CASS
Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2024, n. 22555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22555 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ST LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/11/2023 del TRIBUNALE dì ROVIGO visti gli atti, i! provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 22555 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: SESSA TA Data Udienza: 12/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 15.11.2023 il Tribunale di Rovigo, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Giudice di Pace nei confronti di EL IC, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 595 cod. pen., ha riconosciuto i benefici della sospensione condizionale della pena (di euro 500 di multa) inflitta al predetto e della non menzione della condanna nel certificato del casellario, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2,Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen. pure in assenza degli elementi costitutivi del delitto di diffamazione. Innanzitutto, la sentenza impugnata si basa su un'errata lettura delle testimonianze rese dai testi. I testimoni TO AD e AR AL sono apparsi assolutamente inattendibili, atteso che gli stessi dapprima affermavano di avere incontrato presso il supermercato LD EL IC unitamente alla moglie, ma successivamente nessuno dei due era in grado di fornire una descrizione fisica della donna presente quel giorno. Inoltre, si evidenzia che i coniugi TO e AR non ricordavano minimamente cosa fosse accaduto quel giorno e solo a fronte della contestazione del pubblico ministero confermavano quanto in precedenza dichiarato in sede di sommarie informazioni. Difetta in ogni caso la comunicazione con più persone, elemento costitutivo del reato di diffamazione, da intendersi come presa di contatto, anche in tempi distinti, con soggetti diversi dall'offeso al fine di renderli partecipi dei fatti lesivi della reputazione di questi. Ebbene all'esito dell'istruttoria dibattimentale è emerso che solo ed esclusivamente la teste TO ha riferito di aver udito le frasi che l'imputato avrebbe proferito nei riguardi della persona offesa;
difetta quindi la circostanza della comunicazione con più persone non potendosi ritenere dimostrato che AR AL ha udito le parole proferite dall'imputato, avendo anzi il predetto riferito di essere giunto a colloquio concluso e di aver appreso dalla moglie quanto affermato dall'imputato. Si osserva inoltre che non è stata individuata né identificata alcuna persona oltre alla TO che abbia udito quanto avrebbe affermato l'imputato. Il giudice di primo grado aveva erroneamente rappresentato che al dialogo tra l'imputato e la TO avrebbe assistito anche un'altra donna che tuttavia non è mai stata identificata né riconosciuta da alcun testimone escusso. Nella fattispecie in esame la condotta rappresentata configura una mera confidenza che al massimo potrebbe considerarsi un pettegolezzo privo di alcuna rilevanza penale. La sentenza della Corte di Cassazione richiamata nella sentenza 2 impugnata non è peraltro affatto pertinente rispetto al caso di specie dal momento che riferire determinate circostanze ad una persona non implica automaticamente che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri;
diversamente opinando si sconfinerebbe ìn ipotesi di responsabilità oggettiva;
ed infatti numerose sono le sentenze di merito che hanno valutato non contrarie al precetto penale la condotta del soggetto che si limita a riferire ad un terzo fatti lesivi dell'onore altrui qualora sia il destinatario della comunicazione a diffonderli di propria iniziativa;
d'altra parte la circostanza che avrebbe richiesto lo stesso imputato di riferire quanto da lui affermato a terza persona non è mai stata dimostrata nel corso del giudizio di primo grado, sicché la conclusione del giudice d'appello è da ritenere priva di fondamento anche da tale punto di vista: la nipote della signora TO infatti non è mai stata escussa come testimone e non ha quindi potuto confermare che la zia le avrebbe riportato le affermazioni provenienti dall'imputato (fermo restando che l'invito a riportare determinate frasi ad una terza persona non può rivestire alcuna rilevanza penale nella misura in cui il soggetto che svolge il ruolo di nuncius ben potrebbe modificare il contenuto delle affermazioni rendendole non conformi a quelle originarie), sicché difetta il requisito della conoscenza delle frasi da parte di almeno due persone. 2.2.Col secondo motivo deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità con specifico riferimento agli articoli 521, 522 del codice di rito. L'episodio che ha dato origine all'incriminazione è stato riferito in dibattimento esclusivamente dalla signora TO non anche dal AR sicché le sentenze di primo e secondo grado nell'affermare che la diffamazione sarebbe avvenuta perché tali frasi sarebbero state udite da una donna non meglio identificata, addirittura perché sarebbero state riferite alla nipote della signora TO, hanno finito per fondare il giudizio di condanna dell'imputato in maniera difforme da quanto oggetto di contestazione - secondo cui l'imputato ha comunicato con più persone e segnatamente con AR AL e TO AD - e col compromettere il diritto di difesa dell'imputato. 2.3.Col terzo motivo chiede la sospensione della provvisoria esecutorietà della condanna al risarcimento del danno liquidato a favore della parte civile in considerazione della ragionevole probabilità dì accoglimento della impugnazione. Si rappresenta inoltre che l'imputato vanta un credito di oltre 15.000 C nei confronti della persona offesa in virtù di sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Rovigo il 17/06/2019 ad oggi non ancora onorato, circostanza, questa, che induce a ritenere che in caso di accoglimento del presente ricorso la persona offesa non restituirebbe le somme incassate né il ricorrente avrebbe alcuna possibilità di recuperarle agendo in via esecutiva. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come 3 modificato dall'art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.2024 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. Deve, in premessa, rilevarsi che le censure in parte sollecitano un diretto confronto con le prove che è precluso nella presente sede di legittimità in assenza dei rigorosi presupposti per contestare il vizio del travisamento probatorio (cfr. ex multis Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 dei 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965); in parte non tengono conto delle corrette indicazioni contenute nella sentenza impugnata circa la presenza di altra persona e la circolarità della comunicazione sollecitata dallo stesso dichiarante, fatti che, peraltro, non rappresentano immutazione dell'accusa in quanto non può ritenersi che abbiano radicalmente mutata l'essenza dell'imputazione che, come correttamente rilevato in sentenza, deve essere valutata alla luce degli atti d'indagine e delle circostanze già note all'imputato. 1.1. Quanto al primo motivo, si osserva che il Tribunale ha innanzitutto messo in evidenza come i testi TO e AR fossero da ritenere del tutto attendibili, indicando le plurime ragioni su cui fonda tale giudizio (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), rispetto alle quali il ricorso non mostra di operare alcun confronto limitandosi a reiterare la censura sulla base della mera circostanza che ì predetti testimoni non sarebbero stati in grado dì descrivere le fattezze fisiche della donna presente all'incontro, dai risvolto diffamatorio, tra l'imputato e la TO e del fatto che in aiuto della memoria era stata data lettura delle dichiarazioni dai medesimi rese nella fase delle indagini preliminari. Una volta confermata la presenza di un'altra persona - una donna che peraltro si accompagnava allo stesso imputato - oltre alla principale destinataria delle affermazioni dell'imputato sul conto della persona offesa, il Tribunale non ha avuto dubbi nel confermare la sussistenza del reato di diffamazione contestato, ritenendo evidentemente irrilevante la incertezza nell'esatta identificazione dell'altra persona presente (rispetto alla quale, peraltro, non si avanzano dubbi sulla sua percezione del fatto lesivo che sono piuttosto diretti a 4 minare l'attendibilità dei testi che hanno dato atto della sua presenza, attendibilità tuttavia esclusa dal Tribunale sulla base dei plurimi elementi evidenziati in sentenza). Ciò peraltro senza considerare che ai fìní della configurabilità del reato di diffamazione, è necessario che l'autore della frase lesiva dell'altrui reputazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona ma con modalità tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri, e tale requisito, secondo questa Corte, deve presumersi qualora, ad esempio, l'espressione offensiva sia contenuta in un documento che, per sua natura, sia destinato ad essere visionato da più persone (così, Sez. 5, Sentenza n. 522 del 26/05/2016, dep. 05/01/2017, Rv. 269016 - 01); e nel caso di specie le frasi pronunciate erano evidentemente destinate ad essere riportate a terza persona, avendo l'imputato effettuato degli apprezzamenti su un determinato individuo affinchè ne fosse edotta la nipote della sua interlocutrice, alla quale è dunque presumibile che siano stati riferiti. A fronte di tale corretta impostazione rimane sullo sfondo la circostanza che non si sia proceduto ad escutere la nipote dei testimoni a cui era in buona sostanza destinato l'avvertimento contenente valutazioni denigratorie sulla persona offesa all'epoca del fatto compagno della nipote della TO (adoperata in buona sostanza come tramite per la trasmissione della informazione lesiva). 1.2.Anche il secondo motivo è meramente reiterativo, avendo il Tribunale già spiegato - affrontando peraltro il tema di ufficio non risultando la questione sulla diversità del fatto sollevata in appello - che l'aver ritenuto destinatario delle affermazioni diffamatorie dell'imputato un donna e non il AR come contestato nell'imputazione si è risolta in una immutazione che non ha inciso sui caratteri essenziali del fatto contestato che si connota nel suo nucleo minimo per la comunicazione a due persone, né sul diritto di difesa, essendo sin dall'inizio emersa la circostanza della presenza di una donna presente all'esternazione dell'imputato che si accompagnava allo stesso (presumibilmente la moglie, che era anche stata citata come testimone della difesa). Ed invero, la violazione segnalata è ravvisabile soltanto nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contenga l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione;
ipotesi che, nella specie, evidentemente non ricorre. Secondo l'insegnamento delle Sezioni unite, in tema dì correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei dhtti della difesa, sicché 5 l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia dì garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 2010, Carelli, Rv. 248051 - 01; Sez. U, n. 16 del 1996, Di Francesco, Rv. 205619 - 01). 1.3. Quanto al terzo motivo si osserva che, come emerge dal suo stesso tenore, e si evince dalla pronuncia del Tribunale che ne fa espressa menzione, la sospensione dell'esecutorietà della condanna è stata già disposta con ordinanza del 19.7.2023, sicchè la censura qui proposta tendente ad ottenere la detta sospensione è del tutto fuori contesto, non trovando alcuna ragion d'essere. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inarrmissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/4/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 22555 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: SESSA TA Data Udienza: 12/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 15.11.2023 il Tribunale di Rovigo, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Giudice di Pace nei confronti di EL IC, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 595 cod. pen., ha riconosciuto i benefici della sospensione condizionale della pena (di euro 500 di multa) inflitta al predetto e della non menzione della condanna nel certificato del casellario, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2,Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen. pure in assenza degli elementi costitutivi del delitto di diffamazione. Innanzitutto, la sentenza impugnata si basa su un'errata lettura delle testimonianze rese dai testi. I testimoni TO AD e AR AL sono apparsi assolutamente inattendibili, atteso che gli stessi dapprima affermavano di avere incontrato presso il supermercato LD EL IC unitamente alla moglie, ma successivamente nessuno dei due era in grado di fornire una descrizione fisica della donna presente quel giorno. Inoltre, si evidenzia che i coniugi TO e AR non ricordavano minimamente cosa fosse accaduto quel giorno e solo a fronte della contestazione del pubblico ministero confermavano quanto in precedenza dichiarato in sede di sommarie informazioni. Difetta in ogni caso la comunicazione con più persone, elemento costitutivo del reato di diffamazione, da intendersi come presa di contatto, anche in tempi distinti, con soggetti diversi dall'offeso al fine di renderli partecipi dei fatti lesivi della reputazione di questi. Ebbene all'esito dell'istruttoria dibattimentale è emerso che solo ed esclusivamente la teste TO ha riferito di aver udito le frasi che l'imputato avrebbe proferito nei riguardi della persona offesa;
difetta quindi la circostanza della comunicazione con più persone non potendosi ritenere dimostrato che AR AL ha udito le parole proferite dall'imputato, avendo anzi il predetto riferito di essere giunto a colloquio concluso e di aver appreso dalla moglie quanto affermato dall'imputato. Si osserva inoltre che non è stata individuata né identificata alcuna persona oltre alla TO che abbia udito quanto avrebbe affermato l'imputato. Il giudice di primo grado aveva erroneamente rappresentato che al dialogo tra l'imputato e la TO avrebbe assistito anche un'altra donna che tuttavia non è mai stata identificata né riconosciuta da alcun testimone escusso. Nella fattispecie in esame la condotta rappresentata configura una mera confidenza che al massimo potrebbe considerarsi un pettegolezzo privo di alcuna rilevanza penale. La sentenza della Corte di Cassazione richiamata nella sentenza 2 impugnata non è peraltro affatto pertinente rispetto al caso di specie dal momento che riferire determinate circostanze ad una persona non implica automaticamente che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri;
diversamente opinando si sconfinerebbe ìn ipotesi di responsabilità oggettiva;
ed infatti numerose sono le sentenze di merito che hanno valutato non contrarie al precetto penale la condotta del soggetto che si limita a riferire ad un terzo fatti lesivi dell'onore altrui qualora sia il destinatario della comunicazione a diffonderli di propria iniziativa;
d'altra parte la circostanza che avrebbe richiesto lo stesso imputato di riferire quanto da lui affermato a terza persona non è mai stata dimostrata nel corso del giudizio di primo grado, sicché la conclusione del giudice d'appello è da ritenere priva di fondamento anche da tale punto di vista: la nipote della signora TO infatti non è mai stata escussa come testimone e non ha quindi potuto confermare che la zia le avrebbe riportato le affermazioni provenienti dall'imputato (fermo restando che l'invito a riportare determinate frasi ad una terza persona non può rivestire alcuna rilevanza penale nella misura in cui il soggetto che svolge il ruolo di nuncius ben potrebbe modificare il contenuto delle affermazioni rendendole non conformi a quelle originarie), sicché difetta il requisito della conoscenza delle frasi da parte di almeno due persone. 2.2.Col secondo motivo deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità con specifico riferimento agli articoli 521, 522 del codice di rito. L'episodio che ha dato origine all'incriminazione è stato riferito in dibattimento esclusivamente dalla signora TO non anche dal AR sicché le sentenze di primo e secondo grado nell'affermare che la diffamazione sarebbe avvenuta perché tali frasi sarebbero state udite da una donna non meglio identificata, addirittura perché sarebbero state riferite alla nipote della signora TO, hanno finito per fondare il giudizio di condanna dell'imputato in maniera difforme da quanto oggetto di contestazione - secondo cui l'imputato ha comunicato con più persone e segnatamente con AR AL e TO AD - e col compromettere il diritto di difesa dell'imputato. 2.3.Col terzo motivo chiede la sospensione della provvisoria esecutorietà della condanna al risarcimento del danno liquidato a favore della parte civile in considerazione della ragionevole probabilità dì accoglimento della impugnazione. Si rappresenta inoltre che l'imputato vanta un credito di oltre 15.000 C nei confronti della persona offesa in virtù di sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Rovigo il 17/06/2019 ad oggi non ancora onorato, circostanza, questa, che induce a ritenere che in caso di accoglimento del presente ricorso la persona offesa non restituirebbe le somme incassate né il ricorrente avrebbe alcuna possibilità di recuperarle agendo in via esecutiva. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come 3 modificato dall'art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.2024 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. Deve, in premessa, rilevarsi che le censure in parte sollecitano un diretto confronto con le prove che è precluso nella presente sede di legittimità in assenza dei rigorosi presupposti per contestare il vizio del travisamento probatorio (cfr. ex multis Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 dei 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965); in parte non tengono conto delle corrette indicazioni contenute nella sentenza impugnata circa la presenza di altra persona e la circolarità della comunicazione sollecitata dallo stesso dichiarante, fatti che, peraltro, non rappresentano immutazione dell'accusa in quanto non può ritenersi che abbiano radicalmente mutata l'essenza dell'imputazione che, come correttamente rilevato in sentenza, deve essere valutata alla luce degli atti d'indagine e delle circostanze già note all'imputato. 1.1. Quanto al primo motivo, si osserva che il Tribunale ha innanzitutto messo in evidenza come i testi TO e AR fossero da ritenere del tutto attendibili, indicando le plurime ragioni su cui fonda tale giudizio (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), rispetto alle quali il ricorso non mostra di operare alcun confronto limitandosi a reiterare la censura sulla base della mera circostanza che ì predetti testimoni non sarebbero stati in grado dì descrivere le fattezze fisiche della donna presente all'incontro, dai risvolto diffamatorio, tra l'imputato e la TO e del fatto che in aiuto della memoria era stata data lettura delle dichiarazioni dai medesimi rese nella fase delle indagini preliminari. Una volta confermata la presenza di un'altra persona - una donna che peraltro si accompagnava allo stesso imputato - oltre alla principale destinataria delle affermazioni dell'imputato sul conto della persona offesa, il Tribunale non ha avuto dubbi nel confermare la sussistenza del reato di diffamazione contestato, ritenendo evidentemente irrilevante la incertezza nell'esatta identificazione dell'altra persona presente (rispetto alla quale, peraltro, non si avanzano dubbi sulla sua percezione del fatto lesivo che sono piuttosto diretti a 4 minare l'attendibilità dei testi che hanno dato atto della sua presenza, attendibilità tuttavia esclusa dal Tribunale sulla base dei plurimi elementi evidenziati in sentenza). Ciò peraltro senza considerare che ai fìní della configurabilità del reato di diffamazione, è necessario che l'autore della frase lesiva dell'altrui reputazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona ma con modalità tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri, e tale requisito, secondo questa Corte, deve presumersi qualora, ad esempio, l'espressione offensiva sia contenuta in un documento che, per sua natura, sia destinato ad essere visionato da più persone (così, Sez. 5, Sentenza n. 522 del 26/05/2016, dep. 05/01/2017, Rv. 269016 - 01); e nel caso di specie le frasi pronunciate erano evidentemente destinate ad essere riportate a terza persona, avendo l'imputato effettuato degli apprezzamenti su un determinato individuo affinchè ne fosse edotta la nipote della sua interlocutrice, alla quale è dunque presumibile che siano stati riferiti. A fronte di tale corretta impostazione rimane sullo sfondo la circostanza che non si sia proceduto ad escutere la nipote dei testimoni a cui era in buona sostanza destinato l'avvertimento contenente valutazioni denigratorie sulla persona offesa all'epoca del fatto compagno della nipote della TO (adoperata in buona sostanza come tramite per la trasmissione della informazione lesiva). 1.2.Anche il secondo motivo è meramente reiterativo, avendo il Tribunale già spiegato - affrontando peraltro il tema di ufficio non risultando la questione sulla diversità del fatto sollevata in appello - che l'aver ritenuto destinatario delle affermazioni diffamatorie dell'imputato un donna e non il AR come contestato nell'imputazione si è risolta in una immutazione che non ha inciso sui caratteri essenziali del fatto contestato che si connota nel suo nucleo minimo per la comunicazione a due persone, né sul diritto di difesa, essendo sin dall'inizio emersa la circostanza della presenza di una donna presente all'esternazione dell'imputato che si accompagnava allo stesso (presumibilmente la moglie, che era anche stata citata come testimone della difesa). Ed invero, la violazione segnalata è ravvisabile soltanto nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contenga l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione;
ipotesi che, nella specie, evidentemente non ricorre. Secondo l'insegnamento delle Sezioni unite, in tema dì correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei dhtti della difesa, sicché 5 l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia dì garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 2010, Carelli, Rv. 248051 - 01; Sez. U, n. 16 del 1996, Di Francesco, Rv. 205619 - 01). 1.3. Quanto al terzo motivo si osserva che, come emerge dal suo stesso tenore, e si evince dalla pronuncia del Tribunale che ne fa espressa menzione, la sospensione dell'esecutorietà della condanna è stata già disposta con ordinanza del 19.7.2023, sicchè la censura qui proposta tendente ad ottenere la detta sospensione è del tutto fuori contesto, non trovando alcuna ragion d'essere. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inarrmissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/4/2024.