Ordinanza cautelare 25 maggio 2023
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 11/03/2026, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01695/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02175/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2175 del 2023, proposto da
IS LE, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Di Meglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Forio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della ordinanza n. 12 del 20.01.2023, notificata il 17.2.23, recante ordine di demolizione di opere abusive.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa GE NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, la ricorrente ha impugnato l’Ordinanza n. 12 del 20.1.2023, con la quale il Dirigente del Servizio Urbanistico del Comune di Forio ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione dei muri, a contenimento del fondo di sua proprietà, realizzati senza titolo edilizio.
La ricorrente ha articolato, a sostegno del gravame, articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato.
Il Comune di Forio non si è costituito in giudizio.
Con memoria del 4 settembre 2025, la ricorrente ha rappresentato che il Comune di Forio ha verificato la sussistenza dei requisiti di legge per conseguire la autorizzazione paesaggistica in sanatoria in quanto i lavori erano stati realizzati in conformità agli strumenti urbanistici e paesistici ed in data 13.4.2023 ha trasmesso gli atti alla Soprintendenza di Napoli, che li ha ricevuti il 18.4.2023.
Il Comune con provvedimento n. 29 del 7.12.2023 ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria per le opere menzionate nella ordinanza impugnata.
Dunque, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della causa.
Di tanto preso atto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
La definizione in rito della controversia consente di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO LL, Presidente
GE NA, Consigliere, Estensore
AR Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE NA | NO LL |
IL SEGRETARIO