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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/12/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1037 del R.G.A.C. per l'anno 2022 e promossa da
CF elettivamente domiciliata in Sassari, presso lo Parte_1 P.IVA_1
studio dell'Avv. RAGNEDDA GIAN COMITA CF che la C.F._1
rappresenta giusta procura a margine dell'atto introduttivo e la difende
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
CF elettivamente domiciliato in Sassari, presso lo
[...] C.F._2
studio dell'Avv NURRA ROBERTO FELICE VINCENZO MARIO CF
, che lo rappresenta giusta procura a margine del ricorso per C.F._3
decreto ingiuntivo e lo difende
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 05/06/2025 il Giudice ha deciso la causa, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
In via principale di merito:
1.respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in accoglimento dell'opposizione, dichiarare nullo e/o disporre la revoca nonché dichiarare privo di
1 ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 97/2022 opposto emesso dall'intestato
Tribunale in data 3.02.2022 nell'ambito del procedimento n. 188/2022 RG, per tutti i motivi esposti;
2.accertare l'inadempimento del sig. nei confronti della CP_1 Parte_1
per l'effetto dichiarare risolto il contratto/preventivo del 13/03/2021;
3.dichiarare che nulla è dovuto dalla al sig. in qualità di Parte_1 CP_1
titolare della Ditta denominata ” per le causali in narrativa;
Controparte_1
4.dichiarare il sig. in qualità di titolare della ditta denominata CP_1
“ ” obbligato a risarcire il danno in favore della per Controparte_1 Parte_1
ritardata consegna dei cuscini e per la mancata esecuzione del tendalino a regola d'arte, quantificato in € 50.000,00 o nella maggior o minor somma che l'Ill.mo sig.
Giudice riterrà opportuna anche in via equitativa;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Per l'opposto:
a) Confermare la provvisoria esecuzione concessa al decreto ingiuntivo n. 97/2022, emesso dal Tribunale di Sassari ed oggetto della decidenda causa di opposizione allo stesso;
b) rigettare l'opposizione per manifesta ed assoluta infondatezza, genericità, indeterminatezza ed indeterminabilità, confermando il decreto ingiuntivo n. 97/2022, ovvero confermare lo stesso e/o condannare parte opponente al pagamento di tutte quelle somme che risultassero dovute causa cognita;
c) in ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari oltreché di Spese Generali
IVA di legge e C.P.A.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.97/2022 Parte_1
del 3.2.2022 con cui il Tribunale di Sassari aveva ingiunto il pagamento, in favore di titolare dell'omonima ditta, della somma di euro 11.530 oltre spese e CP_1
1 accessori di legge, asseritamente dovuta quale corrispettivo per lavori eseguiti in favore di Parte_1
Sosteneva che alcuna somma era dovuta a e precisava di aver richiesto al CP_1
predetto la redazione di un preventivo per l'esecuzione di un delicato lavoro sartoriale su una delle proprie imbarcazioni denominata “Leopard”.
Allegava che, in data 13.03.2021, il sig. aveva formulato il preventivo di spesa CP_1
per un importo totale di €. 6.000,00 IVA inclusa che era stato accettato da . Pt_1
Il preventivo aveva ad oggetto la realizzazione del “rivestimento di cuscineria esterna, bicolore (colori da definire) con lavorazione a rombi nella parte centrale dei cuscini seduta e schienali, con cuciture come da foto campione ribattute.
Realizzazione di un tendalino in tessuto nautico sunbrella”.
Riferiva che, in data 16.03.2021, la aveva proceduto al pagamento di € Pt_1
3.000,00, pari del 50% del prezzo pattuito e che, in data 29.07.2021, era stato versato l'ulteriore acconto di € 2.000,00.
precisava che nel corso delle trattative le parti avevano stabilito il termine Pt_1
essenziale per la consegna dei lavori al 1.6.2021 e ciò in quanto l'imbarcazione era destinata al noleggio nel periodo estivo.
Ciò premesso lamentava che allo scadere del termine detto, non solo non aveva CP_1
consegnato i lavori ma, ad oltre tre mesi dalla conclusione del contratto e dal versamento dell'acconto, non aveva ancora provveduto a terminare e consegnare neppure un solo cuscino.
Secondo le difese dell'opposto, il colpevole inadempimento era provato dal fatto che, nonostante avesse comunicato che era arrivato il materiale in data 9.4.2021, non CP_1
era stato in grado di portare a termine i lavori nei due mesi successivi come si poteva deprendere dall'esame del messaggio vocale inviato dal in data 28.6.2021. CP_1
L'opponente contestava, non solo il ritardo nella consegna dei lavori, ma anche la non corretta esecuzione degli stessi.
In particolare, sosteneva che il tendalino era difforme rispetto a quello indicato nel preventivo nonché danneggiato e macchiato.
1 Concludeva chiedendo che stante il grave inadempimento di consistente nel CP_1
mancato rispetto del termine essenziale e nell'errata esecuzione delle opere, si dovesse dichiarare la risoluzione del contratto.
Contestava il credito portato dal decreto ingiuntivo anche sotto altro profilo poiché sosteneva che la somma richiesta riguardava non solo i lavori descritti nel preventivo ma anche lavori extra preventivo che l'opponente allegava di non aver richiesto ed il cui corrispettivo non era mai stato pattuito.
Tutto ciò premesso chiedeva la revoca del decreto opposto, previa risoluzione del contratto, e chiedeva che non venisse riconosciuto il credito relativo ai lavori extra preventivo mai pattuiti.
Chiedeva inoltre la condanna al risarcimento del danno in misura di euro 50.000.
Concludeva come in atti.
Si costituiva in giudizio e contestava l'avversa opposizione chiedendone CP_1
il rigetto.
Esponeva che le parti avevano approvato il preventivo redatto il 13.3.2021 che nella parte finale faceva riferimento a due distinti acconti:
“il primo :Acconto…x accettazione mezzo bonifico € 3.000,00 data 16/03/2021” ; il secondo : ACCONTO X ACQUISTO MATERIALI X LAVORI FUORI
PREVENTIVO € 2.000,00 mezzo bonifico del 30/07/2021”.
Tale ultimo acconto, secondo le allegazioni dell'opposto, doveva essere corrisposto successivamente al primo ed una volta accertata l'entità delle ulteriori lavorazioni fuori preventivo da verificare previo smontaggio dei rivestimenti.
Esponeva che, prima dell'inizio dei lavori, il Sig. aveva emesso fattura d'acconto CP_1
per € 3.000,00 n. 2/A/2021, relativamente alle lavorazioni elencate in preventivo e la aveva provveduto a bonificare le relative somme imputando il pagamento Pt_1
per l'appunto a tali lavorazioni.
Sosteneva l'opposto che, una volta iniziati i lavori, le parti, nel contraddittorio, avevano individuato le lavorazioni extra necessarie e nell'ultima settimana di luglio aveva consegnato un preventivo relativo alle lavorazioni extra. CP_1
1 aveva versato un ulteriore somma quale acconto per i lavori del secondo Parte_1
preventivo, pagando le somme richieste con la fattura 9 del 29.7.2021.
Sosteneva l'opposto che tutti i lavori pattuiti, quelli di cui al preventivo e quelli pattuiti in seguito, erano stati consegnati ai primi giorni di settembre 2021.
Precisava che alcun termine essenziale era stato pattuito tra le parti anche in considerazione del fatto che i lavori iniziali erano stati modificati in corso d'opera.
Contestava le difese avverse in tema di inadempimento precisando, quanto al tendalino, che il preventivo prevedeva la realizzazione limitatamente alla sola parte tetto e che, l'opera era stata eseguita correttamente.
Quanto al termine essenziale, negava che vi fosse mai stata una pattuizione in tal senso e precisava che, solo il 27 luglio il meccanico della aveva Pt_1
posizionato la corsia per consentire l'installazione del tendalino, mentre solo il 23 agosto il falegname della aveva ultimato le panche di poppa, consentendo Pt_1
al di prendere le misura definitive dei cuscini e terminare i lavori. CP_1
Sosteneva che, non solo non esisteva la prova della pattuizione del termine essenziale, ma che esistevano elementi in senso contrario quale la fissazione del termine al 30.7.2021 (successivo all'asserito termine essenziale) per il versamento dell'acconto dei lavori extra preventivo.
Infine, contestava che il tendalino al momento della consegna fosse danneggiato e macchiato.
Con provvedimento del 18.10.2022 veniva dichiarata la parziale esecuzione provvisoria del decreto opposto in misura di euro 3000.
In diritto
l'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Premesso che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo l'opposto è attore sostanziale, si deve osservare che il creditore che agisce per l'adempimento o la risoluzione contrattuale deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
1 dell'inadempimento della controparte, “mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass n 15677 del 03/07/2009, Cass n. 1743 del 26.1.2007).
Orbene, dall'esame della documentazione in atti, si evince che effettivamente l'opponente era debitore delle somme portate dal decreto ingiuntivo.
E' pacifico che tra le parti è intervenuto un contratto con il quale Parte_1
chiedeva al la realizzazione di alcune opere di tappezzeria sull'imbarcazione in CP_1
proprietà della società opponente.
E' incontestato, inoltre, che gli accordi prevedevano la realizzazione delle opere di cui al preventivo in data 13.3.2021 (doc 2 opponente).
L'opposto sostiene che, in realtà, gli accordi prevedevano anche la realizzazione delle opere di cui al preventivo 24.7.2021 e deduce che queste erano state eseguite regolarmente, con la conseguenza che era tenuta a versare il Parte_1
corrispettivo.
Secondo le difese dell'opponente, invece, gli accordi avevano ad oggetto solo le opere di cui al preventivo del 13.3.2021 ed inoltre le parti avevano pattuito che le opere dovevano essere consegnate entro il giorno 1.6.2021, da considerarsi termine essenziale, poiché in quel periodo aveva inizio la stagione turistica e la barca veniva noleggiata.
Lamentava l'opponente che alcuna somma era dovuta al poiché non aveva CP_1
rispettato il termine di consegna e non aveva eseguito le opere in maniera corretta.
Sul contenuto del contratto
Richiamati i principi generali sull'onere della prova in tema di responsabilità contrattuale, si ritiene che l'opposto abbia provato che gli accordi tra le parti prevedevano, non solo la realizzazione delle opere di cui al preventivo 13.3.2021, ma anche di ulteriori lavori di cui al preventivo 24.7.2021.
In tal senso diverse prove, dirette e indirette.
1 In primo luogo, il preventivo del 13.3.2021, pacificamente approvato da entrambe le parti, prevede i lavori dettagliatamente descritti per il corrispettivo di euro 6000; il versamento di un acconto pari ad euro 3000 (50% del prezzo complessivo) al momento dell'accettazione del preventivo;
versamento a mezzo bonifico in data 30.7.2021 di ulteriori euro 2000 quale acconto
“per acquisto materiali per lavori fuori preventivo”.
Il chiaro tenore letterale della pattuizione porta a ritenere che le parti avessero previsto anche l'esecuzione di lavori ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nel preventivo.
Tale considerazione trova conferma nella circostanza (anch'essa pacifica e provata per documenti doc 5 opposto) che ha provveduto al pagamento, in data Pt_1
30.7.2021, dell'acconto di euro 2000 quale saldo fattura 9/21.
La reale volontà delle parti emerge, in ogni caso, dall'esame delle dichiarazioni del testimone la quale ha riferito che, durante l'esecuzione dei lavori di cui Testimone_1
al primo preventivo, era emersa la necessità di eseguire ulteriori lavori e le parti,
d'accordo tra loro, avevano pattuito l'esecuzione delle opere di cui al preventivo in
24.7.2021 (doc 1 bis opposto).
La testimone ha riferito di aver assistito alla conclusione dell'accordo tra e CP_1 CP_2
Il testimone deve essere considerato attendibile e capace non essendo dedotto né provato alcunchè in ordine ad elementi di incapacità.
Non è provato che la fosse dipendente di e soprattutto che tale fatto Tes_1 CP_1
potesse renderla incapace di testimoniare.
Per i motivi detti si deve ritenere raggiunta la prova in ordine al contenuto del contratto intervenuto tra le parti.
Sul termine essenziale
Si ritiene di condividere il principio espresso dalla costante giurisprudenza di merito e legittimità secondo cui “Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine
1 istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata.”(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano escluso l'inadempimento della promittente venditrice, atteso che la condotta dei promissari acquirenti - che non si erano opposti ai diversi rinvii e avevano poi effettivamente stipulato il contratto definitivo in data successiva - evidenziava comunque che essi non avevano considerato perduta l'utilità economica derivante dal contratto preliminare oggetto di causa). Cassazione civile sez. II, 11/04/2025, n.9529.
Orbene, nel caso in esame, sostiene che le parti avessero fissato il termine Pt_1
essenziale di consegna dei lavori al 1.6.2021, SI contesta l'allegazione e sostiene che alcun termine essenziale fosse stato pattuito dalle parti.
All'esito dell'istruttoria si deve concludere che, in effetti, alcun termine essenziale è stato convenuto dalle parti e che emergono elementi in senso contrario.
In primo luogo, il dato letterale che si ricava dall'esame del preventivo 13.3.2021 che non prevede in alcuna parte l'indicazione del termine detto (per la verità non prevede alcun termine di consegna) e che, per contro, prevede il versamento dell'acconto relativo ai lavori extra preventivo il 30.7.2021 cioè, due mesi successivi al dedotto termine essenziale.
A ciò si aggiunga che esistono chiari elementi che provano la persistenza dell'interesse delle parti al contratto, anche successivamente alla data del 1.6.2021 e infatti: provvede al versamento dell'acconto di euro 2000 sui lavori extra Pt_1 Pt_1
preventivo;
1 il testimone ha riferito di aver assistito alla conclusione dell'accordo Testimone_1
intervenuto tra le parti per la realizzazione dei lavori extra di cui al preventivo in data
24.7.2021 e tale circostanza, come già detto, deve ritenersi provata;
il testimone ha inoltre riferito che in data 27.7.2021 il meccanico Testimone_1
incaricato da ha consegnato a il binario per il tendalino e le panche di Pt_1 CP_1
poppa.
Tutte queste circostanze, da ritenersi provate, portano a ritenere che l'interesse per l'esecuzione del contratto persisteva, in capo a , anche dopo la data del Pt_1
1.6.2021.
Tali considerazioni unitamente all'assenza di una pattuizione chiara in ordine al termine essenziale nel preventivo 13.3.2021, porta a concludere che la prova sul termine essenziale allegato dall'opponente non sia stata raggiunta.
Né si giunge a conclusioni diverse se si esaminano le produzioni dell'opponente
(messaggi vocali) relative alle dichiarazioni di CP_1
Si deve premettere che, nonostante le dichiarazioni rese dall'opposto in sede di interrogatorio formale, esistono elementi che portano a ritenere che i messaggi vocali siano stati inviati proprio dal CP_1
In primo luogo, la circostanza, non contestata che i messaggi siano stati inviati dal telefono in uso e in proprietà del la netta somiglianza della voce dell'opposto e CP_1
della voce registrata nei messaggi come rilevata in udienza e come confermata dal testimone Testimone_2
Fatta questa precisazione si rileva che dall'esame dei messaggi detti si ricava che tra le parti sono intervenute frequenti comunicazioni in ordine allo stato dei lavori e certamente si rileva che sollecitava una celere definizione. Pt_1
Questi elementi però, lungi dal provare che aveva violato il termine essenziale, CP_1
confermano che alcun termine essenziale esisteva, proprio perché, nonostante il decorso della data del 1.6.2021, continuava a sollecitare l'adempimento, Pt_1
così confermando la persistenza dell'interesse all'esecuzione del contratto, circostanza questa del tutto incompatibile con la pattuizione del termine essenziale
1 che, come detto, presuppone la perdita dell'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo (Cass n 9529/25 cit).
Sull'inadempimento lamenta che i lavori non siano stati eseguiti correttamente, e Parte_1
segnatamente, che il tendalino sia stato consegnato danneggiato e macchiato.
Sul punto si rileva che la contestazione viene effettuata da solo dopo la Pt_1
richiesta di pagamento da parte di (cfr doc 8 opponente) e che contesta la CP_1 CP_1
circostanza.
Richiamati i principi in tema di ripartizione dell'onere della prova e considerato che ha allegato l'inadempimento detto, spettava a provare di aver Parte_1 CP_1
regolarmente adempiuto.
Tale prova è stata fornita poiché il testimone ha riferito che, in data 10 Testimone_1
agosto 2021, aveva realizzato e montato il tendalino che appariva come da CP_1
fotografia di cui all'allegato n 6 (opposto).
Dall'esame della fotografia detta si evince che il tendalino era privo dei vizi lamentati dall'opponente con la conseguenza che deve ritenersi raggiunta la prova dell'adempimento corretto da parte di Parte_1
La domanda deve dunque essere respinta sul punto.
***
Per tutti i motivi detti si deve rigettare la domanda di risoluzione del contratto e la conseguente domanda di risarcimento del danno.
Ritenuta raggiunta la prova in relazione al credito dell'opposto, rigettata l'opposizione, si conferma il decreto ingiuntivo e per l'effetto si condanna Parte_1
[... al pagamento, in favore dell'opposto, della somma residua pari ad euro 8430, oltre interessi legali dall'emissione della fattura al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
1 rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma residua dovuta e pari ad euro 8430, oltre interessi legali dalla fattura al saldo.
Condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese del giudizio che si liquidano come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00 oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Sassari li, 10/12/2025.
IL GIUDICE
(Dott. G.M.Mossa)
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1037 del R.G.A.C. per l'anno 2022 e promossa da
CF elettivamente domiciliata in Sassari, presso lo Parte_1 P.IVA_1
studio dell'Avv. RAGNEDDA GIAN COMITA CF che la C.F._1
rappresenta giusta procura a margine dell'atto introduttivo e la difende
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
CF elettivamente domiciliato in Sassari, presso lo
[...] C.F._2
studio dell'Avv NURRA ROBERTO FELICE VINCENZO MARIO CF
, che lo rappresenta giusta procura a margine del ricorso per C.F._3
decreto ingiuntivo e lo difende
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 05/06/2025 il Giudice ha deciso la causa, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
In via principale di merito:
1.respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in accoglimento dell'opposizione, dichiarare nullo e/o disporre la revoca nonché dichiarare privo di
1 ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 97/2022 opposto emesso dall'intestato
Tribunale in data 3.02.2022 nell'ambito del procedimento n. 188/2022 RG, per tutti i motivi esposti;
2.accertare l'inadempimento del sig. nei confronti della CP_1 Parte_1
per l'effetto dichiarare risolto il contratto/preventivo del 13/03/2021;
3.dichiarare che nulla è dovuto dalla al sig. in qualità di Parte_1 CP_1
titolare della Ditta denominata ” per le causali in narrativa;
Controparte_1
4.dichiarare il sig. in qualità di titolare della ditta denominata CP_1
“ ” obbligato a risarcire il danno in favore della per Controparte_1 Parte_1
ritardata consegna dei cuscini e per la mancata esecuzione del tendalino a regola d'arte, quantificato in € 50.000,00 o nella maggior o minor somma che l'Ill.mo sig.
Giudice riterrà opportuna anche in via equitativa;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Per l'opposto:
a) Confermare la provvisoria esecuzione concessa al decreto ingiuntivo n. 97/2022, emesso dal Tribunale di Sassari ed oggetto della decidenda causa di opposizione allo stesso;
b) rigettare l'opposizione per manifesta ed assoluta infondatezza, genericità, indeterminatezza ed indeterminabilità, confermando il decreto ingiuntivo n. 97/2022, ovvero confermare lo stesso e/o condannare parte opponente al pagamento di tutte quelle somme che risultassero dovute causa cognita;
c) in ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari oltreché di Spese Generali
IVA di legge e C.P.A.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.97/2022 Parte_1
del 3.2.2022 con cui il Tribunale di Sassari aveva ingiunto il pagamento, in favore di titolare dell'omonima ditta, della somma di euro 11.530 oltre spese e CP_1
1 accessori di legge, asseritamente dovuta quale corrispettivo per lavori eseguiti in favore di Parte_1
Sosteneva che alcuna somma era dovuta a e precisava di aver richiesto al CP_1
predetto la redazione di un preventivo per l'esecuzione di un delicato lavoro sartoriale su una delle proprie imbarcazioni denominata “Leopard”.
Allegava che, in data 13.03.2021, il sig. aveva formulato il preventivo di spesa CP_1
per un importo totale di €. 6.000,00 IVA inclusa che era stato accettato da . Pt_1
Il preventivo aveva ad oggetto la realizzazione del “rivestimento di cuscineria esterna, bicolore (colori da definire) con lavorazione a rombi nella parte centrale dei cuscini seduta e schienali, con cuciture come da foto campione ribattute.
Realizzazione di un tendalino in tessuto nautico sunbrella”.
Riferiva che, in data 16.03.2021, la aveva proceduto al pagamento di € Pt_1
3.000,00, pari del 50% del prezzo pattuito e che, in data 29.07.2021, era stato versato l'ulteriore acconto di € 2.000,00.
precisava che nel corso delle trattative le parti avevano stabilito il termine Pt_1
essenziale per la consegna dei lavori al 1.6.2021 e ciò in quanto l'imbarcazione era destinata al noleggio nel periodo estivo.
Ciò premesso lamentava che allo scadere del termine detto, non solo non aveva CP_1
consegnato i lavori ma, ad oltre tre mesi dalla conclusione del contratto e dal versamento dell'acconto, non aveva ancora provveduto a terminare e consegnare neppure un solo cuscino.
Secondo le difese dell'opposto, il colpevole inadempimento era provato dal fatto che, nonostante avesse comunicato che era arrivato il materiale in data 9.4.2021, non CP_1
era stato in grado di portare a termine i lavori nei due mesi successivi come si poteva deprendere dall'esame del messaggio vocale inviato dal in data 28.6.2021. CP_1
L'opponente contestava, non solo il ritardo nella consegna dei lavori, ma anche la non corretta esecuzione degli stessi.
In particolare, sosteneva che il tendalino era difforme rispetto a quello indicato nel preventivo nonché danneggiato e macchiato.
1 Concludeva chiedendo che stante il grave inadempimento di consistente nel CP_1
mancato rispetto del termine essenziale e nell'errata esecuzione delle opere, si dovesse dichiarare la risoluzione del contratto.
Contestava il credito portato dal decreto ingiuntivo anche sotto altro profilo poiché sosteneva che la somma richiesta riguardava non solo i lavori descritti nel preventivo ma anche lavori extra preventivo che l'opponente allegava di non aver richiesto ed il cui corrispettivo non era mai stato pattuito.
Tutto ciò premesso chiedeva la revoca del decreto opposto, previa risoluzione del contratto, e chiedeva che non venisse riconosciuto il credito relativo ai lavori extra preventivo mai pattuiti.
Chiedeva inoltre la condanna al risarcimento del danno in misura di euro 50.000.
Concludeva come in atti.
Si costituiva in giudizio e contestava l'avversa opposizione chiedendone CP_1
il rigetto.
Esponeva che le parti avevano approvato il preventivo redatto il 13.3.2021 che nella parte finale faceva riferimento a due distinti acconti:
“il primo :Acconto…x accettazione mezzo bonifico € 3.000,00 data 16/03/2021” ; il secondo : ACCONTO X ACQUISTO MATERIALI X LAVORI FUORI
PREVENTIVO € 2.000,00 mezzo bonifico del 30/07/2021”.
Tale ultimo acconto, secondo le allegazioni dell'opposto, doveva essere corrisposto successivamente al primo ed una volta accertata l'entità delle ulteriori lavorazioni fuori preventivo da verificare previo smontaggio dei rivestimenti.
Esponeva che, prima dell'inizio dei lavori, il Sig. aveva emesso fattura d'acconto CP_1
per € 3.000,00 n. 2/A/2021, relativamente alle lavorazioni elencate in preventivo e la aveva provveduto a bonificare le relative somme imputando il pagamento Pt_1
per l'appunto a tali lavorazioni.
Sosteneva l'opposto che, una volta iniziati i lavori, le parti, nel contraddittorio, avevano individuato le lavorazioni extra necessarie e nell'ultima settimana di luglio aveva consegnato un preventivo relativo alle lavorazioni extra. CP_1
1 aveva versato un ulteriore somma quale acconto per i lavori del secondo Parte_1
preventivo, pagando le somme richieste con la fattura 9 del 29.7.2021.
Sosteneva l'opposto che tutti i lavori pattuiti, quelli di cui al preventivo e quelli pattuiti in seguito, erano stati consegnati ai primi giorni di settembre 2021.
Precisava che alcun termine essenziale era stato pattuito tra le parti anche in considerazione del fatto che i lavori iniziali erano stati modificati in corso d'opera.
Contestava le difese avverse in tema di inadempimento precisando, quanto al tendalino, che il preventivo prevedeva la realizzazione limitatamente alla sola parte tetto e che, l'opera era stata eseguita correttamente.
Quanto al termine essenziale, negava che vi fosse mai stata una pattuizione in tal senso e precisava che, solo il 27 luglio il meccanico della aveva Pt_1
posizionato la corsia per consentire l'installazione del tendalino, mentre solo il 23 agosto il falegname della aveva ultimato le panche di poppa, consentendo Pt_1
al di prendere le misura definitive dei cuscini e terminare i lavori. CP_1
Sosteneva che, non solo non esisteva la prova della pattuizione del termine essenziale, ma che esistevano elementi in senso contrario quale la fissazione del termine al 30.7.2021 (successivo all'asserito termine essenziale) per il versamento dell'acconto dei lavori extra preventivo.
Infine, contestava che il tendalino al momento della consegna fosse danneggiato e macchiato.
Con provvedimento del 18.10.2022 veniva dichiarata la parziale esecuzione provvisoria del decreto opposto in misura di euro 3000.
In diritto
l'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Premesso che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo l'opposto è attore sostanziale, si deve osservare che il creditore che agisce per l'adempimento o la risoluzione contrattuale deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
1 dell'inadempimento della controparte, “mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass n 15677 del 03/07/2009, Cass n. 1743 del 26.1.2007).
Orbene, dall'esame della documentazione in atti, si evince che effettivamente l'opponente era debitore delle somme portate dal decreto ingiuntivo.
E' pacifico che tra le parti è intervenuto un contratto con il quale Parte_1
chiedeva al la realizzazione di alcune opere di tappezzeria sull'imbarcazione in CP_1
proprietà della società opponente.
E' incontestato, inoltre, che gli accordi prevedevano la realizzazione delle opere di cui al preventivo in data 13.3.2021 (doc 2 opponente).
L'opposto sostiene che, in realtà, gli accordi prevedevano anche la realizzazione delle opere di cui al preventivo 24.7.2021 e deduce che queste erano state eseguite regolarmente, con la conseguenza che era tenuta a versare il Parte_1
corrispettivo.
Secondo le difese dell'opponente, invece, gli accordi avevano ad oggetto solo le opere di cui al preventivo del 13.3.2021 ed inoltre le parti avevano pattuito che le opere dovevano essere consegnate entro il giorno 1.6.2021, da considerarsi termine essenziale, poiché in quel periodo aveva inizio la stagione turistica e la barca veniva noleggiata.
Lamentava l'opponente che alcuna somma era dovuta al poiché non aveva CP_1
rispettato il termine di consegna e non aveva eseguito le opere in maniera corretta.
Sul contenuto del contratto
Richiamati i principi generali sull'onere della prova in tema di responsabilità contrattuale, si ritiene che l'opposto abbia provato che gli accordi tra le parti prevedevano, non solo la realizzazione delle opere di cui al preventivo 13.3.2021, ma anche di ulteriori lavori di cui al preventivo 24.7.2021.
In tal senso diverse prove, dirette e indirette.
1 In primo luogo, il preventivo del 13.3.2021, pacificamente approvato da entrambe le parti, prevede i lavori dettagliatamente descritti per il corrispettivo di euro 6000; il versamento di un acconto pari ad euro 3000 (50% del prezzo complessivo) al momento dell'accettazione del preventivo;
versamento a mezzo bonifico in data 30.7.2021 di ulteriori euro 2000 quale acconto
“per acquisto materiali per lavori fuori preventivo”.
Il chiaro tenore letterale della pattuizione porta a ritenere che le parti avessero previsto anche l'esecuzione di lavori ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nel preventivo.
Tale considerazione trova conferma nella circostanza (anch'essa pacifica e provata per documenti doc 5 opposto) che ha provveduto al pagamento, in data Pt_1
30.7.2021, dell'acconto di euro 2000 quale saldo fattura 9/21.
La reale volontà delle parti emerge, in ogni caso, dall'esame delle dichiarazioni del testimone la quale ha riferito che, durante l'esecuzione dei lavori di cui Testimone_1
al primo preventivo, era emersa la necessità di eseguire ulteriori lavori e le parti,
d'accordo tra loro, avevano pattuito l'esecuzione delle opere di cui al preventivo in
24.7.2021 (doc 1 bis opposto).
La testimone ha riferito di aver assistito alla conclusione dell'accordo tra e CP_1 CP_2
Il testimone deve essere considerato attendibile e capace non essendo dedotto né provato alcunchè in ordine ad elementi di incapacità.
Non è provato che la fosse dipendente di e soprattutto che tale fatto Tes_1 CP_1
potesse renderla incapace di testimoniare.
Per i motivi detti si deve ritenere raggiunta la prova in ordine al contenuto del contratto intervenuto tra le parti.
Sul termine essenziale
Si ritiene di condividere il principio espresso dalla costante giurisprudenza di merito e legittimità secondo cui “Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine
1 istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata.”(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano escluso l'inadempimento della promittente venditrice, atteso che la condotta dei promissari acquirenti - che non si erano opposti ai diversi rinvii e avevano poi effettivamente stipulato il contratto definitivo in data successiva - evidenziava comunque che essi non avevano considerato perduta l'utilità economica derivante dal contratto preliminare oggetto di causa). Cassazione civile sez. II, 11/04/2025, n.9529.
Orbene, nel caso in esame, sostiene che le parti avessero fissato il termine Pt_1
essenziale di consegna dei lavori al 1.6.2021, SI contesta l'allegazione e sostiene che alcun termine essenziale fosse stato pattuito dalle parti.
All'esito dell'istruttoria si deve concludere che, in effetti, alcun termine essenziale è stato convenuto dalle parti e che emergono elementi in senso contrario.
In primo luogo, il dato letterale che si ricava dall'esame del preventivo 13.3.2021 che non prevede in alcuna parte l'indicazione del termine detto (per la verità non prevede alcun termine di consegna) e che, per contro, prevede il versamento dell'acconto relativo ai lavori extra preventivo il 30.7.2021 cioè, due mesi successivi al dedotto termine essenziale.
A ciò si aggiunga che esistono chiari elementi che provano la persistenza dell'interesse delle parti al contratto, anche successivamente alla data del 1.6.2021 e infatti: provvede al versamento dell'acconto di euro 2000 sui lavori extra Pt_1 Pt_1
preventivo;
1 il testimone ha riferito di aver assistito alla conclusione dell'accordo Testimone_1
intervenuto tra le parti per la realizzazione dei lavori extra di cui al preventivo in data
24.7.2021 e tale circostanza, come già detto, deve ritenersi provata;
il testimone ha inoltre riferito che in data 27.7.2021 il meccanico Testimone_1
incaricato da ha consegnato a il binario per il tendalino e le panche di Pt_1 CP_1
poppa.
Tutte queste circostanze, da ritenersi provate, portano a ritenere che l'interesse per l'esecuzione del contratto persisteva, in capo a , anche dopo la data del Pt_1
1.6.2021.
Tali considerazioni unitamente all'assenza di una pattuizione chiara in ordine al termine essenziale nel preventivo 13.3.2021, porta a concludere che la prova sul termine essenziale allegato dall'opponente non sia stata raggiunta.
Né si giunge a conclusioni diverse se si esaminano le produzioni dell'opponente
(messaggi vocali) relative alle dichiarazioni di CP_1
Si deve premettere che, nonostante le dichiarazioni rese dall'opposto in sede di interrogatorio formale, esistono elementi che portano a ritenere che i messaggi vocali siano stati inviati proprio dal CP_1
In primo luogo, la circostanza, non contestata che i messaggi siano stati inviati dal telefono in uso e in proprietà del la netta somiglianza della voce dell'opposto e CP_1
della voce registrata nei messaggi come rilevata in udienza e come confermata dal testimone Testimone_2
Fatta questa precisazione si rileva che dall'esame dei messaggi detti si ricava che tra le parti sono intervenute frequenti comunicazioni in ordine allo stato dei lavori e certamente si rileva che sollecitava una celere definizione. Pt_1
Questi elementi però, lungi dal provare che aveva violato il termine essenziale, CP_1
confermano che alcun termine essenziale esisteva, proprio perché, nonostante il decorso della data del 1.6.2021, continuava a sollecitare l'adempimento, Pt_1
così confermando la persistenza dell'interesse all'esecuzione del contratto, circostanza questa del tutto incompatibile con la pattuizione del termine essenziale
1 che, come detto, presuppone la perdita dell'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo (Cass n 9529/25 cit).
Sull'inadempimento lamenta che i lavori non siano stati eseguiti correttamente, e Parte_1
segnatamente, che il tendalino sia stato consegnato danneggiato e macchiato.
Sul punto si rileva che la contestazione viene effettuata da solo dopo la Pt_1
richiesta di pagamento da parte di (cfr doc 8 opponente) e che contesta la CP_1 CP_1
circostanza.
Richiamati i principi in tema di ripartizione dell'onere della prova e considerato che ha allegato l'inadempimento detto, spettava a provare di aver Parte_1 CP_1
regolarmente adempiuto.
Tale prova è stata fornita poiché il testimone ha riferito che, in data 10 Testimone_1
agosto 2021, aveva realizzato e montato il tendalino che appariva come da CP_1
fotografia di cui all'allegato n 6 (opposto).
Dall'esame della fotografia detta si evince che il tendalino era privo dei vizi lamentati dall'opponente con la conseguenza che deve ritenersi raggiunta la prova dell'adempimento corretto da parte di Parte_1
La domanda deve dunque essere respinta sul punto.
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Per tutti i motivi detti si deve rigettare la domanda di risoluzione del contratto e la conseguente domanda di risarcimento del danno.
Ritenuta raggiunta la prova in relazione al credito dell'opposto, rigettata l'opposizione, si conferma il decreto ingiuntivo e per l'effetto si condanna Parte_1
[... al pagamento, in favore dell'opposto, della somma residua pari ad euro 8430, oltre interessi legali dall'emissione della fattura al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
1 rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma residua dovuta e pari ad euro 8430, oltre interessi legali dalla fattura al saldo.
Condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese del giudizio che si liquidano come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00 oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Sassari li, 10/12/2025.
IL GIUDICE
(Dott. G.M.Mossa)
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