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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/11/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. 887/2025 N. 656/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MONZA n. 615/2025, estensore giudice DOTT.SSA EMILIA ANTENORE, discussa all'udienza del 5.11.2025 e promossa da:
), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PAOLA ANTONELLI ), elettivamente domiciliato C.F._2 in VILLASANTA (MB) VIA OGGI ore
APPELLANTE CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. FRANCESCO ROMANO'
, elettivamente domiciliata in VIA RECCHI, 11 22100 C.F._3
COMO, presso il Difensore
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 615/2025 pubbl. il 12/05/2025 (RG n. 1301/2022 Sentenza n. cronol. 3398/2025 del 12/05/2025) Voglia fissare l'udienza di discussione della causa ed accogliere le seguenti CONCLUSIONI Accertare e dichiarare: la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento, per giusta causa effettuato dalla Soc. “ ” con Pec del 15 novembre 2021 ed impugnato il 13 Controparte_1 gennaio 2022 dal Sig. e per l'effetto: in via principale condannarla ai Pt_1
1 sensi dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori al versamento in favore del medesimo di una indennità pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR ovvero al numero di mensilità che verranno ritenute di giustizia con vittoria di spese e competenze (non chiedendo di essere reintegrato e reputando insussistente il fatto addotto a fondamento del suddetto provvedimento ) - non assoggettata a contribuzione previdenziale – di una somma a titolo di risarcimento del danno non inferiore a 9 Mensilità sempre dell'ultima retribuzione per il calcolo del predetto trattamento oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ovvero alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, e competenze anche del presente giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni istanza contraria e/o domanda formulata dall'appellante e previe le declaratorie del caso, così giudicare: NEL MERITO Richiamate e riproposte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.346 C.p.C., le domande, eccezioni ed argomentazioni proposte in primo grado, ed in accoglimento delle difese ed eccezioni formulate nella presente memoria, RIGETTARE l'appello in quanto infondato in fatto e Diritto e/o comunque RESPINGERE tutte le domande proposte nei confronti della odierna deducente perché parimenti infondate in fatto e Diritto e Controparte_1 conseguen re integralmente l'impugnata Sentenza n.615/2025 del Tribunale di Monza. In ogni caso, con rifusione integrale delle spese processuali”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 20.6.2025, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MONZA aveva respinto il ricorso, dallo stesso presentato onde impugnare il licenziamento disciplinare, intimatogli il 15.11.2021 a seguito di contestazione del 26.10.2021, relativa al rinvenimento – avvenuto il 9.10.2021 Contr all'interno del mezzo di marca “ affidatogli nella sua qualità di autista – di
“plurimi pezzi di ricambio - … - di proprietà aziendale, in alcun modo riconducibili a necessità di manutenzione del veicolo ed il cui prelievo dal magazzino non è stato richiesto né autorizzato”, dettagliatamente elencati, di caratteristiche ed in quantità non compatibili con le eventuali esigenze d'emergenza, addotte dal dipendente a sua discolpa.
In particolare, il primo Giudice – respinta l'eccezione svolta da parte convenuta ex art. 414 n. 5 c.p.c. data la coincidenza dei documenti offerti in comunicazione dal ricorrente con quelli prodotti nel fascicolo telematico – aveva disatteso le censure di tardività della contestazione e del recesso, svolte nell'atto introduttivo del giudizio, in difetto di violazioni delle tempistiche previste dal CCNL (pari a 20 giorni dalla conoscenza del fatto, per la contestazione;
a 10 giorni per le deduzioni difensive e ad ulteriori 20 giorni
2 dalla scadenza di quest'ultimo termine, per l'applicazione della sanzione disciplinare).
Nel merito, il TRIBUNALE aveva ritenuto che le risultanze documentali in atti, confermate dalle convergenti deposizioni assunte nel corso del giudizio, avessero evidenziato la sussistenza di plurimi, precisi e concordanti indizi a sostegno dell'addebito disciplinare.
Specificamente, era emerso come la tipologia e il quantitativo dei pezzi di ricambio, ritrovati sul mezzo in uso al ricorrente, non fossero riconducibili alle normali opere di riparazione demandate all'autista, anche alla luce del Contr programma manutentivo in essere con la casa produttrice comprensivo della sostituzione delle lampadine.
Erano state, inoltre, valorizzate dalla sentenza le convenzioni stipulate dalla datrice di lavoro, per eventuali emergenze o guasti meccanici, con un centro di assistenza attivo sulle 24 ore, nonché, per eventuali necessità di traino del veicolo, con . Controparte_3
In base al descritto quadro probatorio, era – inoltre – stato accertato dal TRIBUNALE come il prelievo dei pezzi oggetto di contestazione non fosse stato annotato nell'apposito registro di magazzino e che il mezzo, sul quale essi erano stati rinvenuti, era sempre stato in uso al ricorrente nell'anno del fatto (il 2021), ad eccezione di 1 giorno nel mese di febbraio, 2 giorni nel mese di marzo e di 1 giorno nel mese di luglio.
Il primo Giudice aveva ritenuto il disconoscimento, operato dal ricorrente relativamente alle scritture del predetto registro, fosse stato superato dall'assenza di annotazioni riconducibili al relativamente ai pezzi Pt_1 rinvenuti sul mezzo il 9.10.2021.
La gravità dell'addebito era stata considerata dal TRIBUNALE idonea, sotto il duplice aspetto sia oggettivo che soggettivo, a pregiudicare il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro, alla luce della facoltà di accesso incontrollato al magazzino, insita nelle mansioni del ricorrente in primo grado.
Secondo il primo Giudice, doveva ritenersi irrilevante – ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2119, c.c. – l'insussistenza della fattispecie di “furto” di cui all'art. 32 lett. c) del CCNL, menzionata nell'intimazione del recesso.
In ragione della soccombenza, il ricorrente in primo grado era stato condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2.800,00, oltre oneri e accessori di Legge.
Con un primo, articolato motivo di gravame, si denunciava il malgoverno del materiale probatorio, nel quale il TRIBUNALE sarebbe incorso – ad avviso dell'appellante – per avere trascurato le molteplici contraddizioni riscontrabili nelle deposizioni testimoniali, relativamente a vari profili valorizzati nella
3 sentenza, a partire dall'individuazione dei soggetti incaricati della sostituzione delle lampadine dei mezzi aziendali: a tale riguardo, il teste , pur Tes_1 avendo dichiarato che tali operazioni erano demandate unicamente a sé e a tale , aveva – tuttavia – riferito l'incompatibile circostanza secondo Per_1 cui nevano alcuni di tali pezzi in cabina “come scorta”.
Nell'atto di impugnazione si evidenziavano altresì le discrepanze esistenti fra le fotografie, prodotte dalla convenuta in primo grado sub docc. 4 E, 4 F e 4 N, relativamente alle confezioni di carta da tachigrafo, presenti in quantità e collocazioni differenti nelle varie immagini.
Quanto allo spray “SVITOL”, l'appellante contestava la durata da “da 6/8 mesi a un anno” – riferita dal teste – dipendendo, a suo avviso, il Tes_2 consumo da molteplici fattori, considerate anche le diverse funzioni di tale materiale (lubrificante, sbloccante, antiossidante, protettiva, idroespellente, disossidante, detergente).
Le deposizioni dei testi e divergevano – proseguiva l'atto di Tes_1 Tes_2 impugnazione – anche con riguardo alla posizione dei materiali rinvenuti all'interno del mezzo, indicata dall'uno con riferimento alla “cabina dell'autista, sul lato passeggero” e dall'altro (quanto ad una parte di essi) nello spazio sito
“sotto il sedile dell'autista o di fianco”.
Il secondo di tali testi si era, poi, contraddetto, ad avviso dell'appellante, laddove aveva negato la compatibilità di alcuni pezzi rinvenuti con il mezzo in uso a del quale lo stesso non era stato – tuttavia – in grado di Pt_1 ricordare il modello.
Ulteriori divergenze venivano segnalate, nel ricorso in appello, relativamente alla detenzione delle chiavi del magazzino, attribuita dal teste – a Tes_1 seguito del pensionamento del precedente depositario – a sé stesso Per_1
e all'”ufficio”, ed invece, dal teste , a sé s hé a “ Tes_2 Per_2
, e ”, con la precisazione
[...] Persona_3 Persona_4 secondo cui questi ultimi erano “ex autisti pensionati che hanno un contratto a chiamata”, presenti al sabato per collaborare alle piccole riparazioni e al lavaggio dei mezzi.
Veniva altresì censurato da il rilievo probatorio attribuito dalla Pt_1 sentenza ai documenti versati i la appellata, con particolare riguardo al registro di magazzino, prodotto limitatamente all'anno antecedente ai fatti di causa e privo di annotazioni relative al teste , che pure aveva dichiarato Tes_1 di avervi riportato prelievi di lampadine.
Altrettanto inconferente sarebbe stato, ad avviso dell'appellante, il prospetto relativo ai viaggi, dallo stesso effettuati, avendo il teste negato di Tes_3 averlo estratto dal programma gestionale in uso all'azienda e risalendo il periodo di riferimento al 2020.
4 Conclusivamente, le acquisite deposizioni venivano ritenute da prive Pt_1 della coerenza necessaria a supportare la decisione impugnata.
Con il secondo motivo, si rimproverava al TRIBUNALE di avere affermato la sussistenza dell'addebito, pur avendo escluso che fosse stata integrata la fattispecie di furto, posta a base dell'intimazione di licenziamento.
Si criticava, inoltre, la valutazione operata dalla sentenza relativamente alla gravità della condotta ascritta al dipendente, ben consapevole del lavaggio previsto nella giornata del rinvenimento (sabato) e della possibile assegnazione del mezzo ad altro autista nella settimana successiva.
Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, dichiarasse l'illegittimità del licenziamento oggetto di causa, condannando al pagamento – ex art. 18 SL – di Controparte_1 un'indennità pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, o al diverso importo ritenuto di giustizia, nonché di un importo risarcitorio non inferiore a 9 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, ovvero alle diverse somme ritenute di giustizia, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellata resisteva mediante memoria depositata il 2.10.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
In tale atto difensivo, la società evidenziava come fossero passate in giudicato
– per mancata impugnazione ad opera dell'appellante – le statuizioni rese dal TRIBUNALE in punto tempestività della contestazione e del provvedimento disciplinare, nonché in ordine all'accertamento del fatto materiale oggetto di addebito e al contenuto della violazione contestata, relativa al prelievo dei materiali dal magazzino senza autorizzazione e senza annotazione sull'apposito registro.
A seguito di rinvio disposto, su istanza della Difesa di parte appellata, per assenza del Difensore avversario, all'udienza del 5.11.2025 la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
___________________
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento, entro i limiti ed in virtù dei motivi di seguito esposti.
Correttamente parte appellata ha rilevato come non siano state svolte, ad opera dell'appellante, censure concernenti la regolarità del procedimento disciplinare, con particolare riferimento alla tempestività della contestazione.
Contrariamente a quanto sostenuto nella memoria difensiva, il gravame è – invece – specificamente rivolto alla ricostruzione del fatto contestato,
5 individuato dalla sentenza nel prelievo non autorizzato né annotato di materiale, in larga parte incompatibile con le caratteristiche del mezzo assegnato a Pt_1
A tale riguardo, occorre anzitutto sgombrare il campo dall'addebito di “furto”, indicato per la prima volta nell'intimazione di licenziamento, in assenza di alcuna specifica menzione nella lettera di contestazione disciplinare del 26.10.2021, riferita unicamente al rinvenimento, sul mezzo affidato a Pt_1 di “plurimi pezzi di ricambio di cui all'elenco allegato, di proprietà azie alcun modo riconducibili a necessità di manutenzione del veicolo ed il cui prelievo dal magazzino non è stato richiesto né autorizzato” (doc. 5 conv. I gr.).
La verifica relativa alla sussistenza del fatto contestato andrà, quindi, limitata a tali specifiche circostanze, dalle quali esula qualsiasi profilo di indebita sottrazione dei beni di proprietà della società, non ascritta al dipendente (né, per inciso, ravvisabile, essendo rimasti i materiali nella disponibilità della datrice di lavoro).
Il rinvenimento dei pezzi, molti dei quali estranei alle necessità e alle caratteristiche tecniche del mezzo assegnato a emerge in modo Pt_1 univoco dalle risultanze istruttorie, documentali e te li.
Le marginali discrepanze rilevate nell'atto di appello sono, infatti, certamente superate dalla concorde conferma, ad opera di entrambi i testimoni escussi avanti al TRIBUNALE, della presenza dei materiali elencati nell'allegato alla contestazione disciplinare e ritratti nelle foto, prodotte dalla convenuta in primo grado (v. docc. 4 e 5 ). CP_1
Mentre, infatti, è del tutto plausibile che nel corso degli accertamenti e dei rilievi fotografici alcuni pezzi possano essere stati spostati o diversamente distribuiti, le deposizioni sono univoche nel confermare il reperimento degli stessi nel mezzo, in occasione del lavaggio settimanale.
Il teste ha, infatti, dichiarato: “dovevo spostare il mezzo per portarlo al Tes_1 lavaggio e mi sono accorto che vi erano nella cabina dell'autista, sul lato del passeggero, i pezzi di ricambio descritti nell'elenco che mi viene mostrato come documento 5. Ho chiamato poi il responsabile e gli ho fatto vedere cosa c'era in cabina”.
Tale deposizione trova riscontro in quella del responsabile , che ha Tes_2 riferito: “un sabato sono stato chiamato da che stava Persona_2 movimentando il mezzo di targato FK972V nella zona Pt_1 lavaggio e mi ha comunicato che aveva trovato un numero anomalo di pezzi di ricambio nella cabina del mezzo. Ho effettuato un sopralluogo del mezzo e le foto che mi vengono mostrate come documento 4 le ho scattate io. ADR Dopo aver fatto le fotografie abbiamo fatto una spunta di tutto il materiale presente
6 e ho collaborato a preparare l'elenco di cui al documento 5 che mi viene mostrato”.
Quest'ultimo testimone ha confermato l'estraneità di plurimi pezzi alla tipologia e alle necessità del veicolo assegnato all'odierno appellante: “preciso che nella foto 4C sono visibili due scatole di due coppie di tergicristalli, una compatibile con il mezzo sul quale si trovavano e l'altra non compatibile. Nella foto 4D sono visibili in una busta dei “cornetti” che sono dei pezzi che si posizionano nella parte posteriore del camion per segnalarne l'ingombro e anch'essi non erano compatibili con il mezzo sul quale si trovavano. Nella foto 4B è visibile un tappo di serbatoio Adiblu anch'esso non compatibile con il serbatoio del mezzo sul quale si trovava. Nella foto 4E e in altre foto sono visibili le scatole contenenti i rullini di carta termica per il cronotachigrafo. Preciso che ogni autista ha l'obbligo di tenere sul mezzo una scatola con tre rullini, mentre sul mezzo in uso al abbiamo rinvenuto 5 scatole contenenti ciascuna tre Pt_1 rullini. Nella foto 4I sono visibili 2 bombolette di svitol e faccio presente che una di esse dura da 6-8 mesi a un anno. ADR Vi erano poi delle scatole intere di lampadine la maggior parte delle quali non erano compatibili con il mezzo sul quale sono state trovate”.
ha, inoltre, ricordato: “inizialmente scattai le foto per riprendere i Tes_2 Contr
o questi erano sul mezzo poi i pezzi erano talmente tanti che li spostai nel baule dell'auto aziendale che avevo usato per raggiungere il mezzo e scattai le ulteriori foto per riprenderli tutti quando i pezzi li avevo posizionati nel baule”.
Dichiarazione, questa, che spiega e consente di superare le parziali difformità, segnalate nell'atto di impugnazione con riguardo alla collocazione dei materiali.
È, quindi, possibile ritenere accertata l'ingiustificata presenza – all'interno del veicolo assegnato a – di una rilevante quantità di materiali di proprietà Pt_1 aziendale, espress menzionata nella lettera di contestazione disciplinare.
In tali limiti, l'addebito è risultato, quindi, provato.
Dall'istruttoria testimoniale non è, invece, emersa la necessità di specifica autorizzazione o istanza relativamente al prelievo dei pezzi dal magazzino da parte dell'autista, che presupponeva – in assenza del responsabile – la semplice richiesta delle relative chiavi.
Infatti, il teste ha riferito che al “magazzino potevano accedere Tes_2 tutti gli autisti le chiavi in ufficio per prelevare, ad esempio, lampadine, cornetti e le gemme”.
Conforme è stata, anche su questo punto, la deposizione di , secondo Tes_1 cui “quando un autista ha bisogno di una lampadina o di qualc hiedeva a
(che ora non c'è più perché è andato in pensione sette o otto anni fa Per_1
7 non ricordo bene) o a me o se non c'eravamo né io né lui bisognava chiedere le chiavi del magazzino in ufficio”.
Il contenuto dell'addebito supera, infine, ogni questione riguardante l'annotazione dei prelievi sul registro, la cui mancanza non è stata espressamente contestata al dipendente nella lettera di apertura del procedimento sanzionatorio.
In definitiva, la violazione espressamente contestata ed accertata in giudizio va circoscritta alla mera collocazione, sul mezzo aziendale, di materiali esulanti dalle possibili necessità di manutenzione dello stesso ad opera dell'autista.
Nessuna sottrazione o appropriazione dei pezzi – giova ribadirlo – è stata addebitata al dipendente (né peraltro è emersa dagli atti di causa).
La condotta ascritta a e dimostrata in giudizio, nei limiti sopra Pt_1 specificati, sia pure disci te rilevante, appare – tuttavia – certamente priva dei connotati di gravità sufficienti a sorreggere il licenziamento, considerata anche l'assenza di precedenti sanzioni a carico del dipendente per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Si è, infatti, trattato di una semplice violazione di procedure aziendali, carente di concrete conseguenze pregiudizievoli e di specifico disvalore sul piano soggettivo, in assenza di alcun artificio volto ad occultare l'atto commesso: i pezzi sono stati, infatti, lasciati ben visibili sul mezzo in occasione dell'abituale lavaggio settimanale, certamente prevedibile da parte dell'autista.
In tale quadro, evidente appare la sproporzione fra l'addebito, sia pure risultato sussistente, e la massima sanzione disciplinare, irrogata dalla datrice di lavoro.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in riforma della gravata sentenza, ai sensi dell'art. 3 d. lgs. n. 23/2015 (applicabile ratione temporis in ragione della data di assunzione, risalente al 7.6.2017), va accertata l'illegittimità del licenziamento oggetto di causa e, per l'effetto, deve dichiararsi estinto il rapporto di lavoro alla data del 15.11.2021, con conseguente condanna della società appellata al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo.
La quantificazione, così operata, appare conforme alle caratteristiche del caso di specie, con particolare riguardo alla limitata durata del rapporto – pari a circa quattro anni e cinque mesi;
alle dimensioni dell'organico aziendale, pari a 97 unità (doc.
2.1 ric. I gr.); al comportamento delle parti nel corso del procedimento disciplinare, all'esito del quale è stato rivolto un addebito di
“furto”, tanto grave quanto del tutto esulante dalla contestazione;
alla
8 delimitazione delle violazioni disciplinarmente valutabili, rispetto a quelle ascritte al dipendente.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'espletamento di attività istruttoria nella sola prima fase del giudizio, seguono la soccombenza, integralmente individuabile in capo alla società, in ragione dell'accertata illegittimità del licenziamento.
Nello specifico, appare recepibile – in assenza di doglianze – l'importo di € 2.800,00, come quantificato dal TRIBUNALE per il primo grado di giudizio;
per il procedimento di appello si liquida la somma di € 3.600,00, per un totale di € 6.400,00.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 615/2025 del Tribunale di MONZA, accerta l'illegittimità del licenziamento oggetto di causa e, per l'effetto, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del 15.11.2021 e condanna Controparte_1 al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo;
condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 6.400,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge. Così deciso in Milano, 5/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Maria Rosaria Cuomo)
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MONZA n. 615/2025, estensore giudice DOTT.SSA EMILIA ANTENORE, discussa all'udienza del 5.11.2025 e promossa da:
), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PAOLA ANTONELLI ), elettivamente domiciliato C.F._2 in VILLASANTA (MB) VIA OGGI ore
APPELLANTE CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. FRANCESCO ROMANO'
, elettivamente domiciliata in VIA RECCHI, 11 22100 C.F._3
COMO, presso il Difensore
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 615/2025 pubbl. il 12/05/2025 (RG n. 1301/2022 Sentenza n. cronol. 3398/2025 del 12/05/2025) Voglia fissare l'udienza di discussione della causa ed accogliere le seguenti CONCLUSIONI Accertare e dichiarare: la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento, per giusta causa effettuato dalla Soc. “ ” con Pec del 15 novembre 2021 ed impugnato il 13 Controparte_1 gennaio 2022 dal Sig. e per l'effetto: in via principale condannarla ai Pt_1
1 sensi dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori al versamento in favore del medesimo di una indennità pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR ovvero al numero di mensilità che verranno ritenute di giustizia con vittoria di spese e competenze (non chiedendo di essere reintegrato e reputando insussistente il fatto addotto a fondamento del suddetto provvedimento ) - non assoggettata a contribuzione previdenziale – di una somma a titolo di risarcimento del danno non inferiore a 9 Mensilità sempre dell'ultima retribuzione per il calcolo del predetto trattamento oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ovvero alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, e competenze anche del presente giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni istanza contraria e/o domanda formulata dall'appellante e previe le declaratorie del caso, così giudicare: NEL MERITO Richiamate e riproposte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.346 C.p.C., le domande, eccezioni ed argomentazioni proposte in primo grado, ed in accoglimento delle difese ed eccezioni formulate nella presente memoria, RIGETTARE l'appello in quanto infondato in fatto e Diritto e/o comunque RESPINGERE tutte le domande proposte nei confronti della odierna deducente perché parimenti infondate in fatto e Diritto e Controparte_1 conseguen re integralmente l'impugnata Sentenza n.615/2025 del Tribunale di Monza. In ogni caso, con rifusione integrale delle spese processuali”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 20.6.2025, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MONZA aveva respinto il ricorso, dallo stesso presentato onde impugnare il licenziamento disciplinare, intimatogli il 15.11.2021 a seguito di contestazione del 26.10.2021, relativa al rinvenimento – avvenuto il 9.10.2021 Contr all'interno del mezzo di marca “ affidatogli nella sua qualità di autista – di
“plurimi pezzi di ricambio - … - di proprietà aziendale, in alcun modo riconducibili a necessità di manutenzione del veicolo ed il cui prelievo dal magazzino non è stato richiesto né autorizzato”, dettagliatamente elencati, di caratteristiche ed in quantità non compatibili con le eventuali esigenze d'emergenza, addotte dal dipendente a sua discolpa.
In particolare, il primo Giudice – respinta l'eccezione svolta da parte convenuta ex art. 414 n. 5 c.p.c. data la coincidenza dei documenti offerti in comunicazione dal ricorrente con quelli prodotti nel fascicolo telematico – aveva disatteso le censure di tardività della contestazione e del recesso, svolte nell'atto introduttivo del giudizio, in difetto di violazioni delle tempistiche previste dal CCNL (pari a 20 giorni dalla conoscenza del fatto, per la contestazione;
a 10 giorni per le deduzioni difensive e ad ulteriori 20 giorni
2 dalla scadenza di quest'ultimo termine, per l'applicazione della sanzione disciplinare).
Nel merito, il TRIBUNALE aveva ritenuto che le risultanze documentali in atti, confermate dalle convergenti deposizioni assunte nel corso del giudizio, avessero evidenziato la sussistenza di plurimi, precisi e concordanti indizi a sostegno dell'addebito disciplinare.
Specificamente, era emerso come la tipologia e il quantitativo dei pezzi di ricambio, ritrovati sul mezzo in uso al ricorrente, non fossero riconducibili alle normali opere di riparazione demandate all'autista, anche alla luce del Contr programma manutentivo in essere con la casa produttrice comprensivo della sostituzione delle lampadine.
Erano state, inoltre, valorizzate dalla sentenza le convenzioni stipulate dalla datrice di lavoro, per eventuali emergenze o guasti meccanici, con un centro di assistenza attivo sulle 24 ore, nonché, per eventuali necessità di traino del veicolo, con . Controparte_3
In base al descritto quadro probatorio, era – inoltre – stato accertato dal TRIBUNALE come il prelievo dei pezzi oggetto di contestazione non fosse stato annotato nell'apposito registro di magazzino e che il mezzo, sul quale essi erano stati rinvenuti, era sempre stato in uso al ricorrente nell'anno del fatto (il 2021), ad eccezione di 1 giorno nel mese di febbraio, 2 giorni nel mese di marzo e di 1 giorno nel mese di luglio.
Il primo Giudice aveva ritenuto il disconoscimento, operato dal ricorrente relativamente alle scritture del predetto registro, fosse stato superato dall'assenza di annotazioni riconducibili al relativamente ai pezzi Pt_1 rinvenuti sul mezzo il 9.10.2021.
La gravità dell'addebito era stata considerata dal TRIBUNALE idonea, sotto il duplice aspetto sia oggettivo che soggettivo, a pregiudicare il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro, alla luce della facoltà di accesso incontrollato al magazzino, insita nelle mansioni del ricorrente in primo grado.
Secondo il primo Giudice, doveva ritenersi irrilevante – ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2119, c.c. – l'insussistenza della fattispecie di “furto” di cui all'art. 32 lett. c) del CCNL, menzionata nell'intimazione del recesso.
In ragione della soccombenza, il ricorrente in primo grado era stato condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2.800,00, oltre oneri e accessori di Legge.
Con un primo, articolato motivo di gravame, si denunciava il malgoverno del materiale probatorio, nel quale il TRIBUNALE sarebbe incorso – ad avviso dell'appellante – per avere trascurato le molteplici contraddizioni riscontrabili nelle deposizioni testimoniali, relativamente a vari profili valorizzati nella
3 sentenza, a partire dall'individuazione dei soggetti incaricati della sostituzione delle lampadine dei mezzi aziendali: a tale riguardo, il teste , pur Tes_1 avendo dichiarato che tali operazioni erano demandate unicamente a sé e a tale , aveva – tuttavia – riferito l'incompatibile circostanza secondo Per_1 cui nevano alcuni di tali pezzi in cabina “come scorta”.
Nell'atto di impugnazione si evidenziavano altresì le discrepanze esistenti fra le fotografie, prodotte dalla convenuta in primo grado sub docc. 4 E, 4 F e 4 N, relativamente alle confezioni di carta da tachigrafo, presenti in quantità e collocazioni differenti nelle varie immagini.
Quanto allo spray “SVITOL”, l'appellante contestava la durata da “da 6/8 mesi a un anno” – riferita dal teste – dipendendo, a suo avviso, il Tes_2 consumo da molteplici fattori, considerate anche le diverse funzioni di tale materiale (lubrificante, sbloccante, antiossidante, protettiva, idroespellente, disossidante, detergente).
Le deposizioni dei testi e divergevano – proseguiva l'atto di Tes_1 Tes_2 impugnazione – anche con riguardo alla posizione dei materiali rinvenuti all'interno del mezzo, indicata dall'uno con riferimento alla “cabina dell'autista, sul lato passeggero” e dall'altro (quanto ad una parte di essi) nello spazio sito
“sotto il sedile dell'autista o di fianco”.
Il secondo di tali testi si era, poi, contraddetto, ad avviso dell'appellante, laddove aveva negato la compatibilità di alcuni pezzi rinvenuti con il mezzo in uso a del quale lo stesso non era stato – tuttavia – in grado di Pt_1 ricordare il modello.
Ulteriori divergenze venivano segnalate, nel ricorso in appello, relativamente alla detenzione delle chiavi del magazzino, attribuita dal teste – a Tes_1 seguito del pensionamento del precedente depositario – a sé stesso Per_1
e all'”ufficio”, ed invece, dal teste , a sé s hé a “ Tes_2 Per_2
, e ”, con la precisazione
[...] Persona_3 Persona_4 secondo cui questi ultimi erano “ex autisti pensionati che hanno un contratto a chiamata”, presenti al sabato per collaborare alle piccole riparazioni e al lavaggio dei mezzi.
Veniva altresì censurato da il rilievo probatorio attribuito dalla Pt_1 sentenza ai documenti versati i la appellata, con particolare riguardo al registro di magazzino, prodotto limitatamente all'anno antecedente ai fatti di causa e privo di annotazioni relative al teste , che pure aveva dichiarato Tes_1 di avervi riportato prelievi di lampadine.
Altrettanto inconferente sarebbe stato, ad avviso dell'appellante, il prospetto relativo ai viaggi, dallo stesso effettuati, avendo il teste negato di Tes_3 averlo estratto dal programma gestionale in uso all'azienda e risalendo il periodo di riferimento al 2020.
4 Conclusivamente, le acquisite deposizioni venivano ritenute da prive Pt_1 della coerenza necessaria a supportare la decisione impugnata.
Con il secondo motivo, si rimproverava al TRIBUNALE di avere affermato la sussistenza dell'addebito, pur avendo escluso che fosse stata integrata la fattispecie di furto, posta a base dell'intimazione di licenziamento.
Si criticava, inoltre, la valutazione operata dalla sentenza relativamente alla gravità della condotta ascritta al dipendente, ben consapevole del lavaggio previsto nella giornata del rinvenimento (sabato) e della possibile assegnazione del mezzo ad altro autista nella settimana successiva.
Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, dichiarasse l'illegittimità del licenziamento oggetto di causa, condannando al pagamento – ex art. 18 SL – di Controparte_1 un'indennità pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, o al diverso importo ritenuto di giustizia, nonché di un importo risarcitorio non inferiore a 9 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, ovvero alle diverse somme ritenute di giustizia, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellata resisteva mediante memoria depositata il 2.10.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
In tale atto difensivo, la società evidenziava come fossero passate in giudicato
– per mancata impugnazione ad opera dell'appellante – le statuizioni rese dal TRIBUNALE in punto tempestività della contestazione e del provvedimento disciplinare, nonché in ordine all'accertamento del fatto materiale oggetto di addebito e al contenuto della violazione contestata, relativa al prelievo dei materiali dal magazzino senza autorizzazione e senza annotazione sull'apposito registro.
A seguito di rinvio disposto, su istanza della Difesa di parte appellata, per assenza del Difensore avversario, all'udienza del 5.11.2025 la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
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L'appello è fondato e meritevole di accoglimento, entro i limiti ed in virtù dei motivi di seguito esposti.
Correttamente parte appellata ha rilevato come non siano state svolte, ad opera dell'appellante, censure concernenti la regolarità del procedimento disciplinare, con particolare riferimento alla tempestività della contestazione.
Contrariamente a quanto sostenuto nella memoria difensiva, il gravame è – invece – specificamente rivolto alla ricostruzione del fatto contestato,
5 individuato dalla sentenza nel prelievo non autorizzato né annotato di materiale, in larga parte incompatibile con le caratteristiche del mezzo assegnato a Pt_1
A tale riguardo, occorre anzitutto sgombrare il campo dall'addebito di “furto”, indicato per la prima volta nell'intimazione di licenziamento, in assenza di alcuna specifica menzione nella lettera di contestazione disciplinare del 26.10.2021, riferita unicamente al rinvenimento, sul mezzo affidato a Pt_1 di “plurimi pezzi di ricambio di cui all'elenco allegato, di proprietà azie alcun modo riconducibili a necessità di manutenzione del veicolo ed il cui prelievo dal magazzino non è stato richiesto né autorizzato” (doc. 5 conv. I gr.).
La verifica relativa alla sussistenza del fatto contestato andrà, quindi, limitata a tali specifiche circostanze, dalle quali esula qualsiasi profilo di indebita sottrazione dei beni di proprietà della società, non ascritta al dipendente (né, per inciso, ravvisabile, essendo rimasti i materiali nella disponibilità della datrice di lavoro).
Il rinvenimento dei pezzi, molti dei quali estranei alle necessità e alle caratteristiche tecniche del mezzo assegnato a emerge in modo Pt_1 univoco dalle risultanze istruttorie, documentali e te li.
Le marginali discrepanze rilevate nell'atto di appello sono, infatti, certamente superate dalla concorde conferma, ad opera di entrambi i testimoni escussi avanti al TRIBUNALE, della presenza dei materiali elencati nell'allegato alla contestazione disciplinare e ritratti nelle foto, prodotte dalla convenuta in primo grado (v. docc. 4 e 5 ). CP_1
Mentre, infatti, è del tutto plausibile che nel corso degli accertamenti e dei rilievi fotografici alcuni pezzi possano essere stati spostati o diversamente distribuiti, le deposizioni sono univoche nel confermare il reperimento degli stessi nel mezzo, in occasione del lavaggio settimanale.
Il teste ha, infatti, dichiarato: “dovevo spostare il mezzo per portarlo al Tes_1 lavaggio e mi sono accorto che vi erano nella cabina dell'autista, sul lato del passeggero, i pezzi di ricambio descritti nell'elenco che mi viene mostrato come documento 5. Ho chiamato poi il responsabile e gli ho fatto vedere cosa c'era in cabina”.
Tale deposizione trova riscontro in quella del responsabile , che ha Tes_2 riferito: “un sabato sono stato chiamato da che stava Persona_2 movimentando il mezzo di targato FK972V nella zona Pt_1 lavaggio e mi ha comunicato che aveva trovato un numero anomalo di pezzi di ricambio nella cabina del mezzo. Ho effettuato un sopralluogo del mezzo e le foto che mi vengono mostrate come documento 4 le ho scattate io. ADR Dopo aver fatto le fotografie abbiamo fatto una spunta di tutto il materiale presente
6 e ho collaborato a preparare l'elenco di cui al documento 5 che mi viene mostrato”.
Quest'ultimo testimone ha confermato l'estraneità di plurimi pezzi alla tipologia e alle necessità del veicolo assegnato all'odierno appellante: “preciso che nella foto 4C sono visibili due scatole di due coppie di tergicristalli, una compatibile con il mezzo sul quale si trovavano e l'altra non compatibile. Nella foto 4D sono visibili in una busta dei “cornetti” che sono dei pezzi che si posizionano nella parte posteriore del camion per segnalarne l'ingombro e anch'essi non erano compatibili con il mezzo sul quale si trovavano. Nella foto 4B è visibile un tappo di serbatoio Adiblu anch'esso non compatibile con il serbatoio del mezzo sul quale si trovava. Nella foto 4E e in altre foto sono visibili le scatole contenenti i rullini di carta termica per il cronotachigrafo. Preciso che ogni autista ha l'obbligo di tenere sul mezzo una scatola con tre rullini, mentre sul mezzo in uso al abbiamo rinvenuto 5 scatole contenenti ciascuna tre Pt_1 rullini. Nella foto 4I sono visibili 2 bombolette di svitol e faccio presente che una di esse dura da 6-8 mesi a un anno. ADR Vi erano poi delle scatole intere di lampadine la maggior parte delle quali non erano compatibili con il mezzo sul quale sono state trovate”.
ha, inoltre, ricordato: “inizialmente scattai le foto per riprendere i Tes_2 Contr
o questi erano sul mezzo poi i pezzi erano talmente tanti che li spostai nel baule dell'auto aziendale che avevo usato per raggiungere il mezzo e scattai le ulteriori foto per riprenderli tutti quando i pezzi li avevo posizionati nel baule”.
Dichiarazione, questa, che spiega e consente di superare le parziali difformità, segnalate nell'atto di impugnazione con riguardo alla collocazione dei materiali.
È, quindi, possibile ritenere accertata l'ingiustificata presenza – all'interno del veicolo assegnato a – di una rilevante quantità di materiali di proprietà Pt_1 aziendale, espress menzionata nella lettera di contestazione disciplinare.
In tali limiti, l'addebito è risultato, quindi, provato.
Dall'istruttoria testimoniale non è, invece, emersa la necessità di specifica autorizzazione o istanza relativamente al prelievo dei pezzi dal magazzino da parte dell'autista, che presupponeva – in assenza del responsabile – la semplice richiesta delle relative chiavi.
Infatti, il teste ha riferito che al “magazzino potevano accedere Tes_2 tutti gli autisti le chiavi in ufficio per prelevare, ad esempio, lampadine, cornetti e le gemme”.
Conforme è stata, anche su questo punto, la deposizione di , secondo Tes_1 cui “quando un autista ha bisogno di una lampadina o di qualc hiedeva a
(che ora non c'è più perché è andato in pensione sette o otto anni fa Per_1
7 non ricordo bene) o a me o se non c'eravamo né io né lui bisognava chiedere le chiavi del magazzino in ufficio”.
Il contenuto dell'addebito supera, infine, ogni questione riguardante l'annotazione dei prelievi sul registro, la cui mancanza non è stata espressamente contestata al dipendente nella lettera di apertura del procedimento sanzionatorio.
In definitiva, la violazione espressamente contestata ed accertata in giudizio va circoscritta alla mera collocazione, sul mezzo aziendale, di materiali esulanti dalle possibili necessità di manutenzione dello stesso ad opera dell'autista.
Nessuna sottrazione o appropriazione dei pezzi – giova ribadirlo – è stata addebitata al dipendente (né peraltro è emersa dagli atti di causa).
La condotta ascritta a e dimostrata in giudizio, nei limiti sopra Pt_1 specificati, sia pure disci te rilevante, appare – tuttavia – certamente priva dei connotati di gravità sufficienti a sorreggere il licenziamento, considerata anche l'assenza di precedenti sanzioni a carico del dipendente per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Si è, infatti, trattato di una semplice violazione di procedure aziendali, carente di concrete conseguenze pregiudizievoli e di specifico disvalore sul piano soggettivo, in assenza di alcun artificio volto ad occultare l'atto commesso: i pezzi sono stati, infatti, lasciati ben visibili sul mezzo in occasione dell'abituale lavaggio settimanale, certamente prevedibile da parte dell'autista.
In tale quadro, evidente appare la sproporzione fra l'addebito, sia pure risultato sussistente, e la massima sanzione disciplinare, irrogata dalla datrice di lavoro.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in riforma della gravata sentenza, ai sensi dell'art. 3 d. lgs. n. 23/2015 (applicabile ratione temporis in ragione della data di assunzione, risalente al 7.6.2017), va accertata l'illegittimità del licenziamento oggetto di causa e, per l'effetto, deve dichiararsi estinto il rapporto di lavoro alla data del 15.11.2021, con conseguente condanna della società appellata al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo.
La quantificazione, così operata, appare conforme alle caratteristiche del caso di specie, con particolare riguardo alla limitata durata del rapporto – pari a circa quattro anni e cinque mesi;
alle dimensioni dell'organico aziendale, pari a 97 unità (doc.
2.1 ric. I gr.); al comportamento delle parti nel corso del procedimento disciplinare, all'esito del quale è stato rivolto un addebito di
“furto”, tanto grave quanto del tutto esulante dalla contestazione;
alla
8 delimitazione delle violazioni disciplinarmente valutabili, rispetto a quelle ascritte al dipendente.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'espletamento di attività istruttoria nella sola prima fase del giudizio, seguono la soccombenza, integralmente individuabile in capo alla società, in ragione dell'accertata illegittimità del licenziamento.
Nello specifico, appare recepibile – in assenza di doglianze – l'importo di € 2.800,00, come quantificato dal TRIBUNALE per il primo grado di giudizio;
per il procedimento di appello si liquida la somma di € 3.600,00, per un totale di € 6.400,00.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 615/2025 del Tribunale di MONZA, accerta l'illegittimità del licenziamento oggetto di causa e, per l'effetto, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del 15.11.2021 e condanna Controparte_1 al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo;
condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 6.400,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge. Così deciso in Milano, 5/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Maria Rosaria Cuomo)
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