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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/05/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1050/2022 R.G. promosso
DA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. M. Di Pietro
Appellante
CONTRO
( ) Controparte_1 P.IVA_1
Appellato contumace
OGGETTO: appello – graduatoria personale docenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Catania - Parte_1
docente abilitata all'insegnamento per le classi di concorso scuola infanzia e primaria nonché per l'insegnamento della lingua inglese - chiedeva condannarsi il
[...]
a rendere effettivo, tramite atti di propria competenza, il diritto al Controparte_1
reinserimento del proprio nominativo nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della provincia di Catania per la classe concorsuale scuola primaria lingua inglese valida per il triennio 2019-2022. La stessa esponeva che il Tribunale di Catania, con sentenza n.649/2019, passata in giudicato, aveva riconosciuto l'illegittimità della cancellazione del proprio nominativo ordinando all'Amministrazione scolastica il suo reinserimento;
che ciò era avvenuto solo per le graduatorie riferite alla scuola infanzia e primaria, ma non per la classe concorsuale di insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria.
Il tribunale, dava atto che la ricorrente era stata reinserita nella graduatoria oggetto di giudizio valida per l'anno scolastico 2021/2022 e aveva, di conseguenza, chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Conformemente alla richiesta e a quanto emergeva dalla documentazione prodotta il primo giudice dichiarava l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto alle spese in virtù del principio della soccombenza virtuale esaminava la fondatezza della domanda e, richiamando una pronuncia del giudice di legittimità, la riteneva infondata, dichiarandole irripetibili.
Avverso detta sentenza proponeva appello;
l'amministrazione Parte_1
rimaneva contumace, non costituendosi nonostante la regolarità della notifica.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, con il primo motivo di gravame, impugna la sentenza nella parte in cui il primo decidente ha ritenuto che non fosse stata presentata domanda di aggiornamento entro il termine a tal fine fissato.
Rileva: che il tribunale avrebbe solo dovuto verificare che vi era stata la violazione del giudicato costituito dalla sentenza n. 649/2019; che aveva prodotto attestazione del comprovante la tempestività della CP_1
presentazione della domanda di aggiornamento;
che era irrilevante che la Suprema Corte di Cassazione avesse mutato orientamento dopo il deposito della sentenza n. 649/2019, il cui effetto di giudicato era intangibile: “Il tribunale di Catania, infatti, avrebbe dovuto dichiarare che la sig.ra ha presentato regolare domanda di aggiornamento per gli anni Pt_1
scolastici 2019/2022, che il diritto al reinserimento delle graduatorie scaturiva dalla sentenza 649/2019, passata in giudicato e che la stessa era stata cancellata dalle graduatorie per un errore dell'amministrazione, come espressamente riconosciuto dall'amministrazione medesima e come si evince dagli atti e documenti di causa”.
2. In conseguenza della fondatezza della domanda l'appellante chiede la condanna del al pagamento delle spese processuali, non sussistendo alcuna CP_1
delle ipotesi che possano giustificarne la compensazione.
3. L'appello è infondato.
Il giudicato costituito dalla sentenza n. 649/2019 del Tribunale di Catania riguarda le graduatorie ad esaurimento della Provincia di Catania nella classe di concorso EEEE (scuola primaria) e in quella AAAA (scuola dell'Infanzia). Con tale pronuncia è stato ordinato alle amministrazioni scolastiche resistenti di reinserire la ricorrente nella graduatoria ad esaurimento per le predette classi di concorso.
La pronuncia non riguarda la classe di concorso oggetto del presente giudizio, ossia quella per la scuola primaria lingua inglese.
Nessuna violazione del giudicato è quindi imputabile alla pronuncia appellata.
Quanto al riconoscimento da parte dell'amministrazione di aver effettuato un errore il documento allegato 9, contenente la comunicazione di rettifica delle graduatorie inserendovi l'appellante in virtù della sentenza n. 649/2019, riguarda ugualmente solo le graduatorie scuola primaria e scuola dell'infanzia.
In ordine alle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2020/2021 avverso le quali l ha presentato diffida all' territoriale di Catania, Pt_1 CP_2
risultando cancellata per le classi di concorso scuola infanzia e scuola primaria in violazione del giudicato, il successivo provvedimento di rettifica del 6 agosto riguarda ancora soltanto le graduatorie scuola primaria e scuola dell'infanzia, nelle quali l'appellante viene reinserita “in quanto cancellata per mero errore”. Nella graduatoria per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria del 2020 (allegato 13) l non risulta inserita, mentre lo è in quella del 2021 Pt_1
(allegato 18).
Non solo quindi il giudicato non riguarda la graduatoria oggetto di esame, ma dalla documentazione in atti non si evince il riconoscimento da parte dell'amministrazione della fondatezza della domanda.
4. Correttamente, pertanto, il tribunale ha proceduto all'esame della fondatezza della domanda in virtù del principio della soccombenza virtuale, negandola e non riconoscendo, pertanto, le spese in favore della ricorrente.
5. Non si provvede sulle spese del grado, stante la contumacia del . CP_1
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; nulla per le spese;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi