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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 27/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'udienza del 27 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 309 /2024 promossa da:
IL (C.F. ), assistita e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. EMILIANO GARGINI C.F._1
appellante principale / appellata incidentale e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. CLAUDIO LALLI ) C.F._3
appellato principale / appellante incidentale
OGGETTO: Risarcimento danni da infortunio
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da udienza di discussione. per l'appellato: come da udienza di discussione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 177/2024 pubblicata in data 03/05/2024 il Tribunale della
Spezia - pronunciando sul ricorso depositato in data 2.3.2022 da _1
, dipendente di con mansioni di guardia
[...] Controparte_2 giurata - ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda riconvenzionale svolta da nei confronti Controparte_2
del e sulla domanda di manleva proposta dalla suddetta società nei _1
confronti di stante la sopravvenuta rinuncia Controparte_3
alle suddette domande;
ha inoltre dichiarato che il non era tenuto _1
a risarcire alla datrice di lavoro il danno al veicolo FIAT Panda Van C identificato in atti, condannando OB a restituire al Controparte_2
lavoratore quanto trattenuto a tale titolo, ossia la somma di € 8.592,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno delle singole trattenute al saldo. Ha infine condannato a pagare a Controparte_2 _1
, a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma di €
[...]
2.929,88 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Il Tribunale, dato atto che il , mentre era in servizio alla guida di _1
un'autovettura aziendale, alle 2:30 dell'11.7.2021 era stato colto da un colpo di sonno perdendo il controllo del veicolo e che la datrice di lavoro gli aveva addebitato il danno procurato all'autovettura, quantificandolo in €
8.592,00 e procedendo al recupero mediante addebito in busta paga, espletata CTU medico legale, ha preso atto dei rischi specifici del lavoro notturno, nonché del fatto che il lavoratore, di anni 59, era adibito a turni notturni da circa sette anni e l'infortunio era avvenuto all'ottava giornata di lavoro consecutiva, senza che gli fosse stato concesso il giorno di riposo dopo i 5 giorni lavorativi consecutivi. Ha quindi accertato il nesso causale tra il colpo di sonno all'origine della perdita di controllo del mezzo ed i ritmi di lavoro imposti dalla società, escludendo la responsabilità del lavoratore nel danneggiamento del veicolo, con conseguente diritto alla pag. 2/6 restituzione della somma che la datrice di lavoro aveva trattenuto a titolo risarcitorio.
Ha quindi liquidato il danno differenziale in favore del lavoratore in €
11.171,00, facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano.
Detratto quanto percepito dall , ha quantificato il danno differenziale CP_4
in € 2.449,88. Ha riconosciuto altresì il diritto del ricorrente al risarcimento del danno emergente per € 480,00, stanti le spese sostenute per la perizia medica stragiudiziale.
Le spese di lite e di CTU sono state poste a carico di parte resistente.
Con ricorso depositato in data 31/10/2024 Il Controparte_2
propone appello per i seguenti motivi: 1) Erroneo accertamento del comportamento inadempiente della datrice di lavoro, non ricorrendo alcuna violazione di legge neppure nell'assegnazione al di 8 giorni di _1
lavoro notturno consecutivi, essendo ciò previsto dal CCNL Istituti di
Vigilanza Privata. In ogni caso concorreva il fatto colposo e la corresponsabilità del lavoratore, non considerate dal Tribunale. 2) Erroneo riconoscimento del danno differenziale in difetto di violazione di legge da parte del datore di lavoro. 3) Avendo il CTU stimato postumi al 7%, il
Tribunale erroneamente aveva liquidato l'importo di € 11.171,00, applicando la maggiorazione del 25% sulla somma di € 8.712,12. Il
aveva richiesto sia la personalizzazione al 50% che il danno _1
morale al 50%. In difetto di circostante specifiche tanto la personalizzazione che il danno morale non potevano tuttavia essere riconosciuti. 4) mancata ammissione di tutti i mezzi di prova dedotti da
Controparte_2
pag. 3/6 resiste, proponendo appello incidentale in relazione alla Controparte_1
liquidazione delle spese di lite, lamentando l'operata riduzione rispetto ai valori medi in difetto di idonea motivazione ed a fronte della complessità della controversia.
Espletato vanamente il tentativo di conciliazione, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa sulla base dei seguenti motivi.
Ω Ω Ω
L'appello principale è infondato.
La valutazione del Tribunale circa la violazione dell'obbligo di sicurezza da parte della datrice di lavoro è corretta e condivisibile.
Non solo il contratto individuale di lavoro prevedeva il diritto ad un giorno di riposo dopo cinque giorni di lavoro, senza possibilità di deroghe, ma anche il CCNL pacificamente applicato al rapporto de quo sancisce che ove il dipendente venga chiamato a lavorare durante il giorno di riposo il recupero deve avvenire “entro il settimo giorno”; ove il recupero “avvenga dopo sette giorni consecutivi di effettivo lavoro” al lavoratore deve essere riconosciuto il risarcimento del danno nella percentuale del 40% della normare retribuzione giornaliera (cfr. art. 73 CCNL in atti). Il che equivale a dire che consentire il recupero solamente dopo sette giorni di lavoro consecutivi integra fatto illecito, generativo di danno risarcibile.
Nel caso di specie il lavoratore si è infortunato nel corso dell'ottavo turno notturno consecutivo. Come evidenziato dal CTU, i rischi propri dell'alterazione sonno/veglia aumentano con l'età del lavoratore e con il prolungamento dell'adibizione a turni notturni. Il all'epoca _1
dell'incidente aveva 59 anni ed era adibito a turni notturni da circa sette anni.
pag. 4/6 A fronte dell'imposizione di siffatti ritmi di lavoro è evidente che non si possa parlare di concorso di colpa del lavoratore, né tanto meno di corresponsabilità. Il CTU nominato dal Tribunale ha peraltro evidenziato le statistiche di incidenza del rischio di infortuni pubblicate dall' , e CP_4
sottolineato che il fatto che il non abbia mai avuto incidenti negli _1
anni precedenti è piuttosto “indicativo di una vita regolare e di una guida sempre attenta”.
Come correttamente ritenuto dal Tribunale, sussistono i presupposti per la condanna della datrice di lavoro alla rifusione del danno differenziale, stante la violazione dell'obbligo di garanzia e le lesioni che sono derivate al lavoratore. La liquidazione del danno biologico è coerente rispetto alla valutazione dei postumi operata dal CTU ed alle previsioni delle Tabelle del Tribunale di Milano, come peraltro riconosciuto dall'appellante, che si duole piuttosto del riconoscimento del danno morale.
Essendo peraltro configurabile la fattispecie delittuosa di cui all'art. 590
c.p., correttamente il Tribunale ha operato una personalizzazione del danno nella misura del 25%, con una valutazione equitativa che ha tenuto evidentemente conto della natura ed entità delle lesioni e dunque delle sofferenze patite dal lavoratore.
Quanto alle istanze istruttorie, i fatti rilevanti del giudizio sono tutti pacifici, come correttamente rilevato dal Tribunale, sicché anche tale ulteriore motivo di appello deve ritenersi infondato.
L'appello principale viene conseguentemente respinto.
L'appello incidentale è fondato, difettando un'adeguata motivazione dell'applicazione delle tariffe con decurtazione dei valori medi, a fronte peraltro complessità della controversia, che prevedeva inizialmente anche pag. 5/6 una domanda riconvenzionale ed ha comportato lo svolgimento di attività istruttoria, sicché le spese del primo grado di giudizio vengono riliquidate in dispositivo tenuto conto dei valori medi e secondo la quantificazione prospettata dall'appellante incidentale, da ritenersi corretta e non contestata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale, ridetermina le spese di primo grado in euro 5.388,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;
condanna l'appellante principale a rimborsare a le spese Controparte_1
del presente grado, liquidate in euro 3.966,00 oltre rimborso forfettario, Iva
e Cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante principale, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 27/03/2025
La Consigliera est. Il Presidente
Maria Grazia Cassia Federico Grillo Pasquarelli
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'udienza del 27 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 309 /2024 promossa da:
IL (C.F. ), assistita e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. EMILIANO GARGINI C.F._1
appellante principale / appellata incidentale e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. CLAUDIO LALLI ) C.F._3
appellato principale / appellante incidentale
OGGETTO: Risarcimento danni da infortunio
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da udienza di discussione. per l'appellato: come da udienza di discussione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 177/2024 pubblicata in data 03/05/2024 il Tribunale della
Spezia - pronunciando sul ricorso depositato in data 2.3.2022 da _1
, dipendente di con mansioni di guardia
[...] Controparte_2 giurata - ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda riconvenzionale svolta da nei confronti Controparte_2
del e sulla domanda di manleva proposta dalla suddetta società nei _1
confronti di stante la sopravvenuta rinuncia Controparte_3
alle suddette domande;
ha inoltre dichiarato che il non era tenuto _1
a risarcire alla datrice di lavoro il danno al veicolo FIAT Panda Van C identificato in atti, condannando OB a restituire al Controparte_2
lavoratore quanto trattenuto a tale titolo, ossia la somma di € 8.592,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno delle singole trattenute al saldo. Ha infine condannato a pagare a Controparte_2 _1
, a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma di €
[...]
2.929,88 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Il Tribunale, dato atto che il , mentre era in servizio alla guida di _1
un'autovettura aziendale, alle 2:30 dell'11.7.2021 era stato colto da un colpo di sonno perdendo il controllo del veicolo e che la datrice di lavoro gli aveva addebitato il danno procurato all'autovettura, quantificandolo in €
8.592,00 e procedendo al recupero mediante addebito in busta paga, espletata CTU medico legale, ha preso atto dei rischi specifici del lavoro notturno, nonché del fatto che il lavoratore, di anni 59, era adibito a turni notturni da circa sette anni e l'infortunio era avvenuto all'ottava giornata di lavoro consecutiva, senza che gli fosse stato concesso il giorno di riposo dopo i 5 giorni lavorativi consecutivi. Ha quindi accertato il nesso causale tra il colpo di sonno all'origine della perdita di controllo del mezzo ed i ritmi di lavoro imposti dalla società, escludendo la responsabilità del lavoratore nel danneggiamento del veicolo, con conseguente diritto alla pag. 2/6 restituzione della somma che la datrice di lavoro aveva trattenuto a titolo risarcitorio.
Ha quindi liquidato il danno differenziale in favore del lavoratore in €
11.171,00, facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano.
Detratto quanto percepito dall , ha quantificato il danno differenziale CP_4
in € 2.449,88. Ha riconosciuto altresì il diritto del ricorrente al risarcimento del danno emergente per € 480,00, stanti le spese sostenute per la perizia medica stragiudiziale.
Le spese di lite e di CTU sono state poste a carico di parte resistente.
Con ricorso depositato in data 31/10/2024 Il Controparte_2
propone appello per i seguenti motivi: 1) Erroneo accertamento del comportamento inadempiente della datrice di lavoro, non ricorrendo alcuna violazione di legge neppure nell'assegnazione al di 8 giorni di _1
lavoro notturno consecutivi, essendo ciò previsto dal CCNL Istituti di
Vigilanza Privata. In ogni caso concorreva il fatto colposo e la corresponsabilità del lavoratore, non considerate dal Tribunale. 2) Erroneo riconoscimento del danno differenziale in difetto di violazione di legge da parte del datore di lavoro. 3) Avendo il CTU stimato postumi al 7%, il
Tribunale erroneamente aveva liquidato l'importo di € 11.171,00, applicando la maggiorazione del 25% sulla somma di € 8.712,12. Il
aveva richiesto sia la personalizzazione al 50% che il danno _1
morale al 50%. In difetto di circostante specifiche tanto la personalizzazione che il danno morale non potevano tuttavia essere riconosciuti. 4) mancata ammissione di tutti i mezzi di prova dedotti da
Controparte_2
pag. 3/6 resiste, proponendo appello incidentale in relazione alla Controparte_1
liquidazione delle spese di lite, lamentando l'operata riduzione rispetto ai valori medi in difetto di idonea motivazione ed a fronte della complessità della controversia.
Espletato vanamente il tentativo di conciliazione, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa sulla base dei seguenti motivi.
Ω Ω Ω
L'appello principale è infondato.
La valutazione del Tribunale circa la violazione dell'obbligo di sicurezza da parte della datrice di lavoro è corretta e condivisibile.
Non solo il contratto individuale di lavoro prevedeva il diritto ad un giorno di riposo dopo cinque giorni di lavoro, senza possibilità di deroghe, ma anche il CCNL pacificamente applicato al rapporto de quo sancisce che ove il dipendente venga chiamato a lavorare durante il giorno di riposo il recupero deve avvenire “entro il settimo giorno”; ove il recupero “avvenga dopo sette giorni consecutivi di effettivo lavoro” al lavoratore deve essere riconosciuto il risarcimento del danno nella percentuale del 40% della normare retribuzione giornaliera (cfr. art. 73 CCNL in atti). Il che equivale a dire che consentire il recupero solamente dopo sette giorni di lavoro consecutivi integra fatto illecito, generativo di danno risarcibile.
Nel caso di specie il lavoratore si è infortunato nel corso dell'ottavo turno notturno consecutivo. Come evidenziato dal CTU, i rischi propri dell'alterazione sonno/veglia aumentano con l'età del lavoratore e con il prolungamento dell'adibizione a turni notturni. Il all'epoca _1
dell'incidente aveva 59 anni ed era adibito a turni notturni da circa sette anni.
pag. 4/6 A fronte dell'imposizione di siffatti ritmi di lavoro è evidente che non si possa parlare di concorso di colpa del lavoratore, né tanto meno di corresponsabilità. Il CTU nominato dal Tribunale ha peraltro evidenziato le statistiche di incidenza del rischio di infortuni pubblicate dall' , e CP_4
sottolineato che il fatto che il non abbia mai avuto incidenti negli _1
anni precedenti è piuttosto “indicativo di una vita regolare e di una guida sempre attenta”.
Come correttamente ritenuto dal Tribunale, sussistono i presupposti per la condanna della datrice di lavoro alla rifusione del danno differenziale, stante la violazione dell'obbligo di garanzia e le lesioni che sono derivate al lavoratore. La liquidazione del danno biologico è coerente rispetto alla valutazione dei postumi operata dal CTU ed alle previsioni delle Tabelle del Tribunale di Milano, come peraltro riconosciuto dall'appellante, che si duole piuttosto del riconoscimento del danno morale.
Essendo peraltro configurabile la fattispecie delittuosa di cui all'art. 590
c.p., correttamente il Tribunale ha operato una personalizzazione del danno nella misura del 25%, con una valutazione equitativa che ha tenuto evidentemente conto della natura ed entità delle lesioni e dunque delle sofferenze patite dal lavoratore.
Quanto alle istanze istruttorie, i fatti rilevanti del giudizio sono tutti pacifici, come correttamente rilevato dal Tribunale, sicché anche tale ulteriore motivo di appello deve ritenersi infondato.
L'appello principale viene conseguentemente respinto.
L'appello incidentale è fondato, difettando un'adeguata motivazione dell'applicazione delle tariffe con decurtazione dei valori medi, a fronte peraltro complessità della controversia, che prevedeva inizialmente anche pag. 5/6 una domanda riconvenzionale ed ha comportato lo svolgimento di attività istruttoria, sicché le spese del primo grado di giudizio vengono riliquidate in dispositivo tenuto conto dei valori medi e secondo la quantificazione prospettata dall'appellante incidentale, da ritenersi corretta e non contestata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale, ridetermina le spese di primo grado in euro 5.388,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;
condanna l'appellante principale a rimborsare a le spese Controparte_1
del presente grado, liquidate in euro 3.966,00 oltre rimborso forfettario, Iva
e Cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante principale, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 27/03/2025
La Consigliera est. Il Presidente
Maria Grazia Cassia Federico Grillo Pasquarelli
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