Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.02.2024
da
, C.F. , Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambe con il patrocinio dell'Avv. PARISOTTO ANTONIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cesano Boscone, via Monegherio n.6
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, in data 18/11/1996, (atto n.1685, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996) separati consensualmente con sentenza n. 11/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Milano, il 18.11.1996, tra i
Sigg.ri e , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Parte_1 Parte_2
Milano di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza. Per_ 1) I figli e continueranno ad abitare nella casa familiare sita in Casarile Per_1
(MI), alla via Papa Giovanni XXIII, n.27
3) A titolo di contributo al loro mantenimento ex art. 5 l. n. 898/70, il signor
[...] verserà alla Signora la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per Pt_2 Pt_1 ciascuno di essi). Tale somma sarà corrisposta alla stessa mediante bonifico sull'Iban
[...] anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al 31.07.2025.
4) Il Signor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno Parte_2
relative ai figli secondo le Linee Guida spese extra assegno approvate dal Tribunale di
Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa
Pag. 2 di 5 richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e 5 manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5 ) In forza di quanto sopra il Signor attesta di aver già provveduto a Parte_2
lasciare la casa coniugale e di aver fissato altrove la propria dimora.
Nessun'altra pattuizione interviene tra le parti in merito ai figli, in considerazione della loro maggiore età e della loro discrezionalità relativa a scelte di collocamento/vacanze presso l'uno o l'altro genitore.
Compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.02.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Pag. 3 di 5 Con sentenza n.11/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 25.03.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2, lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in MILANO il giorno 18/11/1996, con atto trascritto presso Parte_2
i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.1685, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 2.01.2025
Pag. 4 di 5 Il Presidente Il Giudice Estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi Dott.ssa Laura Cortellaro
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