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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 20/02/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRI BUNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 20.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1828/2023 R.Gen.
TRA
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Tivoli Via Parte_1
Inversata n. 19/A, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Viviana D'Amico e Alessia Molinari giusta procura in atti ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro- tempore convenuto contumace
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta che ha lavorato alle dipendenze del Parte_1
semplificata dal 01.02.2022 al 25.10.2022, con un contratto di lavoro part Controparte_1 time e qualifica di “commessa”, inquadrata nel VII livello del ex Ccnl Commercio Terziario
Confcommercio (vedi contratto di lavoro, buste paga e lettera di licenziamento in atti).
Con il presente ricorso, la ha sostenuto che, in realtà, ella, quale gastronoma di generi Pt_1
alimentari presso il minimarket sito in Vicovaro in Via Tiburtina n. 93, avrebbe svolto per la convenuta mansioni riconducibili al superiore V livello del citato Ccnl e ha dedotto, inoltre, che per l'intera durata del rapporto, avrebbe osservato un orario di lavoro full time articolato nel seguente
1 modo: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00, il martedì e il giovedì e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.30, la domenica dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
Ha quindi chiesto che le vengano riconosciute le differenze retributive per il rivendicato superiore inquadramento e l'effettivo orario prestato, quantificate complessivamente in euro 7.781,69 per paga base, ratei mensilità aggiuntive, ratei indennità di ferie non godute e tfr (come da conteggi allegati al ricorso). Ha chiesto altresì la condanna della parte datoriale al versamento dei contributi previdenziale in relazione alle differenze retributive richieste.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso.
All'udienza del 31.20.2023, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di condanna
CP_ della società convenuta al versamento in favore dell' dei contributi previdenziali sulla sua posizione assicurativa.
Istruito il giudizio mediante l'escussione di testimoni e l'espletamento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta (che è andato deserto), la causa è stata rinviata per discussione con termine per note finali.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene pertanto decisa con la presente sentenza.
L'esistenza del rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa risulta documentalmente provata dalla produzione di parte ricorrente che attesta l'inquadramento della lavoratrice nel VII livello del citato Ccnl e l'indicazione di un orario di lavoro part time.
La documentazione prodotta, anche in assenza di costituzione da parte della convenuta, la quale
è risultata assente anche al disposto interrogatorio formale, risulta sufficiente a dimostrare l'instaurazione, l'inquadramento formale nonché il termine del suindicato rapporto lavorativo subordinato intercorso tra le parti così come prospettato da Parte_1
La ricorrente ha sostenuto che ella avrebbe svolto mansioni riconducibili al superiore V livello del Ccnl applicatole, occupandosi, quale gastronoma del punto vendita sito in Vicovaro, di servire la clientela, di effettuare gli ordini ai fornitori, e di gestire la cassa.
Ebbene, appartengono al VII livello dell ex Ccnl Terziario Commercio e Confcommercio i
“lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti e cioè:
1. addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;
2. , mentre appartengono al preteso superiore V livello contrattuale “i Pt_2
lavoratori che: eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze
e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè: “[…]5. addetto al controllo delle vendite;
6. Addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
19. aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati);[…]
20. aiuto banconiere di spacci di carne;
21. aiutantecommesso;
22. conducente di autovetture;
23.
2 addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita. nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello
scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi
di servizio…”.
I testi escussi hanno confermato che la ricorrente svolgeva mansioni di gastronoma nel minimarket sito in Vicovaro Via Tiburtina n. 93; in particolare Testimone_1
dipendente della stessa società odierna convenuta per circa due anni e fino al settembre 2022, ha dichiarato sul punto: “La ricorrente svolgeva mansioni polivalenti, infatti si occupava sia della cassa, stava anche al banco gastronomia, nonché della sistemazione della merce in magazzino e sugli scaffali. Non vi era una mansione prevalente, ma svolgeva tutte queste incombenze in modo promiscuo anche nell'arco della stessa giornata, quindi tali mansioni erano equivalenti. Quando stava in cassa aveva la responsabilità della cassa. La ricorrente principalmente lavorava la mattina dalle 8.00 sino alle 17.00/18.00 il lunedì, mercoledì e venerdì che erano giorni fissi settimanali di scarico, mentre gli altri giorni (martedì giovedì e sabato) lavorava dalle 8.00 alle 13.30. La ricorrente lavorava anche la domenica, mediamente almeno due volte al mese a rotazione.
E' sempre stato questo l'orario di lavoro della ricorrente, anche se talvolta faceva il turno pomeridiano.
Il negozio non chiudeva mai durante l'anno. La ricorrente ha lavorato tutti i giorni festivi. Non ricordo se la ricorrente sia andata in ferie.
I titolari erano e Principalmente era quest'ultima che coordinava Persona_1 Persona_2
l'attività e assegnava i turni, comunque entrambi. La ricorrente ha sempre ricevuto direttive lavorative da loro due che controllavano il suo operato. Mi è capitato di assistere a piccoli rimproveri lavorativi nei confronti della ricorrente per piccole dimenticanze.".
Il secondo testimone, dipendente della società convenuta da giugno 2020 e Testimone_2
fino al 24.1.2022 con mansioni di magazziniere, ha poi confermato: “Ricordo la ricorrente, già era presente quando io sono arrivato e quando sono andato via lei era ancora lì. Abbiamo lavorato insieme per circa un anno e qualche mese.
La ricorrente faceva la cassa, stava anche al banco gastronomia e si occupava anche della sistemazione dei prodotti sugli scaffali. Faceva anche gli ordini per il banco frigo e gastronomia.
Principalmente stava in cassa ma svolgeva indistintamente tutte le suddette mansioni. La ricorrente lavorava con orario dalle 8.00 alle 17.00 il lunedì, mercoledì e venerdì che erano giorni fissi dello
3 scarico merce e dalle 8.00 alle 13.30 (martedì, giovedì e sabato). E' sempre stato questo il suo orario.
La ricorrente ha lavorato durante tutti i giorni festivi. Non mi pare sia mai andata in ferie.
I titolari erano e Erano loro due che coordinavano l'attività e Persona_1 Persona_2
assegnavano i turni. La ricorrente ha sempre ricevuto direttive lavorative da loro due che controllavano il suo operato. Mi è capitato di assistere a piccoli rimproveri lavorativi nei confronti della ricorrente”.
Considerato quanto emerso, non essendoci rilevanti motivi per dubitare dell'attendibilità delle testimonianze rese dai testi escussi, i quali, per conoscenza diretta dei fatti (ex colleghi della ricorrente), hanno entrambi confermato l'espletamento da parte della ricorrente di funzioni di gastronoma del punto vendita di generi alimentari. I testimoni hanno invero riferito che Parte_1
serviva i clienti al banco gastronomia, si occupava della sistemazione della merce sugli scaffali
[...]
e in magazzino, e aveva la responsabilità della cassa.
Risulta quindi evidente che le mansioni concretamente svolte dalla non possono essere Pt_1
ricondotte al possesso di semplici conoscenze pratiche così come descritte nel VII livello del Ccnl di appartenenza soprariportato ma che risultano più confacenti, come evidenziato dalla stessa ricorrente, al rivendicato e superiore V livello contrattuale che, appunto, ricomprende i lavoratori che – come la ricorrente – svolgono mansioni “per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche”, tra cui – a titolo esemplificativo – l'addetto alle operazioni ausiliari alla vendita e l'aiuto commesso.
Inoltre, come si evince dalle dichiarazioni sopra trascritte, i testi hanno confermato anche che la ha svolto l'orario di lavoro indicato in ricorso. Pt_1
Ulteriori elementi di conferma dei fatti allegati dalla ricorrente si deducono poi dalla mancata risposta all'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta (alla quale il relativo verbale ammissivo è stato ritualmente notificato).
Dunque, sulla base delle accertate mansioni concretamente svolte dalla ricorrente e dell'effettivo orario di lavoro emerso, va affermato che ha diritto a ricevere la retribuzione di un Parte_1
lavoratore inquadrata nel V livello ex Ccnl Commercio Terziario Confcommercio.
Sulla base dei conteggi elaborati dalla parte ricorrente, conformi ai minimi contrattuali applicabili, spetta a quest'ultima la somma complessiva pari ad euro 7.781,69 a titolo di differenze retributive per paga base, per le voci retributive riguardanti le mensilità aggiuntive di 13 e 14, tfr maturato, per indennità sostitutive di ferie non godute e permessi.
La società convenuta va pertanto condannata al pagamento di detta somma, oltre rivalutazione monitoria e interessi legali dalla maturazione al saldo.
4 Del resto, l'onere di provare l'avvenuto pagamento delle retribuzioni ricade sul debitore-datore di lavoro che è tenuto a dimostrare di aver adempiuto l'obbligazione retributiva a suo carico;
prova – nella specie – non offerta, in quanto parte convenuta è risultata contumace nel presente giudizio ed il legale rappresentante della stessa non si è presentato al disposto interrogatorio formale.
In applicazione del principio della soccombenza, la convenuta va condannata alla rifusione, in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, delle spese di lite, quantificate come in dispositivo.
P.Q.M.
- dichiara che tra e . è intercorso un Parte_1 Controparte_1
rapporto di lavoro subordinato dal 01.02.2022 al 25.10.2022 con inquadramento nel V livello del
Ccnl ex Commercio Terziario Confcommercio;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 7.781,69, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
- condanna semplificata alla rifusione, in favore dei procuratori Controparte_1
antistatari della parte ricorrente, delle spese processuali che liquida in € 2.695,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa.
Tivoli, 20.2.2025
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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