Versione
15 agosto 1939
15 agosto 1939
>
Versione
24 agosto 1999
24 agosto 1999
Art. 77.
Ai fini dall'applicazione della presente legge alle navi di nuova costruzione, valgono le norme seguenti:
1° I piani delle navi di nuova costruzione saranno sottoposti all'esame della Commissione centrale di cui all'art. 80 la quale formulera' proposte per la loro approvazione;
2° La Commissione centrale potra' determinare quali deroghe alle prescrizioni della presente legge sia opportuno concedere per le navi di nuova costruzione di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate che siano giustificate da ragione di carattere tecnico.
I provvedimenti proposti dalla Commissione centrale sono resi esecutivi dal Ministero delle comunicazioni.
3° La Commissione locale, di cui all'art. 82, sedente nel porto nel quale ha luogo la costruzione della nave, quando la Commissione centrale non decida di procedervi direttamente a mezzo di propri delegati, eseguira' una visita a nave ultimata e prima che inizi il servizio per controllare, ai fini dell'osservanza della presente legge, se siano stati attuati i piani come approvati dal Ministero.
Il Ministro puo' ordinare, ai fini di cui al precedente comma, che le Commissioni locali eseguano una o piu' visite anche durante l'allestimento.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Ai fini dall'applicazione della presente legge alle navi di nuova costruzione, valgono le norme seguenti:
1° I piani delle navi di nuova costruzione saranno sottoposti all'esame della Commissione centrale di cui all'art. 80 la quale formulera' proposte per la loro approvazione;
2° La Commissione centrale potra' determinare quali deroghe alle prescrizioni della presente legge sia opportuno concedere per le navi di nuova costruzione di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate che siano giustificate da ragione di carattere tecnico.
I provvedimenti proposti dalla Commissione centrale sono resi esecutivi dal Ministero delle comunicazioni.
3° La Commissione locale, di cui all'art. 82, sedente nel porto nel quale ha luogo la costruzione della nave, quando la Commissione centrale non decida di procedervi direttamente a mezzo di propri delegati, eseguira' una visita a nave ultimata e prima che inizi il servizio per controllare, ai fini dell'osservanza della presente legge, se siano stati attuati i piani come approvati dal Ministero.
Il Ministro puo' ordinare, ai fini di cui al precedente comma, che le Commissioni locali eseguano una o piu' visite anche durante l'allestimento.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Catania, sez. III, sentenza breve 26/10/2020, n. 2784Provvedimento: […] L'art. 77 della legge n. 1045/1939 ammette la possibilità di deroghe alle prescrizioni da essa stabilite, ma occorre che al riguardo si pronunci la Commissione Centrale e, nel caso di specie, non risulta che una decisione di tale natura sia mai intervenuta.Leggi di più...
- sospensione dell'attività di somministrazione dei pasti·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- deroga alle prescrizioni di legge·
- compensazione delle spese di lite·
- competenza della Commissione per l'igiene e la sicurezza dell'ambiente di lavoro·
- prescrizioni di legge non derogabili·
- limitazione della navigazione·
- Convenzione ILO n. 92 del 1946·
- poteri degli organi di vigilanza·
- Tabella minima di sicurezza·
- alloggi per l'equipaggio·
- art. 77 legge n. 1045/1939·
- sicurezza e igiene del lavoro·
- partecipazione procedimentale·
- verbale di ispezione