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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/07/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 985/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 985/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA n. Parte_1
e rappresentati e difesi dall'Avv. P.IVA_1 CP_1 Controparte_2
DOMENICO FRATTURA, domicilio eletto presso lo studio di questi in Lanciano alla Via
Polidoro di Mastro Renzo, 5, pec – Email_1
ricorrente contro
P.IVA n. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCO SAVERIO FRANCHI, domicilio eletto presso lo studio di questi in Teramo al VIALE MAZZINI, 6 - pec
Email_2
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Parte ricorrente – condannare la Società , con sede in MO NE Controparte_3
(TV) alla Via Marocchesa n. 14, in persona del Legale Rappresentante p.t., al pagamento in favore della Società “ della somma di: - € 80.953,60 a titolo di Parte_1
pagina 1 di 4 indennizzo, come da contratto intercorso tra le parti;
- € 1.287,76 a titolo di rimborso delle spese di mediazione;
e così per totali € 82.241,36, salvo la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia;
II) CONDANNARE la Società , con sede in Controparte_3
MO NE (TV) alla Via Marocchesa n. 14, in persona del Legale Rappresentante p.t., al rimborso in favore della ricorrente delle spese e competenze, nonché delle spese generali in ragione del 15% sull'importo delle competenze legali, con gli oneri fiscali, del presente giudizio.
Parte resistente – dichiarare la inoperatività della polizza ovvero la esclusione della garanzia invocata da , in accoglimento delle ragioni spiegate nei paragrafi di Parte_1
riferimento; * in alternativa, rigettare integralmente la domanda interposta da Parte_1
poiché inammissibile, infondata e improvata in virtù delle motivazioni enunciate nei
[...]
capitoli di riferimento;
* in alternativa, dichiarare cessata la materia de contendere del contendere in virtù degli esaustivi versamenti corrisposti dalla Compagnia;
condannare la parte ritenuta soccombente alla rifusione delle spese e competenze di lite. In via subordinata disporre nella maniera che riterrà equa e opportuna, sempre in applicazione delle condizioni previste nella
Polizza N. 400228363 stipulata da (cfr. doc.ti N. 4 - 5) e con Parte_1 detrazione degli esaustivi versamenti corrisposti da (€ 52.500,00), anche Controparte_3 per quanto concerne l'onere delle spese.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato ex art. 702 bis cpc dalla per ottenere la Parte_1
condanna da al pagamento della somma di euro 80.953,60 a Controparte_4
titolo di indennizzo in forza di polizza avente oggetto l'assicurazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tale somma era chiesta a saldo di quanto già corrisposto per euro 52.500,00 a causa del guasto occorso alla turbina della pala eolica di sua proprietà avvenuto in data 07/05/2021. La parte ricorrente era a chiedere anche il pagamento della somma di euro 1.287,76 a titolo di rimborso per la prodromica procedura di mediazione risultata infruttuosa.
Si costituiva la difesa resiste la quale chiedeva il rigetto della spiegata domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto invocando la inoperatività della polizza nel sinistro denunciato e in subordine l inesigibilità di alcune poste chieste in quanto non fuori copertura assicurativa e comunque chiedeva dichiararsi la cessazione del materia del contendere tenuto conto della somma già versata.
pagina 2 di 4 Era disposto il mutamento del rito da speciale a ordinario e concessione dei temini ex art. 183 cpc, successivamente al deposito di memorie, erano assunta la prova orale ammessa.
All'esito del completamento dell'attività istruttoria le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta decisione previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Dalla documentazione in atti risulta sottoscritto tra le parti la polizza n. 410240329
Verificatosi il danneggiamento dell'impianto in data 7.5.2021 risulta rispettata la formalità della denuncia.
Svolta l'istruttoria da parte della compagnia di assicurazione, questa si concludeva con un documento di formazione del compagnia intitolato “Atto di Accertamento Conservativo” datato
15.2.2022 in cui viene indicato il danno calcolato in euro 105.000,00. Nel documento viene specificato che l'importo “indicato è relativo esclusivamente ai danni indiretti in quanto i danni diretti al generatore sono stati ristorati interamente dalla ditta manutentrice dell'impianto
Leitwind, in virtù di contratto di assistenza e manutenzione n. S-305-02531- 070101”.
Assume rilievo come prima del presente giudizio l'assicurato viene ad incassare a titolo di risarcimento la somma di euro 52.500,00. Che la parte ricorrente accetta a titolo di acconto sulla maggiore somma dovuta. In tal senso era promossa la procedura di mediazione con esito infruttuoso e in seguito azionato il presente giudizio.
Sulla operatività della polizza non si ravvisano dubbi e questo viene accertato sia sulla scorta delle produzioni in atti che dalla condotta acclarata dalla compagnia che peraltro viene a corrispondere a titolo di risarcimento danni la somma di euro 52.500,00.
Deve essere riscontrato come la somma indicata nel sopra citato Atto di Accertamento
Conservativo venivano già esclusi i “guasti macchine” poiché già a carico di una ditta manutentrice.
Dalle produzioni documentali di parte ricorrente si legge il contenuto del contratto di assistenza tecnica di detta compagnia in cui viene stabilito che laddove siano necessari degli interventi riparativi, è tenuta a sostenere tutte le spese relative al miglioramento delle vie di accesso, temporanee o permanenti. Tali spese non possono essere annoverate come riparazione macchine ma sono spese per consentire l'accesso ai mezzi della società manutentrice e dunque vanno coperte dalla polizza.
Dalla lettura della fatture n. 5 del 17.2. 2022 per euro 18.500,00 e la n. 6 del 7.2.2022 per euro
10.153,60 prodotte dalla difesa ricorrente e peraltro di formazione successiva al documento Atto
pagina 3 di 4 di Accertamento Conservativo si legge la descrizione di costi sostenuti per consentire l'accesso ai mezzi di manutenzione che andava ad eseguire i lavori di riparazione quindi devo essere risarciti e oggetto di copertura della polizza.
Tuttavia da una lettura delle singole voci di costo della fattura n. 6 deve essere esclusa quella riportata al punto 4 del fattura del 17.2.2022 (Comunicazione al GSE di tutte le modifiche apportate così come riportato nel manuale "Interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico" secondo le "procedure ai sensi del D.M. 23 giugno 2016) per euro 5.000,00 più iva pari ad euro 6.100,00. Questo in quanto dalla descrizione riportata in fattura de qua non appare essere un costo necessari per consentire l'accesso ai mezzi di manutenzione riparazione.
Sono altresì dovute le spese sostenute per la procedura di mediazione per euro 536,00 oltre rsg iva e cap ed euro 48.80 per esborsi.
Le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto delle semplici questioni trattate nella liquidazione sulle spese trova giustificazione la riduzione sui compensi di avvocato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N. 985/23, accoglie parzialmente la domanda avanzata dalla parte ricorrente condanna la parte conventa a corrispondere la somma di euro 75.053,60, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
CONDANNA parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dalla parte ricorrente che liquida in euro 786,00 per esborsi, euro 7.052,00 per compensi di avvocato, oltre RSG iva e cap e la condanna anche alla rifusione anche delle spese per la procedura di mediazione che liquida in euro 48,80 per esborsi ed euro 536,00 per compensi di avvocato, oltre RSG, iva e cap.
Così deciso in Pescara, 9 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Anastasio Morelli
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