Articolo 36 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1096
Articolo 35Articolo 37
Versione
14 febbraio 1970
Art. 36.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1963-64 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'e-
sercizio finanziario 1963-64 (articolo 32). L. 17.524.685.571
Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 34).... " 15.051.460.561
Somme riscosse e non versate (colonna s
del riepilogo delle entrate)............... " 139.279

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Residui attivi al 30 giugno 1964... L. 32.576.285.411
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Entrata in vigore il 14 febbraio 1970