Accoglimento
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16/05/2025, n. 4248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4248 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04248/2025REG.PROV.COLL.
N. 03632/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3632 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Cardanobile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Bello e Maria Luisa Maggiolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Gestione Liquidatoria ex Ba/11, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Edvige Trotta e Giuseppe Campanile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), Sez. III, n. 1486 del 2021, resa tra le parti, che ha respinto l’istanza risarcitoria dei danni subiti in conseguenza della condotta tenuta dagli appellati, in relazione al concorso pubblico per la copertura di un posto di aiuto ospedaliero presso la Divisione Lungodegenti del detto Ospedale “Di Venere”, indetto con delibera USL n. 211 del 3 febbraio 1987 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1987), concorso al quale la d.ssa -OMISSIS- era stata ammessa, previa tempestiva presentazione della domanda di partecipazione, con delibera n. 1460 del 4 dicembre 1987.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e della Gestione Liquidatoria ex Ba/11;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti gli avvocati Fabio Cardanobile e RE FA per delega dell'avv. Francesco Paolo Bello in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams".;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il 27.05.1987 l’appellante presentava domanda di partecipazione al concorso riservato, bandito con Delibera USL BA n. 211/1987, esecutiva il 18.3.1987 per n. 1 posto di Aiuto presso la Divisione Lungodegenti dell’Ospedale Di Venere, ex art. 68 del DPR n. 761 del 20.12.1979.
2. Accertata la sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, la Dott.ssa -OMISSIS- veniva ammessa alla partecipazione al concorso di Aiuto presso la Divisione Lungodegenti dell’Ospedale Di Venere, con delibera n. 1460 del 04.12.1987, esecutiva il 26.1.1988.
3. Con delibera n. 149 del 29.2.1988, esecutiva l'8.4.1988 (raccomandata del 13.05.1988 prot. 8699) i partecipanti al detto concorso, ossia la Dott.ssa -OMISSIS- ed il Dr. -OMISSIS-, venivano invitati a presentarsi presso l’Ospedale Di Venere il successivo 10.06.1988 per lo svolgimento delle prove di esame.
4. Mediante comunicazione del 23.05.1988, il Presidente della Commissione, dr. -OMISSIS- avvisava con telegramma la ricorrente che a causa di “sopravvenuti ed indifferibili impegni” il concorso non avrebbe più potuto tenersi il successivo 10 giugno, essendo stato “differito a data da destinarsi”.
5. Nell’arco temporale di riferimento, l’appellante sollecitava in più occasioni l’Amministrazione e il -OMISSIS- alla fissazione della nuova data di espletamento del concorso.
6. A fronte del perdurante silenzio serbato dall’Amministrazione, l’appellante notificava al -OMISSIS- il 14.03.1989, a mezzo Ufficiale Giudiziario, una diffida per la fissazione senza ulteriore ritardo della data per l’espletamento delle prove d’esame.
7. Il 17.03.1989, la ricorrente riceveva lettera di convocazione per il successivo 20.04.1989.
8. Tale convocazione prevedeva l’espletamento della sola prova scritta, laddove nella precedente convocazione (come per tutti gli altri 25 concorsi banditi nello stesso periodo) era stato espressamente previsto che si sarebbe tenuta nello stesso giorno anche la prova pratica.
9. Il 20.04.1989 si teneva la prova scritta, il cui esito positivo veniva comunicato all’appellante con missiva del 10.05.1989, con ammissione a sostenere la prova pratica data “da comunicarsi successivamente”.
10. Con successiva nota del 16.05.1989 veniva fissato il giorno del 12.06.1989 per la prova pratica. Tuttavia, in data 05.06.1989, alla ricorrente perveniva nuovo telegramma con il quale si comunicava che la prova pratica era rinviata come al solito a data da destinarsi “al fine accertare legittimità della partecipazione al concorso di una concorrente”, sebbene l’unico altro partecipante al concorso, il dr. -OMISSIS-, aveva, nelle more, vinto il concorso di Aiuto della Divisione di Medicina Sociale presso lo stesso Ospedale Di Venere, la cui Commissione era stata presieduta dallo stesso -OMISSIS-. Di conseguenza, l’odierna appellante rimaneva l’unica partecipante alla predetta procedura concorsuale.
11. Con nota del 02.08.1989, lo stesso Assessorato alla Sanità della Regione Puglia scriveva al -OMISSIS- quale Presidente della Commissione segnalando che “in presenza di atti relativi all’ammissione dei candidati già esecutivi, si invita codesta Amministrazione ad espletare la procedura concorsuale, posta in essere, nel più breve tempo possibile”. Pertanto, con telegramma dell’01.12.1989 veniva finalmente fissata la data dell’espletamento della prova pratica per il successivo 22 dicembre. Alla comunicazione in oggetto, faceva però seguito un secondo telegramma del 20.12.1989, con cui il -OMISSIS- prospettava una “indisponibilità di un componente della Commissione” e comunicava quindi l’ulteriore rinvio della prova “a data da destinarsi”.
12. In data 05.02.1990 si espletava la prova che si concludeva con esito positivo per la ricorrente la quale, così, risultava vincitrice del concorso, venendo immessa in ruolo data 01.04.1990.
13. L’appellante dunque conveniva dinanzi Tribunale di RI la ASL RI ed il -OMISSIS- per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni derivanti dall’ingiusta ed illecita condotta tenuta, foriera di conseguenze patrimoniali provate (mancato guadagno) e non patrimoniali (danni biologici documentati).
14. Il Tribunale di RI, con sentenza n. 366 depositata il 05.07.2005 condannava i convenuti in solido al pagamento in favore dell’attrice del risarcimento del danno pari a € 22.513,00, oltre interessi e spese legali.
15. A seguito dell’appello spiegato dalla ASL RI e dal convenuto -OMISSIS-, la Corte d’Appello di RI con sentenza n. 92 del 30 dicembre 2010, depositata il 3 novembre 2011, riformava la sentenza di primo grado ed affermava la giurisdizione del giudice amministrativo sull’intera causa.
16. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione per sentir affermare la giurisdizione del giudice ordinario.
17. Con sentenza n. 26661/2014, del 18.12.2014, le Sezioni Unite della Cassazione definitivamente affermavano la giurisdizione del giudice amministrativo.
18. La ricorrente così riassumeva, con atto notificato il 21 maggio 2015, il giudizio dinanzi al TAR Puglia RI, deducendo i seguenti motivi: I) antigiuridicità del comportamento della P.A. e del presidente della Commissione; causazione del danno; nesso di causalità; II) antigiuridicità del comportamento della P.A. e nesso di causalità, sotto diverso profilo; III) quantum dei danni subiti pari ad € 25.675,00, oltre interessi e rivalutazione a die calamitatis, rappresentanti la somma delle seguenti voci: €l.162,00 a titolo di danno biologico (cfr.: certificato medico del 21.03.90); € 14.513,00 quali differenze retributive tra le funzioni di assistente e quelle di aiuto, per il periodo di illegittimo ritardo del' espletamento del concorso.
19. Si costituiva nel grado la Gestione Liquidatoria dell’U.S.L., contestando la fondatezza della pretesa risarcitoria. Il dott. -OMISSIS- non si è costituito in primo grado.
20. Il Tar adito decideva la causa con la sentenza n. 1486/2021, depositata il 14.10.2021, rigettando il ricorso, con compensazione delle spese di lite.
21. Pertanto, la -OMISSIS- interponeva appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR n. 1486/2021.
22. Si costituiva la Gestione Liquidatoria ex Ba/11 depositando memoria in data 3/04/2025 con cui chiedeva la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese di lite. Si costituiva anche il dott. -OMISSIS- depositando memoria in data 16.04.2025 e memoria di replica in data 16.04.2025, con cui eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva nei suoi confronti e contestava i motivi di appello, chiedendone il rigetto con vittoria di spese;
23. Anche l’appellante depositava memoria in data 4/04/2025 con cui riproponeva in via riassuntiva le doglianze dedotte nell’atto di impugnazione in merito alla sussistenza del danno risarcibile, insistendo per l’accoglimento della relativa domanda.
24. All’udienza del 7 maggio 2025 la causa è trattenuta in decisione.
DIRITTO
IN RITO.
1. Con il primo motivo di appello la -OMISSIS- ha dedotto “1. PRELIMINARMENTE: SULLA AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA RISARCITORIA NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE; FORMAZIONE DEL GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE.
La ricorrente deduce che la sentenza di I grado è viziata nella parte in cui, a pag. 4, punto III, il TAR afferma che: “ Il ricorso sarebbe, invero, inammissibile nella parte in cui evoca in giudizio, per chiedere il risarcimento dei danni, il presidente della Commissione concorsuale, dott. -OMISSIS-. Quest’ultimo potrebbe rispondere del danno erariale dinanzi alla Corte dei conti nel caso in cui la P.A. fosse condannata al risarcimento dei danni causati dalla sua condotta nell’esercizio delle funzioni pubbliche, ma non può rispondere direttamente del danno verso il danneggiato. Gli artt. 28 e 103 della Costituzione, infatti, non consentono di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie in cui non sia parte una P.A. (o un soggetto ad essa equiparato), sicché la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti di singole persone fisiche, componenti di un organo collegiale pubblico, cui si imputi l'adozione di provvedimenti illegittimi, è da ritenersi inammissibile (cfr.: Cass. civile, Sez. Unite, ord., 09/03/2020, n. 6690 )”.
Sostiene l’appellante, in sintesi, che non sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti, perché non viene in rilievo una questione di “responsabilità erariale” del dipendente nei confronti della P.A., bensì di responsabilità civilistica del funzionario nei suoi rapporti col privato cittadino; non può più declinarsi la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario poiché sulla domanda formulata dalla -OMISSIS- contro il -OMISSIS- la giurisdizione del primo è stata ormai affermata con sentenza delle Sezioni Unite, con conseguente formazione del giudicato e conseguente radicamento (ancorché errato) della giurisdizione amministrativa anche su tale domanda. Per tale ragione, quest’ultima sussiste ormai anche in relazione alla domanda di risarcimento formulata nei confronti del -OMISSIS-.
1.2. La censura è fondata. E’ innanzitutto evidente che ai sensi dell’art. 23 d.P.R. 3/1957 “ E' danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti. La responsabilità personale dell'impiegato sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'impiegato sia obbligato per legge o per regolamento”.
Pertanto -OMISSIS-, in qualità di presidente della commissione di concorso, e, quindi, quantomeno in qualità di organo dell’amministrazione può essere convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni cagionati all’appellante nell’esercizio delle sue funzioni a causa del ritardo con cui la medesima ha conseguito il titolo a cui ambiva.
Sotto un distinto ma convergente rilievo, in seguito al giudicato sulla giurisdizione per effetto della sentenza n. 26661/14 della Corte di Cassazione, questa non può più essere contestata.
NEL MERITO.
2. Con il secondo motivo ha dedotto “VIOLAZIONE DELL’ART. 9 CO. 7 DEL D.M. DEL 30.01.1982 CONTENENTE LA “NORMATIVA CONCORSUALE DEL PERSONALE DELLE UNITA’ SANITARIE LOCALI” EMANATO AI SENSI DELL’ART. 12 DEL D.P.R. 761/1979; VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST.”
L’appellante censura la pronuncia nella parte in cui afferma che la ricorrente non ha fornito alcuna prova della colpa attribuibile all’apparato, senza tuttavia prendere in esame le prove effettivamente fornite in merito alla inescusabilità del ritardo. Inoltre, i giudici di prime cure hanno ritenuto che nessuna norma all’epoca dei fatti prevedesse un termine perentorio per la conclusione del procedimento, essendo la l. 241/1990 entrata in vigore successivamente. In realtà, il termine di conclusione della procedura in esame era esplicitamente sancito dalla “ normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali ”, contenuta nel Decreto del Ministero della Salute del 30 gennaio 1982 - emanato ai sensi dell’art. 12, co. 5, del D.P.R. 761/1979 – il cui art. 9, comma 7 sanciva che “ le operazioni concorsuali devono essere concluse entro tre mesi dalla prova scritta ”.
2.1. La censura è fondata.
Il termine per la conclusione delle operazioni concorsuali era esplicitamente sancito nel Decreto del Ministero della Salute del 30 gennaio 1982, emanato ai sensi dell’art. 12, co. 5, del D.P.R. 761/1979 che all’art. 9 co. 7 vigente ratione temporis sanciva che “ le operazioni concorsuali devono essere concluse entro tre mesi dalla prova scritta. Qualora la Commissione di esami si trovi nell’impossibilità di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo devono essere precisate in motivata relazione da allegare agli atti del concorso ”.
Esso risulta essere stato abbondantemente superato in quanto la prova scritta si è tenuta il 20.04.1989 e la conclusione delle operazioni concorsuali è avvenuta con l’immissione in ruolo data 01.04.1990, o, al più, in data 05.02.1990 con l’esperimento della prova orale.
E in ogni caso dalla data del 27.05.1987 di presentazione della domanda di partecipazione al concorso alla data del 05.02.1990 in cui espletava la prova orale che si concludeva con esito positivo venendo immessa in ruolo data 01.04.1990, è senz’altro passato un lasso di tempo considerevole.
Né la Commissione di esame, trovandosi nell’impossibilità di ultimare i suoi lavori entro tale termine, ha redatto alcuna motivata relazione sulle ragioni del ritardo da allegare agli atti del concorso, pur essendo prescritto dalla normativa di settore.
Quanto alla L. 241/1990, non risulta che la ricorrente né tantomeno il Tribunale di RI (nella sentenza con cui aveva accolto la domanda risarcitoria della -OMISSIS-), abbiano invocato la disciplina di cui alla L. 241/1990, certamente non in vigore all’epoca della domanda. Non è quindi pertinente all’oggetto della domanda ed alle censure dedotte l’affermazione del TAR secondo cui “ se è vero che, con sentenza n. 366 del 15 giugno 2005, il Tribunale di RI, II Sez., ritenendo la propria giurisdizione, ha condannato i convenuti, in solido tra loro…, è altresì vero che quel giudice civile non ha preso in alcuna considerazione né ha valorizzato in alcun modo il dato normativo (la non vigenza all’epoca della legge n. 241/1990 )” (pag. 9).
Né è necessario invocare la disciplina di cui alla L. 241/90, essendo sufficiente fare riferimento all’art. 2043 c.c. come ricordato dal Cons. Stato, Sez. III, Sentenza, 11/02/2025, n. 1095 a mente del quale “ La responsabilità per danno da ritardo deve essere ricondotta nell'alveo dell'art. 2043 c.c., richiedendo la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, tra cui la lesione di un bene della vita. Tale ingiustizia del danno sussiste solo se il provvedimento favorevole sia stato legittimamente adottato, sia pure in ritardo, dall'autorità competente, ovvero avrebbe dovuto essere adottato sulla base di un giudizio prognostico concreto ”; cosa avvenuta nella presente fattispecie, essendo l’appellante stata riconosciuta idonea ed immessa in ruolo.
Né ha alcuna rilevanza che il termine sia ordinatorio (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, Sentenza, 17/05/2011, n. 4251), posto che la funzione acceleratoria di detto termine è stata completamente frustrata. E’ evidente infatti che l’eccessiva durata del concorso con appena 2 candidati (rectius: dall’ottobre 1988 la -OMISSIS- era rimasta l’unica candidata a partecipare al concorso de quo) e con prove che si espletano in un solo giorno, risulta contraria ad ogni canone di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che di ragionevolezza, risultando assurdo che in un arco temporale così ampio il presidente non riuscisse a trovare le poche ore di tempo per l’espletamento delle prove del concorso della sola -OMISSIS-.
Peraltro, la natura ordinatoria del termine di conclusione del procedimento amministrativo vale infatti ad escludere che il suo superamento consumi il potere di provvedere o determini l’illegittimità dell’atto conclusivo intervenuto tardivamente, ma non esime l’amministrazione da colpa per i danni eventualmente determinatisi, ed anzi costituisce elemento valutabile ai fini del giudizio di rimproverabilità a carico di quest’ultima, necessario per l’addebito di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. sopra menzionato.
3. Con il terzo motivo di appello ha dedotto SUL DOLO O COMUNQUE - QUANTOMENO - SULLA COLPA GRAVE NEL RITARDO NELLA CONCLUSIONE DEL CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2043 C.C. E 97 COST., VIOLAZIONE DELL’ART. 2697 C.C. IN TEMA DI ONERE DELLA PROVA; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 5 DEL D.M. 30.01.1982; OMESSO ESAME DEGLI ATTI DI CAUSA E DI CIRCOSTANZE DI FATTO OGGETTO DI CONFESSIONE GIUDIZIALE.
L’appellante lamenta l’erroneità della sentenza e la grave lacunosità anche, e soprattutto, nella parte in cui il TAR ha sostenuto che in ogni caso non sarebbe stata provata la colpa d’apparato, in quanto il ritardo nella conclusione del solo concorso della -OMISSIS- “ potrebbe ” avere una sua “ plausibile scusante ”. Tale possibile scusante, che ad avviso del TAR “ da sola potrebbe ben spiegare la ragione del ritardo nell’espletamento di uno di tali concorsi” potrebbe risiedere proprio nella circostanza che il -OMISSIS- presiedesse, all’epoca, altri 25 concorsi oltre a quello della -OMISSIS-. Ragion per cui, prosegue il Giudice di prime cure, tale elemento “potrebbe essere una valida scusante per la condotta della P.A. ” (pag. 8 della sentenza), tenuto conto peraltro che “ la scelta di velocizzare alcune procedure concorsuali rispetto ad altre, espletate in parallelo, potrebbe
essere la conseguenza di particolari esigenze o di scelte organizzative dell’Amministrazione – anche estemporanee – ovvero ancora di particolari situazioni dei funzionari preposti che però, da sole, non bastano a integrare una colpa di apparato” (pag. 8).
Si duole l’appellante della singolare circostanza che il TAR si sia sforzato di individuare una “ possibile scusante ” per la condotta della P.A. senza tuttavia verificare se essa davvero lo fosse stata in concreto.
3.1. La censura è fondata.
L’esimente ipotizzata dalla sentenza, in modo avulso dal compendio probatorio agli atti di causa, è palesemente contraddetta dai rilievi svolti in precedenza in ordine al superamento di qualsiasi ragionevole durata della procedura concorsuale cui la ricorrente ha partecipato, i quali valgono ad integrare in modo evidente la colpa d’apparato che la pronuncia di primo grado ha erroneamente escluso.
Come infatti esposto, è accaduto che mentre tutti gli altri concorsi venivano regolarmente portati a conclusione, il solo concorso della -OMISSIS- (peraltro con 1 solo candidato, dopo l’abbandono dell’altro) veniva rinviato per mesi e mesi e postergato rispetto ai diversi impegni personali del presidente o di altri commissari, quali la partecipazione a convegni o ad altre attività professionali, peraltro solo dichiarati, ma non provati.
Nella memoria depositata agli atti di causa, il -OMISSIS- sostiene che la Commissione, ai sensi degli artt. 12 e 19 del d. P.R. n. 761/1979 applicabile ratione temporis, rinviava la prova del 12.06.1989 per verificare i requisiti dichiarati dall’appellante, come comunicatole preventivamente il 5 giugno 1989, e, stante l’esito positivo della suddetta verifica, con telegramma del 1° dicembre 1989, la prova orale veniva fissata al 22 dicembre 1989. Tuttavia anche questa data veniva rinviata a data da destinarsi.
Ritiene il Collegio che tutti questi ritardi e rinvii non siano complessivamente giustificabili - né tanto meno sono stati giustificati nel presente giudizio - in quanto l’assunzione dell’incarico di Presidente di commissione di esame o di membro della stessa comporta degli obblighi di assolvimento del compito secondo regole di diligenza, prudenza e perizia che nella fattispecie risultano violate in modo ingiustificato. Né tale condotta può ritenersi giustificata dal concomitante espletamento degli altri concorsi in quanto tutti gli altri concorsi risultavano in realtà conclusi già nel dicembre del 1988 e quindi più di un anno prima rispetto a quando (1990) fu portato a termine il travagliato concorso della -OMISSIS-.
La circostanza incontestata fu ammessa confessoriamente dallo stesso -OMISSIS- in sede di interrogatorio formale, nel quale egli riconobbe che era vero che tutti i 25 concorsi banditi dalla USL RI: “ sono stati conclusi nell’arco di tempo da giugno 1988 a dicembre 1988 ” (verbale interr. formale del 23.03.1994 Trib. Ordinario; risposta al cap. sub 8 di interrogatorio).
Ne deriva che vi è senz’altro colpa grave dell’amministrazione che, pur consapevole dei ritardi, ha tollerato la condotta illegittima del presidente della commissione, nonchè del medesimo -OMISSIS- che dopo aver ricevuto un sollecito da parte della medesima amministrazione - avvenuto con nota del 02.08.1989 (doc. 7 fasc. I grado), da parte dell’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia che scriveva al Dr. -OMISSIS- quale Presidente della Commissione segnalando che “ in presenza di atti relativi all’ammissione dei candidati già esecutivi, si invita codesta Amministrazione ad espletare la procedura concorsuale, posta in essere, nel più breve tempo possibile ” – anziché provvedere immediatamente, con telegramma dell’01.12.1989 fissava la data dell’espletamento della prova pratica per il successivo 22 dicembre, a distanza di 5 mesi. Alla comunicazione in oggetto, faceva però seguito un secondo telegramma del 20.12.1989, con cui prospettava una “indisponibilità di un componente della Commissione ” e comunicava quindi l’ulteriore rinvio della prova “ a data da destinarsi ”.
Non da ultimo, risulta dagli atti che, a seguito dell’originaria proposizione di domanda risarcitoria nei confronti del -OMISSIS-, questi avesse tentato di far desistere dalle proprie iniziative la -OMISSIS- con comportamenti minatori. Detti comportamenti sono stati testimoniati dal sig. AN (marito della ricorrente) in una lettera inviata in data del 6 giugno 1991 al difensore della -OMISSIS- e troverebbero conferma nella successiva nota del 9 luglio 1991 di convocazione del Comitato di Gestione della USL BA/11 (di cui faceva parte il -OMISSIS-) che fra gli argomenti all’o.d.g. aveva inserito anche quello relativo al “concorso pubblico per aiuto Divisione Lungodegenti revisione delle procedure e dei risultati”. Ne consegue che risulta provato anche il dolo del -OMISSIS-.
4. SUL DANNO CAGIONATO ALLA RICORRENTE; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2043, 2697 E 1223 C.C.
Con l’ultimo motivo di gravame, l’appellante lamenta la violazione delle norme attinenti la sussistenza e la quantificazione del danno patito.
Quanto al danno patrimoniale, è stata provata la lesione economica derivante dalle differenze retributive tra lo stipendio che la -OMISSIS- ha percepito quale aiuto e quello che, invece, ella avrebbe percepito quale Assistente, per il periodo (quasi due anni) di illegittimo ritardo dell’espletamento del concorso.
In merito al danno patrimoniale, è stato provato il danno biologico identificato nello stato di malattia (stato ansioso-depressivo) durato 30 giorni, come da certificazione medica del 21.03.1990.
L’appellante sostiene inoltre che sia stata provata anche la componente del danno non patrimoniale relativa al cd. danno morale in senso stretto che può essere risarcito quando si sia in presenza di condotte penalmente rilevanti (ex art. 185 c.p. e 2059 c.c.) oppure quando risultino lesi diritti aventi rilevanza costituzionale, come, nel caso di specie, quello alla estrinsecazione della propria persona attraverso il lavoro, ex art. 4 Cost..
4. 1. La censura è fondata.
Per costante giurisprudenza, ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., il pregiudizio subito in caso di omessa o ritardata assunzione all’esito di un concorso pubblico non è individuabile nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione, ma negli effetti dannosi dell’operato dell’amministrazione, atteso che l’obbligo di retribuzione della prestazione lavorativa sorge con la costituzione del rapporto di impiego e l’effettivo svolgimento della prestazione (in termini, tra le tante, Cons. Stato, II, 14 ottobre 2021, n. 6915; V, 30 giugno 2011, n. 3934).
In ragione di ciò la giurisprudenza ritiene che il danno non può essere quantificato in misura pari all’intero trattamento economico non goduto nel periodo intercorrente tra la data in cui l’interessato avrebbe dovuto essere assunto e quella di effettiva costituzione del rapporto, né in misura pari all’intero trattamento previdenziale, né, ancora, in modo comprensivo di ulteriori voci retributive diverse dallo stipendio di base in quanto riferibili alla prestazione lavorativa che in realtà non è stata svolta.
Come già evidenziato da Cons. Stato, 02.04.2025, n. 2780, “occorre però considerare la peculiarità della vicenda oggetto di scrutinio, in cui l’appellante già era dipendente dell’amministrazione che ha indetto il concorso, seppure non con qualifica dirigenziale, con la conseguenza che la, pur necessaria, liquidazione equitativa non può prescindere dal considerare l’importo differenziale tra la retribuzione in atto e quella futura. Non si tratta, dunque, di riconoscere una restitutio in integrum agli effetti economici (la quale spetta al pubblico dipendente solo nel caso di giudicato che riconosca illegittima l’interruzione di un rapporto già in corso, e non anche di giudicato che riconosca l’illegittimità del ritardo nella costituzione del nuovo rapporto), ma di modulare la liquidazione equitativa alla situazione specifica, peraltro caratterizzata non dal diniego di costituzione del rapporto, ma soltanto da una illegittima postergazione della stessa… Deve conseguenzialmente ritenersi, con riguardo allo specifico della fattispecie controversa, che il pregiudizio di tipo patrimoniale causato dalla condotta dell’amministrazione giustifichi il riconoscimento integrale (e non dimidiato) delle differenze retributive, spettando dunque all’appellante la differenza tra lo stipendio tabellare, parte fissa della retribuzione del dirigente, nella misura stabilita dall’allora vigente CCNL del comparto dirigenti di seconda fascia, e quanto da lui effettivamente percepito nel periodo che va dal 21 aprile 2010 al 20 gennaio 2017. Coerentemente, il corrispondente trattamento previdenziale dovrà essere corrisposto per intero”.
La posizione della -OMISSIS-, perfettamente sovrapponibile a quella decisa con la sentenza citata, deve essere analogamente decisa.
Va riconosciuto, pertanto, quale conseguenza immediata e diretta della condotta del -OMISSIS- e dell’Amministrazione che ha tollerato il ritardo, in solido, il danno patrimoniale subito dalla -OMISSIS- che è stata immessa nelle funzioni di aiuto il 01.04.1990, mentre il collega -OMISSIS- veniva immesso come aiuto corresponsabile in data 01.10.1988, con un ritardo di 1 anno e mezzo e con una differenza patrimoniale pari a € 14.513,00, riveniente dall’esame comparativo delle buste paghe acquisite al processo (docc. 27 e 28 fasc. I grado), ossia dal confronto di quelle relative al periodo in cui la -OMISSIS- ha iniziato a svolgere le mansioni di aiuto con quelle relative al precedente periodo, per il numero dei mesi di ritardo. Importo condiviso anche dal Tribunale di RI e non contestato da parte dell’Amministrazione.
Con riguardo al dedotto danno non patrimoniale (biologico), l’appellante afferma che lo stato ansioso di malattia è durato 30 giorni, come da certificazione medica del 21.03.1990 già versata in atti, doc. 4 fasc. I grado. Sulla base delle Tabelle Milanesi 2021, che costituiscono il riferimento per la quantificazione del danno non patrimoniale (ex pl. Cass. 10579/2021), la lesione biologica derivante dalla inabilità temporanea assoluta è oggi pari a € 99,00 per ciascun giorno. Sì che il danno biologico, attualizzato, è pari a € 2.970,00 (€ 99,00 somma base secondo le Tab. Milanesi x 30 gg.). Infine, chiede la liquidazione anche dell’ulteriore componente del danno non patrimoniale, sub specie del cd. danno morale cd. pretium doloris e alla lesione dell’immagine che la ricorrente quantifica in E. 10.000,00.
Sicuramente provato il danno biologico in senso stretto quantificato dall’appellante in € 2.970,00 (€ 99,00 somma base secondo le Tab. Milanesi x 30 gg.). Quanto al danno morale il Cons. Stato, Sez. V, 11/10/2024, n. 8183 ha stabilito che “È inammissibile, in quanto costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica)”.
Poiché la valutazione in punto di danno non patrimoniale è equitativa ex art. 1226 c.c., il Collegio, valutata la complessiva vicenda anche processuale che ha coinvolto la -OMISSIS- in un contenzioso iniziato più di trent’anni fa, ritiene di dover liquidare a titolo di danno biologico, comprensivo di danno morale, la somma di E. 8.000,00
5. Conclusivamente, il ricorso va accolto in quanto fondato e, per l’effetto, va liquidata a favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma di E. 22.513,00, da porsi a carico, in solido dell’amministrazione Gestione Liquidatoria ex USL 1 BA11 e del presidente della commissione di concorso, dr. -OMISSIS-.
Su questa somma, che è debito di valore, sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi nella misura legale, dal giorno della domanda (ricorso innanzi al giudice ordinario notificato il 27.06.1991) fino al soddisfo (Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza, 25/09/2009, n. 5776).
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna, in solido, la Gestione Liquidatoria ex USL 1 BA11 e -OMISSIS- -OMISSIS- al risarcimento dei danni liquidati in E. 22.513,00 a favore di -OMISSIS- -OMISSIS-, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi nella misura legale, dal giorno della domanda fino al soddisfo.
Condanna i soccombenti in solido al pagamento delle spese legali per il doppio grado di giudizio liquidate in E. 8.000,00 oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia Vivarelli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO