Articolo 5 della Legge 30 ottobre 1948, n. 1259
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 novembre 1948
Art. 5.
Per le spese relative alle provvidenze a favore dei tabacchicultori, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 277 , e' stabilita, per l'esercizio 1948-49, l'assegnazione di L. 10.000.000.
Entrata in vigore il 15 novembre 1948