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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/10/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4100/2024 (cui è riunito il procedimento per AT n. 1486/2023)
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Giulia Guida presso il cui studio elett. Parte_1 dom. in Caserta alla via Galilei n. 31
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappr. e difeso Controparte_1 come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento provvidenze invalidi civili – Opposizione ad AT.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.06.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere titolare dell'assegno ordinario di invalidità (categoria IO n.1544729) a far data dal 01.10.2019, esponeva di aver presentato domanda per la conferma della prestazione che, tuttavia, veniva CP_ respinta dall' che conseguentemente, con provvedimento del 08.09.2022, disponeva la revoca della prestazione.
Dedotto di aver presentato ricorso per AT (proc. n. 1486/2023 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependo la inammissibilità del ricorso in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la infondatezza nel merito per insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Con ordinanza del 12.12.2024, il giudicante, ravvisatane la necessità, rinviava convocando il già nominato consulente affinché rendesse chiarimenti in merito alle contestazioni sollevate in ricorso alla luce anche della nuova documentazione sanitaria depositata dalla difesa della parte istante. Espletata CTU medico legale, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**************
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 09.05.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 23.05.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 05.06.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, sul punto la parte istante ha contestato al C.T.U. di non aver adeguatamente valutato le patologie descritte in ricorso, nonché la incidenza di tali patologia sulla capacità lavorativa, evidenziando in questa sede anche un peggioramento delle proprie condizioni psicofisiche.
I rilievi formulati e la documentazione sanitaria depositata nel corso del presente giudizio implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale che non presentava, tuttavia, omissioni (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n.
5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Osserva il giudicante come il CTU, nominato in sede di AT, sulla scorta della nuova visita medica effettuata e della documentazione sanitaria esaminata, nella sua relazione integrativa depositata in data 04.08.2025, ha accertato ed evidenziato che la ricorrente è affetta da una serie di patologie e di infermità – qui da intendersi integralmente ripetute e trascritte – che determinano una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini con decorrenza da gennaio 2025.
Al riguardo, il CTU, con adeguata motivazione, ha evidenziato l'esistenza di un progressivo peggioramento del quadro clinico che, solo a partire dalla data indicata, avuto riguardo in particolare a quanto emerso dalla documentazione sanitaria depositata dalla difesa della parte ricorrente nel corso del presente giudizio, ha acquisito quelle caratteristiche di gravità tali da giustificare il riconoscimento della prestazione richiesta.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione.
Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e
6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione.
In assenza di specifiche contestazioni da parte dell' ne consegue, pertanto, che va accertato CP_1 che l'istante è da ritenersi soggetto invalido la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, è ridotta in modo permanente a meno di un terzo con decorrenza da gennaio 2025.
Le spese di lite si compensano integralmente tra le parti stante il riconoscimento del diritto con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa nonché alla data di deposito del ricorso (cfr. Cass. n. 7307/2011; Cass. n. 16821/05; Cass. n. 19343/04; Cass. n.
7716/03). CP_ Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara soggetto invalido la cui Parte_1 capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, è ridotta in modo permanente a meno di un terzo, con decorrenza da gennaio 2025;
b) compensa integralmente le spese di lite;
CP_
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Santa Maria Capua Vetere, 17 ottobre 2025 Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4100/2024 (cui è riunito il procedimento per AT n. 1486/2023)
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Giulia Guida presso il cui studio elett. Parte_1 dom. in Caserta alla via Galilei n. 31
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappr. e difeso Controparte_1 come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento provvidenze invalidi civili – Opposizione ad AT.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.06.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere titolare dell'assegno ordinario di invalidità (categoria IO n.1544729) a far data dal 01.10.2019, esponeva di aver presentato domanda per la conferma della prestazione che, tuttavia, veniva CP_ respinta dall' che conseguentemente, con provvedimento del 08.09.2022, disponeva la revoca della prestazione.
Dedotto di aver presentato ricorso per AT (proc. n. 1486/2023 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependo la inammissibilità del ricorso in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la infondatezza nel merito per insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Con ordinanza del 12.12.2024, il giudicante, ravvisatane la necessità, rinviava convocando il già nominato consulente affinché rendesse chiarimenti in merito alle contestazioni sollevate in ricorso alla luce anche della nuova documentazione sanitaria depositata dalla difesa della parte istante. Espletata CTU medico legale, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**************
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 09.05.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 23.05.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 05.06.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, sul punto la parte istante ha contestato al C.T.U. di non aver adeguatamente valutato le patologie descritte in ricorso, nonché la incidenza di tali patologia sulla capacità lavorativa, evidenziando in questa sede anche un peggioramento delle proprie condizioni psicofisiche.
I rilievi formulati e la documentazione sanitaria depositata nel corso del presente giudizio implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale che non presentava, tuttavia, omissioni (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n.
5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Osserva il giudicante come il CTU, nominato in sede di AT, sulla scorta della nuova visita medica effettuata e della documentazione sanitaria esaminata, nella sua relazione integrativa depositata in data 04.08.2025, ha accertato ed evidenziato che la ricorrente è affetta da una serie di patologie e di infermità – qui da intendersi integralmente ripetute e trascritte – che determinano una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini con decorrenza da gennaio 2025.
Al riguardo, il CTU, con adeguata motivazione, ha evidenziato l'esistenza di un progressivo peggioramento del quadro clinico che, solo a partire dalla data indicata, avuto riguardo in particolare a quanto emerso dalla documentazione sanitaria depositata dalla difesa della parte ricorrente nel corso del presente giudizio, ha acquisito quelle caratteristiche di gravità tali da giustificare il riconoscimento della prestazione richiesta.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione.
Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e
6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione.
In assenza di specifiche contestazioni da parte dell' ne consegue, pertanto, che va accertato CP_1 che l'istante è da ritenersi soggetto invalido la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, è ridotta in modo permanente a meno di un terzo con decorrenza da gennaio 2025.
Le spese di lite si compensano integralmente tra le parti stante il riconoscimento del diritto con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa nonché alla data di deposito del ricorso (cfr. Cass. n. 7307/2011; Cass. n. 16821/05; Cass. n. 19343/04; Cass. n.
7716/03). CP_ Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara soggetto invalido la cui Parte_1 capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, è ridotta in modo permanente a meno di un terzo, con decorrenza da gennaio 2025;
b) compensa integralmente le spese di lite;
CP_
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Santa Maria Capua Vetere, 17 ottobre 2025 Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni