Articolo 77 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
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Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 77.

Ai fini dall'applicazione della presente legge alle navi di nuova costruzione, valgono le norme seguenti:

1° I piani delle navi di nuova costruzione saranno sottoposti all'esame della Commissione centrale di cui all'art. 80 la quale formulera' proposte per la loro approvazione;

2° La Commissione centrale potra' determinare quali deroghe alle prescrizioni della presente legge sia opportuno concedere per le navi di nuova costruzione di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate che siano giustificate da ragione di carattere tecnico.

I provvedimenti proposti dalla Commissione centrale sono resi esecutivi dal Ministero delle comunicazioni.

3° La Commissione locale, di cui all'art. 82, sedente nel porto nel quale ha luogo la costruzione della nave, quando la Commissione centrale non decida di procedervi direttamente a mezzo di propri delegati, eseguira' una visita a nave ultimata e prima che inizi il servizio per controllare, ai fini dell'osservanza della presente legge, se siano stati attuati i piani come approvati dal Ministero.

Il Ministro puo' ordinare, ai fini di cui al precedente comma, che le Commissioni locali eseguano una o piu' visite anche durante l'allestimento.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999
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