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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/07/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 803/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI TR
Sezione civile
Il Tribunale di AR, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 803/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.DONADIO LUCA
PARTE RICORRENTE contro
ato a OR (NA) il 21/06/1957 con il patrocinio dell'avv. DONADIO CP_1
LUCA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 26/4/2025 e esponevano di Parte_1 CP_1
avere contratto matrimonio in data 23/8/1976, che dalla unione erano nati 7 figli tutti maggiorenni ed autosufficienti. e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1) La casa coniugale, condotta in locazione a nome della GN , sita in Parte_1
Saracena alla Via Casale, resterà nella disponibilità della GN . Il signor Parte_1 CP_1
dovrà trasferirsi in altra residenza, non appena troverà idonea abitazione compatibile
[...]
con il proprio reddito da pensione e, comunque, non oltre 90 giorni dalla comparizione dei
coniugi in Tribunale.
2) Non sussistono esigenze di mantenimento di tutti i figli, maggiorenni e tutti autonomi,
autosufficienti, con propria famiglia.
3) I coniugi rinunziano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento e/o alimentare
dichiarando di essere entrambi pensionati autosufficienti.
4) I coniugi dichiarano di non avere beni in comune, né mobili, né immobili e l'unica
autovettura, una vecchia IA EL di proprietà del , rimarrà nella esclusiva CP_1
disponibilità di questi. “
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
03/01/1956 e nato a [...] il [...] alle condizioni riportate CP_1
in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
AR , 7 luglio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI TR
Sezione civile
Il Tribunale di AR, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 803/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.DONADIO LUCA
PARTE RICORRENTE contro
ato a OR (NA) il 21/06/1957 con il patrocinio dell'avv. DONADIO CP_1
LUCA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 26/4/2025 e esponevano di Parte_1 CP_1
avere contratto matrimonio in data 23/8/1976, che dalla unione erano nati 7 figli tutti maggiorenni ed autosufficienti. e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1) La casa coniugale, condotta in locazione a nome della GN , sita in Parte_1
Saracena alla Via Casale, resterà nella disponibilità della GN . Il signor Parte_1 CP_1
dovrà trasferirsi in altra residenza, non appena troverà idonea abitazione compatibile
[...]
con il proprio reddito da pensione e, comunque, non oltre 90 giorni dalla comparizione dei
coniugi in Tribunale.
2) Non sussistono esigenze di mantenimento di tutti i figli, maggiorenni e tutti autonomi,
autosufficienti, con propria famiglia.
3) I coniugi rinunziano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento e/o alimentare
dichiarando di essere entrambi pensionati autosufficienti.
4) I coniugi dichiarano di non avere beni in comune, né mobili, né immobili e l'unica
autovettura, una vecchia IA EL di proprietà del , rimarrà nella esclusiva CP_1
disponibilità di questi. “
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
03/01/1956 e nato a [...] il [...] alle condizioni riportate CP_1
in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
AR , 7 luglio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento