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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1590/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di discussione a norma dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1590/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FERRONI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in CORSO GIUSEPPE MAZZINI
12 48015 CERVIA (RA) presso il difensore avv. FERRONI FRANCESCO
ATTORE contro
C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE ha promosso il presente giudizio nei confronti di Parte_1 CP_1
badante di un anziano conoscente dell'attore, per sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma di € 23.519,00, oltre a interessi, asseritamente dovuta a titolo di restituzione di somme consegnate senza causa dallo stesso alla Pt_1
convenuta tra il mese di aprile e il mese di settembre dell'anno 2020 mediante bonifici, ricariche su Postepay, versamenti da a Money Transfert e versamenti in contanti, CP_2
avendolo la convinto ad effettuare tali dazioni di denaro approfittando dell'età CP_1
avanzata dell'attore e della sua condizione di vedovo, ed adducendo scuse o bugie relative a precarie condizioni di salute proprie e/o dei propri familiari.
è rimasta contumace, ed ha omesso ingiustificatamente di presentarsi CP_1
per rispondere all'interrogatorio formale ritualmente deferitole sui fatti oggetto del presente procedimento.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue. ha proposto un'azione di arricchimento senza causa, assumendo che Parte_1
gli esborsi da lui effettuati a favore di finalizzati ad aiutarla a far fronte CP_1
alle problematiche da lei pretestuosamente addotte, hanno arrecato alla convenuta un ingiustificato incremento patrimoniale pari all'importo complessivo degli esborsi stessi
(€ 23.519,00), e una correlativa diminuzione patrimoniale di pari importo all'attore.
La domanda attorea appare pienamente fondata.
Va ricordato che la giurisprudenza ritiene ammissibile l'azione di arricchimento senza causa anche tra coniugi o conviventi more uxorio in relazione alle attribuzioni patrimoniali che non trovino giustificazione in un contratto, e che non siano qualificabili come atti di liberalità o di adempimento di obbligazioni civili o naturali, precisando che un'attribuzione patrimoniale a favore del coniuge o del convivente more uxorio configura l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione
2 risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens.
A maggior ragione l'azione di arricchimento senza causa è ammissibile in relazione alle attribuzioni patrimoniali effettuate tra persone che, come nel caso in esame, non sono unite da alcun legame intenso e duraturo tale da comportare un particolare dovere morale o sociale di reciproca solidarietà, attribuzioni che devono pertanto ritenersi prive di causa – allorché non siano riconducibili ad uno specifico contratto o atto di liberalità
– senza necessità di alcuna particolare valutazione delle stesse in termini di adeguatezza e proporzionalità.
Orbene, nel caso in esame non risulta allegata e provata l'esistenza di alcun rapporto contrattuale o atto di liberalità tra le parti in causa, né può parlarsi, per le ragioni sopra esposte, di adempimento di doveri morali o sociali, con conseguente operatività della previsione di irripetibilità di cui all'art. 2034 c.c., trattandosi invece di una serie di versamenti di denaro che ha determinato un ingiustificato incremento patrimoniale a favore della convenuta, pari all'importo complessivo degli esborsi stessi, e una correlativa diminuzione patrimoniale di pari importo in danno dell'attore.
Ne consegue che gli esborsi sostenuti dal a favore della per complessivi Pt_1 CP_1
€ 23.519,00 – comprovati dalla documentazione prodotta (docc.
1-34 allegati all'atto di citazione) e dalla mancata risposta della convenuta all'interrogatorio formale deferitole – dovranno essere interamente restituiti, maggiorati degli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) condanna alla restituzione in favore di della CP_1 Parte_1
somma di € 23.519,00, oltre agli interessi legali con decorrenza dai singoli versamenti fino al saldo;
3 2) condanna a rifondere a le spese del presente CP_1 Parte_1
giudizio, che liquida in € 264,00 per anticipazioni ed € 5.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 08/03/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di discussione a norma dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1590/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FERRONI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in CORSO GIUSEPPE MAZZINI
12 48015 CERVIA (RA) presso il difensore avv. FERRONI FRANCESCO
ATTORE contro
C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE ha promosso il presente giudizio nei confronti di Parte_1 CP_1
badante di un anziano conoscente dell'attore, per sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma di € 23.519,00, oltre a interessi, asseritamente dovuta a titolo di restituzione di somme consegnate senza causa dallo stesso alla Pt_1
convenuta tra il mese di aprile e il mese di settembre dell'anno 2020 mediante bonifici, ricariche su Postepay, versamenti da a Money Transfert e versamenti in contanti, CP_2
avendolo la convinto ad effettuare tali dazioni di denaro approfittando dell'età CP_1
avanzata dell'attore e della sua condizione di vedovo, ed adducendo scuse o bugie relative a precarie condizioni di salute proprie e/o dei propri familiari.
è rimasta contumace, ed ha omesso ingiustificatamente di presentarsi CP_1
per rispondere all'interrogatorio formale ritualmente deferitole sui fatti oggetto del presente procedimento.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue. ha proposto un'azione di arricchimento senza causa, assumendo che Parte_1
gli esborsi da lui effettuati a favore di finalizzati ad aiutarla a far fronte CP_1
alle problematiche da lei pretestuosamente addotte, hanno arrecato alla convenuta un ingiustificato incremento patrimoniale pari all'importo complessivo degli esborsi stessi
(€ 23.519,00), e una correlativa diminuzione patrimoniale di pari importo all'attore.
La domanda attorea appare pienamente fondata.
Va ricordato che la giurisprudenza ritiene ammissibile l'azione di arricchimento senza causa anche tra coniugi o conviventi more uxorio in relazione alle attribuzioni patrimoniali che non trovino giustificazione in un contratto, e che non siano qualificabili come atti di liberalità o di adempimento di obbligazioni civili o naturali, precisando che un'attribuzione patrimoniale a favore del coniuge o del convivente more uxorio configura l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione
2 risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens.
A maggior ragione l'azione di arricchimento senza causa è ammissibile in relazione alle attribuzioni patrimoniali effettuate tra persone che, come nel caso in esame, non sono unite da alcun legame intenso e duraturo tale da comportare un particolare dovere morale o sociale di reciproca solidarietà, attribuzioni che devono pertanto ritenersi prive di causa – allorché non siano riconducibili ad uno specifico contratto o atto di liberalità
– senza necessità di alcuna particolare valutazione delle stesse in termini di adeguatezza e proporzionalità.
Orbene, nel caso in esame non risulta allegata e provata l'esistenza di alcun rapporto contrattuale o atto di liberalità tra le parti in causa, né può parlarsi, per le ragioni sopra esposte, di adempimento di doveri morali o sociali, con conseguente operatività della previsione di irripetibilità di cui all'art. 2034 c.c., trattandosi invece di una serie di versamenti di denaro che ha determinato un ingiustificato incremento patrimoniale a favore della convenuta, pari all'importo complessivo degli esborsi stessi, e una correlativa diminuzione patrimoniale di pari importo in danno dell'attore.
Ne consegue che gli esborsi sostenuti dal a favore della per complessivi Pt_1 CP_1
€ 23.519,00 – comprovati dalla documentazione prodotta (docc.
1-34 allegati all'atto di citazione) e dalla mancata risposta della convenuta all'interrogatorio formale deferitole – dovranno essere interamente restituiti, maggiorati degli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) condanna alla restituzione in favore di della CP_1 Parte_1
somma di € 23.519,00, oltre agli interessi legali con decorrenza dai singoli versamenti fino al saldo;
3 2) condanna a rifondere a le spese del presente CP_1 Parte_1
giudizio, che liquida in € 264,00 per anticipazioni ed € 5.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 08/03/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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