia rimessa al Collegio è pertanto circoscritto alla liquidazione dell’indennizzo in discorso, già spettante alla ricorrente.
9.2. Si tratta di un indennizzo da “atto lecito” dannoso - qual è la legittima revoca della concessione disposta dal Comune per sopravvenienza fattuale (il disastro naturale), imprevedibile al momento del perfezionamento della concessione (in questi termini si è espresso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2464/2017) – finalizzato, per ragioni di giustizia distributiva, a ristorare il diretto destinatario di un provvedimento favorevole (cfr Consiglio di Stato, Sez. IV, 23.02.2012, n. 662), che si è visto sottrarre un’utilità già acquisita al proprio patrimonio, al contempo contemperando la perdita subita dal privato con le ragioni di diritto pubblico che sorreggono il legittimo esercizio del potere di autotutela da parte del Comune.
9.3. Al riguardo, l’art. 21-quinquies, al comma 1-bis, statuisce che: “Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico”.
9.4. Nel caso di specie, vertendosi nell’ambito di un rapporto negoziale, l’indennizzo deve essere parametrato al solo danno emergente, che costituisce limite massimo di ristoro piuttosto che l’esatto ammontare dell’indennizzo da riconoscere (cfr per un’applicazione di siffatto principio quanto statuito dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 8.10.2024, n. 8069), pena la sostituzione, quoad effectum , dell’indennizzo con il risarcimento del danno; soltanto quest’ultimo istituto ha, difatti, la funzione di riportare il patrimonio del privato nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato ove l’illecito non si fosse verificato.
9.5. Ora, la ricorrente identifica il proprio danno emergente nella perdita del residuo valore proporzionale di ammortamento dei materiali acquistati e delle opere eseguite per l’assolvimento degli oneri concessori per il periodo compreso tra l’intervenuta (legittima) revoca e la naturale scadenza della convenzione, per un totale di quaranta cespiti e un ammontare complessivo di euro 93.915,61 (come da ultima modificazione dell’importo richiesto, di cui alla memoria depositata in data 19.12.2024).
9.6. Questo Collegio, per la quantificazione del danno emergente al quale parametrare la determinazione dell’indennizzo da riconoscere alla ricorrente, ha disposto una verificazione, chiedendo all’esperto designato di individuare, tra i quaranta cespiti indicati dalla ricorrente, quelli imputabili agli “uffici, servizi igienici e bar-ristorante” acquisiti al demanio comunale con determinazione dirigenziale n. 167 del 18.2.2015 (c.d. opere a terra) e, quindi, di calcolare per detti cespiti il rispettivo valore proporzionale residuo di ammortamento per il periodo compreso dal 1.4.2015 al 31.12.2017; il verificatore, quantificato così l’ammontare complessivo, era chiamato a sottrarre i canoni eventualmente percepiti dall’interessata per l’affitto alla società SC snc del ramo d’azienda relativo all’attività bar-ristorazione nel periodo compreso tra il 25.3.2016 e il 25.5.2017.
9.7. L’incaricato, mediante le operazioni di verificazione, ha analizzato i quaranta cespiti, escludendo quelli che non erano riconducibili alle c.d. opere a terra, con una valutazione che al Collegio appare scevra da vizi di illogicità, irragionevolezza o da travisamento di fatti.
9.7.1. Contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente (che rappresenta di aver perduto per via della revoca della concessione la possibilità di scomputare dal proprio reddito di impresa anche le quote di ammortamento dei costi connessi alle c.d. opere ad acqua –cfr. memoria di replica depositata il 14.03.2024, pagg. 7 e 8-), l’odierno indennizzo è da circoscrivere al valore residuo ammortizzabile delle c.d. opere a terra atteso che le stesse non sono state compromesse dal disastro naturale e, perciò, sono state acquisite, ai sensi dell’art. 12 della concessione, al demanio comunale in forza della determina n. 167/2015 con cui il Comune di Verbania ha revocato la concessione; la non compromissione delle strutture c.d. a terra è riconosciuta dalle parti e dimostrata altresì dalla determina dirigenziale n. 336/2015 del 26.03.2015 del Comune di Verbania che assegnava in concessione ordinaria, all’esito di trattativa privata, alla società SC s.n.c. la struttura adibita a bar-ristorante.
Alla luce di tali considerazioni, si osserva come solamente per le c.d. opere a terra l’impossibilità di proseguire nell’utilizzo da parte della ricorrente sia dipesa dal potere di autotutela esercitato dall’Amministrazione. Diversamente, il residuo oggetto della concessione (quale la gestione del porto turistico) è divenuto non più passibile di utilizzo per causa di forza maggiore sicché la perdita riferita al sinistro è destinata ad essere sopportata dal concessionario, nell’ambito del rischio d’impresa che consegue alla stessa concessione, non potendo riconoscersi all’indennizzo per cui è causa una funzione, anche solo in parte, “assicurativa”.
9.8. Dopo il contraddittorio con il consulente di parte ricorrente, il verificatore ha ricompreso nei cespiti indennizzabili anche le fatture del geometra Cerruti, incluse correttamente nella misura forfettaria del 50%, stante l’impossibilità di distinguere nella parcella pagata al sig. Cerrutti, per la prestazione professionale complessivamente resa alla parte istante, tra l’attività professionale relativa alle opere in acqua piuttosto che a quelle a terra.
9.9. Il verificatore ha poi proceduto a calcolare per ciascuno dei cespiti riferiti alle opere c.d. a terra il valore residuo ammortizzabile sino alla scadenza della concessione (31.12.2017), con aliquote che hanno tenuto conto della progressiva riduzione della vita utile dei cespiti di anno in anno (in accoglimento dell’osservazione formulata dal consulente del Comune).
9.9.1. Considerato che non esiste un unico metodo di calcolo valido per gli ammortamenti (sussistendo la possibilità di ammortizzare un bene seguendo il metodo a quote costanti ovvero, come effettuato dal verificatore, a quote decrescenti, tenendo conto della riduzione della vita utile del bene), ad avviso del Collegio il metodo di calcolo scelto e applicato dal verificatore rientra nella discrezionalità tecnica che lo stesso è chiamato ad esercitare ed è ragionevole, considerato altresì che nel caso di specie il calcolo del residuo di ammortamento è effettuato per circa quaranta cespiti, tra di loro eterogenei.
9.10. Quanto infine all’arco temporale considerato dal verificatore (circoscritto a soli 17 mesi anziché 33, come contestato dalla ricorrente con la memoria del 19.12.2024, pag. 8, che eccepisce il mancato rispetto delle regole contabili), il Collegio concorda con la scelta effettuata dal professionista di riferirsi ai soli periodi (tra il 2015 e il 2017) in cui la concessione è (effettivamente) rimasta operativa, in quanto il presente giudizio ha lo scopo di pervenire a identificare il danno emergente occorso alla ricorrente per poi “parametrarvi” il quantum dell’indennizzo da riconoscere ai sensi dell’art. 21-quinquies della l. n. 241/1990, in un’ottica di effettività. In questi termini è ragionevole e immune da vizi di illogicità, contraddittorietà o da travisamento di fatti, considerare solo i periodi nei quali la concessione è stata effettiva: i) per il 2015 il periodo che rileva va dal 1.01 al 31.03, in quanto il 1 aprile la concessione è stata revocata; ii) per il 2016 il periodo di ammortamento, a seguito della reimmissione nel possesso del bar-ristorante (con Sentenza di questo T.A.R. del 25.03.2016), viene conteggiato dal 25 marzo fino al 31 dicembre; iii) per il 2017 il periodo di ammortamento viene conteggiato dal 1.01 fino al 25.05.2017, a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato 25.05.2017, che ha revocato definitivamente la concessione.
9.11. Risulta infine accertata dal verificatore (e comprovata in atti: documenti depositati in giudizio dall’interessata e identificati con i numeri da 39 a 42) la restituzione alla società SC s.n.c. dei canoni di affitto d’azienda percepiti dalla ricorrente tra il 25.3.2016 e il 25.5.2017 (per un ammontare pari a euro 58.000, doc. n. 42), con conseguente scomputo dal totale del valore residuo di ammortamento dei cespiti riconosciuti tra le c.d. opere a terra della (sola) somma di euro 499,00, corrispondente a quanto residua per l’affitto del ramo d’azienda alla società SC snc relativo all’attività bar-ristorazione nel periodo compreso tra il 25.3.2016 e il 25.5.2017.
10. In conclusione, va liquidato l’indennizzo spettante alla ricorrente, parametrato al danno emergente dalla stessa subito, in euro 31.248,14; per l’effetto, il Comune di Verbania deve essere condannato al pagamento dell’ammontare così dovuto.
Sull'importo dell'indennizzo, assolvendo lo stesso ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio della società istante, andrà calcolata anche la rivalutazione monetaria nel periodo intercorrente tra la data di adozione del provvedimento di revoca (1° aprile 2015) fino alla data di deposito della sentenza; sulla somma così rivalutata si computeranno gli interessi legali calcolati dalla data di deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo (ex multis: TAR Campania, Napoli, I, 5.1.2021, n. 69). La rivalutazione monetaria sarà calcolata sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato dall’ISTAT.
11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune resistente nella misura individuata in dispositivo.
Devono essere addebitate al Comune di Verbania anche le spese di verificazione (il cui pagamento è stato chiesto dal verificatore con nota del 30.7.2024), che si liquidano, valutato il grado di complessità delle operazioni svolte e applicato l’art. 2 dell’allegato al decreto del Ministero della Giustizia del 30.5.2002 (G.U. n. 182 del 5.8.2002), nell’importo complessivo di euro 1.500,00 (millecinquecento), a cui dovrà aggiungersi l’IVA e il contributo per la cassa professionale (cpdc) al 4%, previo scomputo dell’acconto che il professionista designato dichiara di aver già ricevuto nella misura di euro 1.068,80 (comprensiva di cpdc al 4% e IVA al 22%, cfr. nota del verificatore del 30.07.2024).
L’acconto corrisposto dalla società istante per effetto dell’ordinanza collegiale di questo TAR n. 346 dell’8.4.2024 dovrà esserle rimborsato dal Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Comune di Verbania al pagamento a favore della ricorrente della somma di euro 31.248,14, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come in parte motiva.
Condanna la resistente Amministrazione alla refusione delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che si liquidano nell’importo di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri per spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA e rimborso del contributo unificato ove versato, nonché al pagamento delle spese di verificazione, che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e (cpdc) al 4%, previo scomputo dell’acconto già corrisposto al verificatore, che, nella misura anticipata dalla ricorrente, dovrà esserle rimborsato dall’Amministrazione stessa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Martina Arduino, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arduino | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO