Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/06/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di 1° grado iscritta al n. 3732 del R.G affari contenziosi civili dell'anno 2022 – avente a oggetto: contratti bancari tra e , in qualità di eredi legittimi di TE Parte_2
ra li avv.ti Antonio Pio Pinto, Antonio Persona_1 nio Mangone Attori Contro
(già ), in persona del CP_1 Controparte_2 te p.t. vv.ti Luca Ferrari, Felice Azzolini, David Lorenzoni e Gianandrea Giacometti Convenuta Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************ Con atto di citazione, notificato il 14.03.2022, e , TE Parte_2 in qualità di eredi di , conv gi l Persona_1
Tribunale di Bari la . Controparte_3
Riferivano che il de aveva effettuato, Persona_1 su consiglio dell'odierna convenuta, consist titoli azionari ed obbligazionari, per i quali la non aveva rispettato gli Controparte_2 obblighi informativi prescritti per legge. Nello specifico, nell'anno 2006 , già titolare di n. 1241 azioni Persona_1
BPB, acquistava ulteriori n. 30 controvalore di € 26.700,00; successivamente, nel 2007, aderiva all'aumento di capitale acquistando n. 1808 azioni per un controvalore di € 15.006,40; infine, nel 2013, dietro espressa raccomandazione per iscritto della odierna convenuta, vendeva i titoli obbligazionari in suo possesso a fronte dell'acquisto di n. 2760 azioni
07.02.2007, avendo l'Arbitro per le Contro ie accolto l'eccezione di prescrizione lì sollevata dalla banca. Asserivano, dunque, la inadeguatezza dei titoli fatti acquistare rispetto al reale profilo di rischio dell'investitore, eccependo la violazione da parte della banca convenuta degli obblighi informativi sulla stessa gravanti, per omessa segnalazione del reale livello di rischio dei titoli azionari, attribuendo, di contro, agli stessi un livello di rischio basso o medio non corrispondente alla realtà, nonché per omessa segnalazione del conflitto di interessi in cui verteva la banca convenuta, rivestendo contemporaneamente la qualità di emittente e di intermediario. Sottolineavano l'inadeguatezza dell'investimento anche per eccesso di concentrazione, atteso che il portafoglio degli odierni attori, eredi dell'originario investitore, risulta essere composto esclusivamente da titoli azionari ed obbligazionari di BPB. Chiedevano, dunque, la nullità e/o la risoluzione del contratto quadro e dei relativi ordini di acquisto, per violazione degli obblighi informativi previsti dall'art. 21 TUF nonché delle disposizioni di cui ai regolamenti n. CP_4
11522/1998 e n. 16190/2007 e dalla comunicazione n. CP_4
9019104/2009, con conseguente restituzione anche a titolo di risarcimento del danno del capitale investito pari ad € 60.156,71 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. Con comparsa del 31.05.2022 si costituiva in giudizio la Controparte_3
, chiedendo l'integrale rigetto della domanda attor
[...] he , originario investitore e dante causa degli odierni Persona_1 attori, nel 1 entato domanda di ammissione alla compagine sociale, acquistando n. 100 azioni BPB e successivamente ulteriori n. 263 azioni BPB, investendo contestualmente in obbligazioni OBB BPB 98/03 CV 4.5, per un importo complessivo di Lire 1.455.000,00, obbligazioni poi convertite dalla banca in n. 97 azioni BPB il 25.10.2001. In data 28.11.2001 aderiva all'aumento di capitale acquistando n. 160 azioni BPB, dichiarando di aver preso visione del prospetto informativo e di aver preso atto della sussistenza del conflitto di interessi in cui operava la banca. Nel 2006, con domanda di aumento di capitale acquistava prima n. 562 azioni BPB e, successivamente, ulteriori n. 3000 azioni BPB. In data 07.12.2007 aderiva all'aumento di capitale, acquistando n. 1808 azioni BPB. In data 13.10.2011 sottoscriveva il contratto quadro, di cui riceveva copia e contestualmente compilava il questionario di profilatura MIFID. In data 23.01.2013 aderiva all'aumento di capitale, autorizzando l'operazione, nonostante la segnalazione da parte della banca di superamento della soglia del 45% del livello di concentrazione;
operazione avvenuta con il rimborso dei titoli obbligazionari [...] POP BARI 30/9/14 TV, in possesso dell'investitore. Con comunicazione del 03.09.2014, la banca informava il cliente di aver convertito le obbligazioni acquistate in sede di adesione all'aumento di capitale del 2012, rendendo quindi l'investitore titolare di ulteriori n. 2714 azioni BPB. Eccepiva la prescrizione quinquennale di tutte le domande di nullità e risarcimento del danno relative agli investimenti contestati. Affermava di aver compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi, richiesti dalla disciplina di settore, fornendo informazioni complete e dettagliate in merito alle caratteristiche e ai rischi connessi con l'acquisto di titoli BPB tramite documenti informativi, consegnati in copia al cliente, nei quali veniva puntualmente illustrato sia il rischio di perdita del capitale investito, sia il c.d. rischio di liquidità, nonché il conflitto di interessi in cui versava la banca essendo contemporaneamente intermediario ed emittente. Evidenziava di aver periodicamente trasmesso gli e/c al cliente, senza mai ricevere alcuna contestazione e precisava che questi aveva incassato dividendi e cedole ed aveva altresì ricevuto il rimborso delle obbligazioni acquistate. Asseriva che , attraverso la compilazione dei questionari di Persona_1 profilatura, aveva fornito alla banca informazioni perfettamente compatibili con l'acquisto dei titoli oggetto di controversia, prendendone specificamente conoscenza ed accettando tutti i rischi connessi all'investimento in azioni BPB, rischi illustrati anche nelle schede prodotto allegate alle operazioni e consegnate al sottoscrittore. Sottolineava che al momento delle operazioni contestate era Persona_1 già titolare di alt nti da un rapporto ventennale con l'odierna convenuta e che tanto bastasse a dimostrare la conoscenza da parte dell'investitore della tipologia dei titoli contestati. Evidenziava che, sino al secondo semestre del 2015, non si era manifestato alcun indice negativo in merito all'andamento della banca e/o alla liquidabilità dei titoli BPB, e che, in ogni caso, la banca aveva prontamente informato l'investitore, attraverso l'invio degli e/c, circa l'incremento del livello di rischiosità del titolo, divenuto medio-alto. Riteneva la non applicabilità della Comunicazione Consob n. 9019104, in quanto riferita a titoli di natura differente, quali obbligazioni bancarie strutturate, derivati OTC e polizze vita, affermando in ogni caso il rispetto di quanto prescritto dalla Comunicazione circa gli obblighi informativi. Contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con detrazione dell'importo incassato a titolo di dividendi e cedole e al netto delle azioni ricevute a titolo gratuito. Rigettata con ordinanza del 29.11.2022 la richiesta di sospensione del giudizio avanzata dalla banca convenuta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, espletata ctu tecnico – contabile, la causa, istruita con prove documentali, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. veniva discussa e decisa come da sentenza. Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta. Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi (Cassazione civile sez. I, 12/12/2024, n.32226). Ancora, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023). Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla , la quale ha rivelato la violazione da parte della di tutta CP_4 CP_3 una obblighi informativi in relazione alla determinazi l prezzo dell'azione, nel corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 il livello di rischio reale dell'azione BPB come medio alto e la sua illiquidità. Nella specie, in primo luogo, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, seppur si volesse inquadrare la fattispecie in quella di responsabilità extracontrattuale e/o responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della comunque CP_3 nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso c dies a quo, come in precedenza individuato, alla data di notifica dell'atto di citazione (14.03.2022) nessuna prescrizione si è verificata, considerando quale valido atto interruttivo il ricorso all'arbitro della controversie finanziarie avvenuto in data 29.10.2020 (all. n. 13 fasc. attori). Quanto alla domanda di nullità avanzata da parte attrice, deve osservarsi che a norma dell'art. 23 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'acquisto di uno strumento finanziario necessita della sottoscrizione di un contratto avente forma scritta a pena di radicale nullità della operazione negoziale ("..i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento ... sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti ... Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.."). Va osservato in diritto che “in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità, azionabile dal cliente, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti “ ( Cfr. Cass. n. 9187 del 2021, Cass. S.U. 898/2018). Va altresì rilevato che, secondo consolidato orientamento di legittimità, “in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso” ( Cfr. Cass. S.U. n. 26724/2007; Cass. Sez. III, n.15099/2021). Inoltre, l'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, laddove impone la forma scritta a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti-quadro e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengono poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro. Tali ordini, infatti, rappresentano un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto di investimento del quale condividono la natura negoziale come negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione - per il tramite dell'intermediario - dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro (Cfr. Cass. Sez. I, n.18122/2020). Nella specie, come accertato dal ctu, alle cui conclusioni si ritiene di aderire in quanto condivisibili, , originariamente cointestatario con la Persona_1 moglie di un dossier ata 15.05.2012 ed i cui titoli sono stati poi trasferiti su altro dossier di sua esclusiva proprietà, aveva effettuato i seguenti investimenti: A fronte dei citati investimenti, il perito nominato ha accertato l'esistenza di un solo contratto quadro sottoscritto in data 12.10.2011 e di un solo questionario di profilatura, compilato in data 13.10.2011, come evincibile dal prospetto della documentazione esaminata: Pertanto, le uniche operazioni precedute dalla sottoscrizione di un contratto quadro e dalla compilazione di un questionario di profilatura sono quelle del 23.01.2013 e del 28.02.2013, con conseguente nullità delle operazioni effettuate nelle date precedenti. Il ctu ha poi accertato che il contratto quadro analizzato rispetta le prescrizioni di cui all'art. 37 del regolamento n. 16190/2007. CP_4
Quanto al rispetto degli obblighi informativi arico dell'intermediario, è opportuno ricordare che, in generale, la disciplina dettata dal TUF e dal successivo regolamento attuativo n.11522/1998 pone a carico CP_4 dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (art. 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e Reg. 11522/1998 e art.1176 c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei CP_4 client ve tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare (cfr. artt. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost.). Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché' nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio. Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investitore, e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come non adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016). La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del regolamento Consob n. 11522/1998. Inoltre, per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La Corte di Cassazione, sulla violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, ha affermato che non può ritenersi assolto da parte della l'onere di dimostrare di aver agito secondo la diligenza CP_3 richiesta, non potendosi attribuire alcuna rilevanza al profilo di rischio dell'investitore, alla sua esperienza in materia “perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo” (cfr. Cass. ordinanza n. 15709/2019). Corollario al riparto dell'onere probatorio, è il correlato onere di allegazione del cliente: ritiene il Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità (Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n. 4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n. 14335) secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”. L'affermazione è quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al creditore, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni;
spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonche' fornire la prova del danno e del nesso di causalita' fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 810 del 19/01/2016). Laddove l'intermediario non porti la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (cfr. Cass. 18039/2012). Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905). Sulla base delle coordinate di giudizio precisate, occorre accertare nel concreto se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca: le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il Regolamento (pro-tempore vigente), quale CP_4 normativa secondaria che disciplina glio le regole tecniche per la prestazione dei servizi di investimento;
nella fattispecie in esame, in relazione al periodo temporale in cui sono stati posti in essere gli investimenti espressamente contestati, la disciplina di riferimento è quella di cui al Regolamento Consob n. 16190/2007, emanato in recepimento alla direttiva MIFID con cui è stata introdotta la disciplina della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only). La suddetta normativa ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore retail, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza). Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto. La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse. Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente. In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche. Orbene, il ctu ha analizzato esclusivamente il questionario compilato in data 13.10.2011, in quanto a quello compilato successivamente in data 24.08.2016 non è seguita alcuna operazione di investimento. Dal questionario di profilatura del 13.10.2011 emerge chiaramente un profilo di rischio basso dell'investitore, peraltro assegnato e confermato in atti dalla stessa convenuta, benché questa sottolinei la circostanza a sostegno del fatto che quel profilo fosse del tutto compatibile con i titoli contestati che all'epoca dell'acquisto, asseriva, presentavano un rischio basso. L'investitore, infatti, dichiarava di avere come obiettivo quello di proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici anche contenuti ma costanti e prevedibili, nonché di accettare la perdita soltanto di una piccola parte del capitale investito. Sulla base di ciò, l'investimento compiuto da non può Persona_1 certamente ritenersi adeguato al suo profilo di ris quidità dei titoli BPB. La stessa con la comunicazione n. 9019104/2009 ha emanato un CP_4 orientame rpretativo sui doveri di correttezza e trasparenza nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi: per la citata comunicazione, sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Si tratta, quindi, di quegli strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimenti come i fondi aperti, mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento. Orbene, gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi al momento del relativo acquisto caratterizzati da un profilo di rischio “alto”: le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla con la citata comunicazione. Tali azioni, essendo scambiabili, CP_4 non mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto. Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore. Nella specie, segnatamente in relazione alla citata comunicazione del CP_4
2009, il ctu ha ritenuto non assolti gli obblighi informativi ivi ti e gravanti in capo all'intermediario; ha, infatti, riscontrato la genericità e la impersonalità delle informazioni rese riguardanti la natura dell'investimento e il grado di rischiosità dello stesso. È appena il caso di evidenziare che è obbligo dell'intermediario fornire all'investitore un'informazione che sia adeguata in concreto, cioè che soddisfi le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, non potendo a ciò essere sufficiente un assolvimento meramente formale del citato obbligo, attraverso la mera consegna al cliente del prospetto informativo, pur avvenuta nella specie, trattandosi spesso di documentazione corposa, complessa e poco fruibile o non agevolmente comprensibile da parte di un investitore non professionale. L'intermediario, quindi, deve dimostrare di aver in concreto adeguatamente informato il cliente, permettendogli di comprendere nel dettaglio i rischi connessi ai prodotti acquistati, prova nella specie non fornita. Infatti, “…l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento. Al riguardo, l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal decreto legislativo n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo. Né, infine, la violazione di tale obbligo può ritenersi esclusa in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici…” (Cassazione civile sez. I, 14/12/2022, n.36584). Quanto, infine, all'informazione relativa alla sussistenza di un conflitto di interessi, il perito nominato ha evidenziato che nella richiesta di adesione all'aumento del capitale sociale deliberato dalla Banca in data 15.10.2001, sottoscritta dall'investitore in data 28.11.2001 dichiarava di Persona_1 aver preso visione del Prospetto Informativo c l'offerta, non allegato alla scheda di adesione, e prendeva atto che la Banca ha nell'offerta un diretto conflitto di interessi derivante dall'essere al tempo stesso Emittente e Offerente delle azioni e autorizza espressamente l'esecuzione dell'operazione di investimento come previsto dalla normativa pro tempore vigente (pag. 10 elaborato peritale). Parimenti, nella richiesta di adesione all'aumento del capitale sociale deliberata in data 16.09.2007 e sottoscritta in data 07.12.2007, Per_1
dichiarava di aver preso visione del capitolo “Fattori di
[...] nuto nel Prospetto Informativo che regolamenta l'offerta e che accettava integralmente, che però non è allegato alla scheda di adesione;
prendeva inoltre atto che la Banca ha nell'offerta un diretto conflitto di interessi derivante dall'essere al tempo stesso Emittente e Parte_3
[...] richiesta di adesione all'aumento del capitale sociale del 2013 e sottoscritta in data 23.01.2013, l'investitore in tema di conflitto di interessi dichiara di “essere a conoscenza che (i) il presente ordine si riferisce a un'operazione nella quale ha un interesse In conflitto, Controparte_2
In quanto è contempo e intermediario” (pag. 11 elaborato peritale). Pur sussistendo le rappresentate dichiarazioni dell'investitore, è principio ormai consolidato che la mera dichiarazione standardizzata resa dal cliente non può ritenersi sufficiente ai fini dell'assolvimento da parte dell'intermediario dello specifico obbligo sullo stesso gravante, essendo anche in questo caso necessaria la prova tanto di aver fornito all'investitore informazioni adeguate in concreto, tanto di aver posto in essere misure adeguate ad identificare e gestire i conflitti di interesse con i clienti. Dalla puntuale analisi svolta dal perito nominato è emersa, quindi, l'inadeguatezza degli investimenti compiuti rispetto al profilo di rischio di
, dante causa degli odierni attori. Persona_1
è, inoltre, desumibile dall'eccesso di concentrazione dei titoli oggetto di controversia nel portafoglio dell'investitore, che si presenta esclusivamente composto da titoli BPB. Il ctu ha, poi, accertato che ha compiuto i seguenti Persona_1 investimenti: ed ha conseguito le seguenti utilità:
Il ctu ha, dunque, accertato il rimborso integrale delle obbligazioni BPB 2001- 2011 TV in data 30.12.2011 e delle obbligazioni POP BARI 30/9/14 TV in data 27.02.2013, nonché la conversione anticipata delle obbligazioni BPB 28/2/18 7% CV in data 01.09.2014. Orbene, le operazioni precedenti al 12.10.2011 dovranno essere dichiarate nulle, difettando in atti la prova della sottoscrizione da parte dell'investitore di un regolare contratto quadro, fermo restando che parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio ha espressamente limitato la propria contestazione alle operazioni compiute a partire dal 07.12.2007, salvo poi aderire in conclusionale al calcolo effettuato dal ctu e che tiene conto, invece, di tutti gli investimenti effettuati. Ad ogni buon conto, secondo quanto accertato dal ctu, la somma che la banca dovrà restituire agli attori è pari ad € 82.581,17, calcolo questo dal quale si ritiene di discostarsi, stanti le specifiche contestazioni avanzate da parte attrice. Nell'atto introduttivo del giudizio, infatti, gli attori specificano che le operazioni oggetto di controversia sono tutte quelle effettuate a partire dal 07.12.2007, con ciò escludendo le precedenti. Pertanto, sulla base delle operazioni da considerare la somma complessiva investita risulterà essere pari ad € 116.949,60; sulla base dello stesso criterio, andrà individuato il medesimo range temporale per il calcolo delle utilità ricevute, giungendo alla somma complessiva di € 67.331,53 che andrà detratta dalla somma che parte convenuta dovrà versare in restituzione ed indicata in dispositivo. Alla luce di quanto fin qui esposto, la mancanza di un valido contratto quadro per le operazioni precedenti al 12.10.2011, nonché l'inosservanza degli obblighi di informazione attiva nella fase di conclusione dei singoli negozi di acquisto, di segnalazione di inadeguatezza e di astensione dall'esecuzione determina l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di nullità per le operazioni precedenti al 12.11.2011 e di risoluzione per le operazioni successive al 12.10.2011, formulate da parte attrice ai sensi dell'art.1453 c.c., assorbito ogni ulteriore addebito d'inadempienza, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme incassate, previa restituzione dei titoli. Alla somma investita da , dante causa degli attori, andrà Persona_1 detratto quanto percepit a titolo di dividendi e cedole, nonché a titolo di rimborso delle obbligazioni. La convenuta sarà, dunque, tenuta a restituire, in favore di e TE
, la complessiva somma di € 49.618,07. Parte_2 to rimborso delle obbligazioni acquistate con le operazioni del 31.12.2010, andrà dichiarata la nullità soltanto dell'operazione effettuata in data 07.12.2007. Tenuto conto della natura dell'obbligazione restitutoria, costituente debito di valuta, in difetto di adeguata prova del maggior danno da svalutazione monetaria, sulle somme come innanzi riconosciute, competono i soli interessi legali, dalla domanda (notifica dell'atto di citazione) al soddisfo. Il mancato accoglimento della domanda risarcitoria esime dal valutare l'eccezione sollevata ai sensi dell'art.1227 c.c. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi del D.M. 55/2014, modificati dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta, con spese di ctu definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
e con atto di citazione notificato il 14.03.202
[...] Parte_2 onti ora Controparte_5 Controparte_1 così provved 1. ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e per l'effetto DICHIARA la nullità degli ordini di acquisto effettuati in data 07.12.2007, nonché la risoluzione degli ordini di acquisto effettuati in data 23.01.2013 e 28.02.2013, residuati nel relativo dossier titoli, per grave inadempimento della convenuta
CP_1
NA in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento del ma di € 49.618,07 in favore di TE
e , oltre interessi legali dal dì della notifica dell'atto Parte_2 al a restituzione delle azioni;
3. CONDANNA al rimborso delle spese processuali in favore Controparte_1 dell'attore, liqu oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15% come per legge;
4. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 08.01.2024, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 5.6.2025 Il Giudice Assunta Napoliello