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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/03/2024, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice di appello, in persona del dott. Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3327 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno
2021 tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Alberto Abenavoli.
- appellante -
e
(c.f. ), nata a [...] il CP_1 C.F._1
17.5.1948
- appellata contumace - oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa relativa a violazioni del codice della strada conclusioni: come da verbale di udienza dell'8.2.2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ritualmente notificato ha contestato il verbale di CP_1
violazione al codice della strada n. prot. 43240/2020, elevato dagli NumeroDiC_1
agenti della polizia municipale del Comune di poiché il giorno 9.9.2020, Parte_1
alle ore 12,05, sul tratto di strada di ”, con direzione Organizzazione_1 Parte_1
di marcia nord-sud, quale conducente del veicolo marca Dacia, targato FR458FA, aveva violato l'art. 142 comma 9 del codice della strada percorrendo il predetto tratto di strada,
1 sottoposto a limitazione di velocità pari a 50 km/h, ad una velocità netta accertata di
95,95 km/h, superiore quindi di 45,95 km/h la velocità massima consentita, e le avevano comminato la sanzione amministrativa pecuniaria di € 544,00, oltre € 16,00 per spese, per un importo complessivo di € 560,00.
A supporto dell'opposizione la ha evidenziato che: CP_1
- ai sensi dell'art. 142 del codice della strada, le postazioni di controllo della velocità collocate sulla sede stradale devono essere preventivamente segnalate e ben visibili;
-il verbale è nullo nella parte in cui non indica il decreto prefettizio che autorizza l'apposizione di una postazione fissa di rilevamento;
-l'omessa indicazione dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata.
Ha concluso, pertanto, chiedendo al Giudice di pace adito l'annullamento del verbale impugnato e, in subordine, l'applicazione del minimo edittale, con vittoria delle spese di giudizio.
1.1.Costituendosi nel giudizio di primo grado tramite un funzionario della polizia municipale, il ha contestato quanto sostenuto da controparte Parte_1
chiedendo che fosse confermata la legittimità del verbale di accertamento impugnato.
Il resistente ha rilevato che, come attestato - con valenza probatoria Pt_1
fidefaciente - nel verbale impugnato, la sanzione amministrativa è stata elevata previa collocazione dei segnali mobili di preavviso e per il tramite di una postazione mobile ben visibile, precisando che i primi erano stati collocati circa 700 metri prima della seconda, ossia in coerenza con quanto disposto dalla circolare del Ministero degli interni n. prot.
300/A/5620/17/144/5/2073 e dal d.m. Infrastrutture n. 282 del 13.6.2017.
Quanto alla censura relativa all'omessa indicazione del decreto prefettizio autorizzativo ne ha evidenziato l'infondatezza giacché, nel caso di specie, si è trattato di un accertamento eseguito alla presenza degli agenti accertatori attraverso la postazione mobile velomatic 512D, ossia in una fattispecie per la quale non è richiesta la previa emissione del decreto prefettizio autorizzativo.
In merito alla censura relativa alla mancata indicazione dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata ha evidenziato che la stessa, viste le modalità dell'accertamento, era impossibile così come disposto dall'art. 201 comma 1 bis del
2 codice della strada.
1.2.Con sentenza n. 527/2021, pubblicata in data 27.4.2021, il Giudice di pace di ha accolto il ricorso proposto da ed ha annullato il Parte_1 CP_1
verbale di accertamento d'infrazione al codice della strada V/6313A/2020, prot.
43240/2020 del 9.9.2020 ritenendo che la distanza tra il segnale di preavviso e la postazione di controllo, in ogni caso inferiore ai 150 metri, fosse insufficiente.
2.Avverso detta sentenza ha interposto appello il Parte_1
chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi:
a) errata valutazione del fatto;
come emergente dal verbale impugnato avente fede privilegiata, la distanza tra il cartello di presegnalazione e la postazione di controllo, il giorno dell'accertamento, era pari a 700 metri;
b) errata valutazione delle norme di diritto applicabili giacché le disposizioni vigenti e, in particolare, la circolare del n. prot. Organizzazione_2
300/A/5620/17/144/5/2073 ed il d.m. Infrastrutture n. 282 del 13.6.2017 non prevedono una distanza minima, suggerendo semmai di applicare analogicamente l'art. 79 del regolamento di esecuzione al codice della strada che prevede, nelle strade urbane a scorrimento veloce, una collocazione del segnale di preavviso 80 metri prima.
Ha poi nuovamente contestato i motivi di opposizione formulati dalla in CP_1
primo grado e ritenuti assorbiti con la decisione impugnata.
2.1. regolarmente citata presso il difensore nominato con atto del CP_1
12.4.2021, è rimasta contumace nel giudizio di appello.
3.L'appello è infondato e pertanto va rigettato.
Come esposto, a supporto dell'opposizione, con un primo motivo, la ha CP_1
lamentato che la postazione di controllo della velocità collocata sulla sede stradale deve essere preventivamente segnalata e ben visibile.
Orbene, come noto, la preventiva segnalazione e la visibilità della postazione di controllo costituiscono presupposti autonomi di legittimità dell'accertamento ai sensi dell'art. 142 comma 6 bis del codice della strada. Deve essere aggiunto che tanto il requisito della segnalazione preventiva della postazione di controllo della velocità, quanto il requisito della visibilità di tale postazione, riguardano indistintamente sia le
3 postazioni fisse che quelle mobili, con riferimento al requisito della previa segnalazione
(Cass. n. 4007/2022).
In termini generali, l'art. 142 del codice della strada, al comma 6-bis, infatti, dispone che: 'le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno'.
In tema di visibilità della postazione, in particolare, la giurisprudenza della Suprema
Corte ha statuito che '…quanto all'interpretazione teleologica, va considerato che la disposizione che prescrive la preventiva segnalazione della postazione di rilevazione della velocità ha uno scopo diverso da quello della disposizione che prescrive la visibilità di detta postazione. La prima disposizione, infatti, tende a garantire che gli automobilisti vengano informati della presenza di una postazione di controllo della velocità prima di transitare davanti alla stessa, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento;
la seconda disposizione, per contro, tende a garantire che gli automobilisti vengano posti in condizione di individuare la postazione di controllo della velocità quando transitano davanti alla stessa, onde avere contezza del tempo e del luogo della rilevazione' (Cass. n.
29595/2021).
Orbene, con il sia pur sintetico primo motivo di opposizione fatto valere dalla in primo grado deve ritenersi cha la stessa abbia eccepito l'illegittimità del verbale CP_1
di accertamento d'infrazione al codice della strada V/6313A/2020, prot. 43240/2020 del
9.9.2020 sotto entrambi i profili.
3.1.Occorre quindi ricostruire la ratio decidendi del Giudice di prime cure la quale, pur concentrandosi (erroneamente, come si dirà) principalmente sull'insufficiente distanza tra cartello di presegnalazione e postazione di controllo), fa riferimento – invero assai sinteticamente - alla visibilità del veicolo e degli agenti, ossia, in ultima analisi, alla postazione di controllo (pag. 4 rigo terzo della motivazione).
3.2.Deve a questo punto rammentarsi che l'onere della prova circa la legittimità dell'accertamento grava sull'Amministrazione (Cass. n. 1921/2019).
3.3.Simile onere, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata,
4 risulta adempiuto con riferimento alla legittima apposizione della segnalazione di preavviso.
3.3.1.In merito alla preventiva segnalazione della postazione di controllo, infatti, deve prendersi atto che nel verbale impugnato, (o, meglio, nel report relativo all'attività di rilevamento effettuata mediante apparecchiatura “velomatic 512d” svolta il 9.9.2020, allegata al fascicolo del di primo grado) gli agenti accertatori Parte_1
hanno precisato che la postazione di controllo era collocata successivamente, circa 700 metri dopo, all'apposito cartello che preannunciava la possibilità di controllo elettronico della velocità e non 150 metri come erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure.
Del predetto cartello di preavviso, peraltro, vi è rappresentazione fotografica allegata al verbale di accertamento.
In punto di diritto, del resto, per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. b), del d.l. n. 117 del 2007, conv., con modif., nella l. n. 160 del 2007, è stato innovato il comma 6-bis nel testo dell'art. 142 del predetto codice rimettendo ad apposito decreto del ministro dei trasporti, di concerto con il ministro dell'interno, le modalità di impiego. Il d.m. del
15.8.2007 ha previsto che “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante” e che “la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi...” (art. 2, comma 1).
E' bene, altresì, precisare che l'art. 25, comma 2, della l. n. 120 del 2010, nel prevedere che i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme dell'art. 142 del codice della strada debbano essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità, si riferisce unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni e, perciò, non riguarda i casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con apparecchi elettronici mobili presidiati con la presenza di un organo di polizia stradale, la cui distanza deve essere soltanto adeguata e non è, quindi, da ritenersi prefissata normativamente.
Tale interpretazione, invero, si pone in un rapporto di coerenza logica con la
5 ragione giustificatrice sottesa alla norma di cui al comma 2 dell'art. 25 della citata l. n.
120 cit., che corrisponde a quella di consentire all'utente stradale di disporre di elementi per poter avvistare, in tempo utile, la prescrizione relativa al mutamento del limite di velocità, al fine di regolare quest'ultima in condizioni di sicurezza, ovvero in conformità alla valutazione prudenziale predeterminata ex ante dall'ente proprietario o gestore del tratto stradale. Pertanto, nel caso di dispositivi completamente automatici, tali elementi si sostanziano unicamente nell'apposizione del cartello segnalatore della velocità, onde si profila congruo imporre una determinata ed ampia distanza tra il segnale e la postazione di rilevamento (pari, per l'appunto, ad almeno un chilometro).
Viceversa, nell'ipotesi di accertamento eseguito con modalità manuale mediante apparecchi elettronici nella diretta disponibilità della polizia stradale e dagli stessi agenti gestiti con la presenza in loco, quest'ultima predisposizione rappresenta un elemento ulteriore, rispetto al punto in cui risulta apposto il cartello indicatore del limite di velocità, per effetto del quale l'utente è messo nelle condizioni di avvistare, con maggiore anticipo, la stessa posizione di rilevamento, così rimanendo giustificata l'esclusione dell'osservanza del predetto limite di un chilometro previsto dall'art. 25, comma 2, della l. n. 120 cit. (Cass. n. 32104 del 2019).
Chiarito, quindi, che in caso di apparecchi elettronici mobili con la presenza di un organo di polizia stradale è essenziale, secondo la giurisprudenza di legittimità, che il cartello sia posizionato con adeguato anticipo (cfr., da ultimo, Cass. n. 26959 del 2022) è opportuno aggiungere che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.
282 del 13 giugno 2017 e la circolare del Ministero degli interni del 21 luglio 2017, nel ribadire questo concetto, hanno fissato delle distanze minime indicative, ossia 250 metri per autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento con velocità superiore a 50 km/h e 80 metri per tutte le altre strade.
Ciò posto, nel caso in esame, come già detto, il rilevamento elettronico, alla luce di quanto emergente dalla documentazione in atti, è stato effettuato con un apparecchio mobile, fatto funzionare manualmente, che, come attestato nel predetto report, era preceduto (si veda documentazione allegata nel fascicolo di primo grado da parte
6 dell'Amministrazione) da un cartello di preavviso collocato a '700 metri circa', ossia a distanza rispettosa del disposto normativo.
Sotto tale punto di vista, peraltro, il verbale di accertamento fa fede fino a querela di falso trattandosi di un dato oggettivo (la distanza tra due punti) accompagnato dal particolare valore probatorio che deve essere attribuito alle attestazioni del pubblico ufficiale.
Pertanto, risulta rispettato il dettato normativo e la censura di illegittimità del verbale di infrazione al codice della strada opposto è, sotto questo aspetto, infondata.
3.3.2.Difetta, invece, la prova della visibilità della postazione di controllo.
Deve rilevarsi, infatti, che il verbale di accertamento non fa fede fino a querela di falso delle valutazioni e degli apprezzamenti espressi dal verbalizzante (tra le tante: Cass.
n. 9919/2006).
La visibilità o meno di una postazione di controllo è per l'appunto una valutazione e, in quanto tale, deve essere sottoposta alla valutazione giudiziale, previa messa a disposizione di elementi oggettivi idonei.
In altre parole, l'affermazione contenuta nel report relativo all'attività effettuata il
9.9.2020 dalla Polizia municipale di fa fede fino a querela di falso nella Parte_1
parte in cui attesta che il veicolo 'di servizio' era collocato nei pressi della postazione di controllo mentre non ha analoga fede privilegiata nella parte in cui attesta che detta collocazione consentiva la visibilità (termine, per definizione, espressivo di una valutazione) della postazione di controllo.
Orbene, rilevato che il motivo concernente la non visibilità della postazione di controllo era stato presentato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, occorre concludere che, in ossequio al principio di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., gravava sull'Amministrazione odierna appellante l'onere di provare la legittimità dell'accertamento posto in essere e, quindi, provare la visibilità della postazione di controllo (Cass. n. 1921/2019), al pari di quanto fatto in ordine al requisito della preventiva segnalazione ove è stata fornita idonea rappresentazione fotografica.
Trattasi di onere, peraltro, facilmente oggetto di adempimento giacché, venendo al caso di specie, sarebbe stato sufficiente produrre rappresentazione fotografica della
7 postazione di controllo con specificazione del dato metrico (oggettivo) della distanza tra il punto di 'scatto' della fotografia e la postazione di controllo così come, del resto, fatto per dimostrare la preventiva collocazione dei segnali attestanti l'esistenza di un controllo elettronico della velocità.
E' evidente, infatti, che, ferma restando la necessità di almeno 80 metri tra la collocazione del cartello di preavviso e la postazione di controllo (nel caso di specie rispettati;
sul punto la valenza probatoria dell'accertamento non può essere messa in discussione stante la natura fidefaciente delle attestazioni di fatto contenute nel verbale), la visibilità di quest'ultima sarà ben diversa se avvistabile sessanta metri prima, quaranta metri prima, dieci metri prima, cinque metri prima o due metri prima per chi percorre la sede stradale.
Quel che è certo, infatti, è che, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 25392/2017), il legislatore ha voluto che la postazione di controllo (e non il solo cartello di preavviso) sia ben visibile per l'utente della strada.
Pertanto, rilevato che l'Amministrazione appellante non ha offerto prova della visibilità della postazione di controllo, non potendo ritenersi soddisfatto tale onere probatorio con la dicitura presente nel report allegato in atto 'veicolo posizionato nei pressi della postazione di controllo in modo visibile', l'opposizione originaria – sotto questo profilo – deve ritenersi fondata con conseguente rigetto dell'appello.
Del resto, occorre aggiungere che, come verificabile dalle rappresentazioni fotografiche in atto, la strada 'sopraelevata Porto diramazione nord – sud' si caratterizza per la presenza di alte inferriate laterali che, specie in tratti della strada non rettilinei, possono incidere in maniera significativa sulla visibilità della collocazione della postazione di controllo.
Invero, la rappresentazione fotografica offerta dal (pag. Parte_1
14 del fascicolo di primo grado) non è chiara sul punto, vista l'impossibilità di scorgere, rispetto al cartello di preavviso, l'esatta collocazione della postazione di controllo e valutarne, in definitiva, la visibilità, presupposto di legittimità dell'accertamento effettuato.
5.La mancata costituzione di parte appellata esime dal provvedere in ordine alle
8 spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal così provvede: Parte_1
- rigetta l'appello;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Reggio Calabria il 13.3.2024
Il Giudice
Dott. Dionisio Pantano
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