Decreto cautelare 20 agosto 2021
Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01949/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01397/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1397 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Vaccaro e Federico Jorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Jorio in Cosenza, via Misasi 80/D;
contro
Questura di Cosenza e U.T.G. - Prefettura di Cosenza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Cosenza -OMISSIS-, notificato a mezzo Ufficio di PG il -OMISSIS- con il quale “la licenza per la vendita al minuto di armi comuni di sparo e la licenza per l'industria delle riparazioni di armi comuni da sparo nei locali adibiti ad esercizio commerciale siti in -OMISSIS-di cui il ricorrente è titolare sono sospese per la durata di mesi sei a decorrere dalla notifica dello stesso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Cosenza e dell’U.T.G. - Prefettura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. IC IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto ritualmente notificato il 18.8.2021 e depositato il 19.8.2021 -OMISSIS- in proprio e n.q. di legale rappresentante della -OMISSIS- ha esposto:
-) -OMISSIS- l’armeria di cui egli è titolare subiva una rapina con spaccata da parte di ignoti che, dopo aver realizzato una rampa per accedere sulla porzione di marciapiede con una autovettura mai identificata, sfondavano la porta d’ingresso dell’esercizio, intermezzata da un pilastro di cemento armato, e prelevavano dall’interno del bancone in vetro antisfondamento -OMISSIS-, tutti destinati alla rivendita;
-) effettuate le ispezioni di rito, i Carabinieri contestavano al ricorrente una serie di violazioni che, a seguito di contraddittorio procedimentale, la Questura riduceva alle seguenti: [a] violazione della prescrizione di cui al n. 2 della licenza di vendita per la rottura di una delle due telecamere poste all’ingresso della armeria, non avendo ritenuto verosimile la Questura che essa fosse stata rotta dai malviventi e [b] violazione della prescrizione di cui al punto n. 6, in quanto l’arma -OMISSIS- asportata dai malviventi si trovava all’interno del banco insieme alle armi corte anziché essere allocata insieme alle armi lunghe ancorate con catene;
-) con provvedimento -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS- la Questura di Cosenza ha quindi disposto che la sospensione della licenza di cui il ricorrente è titolare per la durata di mesi sei.
1.1- Il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento di sospensione di cui in epigrafe per il seguente articolato motivo: violazione a falsa applicazione dell’art. 10 del TULPS in relazione alla proporzionalità della misura irrogata ed anche in relazione alla violazione dell’art. 100 del TULPS - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990 - difetto di motivazione – irragionevolezza - ingiustizia manifesta – eccesso di potere - illogicità manifesta del provvedimento - difetto di istruttoria sviamento di potere - falsità del presupposto -travisamento dei fatti.
Il ricorrente afferma che:
-) le contestazioni sono destituite di fondamento, essendo insussistente l’ipotesi di abuso della licenza e, di converso, l’attività amministrativa posta in essere dalla Questura di Cosenza risulterebbe affetta da eccesso di potere per sviamento di potere, falsità di presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria;
-) in sede di sopralluogo della Questura avvenuto il -OMISSIS-, al fine di accertare e constatare il rispetto delle prescrizioni disposte nella licenza, nel bancone interno, realizzato interamente con vetri antisfondamento, era esposto il modello di arma-OMISSIS- unitamente alle armi corte senza che tale criticità fosse stata rilevata dagli Agenti, da cui il legittimo affidamento del ricorrente sul rispetto delle prescrizioni della licenza;
-) il non funzionamento della telecamera (o, per precisione, del suo supporto) all’ingresso della armeria non ha avuto ripercussioni sul funzionamento dell’impianto di video-sorveglianza che consta di n. 9 telecamere ad alta definizione ed è tra quelli più sofisticati in commercio;
-) l’arma-OMISSIS- sottratta insieme alle armi corte, perché custodita nel bancone unitamente a queste ultime, non è un’arma lunga e comunque era priva di molle e percussore, come parimenti lo era alla data dell’ispezione del -OMISSIS- in occasione della quale cui nessun rilievo era stato svolto;
-) è indimostrato l’assunto della Questura circa la maggior portata lesiva dell’arma lunga rispetto a quelle corte, viepiù stante l’assenza di molle e percussore, elementi essenziali per il suo funzionamento;
-) l’evento sarebbe stato evitabile ove fosse stato garantito un maggiore controllo del territorio da parte delle forze di polizia, specie in prossimità di un “punto sensibile” quale un’armeria;
-) da ultimo, l’avversata sospensione contrasterebbe con il principio di proporzionalità integrando gli estremi della ingiustizia manifesta.
2- Con atto depositato il 20.8.2021 si è costituita, per resistere al ricorso, la Prefettura – U.T.G. di Cosenza, che l’1.9.2021 ha depositato documenti e il 2.9.2021 memoria.
3- Il 3.9.2021 il ricorrente ha depositato documenti, tra cui l’istanza di accesso agli atti presentata alla Questura il-OMISSIS- in ordine al verbale del sopralluogo del -OMISSIS- e all’annesso materiale fotografico nonché il diniego opposto da quest’ultima in merito in data -OMISSIS-.
4- Alla camera di consiglio del-OMISSIS- con ordinanza n. -OMISSIS- è stata rigettata l’istanza cautelare.
5- All’udienza straordinaria di smaltimento del 14.11.2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
6- Il Collegio –pur nutrendo perplessità circa la permanenza dell’interesse a ricorrere avuto riguardo alla durata degli effetti del provvedimento impugnato da tempo esauriti, del quale il ricorrente si è limitato a chiedere l’annullamento senza formulare altra domanda, in particolare risarcitoria, né riservarsene la proposizione in altra sede– ritiene non di meno, in virtù del principio della c.d. ragione più liquida, di delibare il merito del ricorso, alla luce della sua infondatezza.
7- Nello specifico, infatti, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate nella sommarietà della fase cautelare.
8- E’ opportuno premettere che l’art. 9 del T.U.L.P.S. dispone che “ Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse ” mentre il successivo art. 10 dispone che “ Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata” .
Sul punto la giurisprudenza ha osservato che:
-) “ La nozione di abuso della persona autorizzata, prodromica alla revoca ovvero alla sospensione delle autorizzazioni di Polizia ex art. 10 del T.U.L.P.S. va intesa in senso ampio e comprensivo anche del dispregio delle prescrizioni e delle regole di condotta, anche di tipo formale, che il soggetto interessato è tenuto a rispettare, sempre sulla scorta di una discrezionale valutazione dell'autorità in ordine all'abuso accertato e alla sua eventuale ripetitività. Tuttavia, proprio tale discrezionalità impone all'autorità procedente di assolvere in modo compiuto all'obbligo motivazionale in ordine alla sussistenza e all'efficienza degli elementi sintomatici dell'abuso ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 1.7.2024, n.13245);
-) “ È legittima la sospensione della licenza, ai sensi dell'art. 10 t.u.p.s. (r.d. n. 773 del 1931), non solo nel caso di abuso del titolo ma anche per la mera violazione delle modalità di svolgimento del servizio. Infatti l'autorizzazione di polizia va utilizzata conformemente alle prescrizioni contenute nelle leggi e nelle altre varie fonti sub-primarie e la loro violazione costituisce un uso anomalo e quindi un abuso del titolo, da sanzionare alla stregua dell'art. 10 richiamato. La previa diffida a cessare l'abuso è necessaria solo nei casi di revoca e non di sospensione del titolo ” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 17.1.2020, n.150).
9- Nello specifico, nel provvedimento impugnato l’amministrazione:
-) contesta al ricorrente la violazione della prescrizione n. 2) di cui alla licenza a motivo del malfunzionamento di una delle telecamere esterne al sistema di video-sorveglianza a circuito chiuso della predetta armeria, precisamente quella relativa alla porta d’ingresso, che si presentava danneggiata e con l’obiettivo rivolto verso il basso, pertanto non funzionale allo scopo; sul punto, si soggiunge, è stato ritenuto inverosimile l’assunto del ricorrente che ascriverebbe la rottura della telecamera ai malviventi non essendo pensabile che questi abbiano determinato la rottura di una sola delle telecamere poste all’ingresso disinteressandosi dell’altra;
-) contesta parimenti al ricorrente la violazione della prescrizione n. 6) relativamente alla custodia di armi lunghe –nella specie un fucile marca-OMISSIS- classificato come arma da caccia -in un vano/teca nel mobile adibito a banco, che avrebbe dovuto essere ancorato con catena come per tutte le armi lunghe, viepiù stante la pericolosità dell’arma che, pur se di ridotte dimensioni, può assumere le caratteristiche di un’arma lunga e dunque maggiormente offensiva rispetto alle armi corte; anche su tale aspetto, la giustificazione del ricorrente circa l’assenza di un posto idoneo nello scaffale a motivo della lunghezza dell’arma è stata ritenuta, per un verso, irrilevante in ragione del dovere del titolare della licenza di reperire comunque un’idonea struttura in ottemperanza alla prescrizione e comunque incongrua stante che, in tal caso, si sarebbe dovuto asportare altra componente dello stesso dotata di maggiore carattere di essenzialità e non il solo percussore con la relativa molla.
10- Tanto chiarito, entrambe le contestazioni sfuggono alle censure dedotte da parte ricorrente.
11- Quanto alla dedotta violazione della prescrizione n. 2 della licenza si osserva che:
-) la prescrizione dispone che “ Nel locale dovrà essere installato un efficiente sistema d’allarme antifurto ”;
-) nella fattispecie, il mancato funzionamento di una delle telecamere poste all’ingresso dell’armeria integra, all’evidenza, una violazione di siffatta prescrizione, comportando una non completa copertura delle aree sorvegliate dall’impianto, irrilevante risultando l’asserito elevato standard dell’impianto, che in sé non è in discussione;
-) non risultano di pregio, al contrario, le deduzioni del ricorrente che riconnette l’origine del citato malfunzionamento all’operato degli stessi autori del furto, non avendo fornito il ricorrente, alcun elemento, anche solo indiziario, a sostegno di tale tesi, se non una mera congettura che, a sua volta, è stata ritenuta inverosimile dall’amministrazione con valutazione parimenti a sua volta non irragionevole.
Peraltro, come condivisibilmente replicato dall’amministrazione in sede difensiva, proprio il fatto che la rottura della telecamera non aveva avuto efficacia determinante se ha costituito un’esimente rispetto a più drastici provvedimenti per altro verso non fa venir meno l’avvenuta violazione delle prescrizioni dal momento che, avendo ogni telecamera una specifica funzione, tutte devono essere efficienti e ben funzionanti.
12- Quanto alla contestazione circa l’avvenuta violazione della prescrizione n. 6) della licenza si osserva che:
-) la prescrizione n. 6 dispone che: “ E’ consentita l’esposizione di armi lunghe con canna/e ad anima liscia ed armi ad aria compressa in vetrine esterne, purchè munite di vetri antisfondamento. L’esposizione di dette armi è consentita oltre che in idonee casseforti anche in vetrine interne, munite di vetro antisfondamento retinato e mediante la messa in opera di una catena di acciaio cementato al manganese, con maglie di spessore non inferiore a mm.5, oppure un tondino di acciaio dello stesso tipo, di spessore non inferiore a mm.10; catena o tondino dovranno essere passanti attraverso il ponticello del grilletto ed ancorati saldamente, con l’apertura assicurata con lucchetto ”;
-) nella fattispecie, l’omesso ancoraggio del fucile, una volta inserito in vetrina, rende corretta la conclusione dell’amministrazione resistente in ordine al mancato approntamento delle misure idonee a prevenire eventi quali quello verificatosi;
-) di contro, irrilevante è la circostanza dell’avvenuto smontaggio del fucile, la quale è all’evidenza inidonea a prevenire eventi quali quello concretamente verificatosi.
13- Non appaiono nemmeno di pregio i rilievi di parte ricorrente attinenti all’assenza di precedenti contestazioni sul punto da parte di personale della Questura all’esito della verifica ispettiva svolta in data -OMISSIS-, non potendo tale circostanza esimere l’esercente dall’ottemperanza puntuale delle regole poste a presidio degli interessi tutelati.
Peraltro anche un’eventuale disattenzione da parte dell’Amministrazione non costituisce circostanza idonea a fondare un legittimo affidamento in capo al ricorrente circa la correttezza del proprio operato, soprattutto qualora, come nel caso controverso, non risultino specifiche interlocuzioni e/o chiarimenti sulla reale portata di tali prescrizioni.
14- Nel contesto ora delineato, risulta priva di rilevanza l’eventuale esibizione della documentazione fotografica a corredo del sopralluogo del -OMISSIS-, che il ricorrente aveva sollecitato al Collegio, non risultando di particolare rilievo, nell’economia della controversia, le circostanze che il ricorrente intenderebbe corroborare mediante tale produzione caratterizzate.
Peraltro, si soggiunge per completezza, ben avrebbe potuto il ricorrente medesimo contestare in giudizio il diniego opposto in data -OMISSIS- all’istanza di accesso dallo stesso formulata (v. sopra, § 3).
15- E’ parimenti irrilevante la deduzione del ricorrente in ordine ad ipotetiche carenze di sorveglianza “generale” di luoghi sensibili quali le armerie da parte delle Forze dell’Ordine, non potendo l’attività di prevenzione e repressione di reati svolta dalle Forze di Polizia sostituire –neanche con valore esimente- l’imprescindibile pedissequo rispetto delle prescrizioni imposte al titolare della licenza, viepiù appunto qualora attenga ad oggetti particolarmente sensibili quali le armi, che richiedono –in capo al titolare della licenza- la massima diligenza nell’approntamento delle necessarie misure di sicurezza.
16- Peraltro, nel contesto ora delineato il provvedimento impugnato risulta immune anche dal dedotto vizio di difetto di proporzionalità, tenuto conto che l’amministrazione ha non irragionevolmente bilanciato –dandone esplicitamente conto del provvedimento impugnato- le circostanze del caso concrete in ordine alle prescrizioni violate, per desumere un grado di inaffidabilità del ricorrente sfociato nell’applicazione della sola sospensione temporanea della licenza e non anche in altri provvedimenti maggiormente sacrificativi degli interessi del ricorrente stesso.
17- In conclusione, il ricorso va rigettato.
18- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG SO, Presidente
IC IO, Primo Referendario, Estensore
Elena FA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC IO | NG SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.