Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/04/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 352/2022 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 352/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
02.04.1981 e residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicolò Ferrarini e Henrich Stove;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), nato a [...] il OP CodiceFiscale_2
27.05.1972, residente in [...]; (P. IVA: Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_1 CP_1
, con sede in Ravenna, Viale Randi n. 118/a; (P. IVA:
[...] Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_2 CP_1
, con sede in Ravenna, via Romea 152/g; tutti rappresentati e difesi dall'Avv.
[...]
Nicola Casadio.
RESISTENTI contro
(P. IVA: , in persona del legale rappresentante pro TE P.IVA_3 tempore, sig. con sede in Bussolengo (VR), via del Lavoro n. 74; CP_5 [...]
(P. IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 P.IVA_4
pagina 1 di 21
RESISTENTI contro
(C.F.: , in persona Controparte_7 P.IVA_5 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Isabella Patrizia Basile e Oreste Manzi;
LITISCONSORTE
Avente ad oggetto: contratto a tempo determinato - nullità - trasformazione a tempo indeterminato - differenze retributive - licenziamento - risarcimento danni
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente conclude come da note finali del 28.02.2025:
“previa determinazione, ove occorrer possa, della retribuzione ex art. 36 Cost., in caso di contestazione della resistente ai conteggi dell'esponente, previo accertamento della nullità, simulazione, inefficacia, annullabilità e/o illegittimità del rapporto lavorativo formalizzato da parte convenuta in termini di rapporto di lavoro a tempo determinato in capo alla sola
[...]
CP_2 previa espunzione ex art. 89 cpc delle espressioni ingiuriose ed offensive contenute nella memoria difensiva di : “ingrata” e “tentata truffa posta in essere attraverso codesto CP_1 ricorso, a dir poco infondato” e “le bugie proferite dalla dipendente per il tramite del di lei avvocato” a pagina 2; e “tentare di truffare un onesto imprenditore” e “bieco e maldestro modo di arricchirsi” a pagina 3. previa declaratoria in via incidentale dell'esistenza di un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro cd. Formale tra il Sig. e le sue società e OP Controparte_2
con connessa responsabilità in solido tra loro per quanto di seguito Controparte_3 richiesto,
1. Accertarsi e dichiararsi, per i motivi indicati in narrativa, che tra la ricorrente e le convenute stante la responsabilità solidale del centro unico di imputazione del Sig. e delle sue CP_1 società e come in epigrafe identificate, è intercorso un Controparte_2 Controparte_3 rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato con decorrenza per il primo periodo dal 20.07.2020 sino al 26.10.2020, e per il secondo periodo dal 7 giugno 2021, o pagina 2 di 21 altra data che risulterà provata in corso di causa, con inquadramento del lavoratore al livello 5 del CCNL Pulizie.
2. Condannarsi le convenute stante la responsabilità solidale del centro unico di imputazione del
Sig. e delle sue società e ad effettuare la CP_1 Controparte_2 Controparte_3 comunicazione dell'attività lavorativa, come accertata in giudizio e con efficacia ora per allora al
Centro per l'impiego, all'INPS e al , con connesse regolarizzazione dei contributi CP_8 previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro.
3. Accertarsi e dichiararsi che nel corso del rapporto di lavoro, come descritto, la ricorrente ha maturato crediti retributivi per le causali di cui in narrativa nella misura di Euro 11.233,53 s.e. &
o. (pari alle mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, dicembre 2020 e giugno 2021 secondo la quantificazione sopra indicata e relative maggiorazioni di straordinario e orario notturno) – o altra maggiore o minore somma sarà ritenuta equa dal decidente o risulterà provata in corso di causa e, per l'effetto, condannarsi le convenute, a corrispondere alla ricorrente l'importo sopra indicato – o altra maggiore o minore somma sarà ritenuta equa dal decidente o risulterà provata in corso di causa.
4. Accertarsi e dichiararsi nei confronti delle resistenti, come sopra meglio identificate e/o di loro eventuali successori e aventi causa, la nullità e/o inefficacia e/o inesistenza e/o annullabilità e/o illegittimità del licenziamento intimato in forma orale al ricorrente in data 16.06.2021, con effetto immediato, perché disposto in violazione della norma imperativa di Legge e/o in ogni caso ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970 e art. 2 e ss. D.lgs. 23/2015, nonché per tutte le ragioni di fatto e di diritto e per i motivi sopra esposti, ovvero e in ogni caso privo di giusta causa e/o di giustificato motivo, irrituale e privo di specifica motivazione e comunque nullo, annullabile e/o invalido e, per l'effetto:
5. Ordinare alle resistenti, suoi eventuali successori ed aventi causa, di reintegrare la ricorrente nel suo posto di lavoro adibendolo alle mansioni da ultimo svolte o comunque equivalenti e/o riammetterlo in servizio, e/o disporre la prosecuzione del rapporto di lavoro sin dalla data dell'inefficace recesso, e a corrispondendogli la relativa retribuzione con trattamento economico e normativo non inferiore rispetto ai dipendenti subordinati a tempo indeterminato con pari qualifica e anzianità occupati presso la resistente, con ogni conseguente adempimento amministrativo, contributivo, assicurativo, fiscale e previdenziale, e in ogni caso con riserva del ricorrente di optare per l'indennità sostitutiva alla reintegra ex art. 18 L. 300/70, e conseguentemente pagina 3 di 21 6. Condannare le resistenti, suoi successori e/o aventi causa, al versamento in favore della ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, delle indennità dovute ex art. 18 comma 1
St. Lav. e/o art. 2 e ss. D.lgs. 23/2015 ovvero in subordine di quelle previste al comma 4 art. 18
Stat. Lav. e/o art. 3 D.lgs. 23/2015 (anche in ragione dell'insussistenza del fatto materiale o giuridico addotto per il licenziamento), ovvero in ulteriore subordine in quella diversa minor misura di Legge che l'Ecc.mo Giudicante riterrà di applicare, il tutto da commisurarsi all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, calcolata secondo i criteri di Legge dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra e, in ogni caso, in misura non inferiore a cinque mensilità di retribuzione utile per il calcolo del TFR pari al quinto livello del CCNL, ciascuna pari a 1.604,79 euro, come sopra meglio indicato, e/o alla diversa misura, maggiore o minore, che dovesse stabilire l'Ecc.mo Giudicante in corso di causa, eventualmente previa CTU contabile, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali in relazione al medesimo periodo, nonché al versamento di eventuali contributi di previdenza complementare se dovuti.
7. In via di subordine, in caso di riscontrato solo vizio di procedura (art. 7 Legge 300/70) o di motivazione, condannarsi parti convenute, ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. 23/2015, al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale in misura in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, secondo i conteggi per differenze retributive dimessi in atti, o in subordine nella minor mensilità risultante dai cedolini emessi da parte resistente, o altra maggiore o minore somma sarà ritenuta equa dal decidente o risulterà provata in corso di causa.
8. In via di ulteriore ed estremo subordine, nel caso in cui le parti convenute offrissero prova di carenza dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970 e, al contempo, prova di aver comminato per iscritto il licenziamento, previo accertamento di illegittimità/nullità ed inefficacia del licenziamento per le ragioni esposte in narrativa, condannarsi parti convenute al pagamento, in favore della ricorrente, di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, in misura dimezzata rispetto a quanto richiesto ai precedenti capi di domanda e comunque non superiore a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto secondo i conteggi per differenze retributive dimessi in atti, o in subordine nella minor mensilità risultante dai cedolini emessi da parte resistente, o altra maggiore o minore somma sarà ritenuta equa dal decidente o risulterà provata in corso di causa.
pagina 4 di 21 9. Condannarsi, inoltre, le parti convenute al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale causato alla ricorrente, per i motivi di cui in narrativa, mediante pagamento di una somma da liquidarsi secondo i criteri delle cd. Tabelle del Tribunale di Milano, ovvero con criteri equitativi e/o da quantificarsi mediante CTU.
10. Condannarsi, comunque, le parti resistenti, al pagamento su tutti gli importi di cui sopra, della rivalutazione monetaria dal giorno del licenziamento al saldo effettivo, anche per effetto del maggior danno patito e patendo in conseguenza della diminuzione del valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e
150 disp. Att. c.p.c., oltre interessi legali sulle somme così via via rivalutate da quantificarsi nel saggio dell'art. 1284 c.c..
In ogni caso con condanna delle resistenti, alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento da quantificarsi secondo i criteri del DM 8 marzo 2018 n. 37 del
Ministero della Giustizia parametro valore indeterminato alto, oltre spese vive, oneri di legge, rimborso forfettario, cpa ed iva se dovuta, oltre compensi di CTU e CTP ove nominati.”
Il procuratore dell'INPS conclude come da memoria difensiva dell'8.06.2024: “- dichiarare ed accertare anche nei confronti dell'INPS se i resistenti tutti sono tenuti a versare a favore della ricorrente delle somme in dipendenza dell'occorso rapporto di lavoro e, in caso affermativo, specificare il relativo titolo e il periodo di competenza;
nel caso l'accertamento suddetto sia positivo o in caso di raggiunta conciliazione giudiziale, adottare le eventuali conseguenti determinazioni con riferimento alla posizione contributivo-previdenziale della ricorrente.
- In ogni caso, si chiede di tenere l'INPS indenne dalle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 20.04.2022, conveniva in Parte_1 giudizio , in proprio e quale socio TE Controparte_6 OP unico di e per sentir accogliere le seguenti Controparte_2 Controparte_3 conclusioni: “previa determinazione, ove occorrer possa, della retribuzione ex art. 36 Cost., in caso di contestazione della resistente ai conteggi dell'esponente, previo accertamento della nullità, simulazione, inefficacia, annullabilità e/o illegittimità del rapporto lavorativo formalizzato da parte convenuta in termini di rapporto di lavoro a tempo determinato in capo alla sol Controparte_2 previa declaratoria in via incidentale dell'esistenza di un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro cd. Formale tra il Sig. e le sue società e OP Controparte_2 pagina 5 di 21 con connessa responsabilità in solido tra loro per quanto di seguito Controparte_3 richiesto;
ovvero, e in subordine, quantomeno della sola e dei relativi Controparte_9 soci, previa declaratoria, di riqualificazione del rapporto e connessa responsabilità solidale tra le convenute stante la carenza dei requisiti per ritenere legittimo l'appalto posto in essere ex D.lgs.
276/03, ovvero per costituzione in via di fatto del rapporto in capo alle società gerenti del
Bingo con mera interposizione fittizia del Sig. e delle sue società qui convenute. Ovvero CP_1 in estremo subordine per responsabilità solidale nella denegata ipotesi di appalto ritenuto legittimo e genuino.
1. Accertarsi e dichiararsi, per i motivi indicati in narrativa, che tra la ricorrente e le convenute e (e responsabilità solidale del centro unico di imputazione TE Controparte_6 del Sig. e delle sue società e , come in epigrafe CP_1 Controparte_2 Controparte_3 identificati, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato con decorrenza per il primo periodo dal 20.07.2020 sino al 26.10.2020, e per il secondo periodo dal 7 giugno 2021, o altra data che risulterà provata in corso di causa, con inquadramento del lavoratore al livello 5 del CCNL Pulizie.
2. Condannarsi le convenute e (e responsabilità solidale del TE Controparte_6 centro unico di imputazione del Sig. e delle sue società e CP_1 Controparte_2 [...]
ad effettuare la comunicazione dell'attività lavorativa, come accertata in giudizio e Controparte_3 con efficacia ora per allora al Centro per l'impiego, all'INPS e al , con connesse CP_8 regolarizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro.
3. Accertarsi e dichiararsi che nel corso del rapporto di lavoro, come descritto, la ricorrente ha maturato crediti retributivi per le causali di cui in narrativa nella misura di Euro 11.233,53 s.e. &
o. (pari alle mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, dicembre 2020 e giugno 2021 secondo la quantificazione sopra indicata e relative maggiorazioni di straordinario e orario notturno) – o altra maggiore o minore somma sarà ritenuta equa dal decidente o risulterà provata in corso di causa e, per l'effetto, condannarsi le convenute, a corrispondere alla ricorrente l'importo sopra indicato– o altra maggiore o minore somma sarà ritenuta equa dal decidente o risulterà provata in corso di causa.
4. Accertarsi e dichiararsi nei confronti delle resistenti, come sopra meglio identificate e/o di loro eventuali successori e aventi causa, la nullità e/o inefficacia e/o inesistenza e/o annullabilità e/o illegittimità del licenziamento intimato in forma orale al ricorrente in data 16.06.2021, con effetto immediato, perché disposto in violazione della norma imperativa di Legge e/o in ogni pagina 6 di 21 caso ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970 e art. 2 e ss. D.lgs. 23/2015, nonché per tutte le ragioni di fatto e di diritto e per i motivi sopra esposti, ovvero e in ogni caso privo di giusta causa e/o di giustificato motivo, irrituale e privo di specifica motivazione e comunque nullo, annullabile e/o invalido e, per l'effetto:
5. Ordinare alle resistenti, suoi eventuali successori ed aventi causa, di reintegrare la ricorrente nel suo posto di lavoro adibendolo alle mansioni da ultimo svolte o comunque equivalenti e/o riammetterlo in servizio, e/o disporre la prosecuzione del rapporto di lavoro sin dalla data dell'inefficace recesso, e a corrispondendogli la relativa retribuzione con trattamento economico e normativo non inferiore rispetto ai dipendenti subordinati a tempo indeterminato con pari qualifica e anzianità occupati presso la resistente, con ogni conseguente adempimento amministrativo, contributivo, assicurativo, fiscale e previdenziale, e in ogni caso con riserva del ricorrente di optare per l'indennità sostitutiva alla reintegra ex art. 18 L. 300/70, e conseguentemente
6. Condannare le resistenti, suoi successori e/o aventi causa, al versamento in favore del ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, delle indennità dovute ex art. 18 comma 1
St. Lav. e/o art. 2 e ss. D.lgs. 23/2015 ovvero in subordine di quelle previste al comma 4 art. 18
Stat. Lav. e/o art. 3 D.lgs. 23/2015 (anche in ragione dell'insussistenza del fatto materiale o giuridico addotto per il licenziamento), ovvero in ulteriore subordine in quella diversa minor misura di Legge che l'Ecc.mo Giudicante riterrà di applicare, il tutto da commisurarsi all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, calcolata secondo i criteri di Legge dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra e, in ogni caso, in misura non inferiore a cinque mensilità di retribuzione utile per il calcolo del TFR pari al quinto livello del CCNL, ciascuna pari a 1.604,79 euro, come sopra meglio indicato, e/o alla diversa misura, maggiore o minore, che dovesse stabilire l'Ecc.mo Giudicante in corso di causa, eventualmente previa CTU contabile, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali in relazione al medesimo periodo, nonché al versamento di eventuali contributi di previdenza complementare se dovuti.
7. In via di subordine, in caso di riscontrato solo vizio di procedura (art. 7 Legge 300/70) o di motivazione, condannarsi parti convenute, ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. 23/2015, al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale in misura in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, secondo i conteggi per differenze retributive dimessi in atti, o in subordine nella minor mensilità risultante dai cedolini pagina 7 di 21 emessi da parte resistente, o altra maggiore o minore somma sarà ritenuta equa dal decidente o risulterà provata in corso di causa.
8. In via di ulteriore ed estremo subordine, nel caso in cui le parti convenute offrissero prova di carenza dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970 e, al contempo, prova di aver comminato per iscritto il licenziamento, previo accertamento di illegittimità/nullità ed inefficacia del licenziamento per le ragioni esposte in narrativa, condannarsi parti convenute al pagamento, in favore della ricorrente, di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, in misura dimezzata rispetto a quanto richiesto ai precedenti capi di domanda e comunque non superiore a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto secondo i conteggi per differenze retributive dimessi in atti, o in subordine nella minor mensilità risultante dai cedolini emessi da parte resistente, o altra maggiore o minore somma sarà ritenuta equa dal decidente o risulterà provata in corso di causa.
9. Condannarsi, inoltre, le parti convenute al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale causato alla ricorrente, per i motivi di cui in narrativa, mediante pagamento di una somma da liquidarsi secondo i criteri delle cd. Tabelle del Tribunale di Milano, ovvero con criteri equitativi e/o da quantificarsi mediante CTU.
10. Condannarsi, comunque, le parti resistenti, al pagamento su tutti gli importi di cui sopra, della rivalutazione monetaria dal giorno del licenziamento al saldo effettivo, anche per effetto del maggior danno patito e patendo in conseguenza della diminuzione del valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e
150 disp. Att. c.p.c., oltre interessi legali sulle somme così via via rivalutate da quantificarsi nel saggio dell'art. 1284 c.c.”
La ricorrente deduceva che:
- in data 12.07.2020 iniziava a svolgere l'attività di addetta alle pulizie presso la Sala
Bingo di Carpi, gestita dalle società e , in assenza di formale CP_4 Controparte_6 contratto di lavoro;
- comunicava al Centro per l'Impiego l'assunzione a tempo Controparte_2
determinato e part-time con decorrenza 20.07.2020, indicando la qualifica di operaia;
che non sottoscriveva alcun contratto di lavoro;
- prestava attività lavorativa nella fascia oraria 04.30 - 07.00/08.00, nonché frequentemente anche nel pomeriggio, dalle 18.00 alle 18.45/19.00, senza che il maggior orario di lavoro le venisse retribuito;
pagina 8 di 21 - alla fine del mese di ottobre 2020 veniva estromessa, per le vie di fatto, dal posto di lavoro;
comunicava l'interruzione del rapporto di lavoro agli enti in Controparte_2 data 31.12.2020;
- il 07.06.2021 instaurava un secondo rapporto di lavoro con OP
(amministratore e legale rappresentante di e , Controparte_2 Controparte_3 per lo svolgimento delle medesime mansioni di addetta alle pulizie presso la Sala Bingo di Carpi, rapporto mai regolarizzato;
- in data 16.06.2021 le veniva comunicato il licenziamento in forma orale, dopo aver informato il datore di lavoro di doversi sottoporre ad un intervento per la rimozione di un carcinoma al seno.
2. Con tempestive memorie difensive, si costituivano in giudizio TE
, e Controparte_6 OP Controparte_2 Controparte_3 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree e instando per il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
3. Con ordinanza del 18.04.2023 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., come statuito da Cass. n. 8956/2020:
“In tema di omissioni contributive, nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario con
[...]
, sicché, alla mancata evocazione in giudizio dell'ente non consegue CP_10
l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio.”
Parte attrice ottemperava all'ordine giudiziale nel termine assegnato.
L'INPS si costituiva in giudizio mediante deposito di memoria difensiva;
l'ente chiedeva condannarsi la datrice di lavoro alla regolarizzazione previdenziale sulle differenze retributive eventualmente riconosciute alla ricorrente.
4. Sul merito
4.1. Si rileva preliminarmente che, in data 12.09.2024, la ricorrente e le convenute e hanno sottoscritto verbale di conciliazione in sede TE Controparte_6 giudiziale, di talché è stata dichiarata l'estinzione parziale del procedimento,
pagina 9 di 21 limitatamente al rapporto processuale intercorso tra le parti firmatarie dell'accordo conciliativo e tra quest'ultime e l'INPS.
Il procedimento è proseguito per l'esame delle domande spiegate nei confronti di
, e OP Controparte_2 OP1
. Sulla domanda di accertamento della subordinazione - differenze retributive
[...]
4.2.1. La ricorrente chiede accertarsi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con , e OP Controparte_2
(in ragione della situazione di codatorialità scaturente dell'esistenza Controparte_3
di un centro unico di imputazione tra i predetti convenuti), a decorrere dal 20.07.2020 e sino al 26.10.2020 e successivamente dal 07.06.2021 (o altra data provata in corso di causa), con inquadramento nel 5° livello del CCNL Pulizie.
Essa deduce: a) di aver lavorato per conto di dal 12.07.2020 sino al OP mese di ottobre 2020, come addetta alle pulizie, e di non aver sottoscritto alcun contratto di lavoro a tempo determinato (rapporto comunicato al Centro per l'Impiego con decorrenza 20.07.2020); b) di aver, poi, instaurato un secondo rapporto lavorativo, per le medesime mansioni, a decorrere dal 07.06.2021, senza che il datore di lavoro abbia provveduto alla relativa regolarizzazione;
c) di essere stata licenziata oralmente il giorno 16.06.2021 (con definitiva cessazione del rapporto in data 21.06.2021).
4.2.2. L'allegazione della ricorrente è suffragata dalla documentazione versata in atti e dalle deposizioni testimoniali.
Quanto al primo rapporto lavorativo, si rileva che il “percorso lavoratore” attesta l'assunzione a tempo determinato e part-time di da parte di Parte_1 Controparte_2
a far data dal 20.07.2020, con mansione di addetta alle pulizie, rapporto prorogato per due volte sino al 31.12.2020. 1 Ulteriore riscontro dell'impiego della ricorrente si rinviene nei prospetti paga dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2020 - dai quali emerge l'assunzione a termine in regime di part-time al 37,50%, come operaia di 5° livello 2 -, nonché nelle comunicazioni Unilav e nelle denunce Uniemens in atti. 3
Le deposizioni testimoniali confermano che l'attrice ha svolto l'attività di addetta alle pulizie presso la Sala Bingo di Carpi, da luglio 2020 fino al 24 ottobre 2020 (data in cui i locali gestiti da e sono stati chiusi per l'emergenza Covid, CP_4 Controparte_6 come da DPCM 24.10.2020), sotto le direttive di (cfr. dichiarazioni dei OP testi , 4 5 e 6). Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
E' anche provata l'attività lavorativa del mese di giugno 2021, per complessivi 15-16 giorni, ancorché agli atti non risulti alcun contratto di lavoro, né formale denuncia di assunzione agli enti competenti. Le chat WhatsApp confermano la ricostruzione dell'attrice. Nel messaggio del 20.09.2021 la lavoratrice lamenta di non essere stata retribuita per i giorni lavorati a giugno e, in risposta a tale doglianza, OP
prospetta la risoluzione della questione in breve tempo, riconoscendo implicitamente l'esistenza del rapporto lavorativo: “Ciao , sto provvedendo in questi giorni, Pt_1 appena riusciamo ti chiamo”. Inoltre, nella chat del 16 giugno 2021 lo stesso , CP_1 preso atto dei problemi di salute della lavoratrice, invita a proseguire il lavoro Parte_1 fino al lunedì successivo (21 giugno). 7 ha confermato che la ricorrete ha Testimone_1
lavorato anche nel mese di giugno 2021, per circa 15 giorni. 8 4 “Sul cap 1): “La ricorrente ha iniziato a lavorare pochi giorni dopo da quando ho iniziato io. Non ricordo la data esatta. Lavoravamo presso il Bingo di Carpi”. Adr: “presumo che la ricorrente fosse dipendente di;
non so dire se il rapporto fosse regolarizzato. Abbiamo lavorato insieme fino alla chiusura CP_2 per Covid del Bingo, cioè fino a ottobre 2020. […]”. Sul cap. 2): “la data non ricorso ma a ottobre abbiamo smesso di lavorare per Covid”. Sul cap. 4): “noi dipendenti ricevevamo le direttive da CP_1
, che era il titolare di . […]”. Sul cap. 5): “è vero, la ricorrente si occupava della
[...] CP_2 pulizia degli spazi del bar, della sala gioco e del bagno del bingo” […] Sul cap. 34): “ribadisco che la ricorrente ha lavorato nella sala bingo di Carpi da luglio a ottobre 2020, insieme a me e ad altra ragazza di nome;
eravamo tutti dipendenti di . […]”. Sul cap. 35): “la data di inizio non la Tes_4 CP_2 ricordo. Ricordo che abbiamo finito ad ottobre. Poi la ricorrente ha ripreso a lavorare a giugno 2021, sempre presso il Bingo di Carpi.” 5 “Sul cap. 21): “era , di , che decideva chi mandare presso il Bingo di OP CP_2 Carpi”. Sul cap. 34): “non avevo rapporti stretti con il personale esterno. La ricorrente ha lavorato presso il bingo di Carpi nel 2020 ma non ricordo il periodo. Adr: posso confermare che il bingo ha chiuso il 24 ottobre 2020, causa Covid.” 6 “Sul cap. 21): “c'era un contratto di appalto e chiedevo a di pulire le sale. Era lui che mandava i CP_1 dipendenti al Bingo di Carpi”. Sul cap. 34): “io ho visto la ricorrente lavorare presso il Bingo di Carpi nel 2020 ma non sono quando abbia iniziato.” 7 Cfr. doc. 10 fascicolo ricorrente;
doc. 2 fascicolo resistenti. 8 “Sul cap. 6): “confermo che nel giugno 2021 la ricorrente ha ripreso a lavorare presso il Bingo di Carpi.
ci ha comunicato telefonicamente che il bingo avrebbe riaperto, dicendoci di riprendere OP a lavorare. Abbiamo ripreso a lavorare io, e una nuova ragazza”. […]”. Sul cap. 35): “la data di Pt_1 inizio non la ricordo. Ricordo che abbiamo finito ad ottobre. Poi la ricorrente ha ripreso a lavorare a giugno 2021, sempre presso il Bingo di Carpi”. Sui capp. 40)-44): “i primi giorni di giugno 2021 abbiamo ripreso a lavorare presso il Bingo di Carpi. Per una settimana abbiamo fatto le pulizie, prima dell'apertura. ha lavorato sia prima che dopo l'apertura, per circa quindici giorni, poi ha Pt_1 comunicato i propri problemi di salute e che doveva sospendere l'attività lavorativa. A giugno eravamo in Per tre (io, e ) e ci diceva che dovevamo fare la sanificazione in tutti gli ambienti;
Pt_1 CP_1 CP_1 pagina 11 di 21 Non è contestato dai resistenti, e in ogni caso è reso evidente dalle dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione versata in atti (cfr. “percorso lavoratore”, prospetti paga e comunicazioni Unilav), come i rapporti conclusi dalle parti siano riconducibili alla fattispecie della subordinazione ex art. 2094 cod. civ. Caratteristica fondamentale del rapporto di lavoro subordinato è l'abituale assoggettamento a ordini specifici e ad altrui direttive e moduli operativi, oltre all'esercizio da parte del datore di lavoro di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass. n.
2728/2010, Cass. n. 26742/2014). Ebbene, i testimoni hanno confermato l'assoggettamento della ricorrente al potere direttivo e disciplinare di , il OP quale forniva le direttive al personale e indicava i tempi e le modalità di espletamento dell'attività di pulizia della sala bingo (cfr. dichiarazioni , 9 Testimone_1 Testimone_2 10 e 11). Tes_3
4.2.3. L'Istruttoria ha inoltre consentito di accertare l'esistenza di un centro unico di imputazione tra e le società e OP Controparte_2 CP_3
[...]
E' possibile ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò sia accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, attività che deve rivelare l'esistenza di alcuni
è venuto un solo giorno. Adr: ha comunicato i suoi problemi di salute a noi e poi anche a Pt_1 CP_1
”.
[...] 9 “cap. 4): noi dipendenti ricevevamo le direttive da , che era il titolare di . OP CP_2
[…] Adr: anch ci riprendeva se qualcosa non era fatto bene. […] cap. 17): gli strumenti di lavoro CP_1 ci venivano forniti da (stracci, prodotti per la pulizia, carrelli, scope). cap. 20): è vero le OP direttive di lavoro ci venivano date da . cap. 21): è vero, era che ci diceva di OP CP_1 andare a lavorare presso il Bingo di Carpi. cap. 27): non ci venivano date indicazioni lavorative da nessun altro al di fuori di . cap. 28): è vero le direttive di lavoro ci venivano date da . CP_1 OP C'erano tre sale ci indicava dove fare le pulizie;
era lui che stabiliva dove fare le pulizie CP_1 CP_1
ci dava le direttive telefonicamente.”
[...] 10 “cap. 21): era , di , che decideva chi mandare presso il Bingo di Carpi. OP CP_2 cap. 22): utilizzava le proprie attrezzature di lavoro (es. detersivi, aspirapolveri). cap. 27): CP_2 non eravamo autorizzati a dare indicazioni ai dipendenti d .” CP_2 11 “cap. 20): io ho sempre parlato solo con;
era lui che dava le direttive ai suoi OP dipendenti. cap. 21): c'era un contratto di appalto e chiedevo a di pulire le sale. Era lui che CP_1 mandava i dipendenti al Bingo di Carpi. cap. 22): utilizzava i suoi prodotti chimici e le CP_2 attrezzature di lavoro (es. scope). Noi fornivamo solo la carta igienica e il sapone per le mani. cap. 27): i dipendenti del Bingo non davo indicazioni lavorative alle addette alle pulizie di . , CP_2 CP_1 dopo aver visionato i locali, ha dato indicazioni ai suoi dipendenti sulle attività lavorative da svolgere.” pagina 12 di 21 requisiti essenziali, quali: a) l'unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b)
l'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (cfr. Cass. n. 6361/2000, Cass. n. 11107/2006). Il criterio principale da valutare nel verificare l'esistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro in capo a più soggetti è l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa, in modo che più soggetti possano essere considerati datori di lavoro dello stesso rapporto di lavoro. La Suprema Corte ha statuito che “l'esigenza di individuare con precisione un unico centro di imputazione cui ricondurre la gestione del singolo rapporto di lavoro, al di là degli schermi societari ovvero di una pluralità di strutture organizzative non aventi una chiara distinzione di ruoli, risponde al dato normativo base dell'art. 2094 c.c. che impone di individuare l'interlocutore tipico del lavoratore subordinato nella persona (fisica o giuridica) del “datore di lavoro”, e cioè di chi, di fatto, detiene ed esercita i suoi poteri (direttivo e disciplinare) nei confronti della controparte dipendente” (Cass. n. 4274/2003); ancora “[…] si ha unicità del rapporto di lavoro qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell'interesse di un datore di lavoro e quale nell'interesse dell'altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, ai sensi dell'art. 1294 c.c., che stabilisce una presunzione di solidarietà in caso di obbligazione con pluralità di debitori, ove dalla legge o dal titolo non risulti diversamente … Lo stesso dicasi qualora tra più società vi sia un collegamento economico-funzionale (da non confondersi con quello di cui all'art. 2359 c.c.), tale da far ravvisare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti quando si accerti l'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società titolari delle distinte imprese” (così Cass. n. 7704/2018; nello stesso senso Cass. n.
11275/2000, Cass. n. 5494/2006, Cass. n. 798/2014).
Nel caso di specie, dalle testimonianze emerge come la conduzione dei rapporti con i terzi e i dipendenti e l'esercizio dei poteri datoriali, tanto per , quanto per CP_2
pagina 13 di 21 ricadessero sulla persona di , quale titolare, socio unico, CP_3 OP nonché legale rappresentante e amministratore unico delle due società; egli gestiva le diverse organizzazioni aziendali come un'unica realtà produttiva (ciò si evince peraltro anche dal volantino pubblicitario in atti 12), rendendo impossibile distinguere in via di fatto se il suo operato e le prestazioni lavorative delle dipendenti venissero svolte nell'interesse di un datore di lavoro o nell'interesse dell'altro. Le due società non disponevano di autonome strutture aziendali;
esse venivano gestite direttamente e personalmente da , il quale operava sostanzialmente come titolare di OP
una impresa individuale sotto lo schermo di distinte soggettività giuridiche.
E' quindi possibile ritenere che tra e i convenuti , Parte_1 OP
e sia insorto, nei periodi sopra indicati, un unico Controparte_2 Controparte_3 rapporto di lavoro (in situazione di codatorialità stante l'accertato centro unico di imputazione), con inquadramento come operaia di 5° livello del CCNL Pulizie e mansioni di addetta alle pulizie.
Ai fini dell'individuazione della decorrenza del rapporto di lavoro deve considerarsi la data comunicata al Centro per l'impiego (20.07.2020), atteso che nessuno dei testi escussi ha saputo riferire con precisione in che giorno la lavoratrice abbia iniziato a svolgere l'attività lavorativa.
4.2.4. E' incontroverso che le parti non hanno formalizzato i rapporti di lavoro attraverso un contratto in forma scritta. Ciò peraltro non risulta contestato da parte
[... resistente che, al contrario, nella memoria difensiva ha ammesso di aver impiegato da luglio a ottobre 2020, presso la sala bingo di Carpi, senza la preventiva Pt_1 sottoscrizione di un contratto di lavoro. Parte resistente non ha prodotto il contratto di lavoro part-time ma una semplice proroga (dal 31.08.2020 al 31.12.2020 13), peraltro priva della sottoscrizione della ricorrente.
E' di tutta evidenza la violazione delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2015 in materia di lavoro a tempo determinato (Capo III, artt. 19 - 29), con la conseguenza che il rapporto di lavoro instaurato tra la ricorrente e i resistenti deve ritenersi a tempo indeterminato. Infatti, l'art. 19, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2015 stabilisce che “con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. […].”
4.2.5. A mente degli articoli 5, comma 1, e 10, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015, il contratto di lavoro a tempo parziale deve rivestire la forma scritta ad probationem e qualora difetti la prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore, deve essere dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno.
Con riferimento alla fattispecie scrutinata in questa sede, non è controverso tra le parti che la ricorrente abbia lavorato in regime di part-time. È la stessa lavoratrice che afferma in ricorso di aver reso la prestazione lavorativa dalle 04.30 alle 07.00/08.00 e talvolta il pomeriggio dalle 18.00 alle 18.45/19.00. Tale orario è stato parzialmente confermato dalla ex collega di lavoro, sig.ra “lavoravamo sei giorni su sette, con un Testimone_1 giorno di riposo settimanale variabile;
gli orari della ricorrente erano dalle 4;30 alle 7;00-7;30; stavamo dentro due ore e mezza. Il pomeriggio ci alternavamo e andava solo una di noi, dalle
18.00 alle 19.00; al pomeriggio quindi non lavoravamo tutti giorni ma un giorno su tre.” In sede di interrogatorio formale la ricorrente ha riferito: “lavoravo tutti i giorni con le colleghe, tranne un giorno di riposo;
per il turno del pomeriggio mi alternavo con le altre due colleghe”.
Alla luce delle suddette dichiarazioni, deve ritenersi provata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale, per complessive 21 ore settimanali, con il seguente orario: dalle
04.30 alle 07.00 per sei giorni alla settimana e dalle 18.00 alle 19.00 per due giorni alla settimana.
4.2.6. Come noto, la prova dello svolgimento del lavoro straordinario/supplementare e della sua effettiva entità, grava sul lavoratore che agisca per ottenere il relativo compenso e deve essere data in maniera rigorosa, senza possibilità che tale onere della prova venga sostituito da una valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla liquidazione del quantum debeatur, sul presupposto che risulti già provato l'an. Così Cass. n. 4076/2018: “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla pagina 15 di 21 valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso.”
L'istruttoria non ha confermato lo svolgimento dello straordinario (ossia più di 40 ore settimanali) nei periodi di lavoro accertati in giudizio. Nessuno dei testimoni ha confermato l'allegazione di parte attrice, né la circostanza emerge dalla documentazione versata in atti.
Va, invece, riconosciuta la retribuzione per le prestazioni rese dal 20.07.2020 al
24.10.2020 e dal 07 al 21 giugno 2021, con le maggiorazioni del lavoro supplementare
(per le ore eccedenti il part-time del 37,50% indicato in busta paga, pari a 15 ore settimanali) e per il lavoro notturno svolto dalle 04.30 alle 06.00, come previsto dall'art. 38 del CCNL Pulizie.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale la busta paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 cod. civ., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute (cfr. Cass. n.
2239/2017; Cass. n. 12769/2003). Difettando la prova del fatto estintivo, la convenuta va condannata a pagare le retribuzioni dei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre
2020 e del mese di giugno 2021, nonché le maggiorazioni per il lavoro supplementare e notturno, il rateo di tredicesima mensilità e il trattamento di fine rapporto, nella misura quantificata nel conteggio sindacale in atti. 14
Sulla somma lorda di €. 5.882,09 spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalla cessazione del rapporto
(21.06.2021) al saldo.
Parte resistente è tenuta a versare i contributi previdenziali e assistenziali dovuti ex lege sui crediti retributivi accertati in giudizio, per i periodi e i titoli testé esposti.
5. Sulla legittimità del licenziamento
5.1. La ricorrente deduce che ha intimato il licenziamento orale OP con il messaggio audio del 16.06.2021, interrompendo il rapporto lavorativo in data
21.06.2021.
5.2. Come noto l'art. 2, comma 1, L. n. 604/1966 esige che il licenziamento sia comunicato per iscritto al lavoratore, senza prescrivere particolari modalità, essendo 14 Cfr. doc. depositato in data 08.04.2025. pagina 16 di 21 necessario e sufficiente che l'atto di recesso datoriale sia portato a conoscenza del lavoratore (Cass. n. 17652/2007, Cass. n. 6553/2009, Cass. n. 6447/2009, Cass. n.
12499/2012).
Grava sul lavoratore la prova che il rapporto si è concluso per volontà del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 31501/2018, Cass. n. 13195/2019, Cass. n. 3822/2019). La mera cessazione della prestazione lavorativa non è circostanza idonea a provare l'intervenuto recesso datoriale. E' stato evidenziato da Cass. n. 13195/2019 che “la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale. Tale cessazione non equivale a "estromissione", parola sovente utilizzata nei precedenti citati ma che non ha un immediato riscontro nel diritto positivo per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di
"licenziamento", e quindi nel senso di allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto. L'accertata cessazione nell'esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante circa l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale."
Dunque, secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte, il lavoratore ha l'onere di provare, oltre all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, la manifestazione di una volontà datoriale volta all'estinzione del rapporto medesimo.
5.3. Si osserva come parte ricorrente non abbia fornito alcuna prova della volontà risolutiva del datore di lavoro. L'esame della chat WhatsApp conferma che si è Parte_1
resa indisponibile alla prosecuzione del rapporto lavorativo, a causa dei propri problemi di salute. Nel corso della conversazione del 9-10 luglio 2021, ha OP chiesto alla ricorrente informazioni in merito al suo stato di salute al fine di procedere con l'organizzazione del lavoro: “Ciao come stai??.. Ti stai riprendendo???? X organizzarci sai fino a quando sei disponibile.” 15 In risposta a tale messaggio, l'attrice ha invitato il datore di lavoro a cercare un'altra dipendente in quanto prossima ad eseguire altro intervento chirurgico ( mi dispiace, poi cercare un'altra ragazza perché devo fare un altro CP_1 15 Cfr. doc. 10 fascicolo ricorrente. pagina 17 di 21 intervento intro un mese” 16). Tale circostanza è stata confermata da , la Testimone_1 quale ha dichiarato: “[…]. ha lavorato sia prima che dopo l'apertura, per circa quindici Pt_1 giorni, poi ha comunicato i propri problemi di salute e che doveva sospendere l'attività lavorativa. […]”.
Risulta, quindi, che sia stata la stessa lavoratrice a sospendere il rapporto lavorativo con
, né vi sono riscontri documentali della volontà del datore di lavoro di OP interrompere definitivamente il rapporto. Difettando la prova del licenziamento, in forma orale o scritta, devono rigettarsi tutte le domande attoree volte al riconoscimento delle tutele previste dall'art. 18, St. Lav. o dal D. Lgs. n. 23/20215, come formulate nei punti
4,5,6,7,8 delle conclusioni.
6. Sulla domanda di risarcimento danni
Il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica dell'accertamento della condotta illecita, ma richiede sempre la positiva verifica degli elementi costitutivi dell'illecito civile: lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento (il cd. "danno ingiusto"), nesso di causalità tra illecito e danno e dimostrabilità di un effettivo danno (patrimoniale o non patrimoniale).
Ai fini del risarcimento occorre accertare se in concreto si sia verificato un danno-evento e un danno-conseguenza. L'orientamento giurisprudenziale è pacifico nell'affermare che
“in tema di illecito civile, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti: il primo è volto ad identificare il nesso di causalità materiale o "di fatto" che lega la condotta all'evento di danno;
il secondo è, invece, diretto ad accertare, secondo la regola dell'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili” (Cass. n. 22857/2019). Tale onere di supportare con idonei elementi probatori il danno subito è posto a carico della ricorrente. Quest'ultima rivendica il ristoro del pregiudizio all'integrità psico-fisica, con ricadute sul piano delle relazioni sociali.
L'allegazione del ricorso è generica e non è suffragata da adeguati riscontri probatori.
Non vi è prova della condotta illecita datoriale e del nesso di causalità con gli asseriti 16 Cfr. doc. 10 fascicolo ricorrente. pagina 18 di 21 danni non patrimoniali (non dimostrati). Nessun documento comprova l'esistenza di un danno alla salute (es. perizia medico-legale), quale conseguenza dei comportamenti illeciti dei convenuti, né risulta in atti che nel periodo alle dipendenze di OP la ricorrente abbia subito alterazioni delle abitudini di vita o pregiudizi alla vita di relazione.
7. Sulle spese di lite
7.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è corretta l'individuazione di una situazione di reciproca soccombenza delle parti qualora siano rigettate alcune domande o nei casi in cui l'unica domanda di parte attrice risulti accolta solo parzialmente nel quantum: “la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento” (Cass. n. 3438/2016, Cass. n.
22381/2009, Cass. 901/2012, Cass. n. 21684/2013, Cass. n. 22871/2015).
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella misura del 50%.
La restante quota del 50% deve essere posta a carico dei resistenti in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 147/2022. Lo scaglione di riferimento è quello da €. 5.200,01 a €. 26.000,00, posto che le spese vanno liquidate secondo il criterio del decisum.
7.2. Parte convenuta è tenuta a rifondere le spese di lite dell'INPS in quanto soccombente.
7.3. Va rigettata la domanda per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., formulata dai resistenti, perché la ricorrente non è soccombente nel presente giudizio e perché difetta l'allegazione e la prova del danno subito. Sul punto le Sezioni Unite hanno pagina 19 di 21 chiarito che “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cass. S.U.
n. 7583/2004; Cass. n. 7620/2013).
7.4. Merita accoglimento l'istanza ex art. 89 c.p.c. di espunzione delle espressioni ingiuriose ed offensive contenute nella memoria difensiva dei resistenti: “tentata truffa posta in essere attraverso codesto ricorso, a dir poco infondato” (cfr. pagina 2); “tentare di truffare un onesto imprenditore” e “bieco e maldestro modo di arricchirsi” (cfr. pagina
3). Tali espressioni presentano un intrinseco intento dispregiativo ed eccedono in modo evidenze le esigenze difensive della parte processuale evocata in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) ACCERTA E DICHIARA che tra e i resistenti , Pt_1 Parte_1 OP [...]
e si è costituito un rapporto di lavoro subordinato a CP_2 Controparte_3
tempo indeterminato e a tempo parziale (21 ore settimanali), dal 20.07.2020 sino al
21.06.2021, con inquadramento della ricorrente nel 5° livello del CCNL Pulizie e mansioni di operaia/addetta alle pulizie;
2) CONDANNA, in solido, , e a OP Controparte_2 Controparte_3 versare a la complessiva somma di €. 5.882,09, a titolo di differenze Parte_1 retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 21.06.2021 al saldo;
3) CONDANNA, in solido, , e OP Controparte_2 Controparte_3 alla regolarizzazione previdenziale e assicurativa del rapporto lavorativo instaurato con
, per i titoli e i periodi specificati in parte motiva;
Parte_1
4) CONDANNA, in solido, , e al OP Controparte_2 Controparte_3 pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nella complessiva somma di €. 3.000,00 - già ridotta del 50% -, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.;
5) CONDANNA, in solido, , e al OP Controparte_2 Controparte_3 pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS, che liquida nella complessiva somma di pagina 20 di 21 €. 1.500,00, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e
C.P.A.;
6) ORDINA la cancellazione delle espressioni ingiuriose ed offensive contenute nelle pagine 2 e 3 della memoria difensiva del 15.01.2023: “tentata truffa posta in essere attraverso codesto ricorso, a dir poco infondato”; “tentare di truffare un onesto imprenditore” e “bieco e maldestro modo di arricchirsi”;
7) FISSA termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Modena, 10 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Vincenzo Conte
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 8 fascicolo ricorrente. 2 Cfr. doc. 7 fascicolo ricorrente. 3 Cfr. doc.ti 2,3,4 fascicolo INPS. pagina 10 di 21 12 cfr. doc. 18 fascicolo ricorrente. 13 Cfr. doc. 4 fascicolo resistenti. pagina 14 di 21